domenica 5 agosto 2012

Ordini professionali: la formazione continua

È stato fissato il principio della separazione tra gli organi disciplinari e gli organi amministrativi nell'autogoverno degli ordini professionali.

La formazione continua era la richiesta più condivisa da tutte le categorie: più qualità e quindi più formazione professionale anche per chi professionista lo è già. La formazione continua è obbligatoria e sarà sotto il controllo degli Ordini, che potranno predisporne i regolamenti e autorizzare anche enti o soggetti esterni.

La formazione continua per i professionisti diventa obbligatoria e si apre al libero mercato. Assume un ruolo centrale il ministero delegato alla vigilanza. Sull'accreditamento di chi svolge attività di formazione vengono esautorati gli ordini territoriali e l'autorizzazione compete ai consigli nazionali.

Sono queste le principali novità in materia di formazione contenute nell'articolo 7 del regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali.

La formazione obbligatoria continua dei professionisti iscritti negli ordini o collegi, assume un ruolo di garanzia per la collettività poiché in una società in evoluzione l'aggiornamento delle proprie competenze professionali è inevitabile.

Il decreto che introduce la riforma è molto forte stabilendo che la violazione all'obbligo della formazione costituisce illecito disciplinare mentre finora i singoli Ordini si limitavano a sanzioni indirette.

I corsi di formazione possono essere organizzati da tre categorie di soggetti:
da ordini e collegi;
dalle associazioni di iscritti agli albi: in questa categoria rientrano sia le associazioni (anche sotto forma di cooperativa) costituite all'interno di ciascun ordine territoriale aventi come oggetto principale proprio la formazione continua e i sindacati dei professionisti;
altri soggetti e imprese che operano sul libero mercato proponendo attività di formazione a tutti i livelli.

Mentre gli ordini e le associazioni fra professionisti iscritti non necessitano di alcuna autorizzazione, i soggetti terzi devono ottenere l'autorizzazione dai rispettivi Consigli nazionali. Quindi le società di formazione dovranno presentare una sola istanza al Consiglio nazionale che, se accolta, avrà effetto su tutto il territorio nazionale. I Consigli nazionali trasmetteranno al ministro vigilante la proposta di delibera per acquisire il parere vincolante. Al riguardo la relazione di accompagnamento ricorda che questa procedura è necessaria anche in caso di diniego per tutelare il diritto della libera concorrenza. I Consigli nazionali devono, quindi, disciplinare l'attività di formazione continua che sarà inevitabilmente svolta da ordini e collegi territoriali.

La norma non parla di esenzioni che finora venivano qualche volta applicate ai professionisti che hanno raggiunto un certo limite di età, ma questo potrebbe essere previsto nell'ambito dei requisiti minimi. La disposizione legislativa prevede che i Consigli nazionali e le Università possano stipulare convenzioni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi.

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