Il contratto di lavoro a chiamata è un rapporto con il quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro che ricorre alla sua prestazione soltanto quando ne abbia effettivamente bisogno. Ed è una tipologia di contratto che garantisce un'elevata flessibilità.
Ricordo che il contratto di lavoro a chiamata può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato ed è previsto in due forme: il futuro lavoratore a chiamata, infatti, ha la possibilità di scegliere di vincolarsi o meno alla chiamata. Nel primo caso il datore di lavoro ha l’obbligo di corrispondere un’indennità di disponibilità, relativa ai periodi di inattività.
E' vietato il suo ricorso al fine di sostituire lavoratori in sciopero; nel caso si sia fatto ricorso nei 6 mesi precedenti a una procedura di licenziamento collettivo, oppure se è in corso una sospensione o riduzione di orario con cassa integrazione (salvo diverso accordo sindacale) per le stesse unità produttive e/o mansioni a cui si riferirebbe il contratto intermittente.
Il lavoro a chiamata può essere firmato da qualunque lavoratore per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, oppure per il lavoro nei week end o in periodi predeterminati (ferie estive e altri periodi vacanze); indipendentemente dal tipo di attività, da lavoratori con meno di 25 anni di età o di più di 45.
I contratti di lavoro a chiamata o intermittente, ai fini della sua prova, deve essere redatto in forma scritta e riportare le seguenti indicazioni: durata ed ipotesi che ne consentono la stipulazione; luogo e modalità della disponibilità, preavviso di chiamata del lavoratore che non può essere inferiore ad almeno un giorno lavorativo; forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere la prestazione nonché i mezzi per rilevare la stessa; trattamento economico e normativo e la relativa indennità di disponibilità spettante al lavoratore se prevista; tempi e modi di pagamento del corrispettivo e dell’indennità di disponibilità; eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta nel contratto.
Per quanto riguarda la retribuzione il lavoratore a con contratto di lavoro a chiamata non deve essere sottoposto a discriminazioni. Gli spetta, pertanto, se pur proporzionato all’attività realmente svolta, la stessa retribuzione di chi risulta assunto a tempo pieno a parità di livello e mansione.
Se il lavoratore con contratto di lavoro a chiamata è obbligato a rispondere alla chiamata del datore di lavoro il suo rifiuto, senza giustificato motivo, può comportare la risoluzione del rapporto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto e il risarcimento del danno la cui misura è affidata alla contrattazione collettiva o in mancanza al contratto di lavoro.
Il lavoratore con contratto di lavoro a chiamata non è computato nell'organico dell'impresa ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
Il datore di lavoro può assumere lavoratori a chiamata solo se il C.C.N.L. applicato ha individuato le attività per le quali è possibile ricorrere a questa forma contrattuale. Se manca questa previsione il Ministero del Lavoro ha stabilito che si può ricorrere al contratto a chiamata anche per le attività discontinue quali, camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, magazzinieri e commessi. Per ulteriori in formazioni invito a visitare la pagina del sito Mondo -lavoro.com.
Ricordo che il contratto di lavoro a chiamata può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato ed è previsto in due forme: il futuro lavoratore a chiamata, infatti, ha la possibilità di scegliere di vincolarsi o meno alla chiamata. Nel primo caso il datore di lavoro ha l’obbligo di corrispondere un’indennità di disponibilità, relativa ai periodi di inattività.
E' vietato il suo ricorso al fine di sostituire lavoratori in sciopero; nel caso si sia fatto ricorso nei 6 mesi precedenti a una procedura di licenziamento collettivo, oppure se è in corso una sospensione o riduzione di orario con cassa integrazione (salvo diverso accordo sindacale) per le stesse unità produttive e/o mansioni a cui si riferirebbe il contratto intermittente.
Il lavoro a chiamata può essere firmato da qualunque lavoratore per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, oppure per il lavoro nei week end o in periodi predeterminati (ferie estive e altri periodi vacanze); indipendentemente dal tipo di attività, da lavoratori con meno di 25 anni di età o di più di 45.
I contratti di lavoro a chiamata o intermittente, ai fini della sua prova, deve essere redatto in forma scritta e riportare le seguenti indicazioni: durata ed ipotesi che ne consentono la stipulazione; luogo e modalità della disponibilità, preavviso di chiamata del lavoratore che non può essere inferiore ad almeno un giorno lavorativo; forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere la prestazione nonché i mezzi per rilevare la stessa; trattamento economico e normativo e la relativa indennità di disponibilità spettante al lavoratore se prevista; tempi e modi di pagamento del corrispettivo e dell’indennità di disponibilità; eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta nel contratto.
Per quanto riguarda la retribuzione il lavoratore a con contratto di lavoro a chiamata non deve essere sottoposto a discriminazioni. Gli spetta, pertanto, se pur proporzionato all’attività realmente svolta, la stessa retribuzione di chi risulta assunto a tempo pieno a parità di livello e mansione.
Se il lavoratore con contratto di lavoro a chiamata è obbligato a rispondere alla chiamata del datore di lavoro il suo rifiuto, senza giustificato motivo, può comportare la risoluzione del rapporto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto e il risarcimento del danno la cui misura è affidata alla contrattazione collettiva o in mancanza al contratto di lavoro.
Il lavoratore con contratto di lavoro a chiamata non è computato nell'organico dell'impresa ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
Il datore di lavoro può assumere lavoratori a chiamata solo se il C.C.N.L. applicato ha individuato le attività per le quali è possibile ricorrere a questa forma contrattuale. Se manca questa previsione il Ministero del Lavoro ha stabilito che si può ricorrere al contratto a chiamata anche per le attività discontinue quali, camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, magazzinieri e commessi. Per ulteriori in formazioni invito a visitare la pagina del sito Mondo -lavoro.com.
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