domenica 12 maggio 2013

Contributi da lavoro dipendente per il 2013


I lavoratori dipendenti o subordinati, a fronte dell'attività svolta, percepiscono una retribuzione. Tutte le somme e i valori che i datori di lavoro erogano ai d
 
ipendenti costituiscono, sotto il profilo fiscale, redditi da lavoro dipendente e sono soggetti a tassazione secondo la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

L'INPS ha messo in evidenzia che l'anno 2013 si caratterizza per l'entrata in vigore di una buona parte delle disposizioni contenute nella legge n. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro. Inoltre, sempre nel 2013, si conclude il percorso di armonizzazione dell'aliquota contributiva pensionistica, previsto dalla legge n. 335/1995 e avviatosi nel 1997. L'istituto ha deciso di fornire un quadro riepilogativo delle principali disposizioni destinate a produrre effetti nel corso del 2013.

Ricordiamo che nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato i contributi da versare mese per mese sono a carico del datore di lavoro per due terzi e a carico del lavoratore per un terzo.

Per calcolare la quota di contributi che viene versata ogni mese occorre tenere presente che l’attuale aliquota contributiva è pari al 33%, di cui il 23,81% viene pagato dal datore di lavoro e il 9,19% viene pagato dallo stesso lavoratore attraverso apposita trattenuta in busta paga.

Passando ad un esempio pratico, in particolare, su uno stipendio mensile di 1.000 euro il lavoratore dovrà versare all’Inps ben 91,90 euro.

Si tratta però di una percentuale di trattenuta sullo stipendio che varia con il passare del tempo, in quanto per ogni anno è previsto un aumento di un punto percentuale. In altre parole se quest’anno è stato versato all’Inps il 9,19% dello stipendio il prossimo anno verrà versato il 10,19%, per cui su una retribuzione di 1.000 euro andranno versati a titolo di contributi 101,90 euro.

Un’eccezione sul sistema di calcolo dei contributi riguarda il caso in cui la retribuzione supera una certa soglia, denominata tetto pensionabile. Tale tetto per l’anno 2011 è stato fissato a 43.042 euro, quindi se ad esempio lo stipendio è pari a 50.000 euro bisogna calcolare una trattenuta pari al 9,19% su 43.042 e poi una trattenuta del 10,19% sulla parte di retribuzione che eccede tale soglia.

Il reddito lordo rappresenta la retribuzione sulla quale sono calcolati i contributi previdenziali.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare, di norma mensilmente, insieme alla retribuzione, la busta paga. Quest’ultima esprime in termini monetari l'insieme dei rapporti del lavoratore con il datore di lavoro (la paga), con lo Stato (le imposte) e con gli enti previdenziali (i contributi). Il datore di lavoro rispetto ad imposte e contributi agisce, di norma, quale sostituto d’imposta: opera cioè, direttamente in busta paga delle trattenute ai dipendenti per l’importo corrispondente alle imposte ed alla contribuzione dovuta dal lavoratore dipendente. La contribuzione previdenziale è per definizione "obbligatoria", in quanto dovuta per legge, indipendentemente da eventuali accordi tra le parti.

La legge 92/2012, di riforma del mercato del lavoro, con l’art. 3, comma 1, ha disposto la messa a regime – a far tempo dal 1 gennaio 2013 - della disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria e dei relativi obblighi contributivi per le seguenti imprese:

a) imprese esercenti attività commerciali (logistica compresa) con più di 50 dipendenti;
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più' di 50 dipendenti;
c) imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;
d) imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, a prescindere dal numero di dipendenti.

La disposizione estende (fino a dicembre 2016) anche la disciplina riferita all’indennità di mobilità.

I datori di lavoro destinatari del provvedimento in esame sono, quindi, tenuti al versamento

- della contribuzione di cui all'art. 9, della legge n. 407/1990 (0,90%) e
 - di quella ex art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991 (0,30%) a partire dalla denuncia afferente al periodo di paga "gennaio 2013", senza soluzione di continuità rispetto all’anno scorso. Al riguardo si fa presente che, sia per l’ammissione al trattamento che per il versamento della contribuzione di finanziamento, già dal 2010, l’Istituto si è adeguato ai criteri ministeriali che, ai fini del requisito occupazionale, fanno riferimento alla disciplina contenuta nell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per le imprese industriali (media semestrale e computo del personale con qualifica di apprendista).

Inoltre, la legge di riforma del mercato del lavoro dispone l’estensione – a far tempo da “gennaio 2013” – degli obblighi contributivi per Cigs, ex art. 9 della legge n. 407/90,

- alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni,e alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge.

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