La versione definitiva della riforma delle professioni ha recepito le osservazioni del Consiglio di Stato e del Parlamento abolendo le ombre di un eccesso di delega.
E’ stata riscritta la definizione di professione regolamentata, la norma, sempre sull'onda dell'indicazione del Cds, taglia fuori dal suo raggio d'azione qualunque altro soggetto iscritto in albi, registri, o elenchi.
Per professione regolamentata si intende l'attività riservata per disposizioni di legge il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi (nessun riferimento a registri o elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici).
Sparisce il tirocinio obbligatorio: gli ordini che non lo prevedono possono non istituirlo o mantenerlo più breve, visto che il termine massimo dei 18 mesi è "personalizzabile". E’ stata cancellata anche l'incompatibilità per i pubblici dipendenti sia a tempo parziale sia a tempo indeterminato. Lo snodo cruciale, sul tirocinio, non è tanto il taglio dei tempi, con il nuovo tetto a 18 mesi, ma l'esigenza di un passaggio "ordinato" tra vecchie e nuove regole.
Nella formazione, obbligatoria a pena di sanzioni, è confermato il ruolo centrale del consiglio nazionale degli ordini. Vi è l’obbligo - dovere di dotarsi di un'assicurazione per tutelare il cliente da eventuali danni, con un via libera alle polizze collettive ma senza l'obbligo per le compagnie di stipulare la polizza. In compenso i professionisti hanno un anno di tempo per organizzarsi.
Sul fronte dell’etica c'è il paletto imposto a chi vuole far parte dei consigli di disciplina che dovrà rinunciare agli incarichi amministrativi. Le designazioni spettano al presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede i consigli: attingerà a un elenco, predisposto dal consiglio dell'ordine, con un numero di candidati doppio rispetto agli aspiranti.
Adesso invece spetterà al presidente del Tribunale, nel cui circondario ha sede il Consiglio di disciplina territoriale, nominarne i membri, sulla base di un elenco fornito dall'Ordine; gli Ordini hanno 90 giorni per stabilire i criteri di scelta dei candidati; dei Consigli di disciplina potranno fare parte anche soggetti esterni alla categoria e non iscritti all'albo.
Del dispositivo di legge risultano dei segni negativi, fatti dal Cds, dalle Commissioni parlamentari e anche dai professionisti stessi, sembrano soddisfatti i diretti interessati.
«Dopo una prima lettura del testo –ha affermato il presidente del Comitato unitario dei professionisti, Marina Calderone – non posso che esprimere la nostra soddisfazione perché le criticità che avevamo evidenziato sono state chiarite. Ho visto che sono stati risolti problemi importanti che potevano creare non poche difficoltà in fase di applicazione della norma se fosse rimasta come era prima di arrivare sul tavolo del Consiglio di Stato. Il testo è radicalmente diverso e tiene conto delle nostre indicazioni. È normale che ci siano delle posizioni che non trovano piena soddisfazione – prosegue Marina Calderone – perché, in qualche caso, in parte sacrificate. Ma al di là delle aspettative dei singoli – ha concluso il presidente – ho ritrovato nel testo lo spirito della riforma. Si tratta di un buon strumento per consentire un'applicazione differenziata nei singoli ordinamenti, tarata sulla base delle esigenze di categoria».
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