Con il decreto «Cresci-Italia» viene istituita una nuova figura di società per l'imprenditoria giovanile e in modo particolare per i giovani sotto i 35 anni: la società semplificata a responsabilità limitata. Per aprirla basterà un euro di capitale e non sarà necessario l’intervento del notaio ma solo la comunicazione unica telematica al Registro delle imprese.
La società semplificata a responsabilità limitata, è una nuova una forma giuridica che può permettere ai giovani di età non superiore ai 35 anni di avviare una nuova attività imprenditoriale fruendo di un regime agevolato. Questo è quanto prevede una delle norme contenute nelle decreto sulle liberalizzazioni. Il regime agevolato, in particolare, è rappresentato sia da un alleggerimento delle formalità di costituzione della società semplificata a responsabilità limitata, sia dalla possibilità di costituire la nuova impresa con un capitale sociale che parte da un minimo di appena un euro.
La nuova disposizione ha l'obiettivo di favorire l’imprenditoria giovanile mediante la partecipazione a strutture associative libere dai rigorosi limiti previsti per le società di capitali, come la soglia del capitale minimo e le spese notarili necessarie per la costituzione mediante atto pubblico. La Srl semplificata è infatti assoggettata ad un regime agevolato sia per quanto riguardo l’ammontare del capitale sociale, previsto nella misura simbolica di un euro a fronte dei 10.000 euro richiesti per la costituzione della Srl ordinaria, sia per quanto riguarda le formalità di costituzione, che non contemplano più la redazione dell’atto pubblico, e quindi l’ intervento del notaio Occorre, inoltre, che la denominazione sociale rechi l’espressa indicazione di «Società semplificata a responsabilità limitata».
La Srl semplificate, inoltre, è soggetta all’Ires e favoriscono la integrale deducibilità delle spese di formazione professionale che rappresentano un obbligo deontologico a volte gravoso dal punto di vista finanziario, soprattutto per i più giovani ovviamente.
La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare:
il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il Comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
l'ammontare del capitale sociale non inferiore a un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro.
L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329 codice civile.
L'iscrizione è - effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si applica l'articolo 2189 codice civile. Decorso inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.
Esiste materiale piu specifico in merito?
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