sabato 4 giugno 2011

Lavoro estate 2011

E’ possibile far fruttare l’estate con opportunità di lavoro, ovviamente sono contratti stagionali, contratti di lavoro a chiamata e contratti di lavoro occasionale di tipo accessorio, comunque è un modo per strutturare le proprie risorse fisiche e psiche lavorando in un ambiente nuovo e fare esperienza anche all’estero. Con il lavoro estate è possibile esplorare diverse possibilità di lavoro estivo. Infatti chi ha una vera intenzione di svolgere un'attività lavorativa saltuaria nel periodo estivo, può essere retribuito attraverso i buoni lavoro, dei vaucher erogati in caso di contratto di lavoro occasionale di tipo accessorio.

Per quanto riguarda le offerte lavoro nel periodo estivo si possono trovare richieste per Direttore e assistente per centri vacanza, educatori per centri vacanza in Italia, accompagnatori ragazzi in centri vacanze, campi di volontariato internazionale, e offerte di lavoro per animatori.

Per il lavoro estivo generalmente viene richiesta la cittadinanza italiana o comunitaria, la maggiore età, la conoscenza di una o più lingue straniere, la disponibilità ad impegnarsi per un periodo minimo di due-tre mesi, un requisiti che è la personalità, temperamento e determinate competenze professionali. E’ fondamentale ricordarsi che, pur se il lavoro si svolgerà in ambienti dedicati alla vacanza, sempre di lavoro si tratta e quindi dovrà sottostare ad impegni, orari, regolamenti e turni di lavoro. La vacanza è dei clienti; i lavoratori faranno la propria alla fine del periodo previsto dal loro impegno contrattuale.

Per quanto riguarda il lavoro a chiamata che è un contratto di lavoro tipicamente estivo si consiglia di visitare il sito Mondo-lavoro.com e la pagina del blog.

venerdì 3 giugno 2011

Quattordicesima: la retribuzione estiva

La quattordicesima mensilità è una retribuzione che determina una mensilità aggiuntiva in busta paga. E’ distribuita ai lavoratori una volta all'anno e generalmente nel periodo prima dell'estate tra la fine del mese di giugno e l'inizio del mese di luglio. La quattordicesima mensilità ha una natura contrattuale ed è disciplinata sulla base degli accordi sottoscritti tra aziende e sindacati. La contrattazione collettiva deve fissare anche la data in cui viene erogata dal datore di lavoro al lavoratore dipendente e i criteri di come verrà calcolata la mensilità aggiuntiva. La quale dispone anche in ordine alla maturazione della quattordicesima che di solito avviene per mesi interi di servizio prestato (intendendosi, nella maggior parte dei casi, per mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni). Nel momento che il pagamento avviene nel periodo estivo, si presuppone che il datore di lavoro fa riferimento alla maturazione riguardi dei 12 mesi precedenti.

Quattordicesima mensilità pensionati
La quattordicesima mensilità è una somma che viene aggiunta una volta l'anno alla pensione di persone che hanno compiuto 64 anni di età e che hanno un reddito complessivo non superiore ad un determinato limite, pari a una volta e mezza il trattamento minimo di pensione in vigore nell'anno. Tale somma viene erogata dagli Enti di previdenza ma viene rimborsata dallo Stato; per questo, e per il fatto che viene corrisposta solo sulle pensioni da lavoro, quindi assoggettabili all'lrpef, assume la forma di un cosiddetto rimborso fiscale piuttosto che di un aumento di tipo previdenziale. In quanto viene corrisposta insieme alla rata di pensione di luglio, quella che per legge viene indicata come “somma aggiuntiva" è la quattordicesima mensilità dei pensionati.
L'ammontare della quattordicesima è calcolato in via provvisoria, in quanto quello definitivo verrà definito, successivamente, sulla base della dichiarazione dei redditi.

domenica 29 maggio 2011

Apprendistato 2011 la riforma e le nuove regole

Riforma apprendistato al via i tre tipi contratto per creare occupazione ai giovani. Un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all'occupazione dei giovani. Come è definito l'apprendistato nello schema del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maurizio Sacconi.
Sono previste tre tipologie di contratto:
l'apprendistato per la qualifica professionale, rivolto ai giovanissimi a partire dai 15 anni di età;
l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, rivolto ai giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni che devono completare il loro iter formativo e professionale;
l'apprendistato di alta formazione e ricerca, rivolto a coloro che aspirano a un più alto livello di formazione, nel campo della ricerca, del dottorato e del praticantato in studi professionali.
La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare la pagina del sito di Mondo-Lavoro.

Quali sono i principi legislativi che devono essere rispettati?
Innanzitutto una forma scritta del contratto e del relativo piano formativo individuale da definire; divieto di retribuzione a cottimo; possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti; presenza di un referente aziendale; possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti tramite dei fondi interprofessionali; registrazione della formazione effettuata e delle competenze acquisite nel libretto formativo; possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite; divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo; possibilità per le parti di recedere dal contratto al termine del periodo di formazione e, se nessuna delle parti esercita la facoltà, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per chi sarà in possesso di un contratto di apprendistato si applicano le norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia).  Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati o, in mancanza, le tre unità.
Parliamo degli standard professionali e formativi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto, saranno definiti dal ministero del Lavoro, di concerto con il ministero dell'Istruzione e previa intesa con le Regioni e le Province autonome.
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