venerdì 1 gennaio 2016
Lavoro: le novità per il 2016. Pensioni, part-time, assegno previdenziale e bonus per le assunzioni
Il 2016, nell’ambito del lavoro, è all'insegna delle novità: grazie agli ultimi decreti attuativi del Jobs Act ed alla legge di Stabilità sono state messe in campo diverse disposizioni che cambiano profondamente la disciplina attualmente vigente in materia.
Vediamo che cos’è cambiato.
In pensione più tardi e con meno soldi. Non butta bene per chi è già in pensione, né tanto meno per i prossimi pensionati, chi si ritira dal lavoro nel 2016. I primi devono fare i conti con assegni di importo inferiore a quelli riscossi nel 2015. Gli altri, con l’innalzamento dei requisiti per ottenere la rendita dall’Inps.
Quindi per quanto riguarda la pensione nel 2016 i parametri saliranno di 4 mesi.
Vediamo nel dettaglio: per i lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico, per le lavoratrici del pubblico e per gli autonomi, saranno necessari 66 anni e 7 mesi di età. Per le lavoratrici dipendenti del privato, ci vorranno 65 anni e 7 mesi; per le autonome 66 anni e 1 mese), quasi due anni in più rispetto al 2015. Mentre il requisito contributivo, è di 20 anni per tutti. Discorso simile per l’ex pensione di anzianità. Dal prossimo anno, infatti, aumentano anche i requisiti per accedere alla pensione anticipata. Per i lavoratori dipendenti del settore privato e del settore pubblico, per i lavoratori autonomi, sarà necessario essere in possesso di 42 anni e 10 mesi di contribuzione. Per le donne - tanto nel pubblico quanto privato e per le autonome - serviranno 41 anni e 10 mesi di contribuzione.
L’adeguamento alla speranza di vita interesserà anche le pensioni anticipate (l’ex anzianità): nel 2016 saranno richiesti 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, a prescindere dall’età.
L’ età minima di vecchiaia delle donne salirà fino a raggiungere quella degli uomini (66 anni) nel 2018. Per l’uscita anticipata dal lavoro non resta quindi che una strada: quella che la legge riserva fino a tutto il 2015 alle lavoratrici con 35 anni di contributi e almeno 57 anni di età (autonome almeno 58), disposte a optare per il meno vantaggioso calcolo contributivo del trattamento. Per questa formula, però, occorre mettere nel conto la vecchia “finestra mobile” (il tempo di attesa tra la maturazione dei requisiti e l’effettivo pensionamento) e, dunque, bisogna essere a posto ben 12 mesi prima (18 mesi prima le autonome). L’opzione donna, con la legge di Stabilità, sarà possibile anche per coloro che maturano i requisiti entro il 2015 .
L’ indice Istat dell’inflazione 2015 è negativo: da gennaio non ci sarà alcun aumento delle pensioni.
Ma come se non fosse sufficiente, l’indice provvisorio del 2015, che era stato stabilito nello 0,3%, è stato definitivamente fissato in 0,2%, per cui da gennaio 2016 gli assegni saranno lievemente ridotti, con la prospettiva della restituzione di quanto corrisposto in più nel 2015. Una rivalutazione «negativa» non si era mai verificata. Si è resa quindi opportuna una sanatoria. A gennaio saranno messi in pagamento gli importo «corretti» (in negativo) sulla base dell’inflazione definitiva 2014, ma non ci sarà alcuna trattenuta riferita al 2015.Indici, zero aumenti.
L’ indice Istat dell’inflazione 2015 è negativo: da gennaio non ci sarà alcun aumento delle pensioni. Ma come se non bastasse, l’indice provvisorio dello scorso anno, che era stato stabilito nello 0,3%, è stato definitivamente fissato in 0,2%, per cui dal prossimo mese gli assegni saranno lievemente ridotti, con la prospettiva della restituzione di quanto corrisposto in più nel 2015. Una rivalutazione «negativa» non si era mai verificata. Si è resa quindi opportuna una sanatoria. A gennaio saranno messi in pagamento gli importo «corretti» (in negativo) sulla base dell’inflazione definitiva 2014, ma non ci sarà alcuna trattenuta riferita al 2015.
La misura dell’assegno previdenziale nel 2016 sarà ridotto a causa dei nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo, fissati, per il triennio 2016-2019, tenendo conto di alcuni parametri statistici. Se è vero che il taglio nella maggior parte dei casi si aggira intorno al 2%, ci sono anche decurtazioni che arrivano fino all’8%. Un meccanismo che negli ultimi anni ha falcidiato le rendite dei neopensionati: un lavoratore andato in pensione a 65 anni nel 1996 ha applicato un coefficiente di trasformazione del montante accumulato pari a 6,136%. Per chi andrà in pensione dal 2016 lo stesso coefficiente sarà del 5,326%. Un assegno del 13% in meno.
I dipendenti a tempo pieno del settore privato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento di vecchiaia (66 e 7 mesi nel 2016), possono, d’intesa con l’azienda, per un periodo non superiore a 3 anni (devono quindi aver compiuto 63 anni e 7 mesi), ridurre l’orario del rapporto in misura compresa tra il 40 e il 60%. Guadagnando mensilmente una somma pari alla contribuzione previdenziale (23,81% della retribuzione) relativa alla prestazione non effettuata, somma esente da tasse e contributi. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente al lavoro non effettuato.
Niente penalizzazione per chi va in pensione entro il 2017. Dall’anno prossimo ciò vale per tutti, anche per chi ha subìto la decurtazione nel triennio 2012-2014. Per scoraggiare le pensioni anticipate, la riforma Fornero ha penalizzato chi decide di lasciare prima dei 62 anni, con una riduzione della quota “retributiva” maturata al 2011, di un punto % per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni di età minima e di due punti per gli anni di anticipo rispetto ai 60 anni di età. La nuova legge di Stabilità ha ripescato anche coloro ai quali, tra il 2012 ed il 2014, era già stata effettuata la trattenuta. Senza diritto però a quanto già perso. La depenalizzazione, che ha come conseguenza il ripristino del trattamento pensionistico “intero”, parte dal 2016.
Prorogato per tutti i contratti stipulati sino al 31 dicembre 2016, ma diminuito, il bonus per l’assunzione di disoccupati da oltre 6 mesi. Ai datori di lavoro che assumono tali soggetti a tempo indeterminato, difatti, sarà riconosciuto uno sgravio contributivo pari al 40% della contribuzione dovuta all’Inps, per 24 mesi, sino ad un tetto massimo annuo di 3.250 Euro. Il Bonus, probabilmente, sarà esteso anche a 2017, ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise,
Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Ai datori di lavoro che nel 2016 assumeranno disabili, con invalidità superiore al 67%, spetterà un incentivo dal 35% al 70% dell’imponibile lordo Inps (in pratica, della retribuzione lorda imponibile del lavoratore), a seconda del grado di riduzione della capacità lavorativa. Bonus pari al 70%, invece, per l’assunzione di disabili psichici con invalidità superiore al 45%.
Restano in vigore, nel 2016, le collaborazioni coordinate e continuative genuine, cioè quelle non etero-organizzate. Le altre fattispecie, dette Co.co.pe (collaborazioni coordinate personali), saranno ricondotte al lavoro subordinato: restano in piedi alcune eccezioni, come esplicite previsioni da parte del contratto collettivo applicato, nonché i contratti precedenti al 25 giugno 2015. È possibile, mediante una conciliazione, effettuare una sanatoria del contratto che metta al riparo da sanzioni per l’errata qualificazione, convertendolo in lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Prorogata a tutto il 2016 la Dis-Coll, l’indennità di disoccupazione prevista per i parasubordinati, che potrà avere una durata massima di 6 mesi ed un ammontare generalmente pari al 75% dell’imponibile contributivo. Aumenta di un punto percentuale l’aliquota contributiva per i parasubordinati iscritti alla Gestione Separata, mentre resta al 27% quella prevista per i professionisti senza cassa.
Congedo di paternità. Viene prorogata al 2016 la nuova disciplina del congedo di paternità, elevando da uno a due giorni quello obbligatorio.
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