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sabato 21 febbraio 2015

Tfr in busta paga al via dal 1° marzo 2015



Via libera del Consiglio di Stato al decreto con le modalità per chiedere l’anticipazione del Tfr in busta paga; la novità potrebbe quindi debuttare il primo marzo, secondo i tempi fissati dalla legge di stabilità. I giudici di Palazzo Spada hanno però avanzato anche un invito al governo a valutare con attenzione alcuni punti: tra gli altri la tenuta del sistema pensionistico, su cui va a incidere la liquidazione anticipata del Tfr, e gli eventuali costi aggiuntivi che «nella triangolazione dei flussi finanziari tra datore di lavoro, istituto finanziatore e Inps» possono ricadere sulle imprese.

Quindi dal 1° marzo prossimo i lavoratori dipendenti privati potranno optare per avere liquidato mensilmente il Tfr maturando fino al giugno del 2018.

Tuttavia l’operazione non sembra che potrebbe avere i  risultati desiderati

Vediamo perché.

Destinatari della possibilità di chiedere il TFR in anticipo sono i lavoratori dipendenti occupati esclusivamente nel settore privato. Sono esclusi:
i lavoratori domestici;
i lavoratori del settore agricolo;
i datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
le aziende dichiarate in crisi ai sensi dell’articolo 4 della citata legge n. 297 del 1982.

Il lavoratore che intende chiedere dal 1 marzo 2015  l’anticipo del TFR in busta paga dovrà presentare al datore di lavoro il modulo Qu.I.R., la “Quota maturanda del Trattamento di fine rapporto come parte Integrativa della Retribuzione”.

Con poca fiducia a questa operazione del Tfr in busta paga, è stato il centro studi della UIL secondo cui la novità “è azzardata e saranno pochissimi i lavoratori che opteranno per questo”. Dai 23 mila euro di stipendio lordo in su, infatti, non solo comporterà un appesantimento della tassazione ordinaria ma anche un aumento dell'Isee con un conseguente aggravio dei costi dei servizi.

Infatti : “Se un lavoratore che guadagna circa 23 mila euro lordi all'anno, che è l'imponibile medio tra i lavoratori dipendenti, volesse scaricare nella sua busta paga i 1.209 euro di Tfr maturando, otterrebbe un beneficio mensile di 97 euro medi mensili ma si vedrebbe aumentare l'aliquota marginale Irpef dal 23,9 al 27% che, sommata ai minori sgravi fiscali dovuti ad un rialzo dell'Isee, penalizzeranno il lavoratore per 330 euro all'anno. Lo stesso anche con un reddito di 18mila euro lordi: la rata mensile si aggirerà sui 76 euro per un totale di 957 euro di Tfr maturando su cui pagherà non più il 23% ma il 27% così come un reddito di 35mila euro che volesse aggiungere un Tfr di 1.806 euro ci pagherà il 38% anziché il 25,3% per un aggravio di 307 euro. Difficile quindi pensare a un rilancio dei consumi”.

Vediamo le osservazioni del Consiglio di Stato, oltre a sostenere la coerenza normativa. I giudici hanno,  messo l’accento su alcuni punti, invitando il Governo a valutarli con attenzione.
Il primo è la tenuta del sistema pensionistico. La liquidazione anticipata del Tfr finisce per incidere su quell’assetto. È, pertanto, «necessario - scrive il Consiglio di Stato  - riflettere con cura sull’opportunità di introdurre elementi di innovazione non coerenti con le linee di fondo» di un sistema di recente sottoposto a profonda revisione e che si è avviato su un sentiero di sostenibilità strutturale di medio-lungo periodo.

«Appare aderente al vero che l’opzione che viene offerta ai lavoratori amplia effettivamente il perimetro delle loro scelte marginali in ordine alla disponibilità immediata del reddito prodotto, ma - aggiungono i giudici - incide in qualche modo sui flussi di risorse che vengono destinati all’accumulo di posizioni contributive, nel sistema Inps e nel sistema complementare». Si tratta di un «elemento delicato», anche perché la previdenza complementare, che non è mai decollata negli anni pre-crisi, continua ad avere prospettive incerte.
L’altro rilievo del Consiglio di Stato riguarda gli eventuali costi aggiuntivi che «nella triangolazione dei flussi finanziari tra datore di lavoro, istituto finanziatore e Inps» possono ricadere sulle imprese. Sarebbe un effetto «da valutare negativamente e - scrivono i giudici - da evitare, eventualmente, con opportuni accorgimenti».

Inoltre c’è un rilievo di merito che riguarda le esclusioni previste per i lavoratori. Non possono optare per il Tfr in busta paga nel prossimo triennio coloro che, in virtù di una legge o di un contratto collettivo, godono già di una corresponsione periodica del Tfr oppure il suo accantonamento presso soggetti terzi. Secondo il Consiglio di Stato con questa esclusione si rischia di introdurre una disparità di trattamento non giustificata. Il riferimento è rispetto alla scelta diversa, fatta nella norma, di riconoscere invece la possibilità di accedere all’operazione Tfr in busta paga a coloro che avevano già deciso di destinare il Tfr maturando ai fondi pensionistici complementari.


domenica 5 agosto 2012

Riforma delle professioni 2012

La versione definitiva della riforma delle professioni ha recepito le osservazioni del Consiglio di Stato e del Parlamento abolendo le ombre di un eccesso di delega.

E’ stata riscritta la definizione di professione regolamentata, la norma, sempre sull'onda dell'indicazione del Cds, taglia fuori dal suo raggio d'azione qualunque altro soggetto iscritto in albi, registri, o elenchi.
Per professione regolamentata si intende l'attività riservata per disposizioni di legge il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi (nessun riferimento a registri o elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici).

Sparisce il tirocinio obbligatorio: gli ordini che non lo prevedono possono non istituirlo o mantenerlo più breve, visto che il termine massimo dei 18 mesi è "personalizzabile". E’ stata cancellata anche l'incompatibilità per i pubblici dipendenti sia a tempo parziale sia a tempo indeterminato. Lo snodo cruciale, sul tirocinio, non è tanto il taglio dei tempi, con il nuovo tetto a 18 mesi, ma l'esigenza di un passaggio "ordinato" tra vecchie e nuove regole.

Nella formazione, obbligatoria a pena di sanzioni, è confermato il ruolo centrale del consiglio nazionale degli ordini.  Vi è l’obbligo - dovere di dotarsi di un'assicurazione per tutelare il cliente da eventuali danni, con un via libera alle polizze collettive ma senza l'obbligo per le compagnie di stipulare la polizza. In compenso i professionisti hanno un anno di tempo per organizzarsi.

Sul fronte dell’etica c'è il paletto imposto a chi vuole far parte dei consigli di disciplina che dovrà rinunciare agli incarichi amministrativi. Le designazioni spettano al presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede i consigli: attingerà a un elenco, predisposto dal consiglio dell'ordine, con un numero di candidati doppio rispetto agli aspiranti.

Adesso invece spetterà al presidente del Tribunale, nel cui circondario ha sede il Consiglio di disciplina territoriale, nominarne i membri, sulla base di un elenco fornito dall'Ordine; gli Ordini hanno 90 giorni per stabilire i criteri di scelta dei candidati; dei Consigli di disciplina potranno fare parte anche soggetti esterni alla categoria e non iscritti all'albo.

Del dispositivo di legge risultano dei segni negativi, fatti dal Cds, dalle Commissioni parlamentari e anche dai professionisti stessi, sembrano soddisfatti i diretti interessati.

«Dopo una prima lettura del testo –ha  affermato  il presidente del Comitato unitario dei professionisti, Marina Calderone – non posso che esprimere la nostra soddisfazione perché le criticità che avevamo evidenziato sono state chiarite. Ho visto che sono stati risolti problemi importanti che potevano creare non poche difficoltà in fase di applicazione della norma se fosse rimasta come era prima di arrivare sul tavolo del Consiglio di Stato. Il testo è radicalmente diverso e tiene conto delle nostre indicazioni. È normale che ci siano delle posizioni che non trovano piena soddisfazione – prosegue Marina Calderone – perché, in qualche caso, in parte sacrificate. Ma al di là delle aspettative dei singoli – ha concluso il presidente – ho ritrovato nel testo lo spirito della riforma. Si tratta di un buon strumento per consentire un'applicazione differenziata nei singoli ordinamenti, tarata sulla base delle esigenze di categoria».
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