Per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 si applica la maggiorazione dell’esonero contributivo secondo le modalità previste dal decreto Lavoro. L’agevolazione riguarda tutti i lavoratori, pubblici e privati, a prescindere dalla loro natura imprenditoriale, diversi dal lavoro domestico. Nello specifico, la riduzione contributiva è di 7 punti percentuali se la retribuzione imponibile riparametrata su base mensile non risulti superiore a 1.923 euro e di 6 punti percentuali se la retribuzione imponibile non risulti superiore a 2.692 euro. Per l’applicazione in busta paga e visto il numero di norme e interventi di prassi succedutesi nel tempo è quindi necessario conoscere le regole per la corretta applicazione.
L'INPS chiarisce per quali contratti si applica il taglio del cuneo fiscale in busta paga da luglio e dicembre e calcola lo sconto con il cumulo di bonus.
Per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, l’esonero contributivo previsto dal Decreto Lavoro (convertito nella Legge 85/2023), si applica sulla quota dei contributi IVS in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato (esclusi domestici), sia instaurati che instaurandi.
Nel taglio del cuneo fiscale sono compresi anche i rapporti di apprendistato, nel rispetto delle soglie di retribuzione mensile ammessa. Lo ha chiarito l’INPS, con la nuova Circolare 2924 del 10 agosto 2023, che spiega anche come si calcola lo sconto in presenza di altri bonus.
Sconto previdenziale fino a dicembre, caso per caso
La misura del taglio applicato al cuneo fiscale (in questo caso contributivo per invalidità, vecchiaia e superstiti, per la quota a carico dei lavoratori) è pari a:
6%, se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l’importo mensile di 2.692 euro;
7%, se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
Per la tredicesima in un’unica soluzione, l’articolo 39 del DL 48/2023 non prevede invece sconti, quindi l’esonero trova applicazione secondo le misure seguenti:
2%, se la tredicesima mensilità non eccede l’importo di 2.692 euro;
3%, se la tredicesima mensilità non eccede l’importo di 1.923 euro.
Laddove la tredicesima con rateo mensile, la riduzione sul singolo rateo si applica nella seguente misura:
2%, se il rateo mensile di tredicesima non eccede l’importo di 224 euro (ossia 2.692 euro/12);
3%, se il rateo mensile di tredicesima non eccede l’importo di 160 euro (ossia 1.923 euro/12).
Esonero IVS cumulabile con i bonus per assunzione agevolata
L’esonero contributivo di cui sopra, inoltre, in base ai nuovi chiarimenti INPS è cumulabile:
con gli esoneri previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, nonché con l’incentivo NEET disciplinato dall’articolo 27 del medesimo decreto-legge n. 48/2023.
Priorità tra bonus e casi particolari
L’agevolazione in oggetti, inoltre, risulta anche cumulabile:
con l’esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre che sia rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022, previsto dall’articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).
NB: se ci sono i presupposti per l’operatività di entrambe le misure sulla quota a carico della lavoratrice, va applicata in via prioritaria la riduzione del 50% della quota complessiva a carico della lavoratrice madre (codice causale “ELAM”). Pertanto, l’esonero IVS si applicherà eventualmente sulla contribuzione residua fermo restando il divieto di applicare un esonero che ecceda la quota di contributi IVS di spettanza della lavoratrice.