lunedì 24 novembre 2014

Lavoro: i soggetti che hanno diritto all’avviamento obbligatorio



Hanno diritto all’avviamento obbligatorio gli invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 45% da parte delle Commissioni mediche istituite presso le Aziende Sanitarie Locali a norma dell’articolo 4 della legge n. 104/1992.

L’accertamento viene condotto secondo i criteri omogenei e non è limitato alla sola constatazione della sussistenza e gravità della menomazione, ma è volto anche a formulare una valutazione complessiva della residua capacità lavorativa del disabile e ad indicare, se necessario, le specifiche tipologie di collocamento mirato e le eventuali forme di sostegno utili all’inserimento lavorativo.

Pertanto anche se può apparire una contraddizione, che possa essere iscritto negli elenchi del collocamento obbligatorio anche un disabile affetto da un’invalidità del 100%, al quale comunque la  Commissione medica abbia riconosciuto una sia pur ridotta capacità lavorativa residua, magari solamente in determinate attività lavorative o con particolari ausili o altre forme di sostegno.

La relazione conclusiva della Commissione medica dev’essere trasmessa entro quattro mesi dalla prima visita all’Azienda Sanitaria Locale ed, a cura di quest’ultima, alle apposite commissioni mediche del Ministero del Tesoro, nonché alla Commissione provinciale per le politiche del lavoro e, tramite questa, al Comitato tecnico istituito al suo interno.

Si osserva che i quattro passaggi burocratici potrebbero essere evitati con la semplice trasmissione della relazione conclusiva in quattro esemplari direttamente dalla Commissione medica a tutti gli altri organi interessati e soprattutto al Comitato tecnico, che sulla base della relazione medica deve definire gli opportuni strumenti di collocamento mirato.

La Commissione medica, su indicazione del Comitato, effettua anche le visite di controllo della permanenza dello stato invalidante, seguendo gli stessi criteri, con la frequenza stabilita dalla commissione stessa sulla base del profilo socio-lavorativo del disabile ovvero con immediatezza se vi sia una richiesta in tal senso da parte del lavoratore disabile o del suo datore di lavoro, come si vedrà meglio in seguito, al fine di verificare la compatibilità delle mansioni svolte.

L’art. 22 della legge 68/99 ha abrogato la legge 482/68 che disciplinava l’avviamento obbligatorio degli invalidi. La nuova normativa ha come finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 della norma citata, hanno diritto ad usufruire dell’avviamento obbligatorio, le seguenti categorie di soggetti:

le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;

le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;

le persone non vedenti (cecità assoluta o che presentano un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi) o sordomute (sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata);

le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;

Ai sensi dell’art. 3 legge 68/99, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella seguente misura: 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

La legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro (cd. riforma Fornero) ha precisato che per determinare il numero dei soggetti disabili da assumere, di norma bisogna tenere conto di tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi, quindi i lavoratori a termine). Non sono invece da computare:

I lavoratori disabili assunti obbligatoriamente;

I soci di cooperative di produzione e lavoro;

I dirigenti;

I lavoratori assunti con contratto di inserimento;

I lavoratori impiegati con contratto di somministrazione;

I lavoratori che svolgono attività all’estero;

I lavoratori impegnati in attività socialmente utili;

I lavoratori a domicilio;

I lavoratori che aderiscono al programma di emersione.



Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog