domenica 10 aprile 2011

Convenzione fra l’INPS e l 'ASNALI

Fra l’INPS e l’Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori (ASNALI) è stata stipulata una convenzione per la riscossione, a mezzo del mod. F24, dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dai commercianti iscritti all’Associazione stessa, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.

Vediamo le istruzioni date dall'INPS.
La riscossione del contributo associativo sarà effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le modalità previste per gli stessi. Sull’avviso di pagamento, inviato ai contribuenti, l’INPS indicherà l’ammontare del contributo associativo con la denominazione dell’associazione;
L’entità del rimborso spese, che l'Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori verserà all’INPS per l’espletamento del servizio, deve essere regolata dalla determinazione commissariale n. 29 del 4 marzo 2009;
Risulta a carico dell’Associazione, inoltre, qualsiasi costo imputato dall’Agenzia delle Entrate all’INPS, in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2 commi 16 e 17, per la riscossione dei contributi associativi mediante l’utilizzo dell’F24;
L’Associazione farà pervenire alla Direzione Generale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici - i supporti telematici contenenti i dati identificativi degli associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, chiede la riscossione del contributo associativo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler pagare più la quota associativa;
La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici renderà disponibili per le Strutture INPS territorialmente competenti, i supporti telematici affinché le stesse ne confermino il contenuto dopo averli verificati con le deleghe rilasciate dagli associati;
gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con l'Associazione, saranno curati direttamente dalla Direzione Generale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
Quindi la circolare n. 65 dell’INPS informa in merito alla convenzione per la riscossione (tramite mod. F24) dei contributi associativi di artigiani e commercianti iscritti all’Associazione. La riscossione del contributo associativo e degli altri contributi obbligatori sarà congiunta. L’ammontare del contributo sarà indicato sull’avviso di pagamento inviato ai contribuenti.
Il concetto di contributo associativo assume generalmente una valenza diversa a seconda del soggetto destinatario del contributo e può essere un contributo dovuto per un servizio reso (associazioni di categoria) ovvero elargizioni a sostegno di realtà associative il cui scopo sociale sia stato giudicato meritevole.

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