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martedì 31 luglio 2012

Riforma del lavoro 2012 incentivi assunzioni

Le nuove agevolazioni per le aziende che assumono donne o lavoratori over 50, come previsto dalla riforma del in vigore dal 18 luglio ha introdotto una serie di regole per la corretta applicazione di incentivi e bonus assunzioni. Che probabilmente resta nella teoria.

Il governo e gli incentivi per i giovani: assunti 11mila under 35, ma i disoccupati sono oltre gli 836 mila.
Tra i numerosi interventi di stimolo, o tentato  all'economia e al mercato del lavoro, il governo dei tecnici ha introdotto, nel dicembre 2011, aiuti fiscali alle imprese che avrebbero assunto giovani under 35. Sembrava un intervento volto al la deducibilità integrale delle imposte dirette dell’Irap, relativa alla quota imponibile per le spese per il personale. In pratica si voleva cercare di dare una spinta all'occupazione giovanile riducendo in modo consistente, sia le tasse che il costo del lavoro per chi assumeva gli under 35. Passati  sette mesi dalla disposizione legislativa, secondo i dati forniti dal ministero del Lavoro, solo 3.085 aziende hanno richiesto (e ottenuto) il beneficio per un numero totale di assunzioni pari a 11 mila 442. Una goccia nell'oceano se si pensa che i disoccupati dai 25 ai 34 anni, secondo l'Istat, nel primo trimestre 2012 si sono attestati a 836 mila unità.

E per di più nel bel mezzo di una recessione non sono gli incentivi sui contributi o sulle imposte il solo elemento che induce le aziende ad assumere. Certamente, però, la creazione di nuovi posti di lavoro resta una priorità, alla quale la riforma del mercato del lavoro appena entrata in vigore non sembra riservate la
giusta attenzione.

Sul fronte del sostegno alle assunzioni, infatti, sembra che sia stata persa un'occasione: escono di scena il contratto di inserimento e una serie di incentivi legati alla reintroduzione nel mercato del lavoro dei percettori di ammortizzatori sociali.

Quali potrebbero essere i benefici
Una deducibilità che riguarda solo i lavoratori di età inferiore a 35 anni assunti a tempo indeterminato. «Questi sgravi non sono sufficienti – ha commentato Maurizio Del Conte, professore di diritto del lavoro all'Università Bocconi - e questi dati lo dimostrano. Per sbloccare l'occupazione giovanile ci vuole una manovra decisiva, uno sgravio del costo del lavoro del 22% per arrivare a un'aliquota secca per tutti del 10%. Dal 2008 al 2011 – HA aggiunto il professore - sono spariti dalla dichiarazione dei redditi 200 mila giovani. È necessario un intervento choc per invertire la rotta e rendere veramente vantaggiosa l'assunzione dei giovani. Qualsiasi altro timido intervento non produrrà risultati. Il rischio, oggi, è che si perda una generazione che non troverà chance occupazionali in tutti questi anni».

sabato 21 gennaio 2012

Imprenditoria giovanile e mercato del lavoro. Ecco la Srl semplificata

Con il decreto «Cresci-Italia» viene istituita una nuova figura di società per l'imprenditoria giovanile e in modo particolare per i giovani sotto i 35 anni: la società semplificata a responsabilità limitata. Per aprirla basterà un euro di capitale e non sarà necessario l’intervento del notaio ma solo la comunicazione unica telematica al Registro delle imprese.
La società semplificata a responsabilità limitata, è una nuova una forma giuridica che può permettere ai giovani di età non superiore ai 35 anni di avviare una nuova attività imprenditoriale fruendo di un regime agevolato. Questo è quanto prevede una delle norme contenute nelle decreto sulle liberalizzazioni. Il regime agevolato, in particolare, è rappresentato sia da un alleggerimento delle formalità di costituzione della società semplificata a responsabilità limitata, sia dalla possibilità di costituire la nuova impresa con un capitale sociale che parte da un minimo di appena un euro.
La nuova disposizione ha l'obiettivo di favorire l’imprenditoria giovanile mediante la partecipazione a strutture associative libere dai rigorosi limiti previsti per le società di capitali, come la soglia del capitale minimo e le spese notarili necessarie per la costituzione mediante atto pubblico. La Srl semplificata è infatti assoggettata ad un regime agevolato sia per quanto riguardo l’ammontare del capitale sociale, previsto nella misura simbolica di un euro a fronte dei 10.000 euro richiesti per la costituzione della Srl ordinaria, sia per quanto riguarda le formalità di costituzione, che non contemplano più la redazione dell’atto pubblico, e quindi l’ intervento del notaio Occorre, inoltre, che la denominazione sociale rechi l’espressa indicazione di «Società semplificata a responsabilità limitata».
La Srl semplificate, inoltre, è soggetta all’Ires e favoriscono la integrale deducibilità delle spese di formazione professionale che rappresentano un obbligo deontologico a volte gravoso dal punto di vista finanziario, soprattutto per i più giovani ovviamente.
La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare:
il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il Comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
l'ammontare del capitale sociale non inferiore a un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro.
L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329 codice civile.
L'iscrizione è - effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si applica l'articolo 2189 codice civile. Decorso inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.
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