domenica 24 gennaio 2021

Esodo anticipato: restano 7 gli anni di anticipo




Le novità 2021 sull' esodo anticipato (Isopensione) confermato fino al 2023 l'ampliamento a 7 anni dell'esodo anticipato per aziende sopra i 15 dipendenti.

In tema di isopensione (l’esodo anticipato a carico dei datori di lavoro, introdotto dalla Legge Fornero ) l’INPS è intervenuta con il messaggio 227 2021 a confermare la novità della recente legge di bilancio 2021  che ha prorogato fino al 2023 il periodo della prestazione di accompagnamento a pensione  elevato a sette anni, invece che 4.  Pertanto, per le nuove decorrenze delle prestazioni, fino al 2023 il periodo massimo individuale di fruizione può essere elevato fino a 7 anni. Ultima decorrenza ammessa sarà il 1° dicembre 2023 con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2023). 

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto una proroga al 2023 per il periodo di permanenza dei beneficiari nell’isopensione, ossia la prestazione di accompagnamento alla pensione istituita dalla Legge Fornero (articolo 4, comma 2, legge 28 giugno 2012, n. 92). Si tratta della misura di pensione anticipata per i lavoratori prossimi al pensionamento, i quali possono dunque lasciare il lavoro in anticipo, previo accordo aziendale.

Ma rivediamo di seguito per maggiore chiarezza le principali caratteristiche di questo istituto in materia previdenziale.

L'Isopensione è una forma di pensionamento anticipato con prestazione economica a carico dei datori di lavoro aziende (introdotta con l'articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92), che permette alle aziende con più di 15 dipendenti, in media, di chiudere in anticipo il rapporto con i lavoratori cui manchino al massimo 4 anni all'età per la pensione per motivi di ricambio generazionale o ridimensionamento del personale. 

Con la legge di bilancio 2018 il termine di 4 anni era stato portato a 7, solo per il periodo 2018-2020.

L'azienda è tenuta a versare all'INPS sia le somme per l'assegno sostitutivo della pensione che giunge al lavoratore (assegno di esodo) tramite l'istituto, che per la contribuzione correlata. 

Viene così garantita la copertura per tutto il periodo fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia, che non subisce variazioni negative dal punto di vista economico. 

L'accordo di esodo siglato con le rappresentanze sindacali deve essere anche autorizzato dall'INPS che valuta i requisiti contributivi del dipendente e il requisito dimensionale dell'azienda. 

È richiesta anche una fidejussione per garantire la solvibilità dell'impegno finanziario verso il lavoratore. 

L'assegno di esodo è pari all'importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore dall'INPS sulla base alle regole vigenti. È esclusa però la contribuzione figurativa correlata che il datore di lavoro corrisponde all'INPS. 

Ancora da sottolineare che l'isopensione:

non gode della perequazione automatica all'indice ISTAT, 

non spettano i trattamenti di famiglia (ANF), e 

non possono essere effettuate trattenute, ad esempio per riscatti e ricongiunzioni o per cessione del quinto .

Le principali riforme previdenziali recenti sono:

la legge Fornero che ha sancito il passaggio definitivo al sistema contributivo, ha codificato il meccanismo che lega l'aumento della speranza di vita alla pensione di vecchiaia e ha eliminato la pensione di anzianità (quella con 40 anni di contributi a qualsiasi età).

l'introduzione dell’APE, anticipo pensionistico a 63 anni, con un prestito bancario agevolato, garantito anche gratuitamente ad alcune categorie (APE SOCIALE) e della RITA, la possibilità di anticipare la fruizione di quanto versato alla Previdenza complementare.

Il Decreto-legge su Quota 100, entrato in vigore il 29 gennaio 2019, che ha reintrodotto un pensionamento anticipato per gli iscritti alle gestioni INPS con 62 anni di età e 38 di contributi. 

Il decreto, pur andando in direzione opposta rispetto al contenimento della spesa, non modifica il sistema di calcolo   quindi l’uscita produce un assegno più basso di quanto sarebbe al momento della pensione di vecchiaia, a causa dei minori contributi versati. È stato scelto soprattutto da lavoratori pubblici.

 Va ricordato dunque che oggi il sistema prevede:

La pensione di vecchiaia cui hanno diritto tutti i lavoratori assicurati con la previdenza obbligatoria e che all'età stabilita per legge (67 anni dal 2019 al 2022, ma che aumenterà progressivamente se aumenta la speranza di vita) abbiano un’anzianità contributiva di almeno 20 anni;

svariate modalità di pensionamento anticipato  rispetto all'età della pensione di vecchiaia (Pensione anticipata della legge Fornero, APE volontario o sociale, Isopensione, Quota 100, pensione anticipata per mansioni usuranti e per i lavoratori precoci, Opzione Donna, ecc.).





domenica 17 gennaio 2021

Opzione donna le decorrenze pensionistiche

 



 

Le lavoratrici del settore pubblico e privato hanno ancora la possibilità di andare in pensione prima a condizione di accettare una pensione calcolata con il metodo contributivo.

 

Decorrenza autonome classe 1961

Per le autonome nate nel ’61, le prime decorrenze utile per andare in pensione diventano:

 agosto 2021 per le nate a gennaio;

settembre 2021 per le nate a febbraio;

ottobre 2021 per le nate a marzo;

novembre 2021 per le nate a aprile;

dicembre 2021 per le nate a maggio;

gennaio 2022 per le nate a giugno;

febbraio 2022 per le nate a luglio;

marzo 2022 per le nate a agosto;

aprile 2022 per le nate a settembre;

maggio 2022 per le nate ad ottobre;

giugno 2022 per le nate a novembre;

luglio 2022 per le nate a dicembre.

 

Decorrenza autonome classe 1960

Per le autonome nate nel ’60, le finestre diventano:

 agosto 2020 per le nate a gennaio;

settembre 2020 per le nate a febbraio;

ottobre 2020 per le nate a marzo;

novembre 2020 per le nate a aprile;

dicembre 2020 per le nate a maggio;

gennaio 2021 per le nate a giugno;

febbraio 2021 per le nate a luglio;

marzo 2021 per le nate a agosto;

aprile 2021 per le nate a settembre;

maggio 2021 per le nate ad ottobre;

giugno 2021 per le nate a novembre;

luglio 2021 per le nate a dicembre.

 

Decorrenza autonome classe 1959

Per le autonome nate nel ’59 la prima decorrenza utile è:

 agosto 2019 per le nate a gennaio;

settembre 2019 per le nate a febbraio;

ottobre 2019 per le nate a marzo;

novembre 2019 per le nate a aprile;

dicembre 2019 per le nate a maggio;

gennaio 2020 per le nate a giugno;

febbraio 2020 per le nate a luglio;

marzo 2020 per le nate a agosto;

aprile 2020 per le nate a settembre;

maggio 2020 per le nate ad ottobre;

giugno 2020 per le nate a novembre;

luglio 2020 per le nate a dicembre.


Decorrenza dipendenti classe 1962

Per le dipendenti nate nel ’62, la prima decorrenza utile scatta a:

 febbraio 2021 per le nate a gennaio;

marzo 2021 per le nate a febbraio;

aprile 2021 per le nate a marzo;

maggio 2021 per le nate ad aprile;

giugno 2021 per le nate a maggio;

luglio 2021 per le nate a giugno;

agosto 2021 per le nate a luglio;

settembre 2021 per le nate in agosto;

ottobre 2021 per le nate a settembre;

novembre 2021 per le nate a ottobre;

dicembre 2021 per le nate a novembre;

gennaio 2022 per le nate a dicembre.

 

 

Decorrenza dipendenti classe 1961

Per le dipendenti nate nel ’61, la prima decorrenza utile scatta a:

 febbraio 2020 per le nate a gennaio;

marzo 2020 per le nate a febbraio;

aprile 2020 per le nate a marzo;

maggio 2020 per le nate ad aprile;

giugno 2020 per le nate a maggio;

luglio 2020 per le nate a giugno;

agosto 2020 per le nate a luglio;

settembre 2020 per le nate in agosto;

ottobre 2020 per le nate a settembre;

novembre 2020 per le nate a ottobre;

dicembre 2020 per le nate a novembre;

gennaio 2021 per le nate a dicembre.

 

 

Decorrenza dipendenti classe 1960

Per le dipendenti nate nel ’60, la prima decorrenza utile è partita da:

 febbraio 2019 per le nate a gennaio;

marzo 2019 per le nate a febbraio;

aprile 2019 per le nate a marzo;

maggio 2019 per le nate ad aprile;

giugno 2019 per le nate a maggio;

luglio 2019 per le nate a giugno;

agosto 2019 per le nate a luglio;

settembre 2019 per le nate in agosto;

ottobre 2019 per le nate a settembre;

novembre 2019 per le nate a ottobre;

dicembre 2019 per le nate a novembre;

gennaio 2020 per le nate a dicembre.

Opzione donna platea e requisiti




Tra le misure annunciate c’è la proroga dell’Opzione Donna, che consente anche alle lavoratrici dipendenti nate nel 1961 e alle autonome nate nel 1962 di andare in pensione anticipata, se hanno maturato 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2020, accettando l’assegno puramente contributivo.


Grazie alla misura contenuta nella nuova manovra si potrà continuare a scegliere l’Opzione Donna per tutto il 2021. In sostanza, la proroga comporta l’accesso a questa pensione anticipata alle lavoratrici con un anno in più rispetto ai requisiti precedentemente previsti. Per il resto, lo strumento resta la stesso, compreso il meccanismo delle finestre mobili e l’adeguamento alla speranza di vita.


Opzione Donna: di cosa si tratta

L’Opzione Donna è uno strumento di flessibilità in uscita dal mondo del lavoro. La norma inserita in manovra ha esteso lo scivolo per le lavoratrici di pubblico e privato che vogliano andare in pensione anticipata, a patto di accettare un assegno calcolato interamente su sistema contributivo, con ulteriori 12 mesi rispetto alla disciplina vigente.

L’applicazione del sistema contributivo si limita alle sole regole di calcolo, che implica una decurtazione sull’assegno cin media del 20-30% rispetto al sistema misto.

Opzione Donna consente oggi di ritirarsi alle lavoratrici che maturano i seguenti requisiti entro il 31 dicembre 2020: 35 anni di contributi e 58 o 59 anni di età, rispettivamente per dipendenti e autonome.

Rientrano nei contributi ammessi quelli a qualsiasi titolo accreditati (obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi), ma per le lavoratrici dipendenti del settore privato non concorrono i contributi accreditati per malattia e disoccupazione. Viene ammessa la possibilità ricorrere al riscatto della laurea, anche agevolato, per raggiungere la contribuzione necessaria ad accedere alla pensione con Opzione Donna. È possibile esercitare l’opzione anche successivamente al mese in cui maturano i requisiti anagrafici e contributivi.

L’Opzione Donna può essere esercitata da tutte le lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria, ed ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi (dipendenti del settore privato; pubblico impiego e lavoratrici autonome) in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995. Restano escluse le iscritte alla Gestione separata. Non possono accedere all’Opzione Donna neanche le lavoratrici che abbiano perfezionato il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia o anzianità e le lavoratrici destinatarie delle disposizioni in materia di “salvaguardia” in favore degli esodati.

Il meccanismo di slittamento delle finestre mobili previsto dall’articolo 12 del Dl 78/2010, convertito con legge 122/2010, fa partire il primo rateo dell’assegno pensionistico decorsi 12 mesi (18 mesi le autonome) dopo la maturazione dei requisiti richiesti da Opzione Donna.

Appare utile ricordare che le regole ordinarie prevedono, in alternativa:

la pensione anticipata con almeno 41 anni e 10 mesi di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica;

la pensione di vecchiaia con un’età anagrafica di 67 anni unitamente a 20 anni di contributi.

Opzione Donna anche per le nate nel 1962

La Legge di Bilancio 2021 ha esteso lo scivolo per le lavoratrici di pubblico e privato che vogliano andare in pensione anticipata, a patto di accettare un assegno calcolato interamente su sistema contributivo, con ulteriori 12 mesi rispetto alla disciplina vigente.

Hanno la possibilità di accedere all’Opzione Donna anche le lavoratrici nate fino al 31 dicembre 1962 (1961 le autonome) che raggiungono 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2020. Il resto dell’impianto normativo è rimasto uguale, compreso il meccanismo delle finestre mobili. Continuano a non applicarsi, inoltre, gli adeguamenti alla speranza di vita.

Requisiti Opzione Donna

Dopo le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021 all’articolo 1, co. 476 della legge n. 160/2019, possono andare in pensione le lavoratrici che nel 2020 compiono 58 anni (59 se autonome) se hanno raggiunto i 35 anni di contributi al 31/12/2020.

Finestre mobili

Il meccanismo di slittamento delle finestre mobili è sempre quello previsto dall’articolo 12 del Dl 78/2010, convertito con legge 122/2010, che fa partire la prima rata dell’assegno pensionistico decorsi 12 mesi (18 mesi le autonome) dopo la maturazione dei requisiti richiesti da Opzione Donna.


Vediamo di seguito come cambiano le decorrenze della pensione per le lavoratrici interessate alla proroga.


Personale del comparto scuola e AFAM

Il personale del comparto scuola e AFAM, se in possesso dei requisiti necessari ad accedere all’Opzione Donna potrà presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2021 con effetti dall’inizio dell’anno scolastico, o accademico.


Ovvero, rispettivamente:

dal 1° settembre 2021;

dal 1° novembre 2021




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