martedì 12 dicembre 2017

Buoni pasto ai collaboratori coordinati e continuativi






E' stato pubblicato il 10 agosto 2017 il Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, dalla entrata in vigore il buono pasto si potrà spendere anche negli agriturismi, negli ittiturismi, nei mercatini e negli spacci aziendali. Il suo valore è comprensivo dell'Iva prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande. Il lavoratore a favore del quale è stato emesso il buono non potrà naturalmente cederlo a terzi, anche se si tratta di familiari o parenti e potrà acquistarvi alimentari e bevande e non beni differenti da quelli commestibili.

La legge riporta che i buoni pasto sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato.

E per essere valido, il buono pasto in forma cartacea deve contenere le seguenti informazioni:

codice fiscale - o ragione sociale - del datore di lavoro;

ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;

valore facciale;

termine temporale di utilizzo;

spazio da compilare indicando la data di utilizzo, la firma del titolare, e il timbro dell’esercizio dove questo viene utilizzato.

I Co.co.co tutti coloro che percepiscono redditi da lavoro assimilato a quello dipendente hanno diritto ai buoni pasto: lo ha precisato il Direttore Centrale Gestione Tributi dell’Agenzia delle Entrate.

Il riferimento è il decreto ministeriale 122/2017, disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa. E’ un provvedimento di natura extra-fiscale, la cui interpretazione è rimessa al Ministero dello Sviluppo Economico. Detto questo, l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate apre ad un’applicazione estensiva.

In ambito fiscale la normativa tributaria in materia di buoni pasto è recata dall’articolo 51, comma 2, lettera c del TUIR, che prevede la loro non concorrenza al reddito di lavoro dipendente nel limite di importo giornaliero di 5,29 euro, elevato a 7 euro per i ticket elettronici. Il rinvio all’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi ricomprende anche i collaboratori e le figure previste dalla lettera c-bis, dell’articolo 50 del Testo, e in genere tutti i redditi assimilati al lavoro dipendente ricompresi nell’articolo 50:

soci delle cooperative;

uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;

collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

partecipazione a collegi e commissioni, anche percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.
borse di studio;

remunerazione dei sacerdoti;

attività professionale intramuraria dei medici;

indennità e gettoni di presenza per l’esercizio di funzioni pubbliche;

stipendi parlamentari;

pensioni;

rendite vitalizie;

compensi lavori socialmente utili.

Si tratta, lo ripetiamo, di un’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate: non è chiaro se e come si possa trasformare in un’indicazione operativa. Di fatto, i buoni pasto sono attualmente previsti dalle imprese solo per i lavoratori dipendenti.








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