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martedì 20 marzo 2018

Regole sul lavoro: le differenze tra pubblico e privato



Per i lavoratori pubblici, la tutela contro i licenziamenti illegittimi non discende più dall’articolo 18, ma da una norma speciale, allargando la distanza con il lavoro privato.

Le differenze ovviamente fra dipendente pubblico o privato ci sono e sono molte, a partire non soltanto dallo stipendio ma anche dalle regole su assunzione e licenziamento.

Se secondo la maggior parte delle persone lavorare come dipendente pubblico permette di guadagnare di più rispetto a quanto previsto per i colleghi del settore privato, è bene fare alcune precisazioni perché non sempre è così.

Quali sono quindi le differenze tra un lavoratore statale dipendente del settore pubblico e cosa cambia invece per chi è assunto nel privato? Cerchiamo di seguito di dare una panoramica complessiva delle due opzioni.

Una delle prime differenze tra statali e lavoratori del settore privato riguarda le modalità di assunzione.

Per diventare dipendente pubblico, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 97 della Costituzione, è necessario superare un concorso, aperto a tutti i cittadini italiani che rispettano i requisiti per lavorare nella Pubblica Amministrazione.

I bandi di concorso per diventare dipendente statale vengono periodicamente pubblicati in Gazzetta Ufficiale e, salvo specifici casi in cui sono previste deroghe alla normativa, l’assunzione come dipendente pubblico avviene sulla base della graduatoria di merito relativa all’esito del concorso.

Al contrario, come noto a chi si è imbattuto in qualsiasi offerta di lavoro, per lavorare come dipendente privato è necessario inviare la propria candidatura e il proprio curriculum vitae debitamente compilato presso l’azienda che offre opportunità di lavoro. Sarà il datore di lavoro o il selezionatore responsabile delle risorse umane a scegliere quale dipendente assumere sulla base di valutazioni inerenti ai bisogni dell’azienda.

Una delle differenze maggiori tra il lavoro nella Pubblica Amministrazione e come dipendente di azienda privata riguarda lo stipendio.

I dipendenti statali guadagnano in media 2.000 euro all’anno in più di un dipendente privato, questo secondo il confronto tra gli stipendi di dipendenti pubblici e privati. Se lo stipendio di un dipendente pubblico è pari a 34.289 euro, un dipendente del settore privato può vantare una retribuzione pari a 32.315 euro, una differenza che certamente non è eccessiva.

Ovviamente non tutti i dipendenti statali se la passano meglio dei dipendenti del settore privato e anche nel settore pubblico bisogna fare le opportune differenze. In Italia tra i dipendenti pubblici meno pagati c’è sicuramente il personale della scuola e della sanità, con redditi annui di gran lunga inferiori rispetto a quanto guadagnato dai colleghi europei e pari a poco più di 28.000 euro all’anno.

Situazione simile per vigili del fuoco, polizia e forze armate, mentre sul fronte opposto, gli stipendi più alti sono quelli delle agenzie fiscali, con retribuzioni che per i ruoli di maggior prestigio arrivano fino a 200 mila euro annui, seguiti dai colleghi di Inps, Inail e Ministeri.

Per i dipendenti privati l’ammontare dello stipendio è determinato dal CCNL della propria categoria, messo a punto con l’accordo delle sigle sindacali rappresentati del settore e quindi il guadagno annuo può variare notevolmente sia in base al settore di lavoro che al proprio inquadramento contrattuale.

Non sempre lo stipendio di chi lavora nel settore privato è inferiore a quello di un dipendente pubblico - fatta accezione dei dirigenti della PA - e anzi è proprio nel settore privato che c’è maggiore opportunità di crescita professionale e avanzamento di carriera e, perché no, di ambire a stipendi maggiori rispetto alla media.

Uno dei temi di maggior critica riguarda le regole sui licenziamenti  manuale per i dipendenti pubblici e privati, a seguito delle due diverse discipline introdotte dall’avvento della riforma del lavoro e dall’abolizione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

Le regole attualmente in vigore introdotte con la riforma Fornero del 2012 hanno modificato quanto previsto in materia di licenziamenti individuali: in caso di licenziamento illegittimo il lavoratore avrà diritto al risarcimento proporzionale e non più alla reintegra sul posto di lavoro.
Questo tuttavia soltanto per i dipendenti privati: nei confronti degli statali in caso di licenziamento illegittimo vige ancora quanto previsto dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori: come confermato dai giudici della Corte di Cassazione.

Vediamo se è preferibile lavorare nel pubblico o nel privato? Ovviamente non esiste una risposta certa. Spesso per chi lavora nel settore pubblico il rischio è di perdere la motivazione del proprio lavoro. Fare carriera non è semplice e il rischio è di trovarsi incastrati nelle maglie della burocrazia. Mentre il vantaggio per chi lavora nel pubblico è la certezza del posto fisso che, nonostante tutto, sembra essere ancora oggi una delle priorità degli italiani.

Il problema della reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento nullo o annullabile per i dipendenti pubblici torna ad allargare di molto la distanza tra lavoro pubblico e privato, infatti sull’applicabilità o meno dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori al lavoro pubblico, mediante l’introduzione di una norma specifica nel testo unico del pubblico impiego, il legislatore ha risolto tutti i dubbi, prevedendo una norma applicabile esclusivamente ai dipendenti pubblici, secondo la quale “Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l’amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”.

La filosofia di fondo, nel pubblico impiego, è rimasta quella della conservazione del posto, vinto dopo una selezione oggettiva. In quest’ottica, ulteriori esempi sono gli istituti della mobilità del personale e della gestione delle eccedenze: diversamente dal privato, qui non si arriva quasi mai alle espulsioni. Si viene ricollocati presso altri uffici. Anche i trasferimenti forzati hanno una serie di garanzie per l’interessato, come gli ambiti territoriali limitati.

Differenti normative esistono, inoltre, per l’utilizzo dei rapporti precari, e autonomi. Il Jobs act ha ridisegnato diverse fattispecie nel duplice tentativo di salvaguardare le esigenze di flessibilità buona delle aziende, e di rilanciare i rapporti stabili (apprendistato incluso). Nel settore pubblico, invece, queste discipline restano ancorate alla temporaneità o eccezionalità del ricorso. Non solo: nella Pa anche i contratti di lavoro autonomo e le collaborazioni ricevono, oggi, una disciplina speciale rispetto al privato.



lunedì 27 novembre 2017

Bonus assunzioni 2018: incentivi per assumere gli under 32



Vediamo in dettaglio le diverse misure.

Sgravio contributivo quinquennale per imprenditori agricoli under 40 che si iscrivano per la prima volta alla gestione IVS.


La decontribuzione è totale per 36 mesi, ferma restando l'aliquota di calcolo ai fini pensionistici. Lo sgravio scende poi al 66%  nel 4° anno e al 50% nel 5° anno. La misura è soggetta alla normativa comunitaria  "de minimi"sugli aiuti di stato.

Sgravi contributivi per assunzioni nel settore privato

Allo sgravio contributivo dei lavoratori autonomi in agricoltura,  nel ddl bilancio 2018, si aggiungono le altre misure di incentivo  per  i datori di lavoro privati in caso di assunzioni di giovani :
sgravio contributivo del 50% per i primi tre anni di contratto a tutele crescenti, con un tetto massimo annuale Nel 2018 sono compresi i soggetti  under 35 anni ;  nel 2019 e 2010 la soglia si abbassa a 30 anni (non compiuti)

L’incentivo si applica per:
• assunzioni ex novo
• prosecuzione di contratti di apprendistato un periodo massimo di 12 mesi
• conversione di contratto a termine con durata di 36 mesi

n.b. E' prevista la portabilità dello sgravio , nel senso che se il contratto si interrompe prima che siano stati fruiti tutti  i 36 mesi con decontribuzione al 50% , le mensilità residue possono esserre utilizzate anche da un altro datore di lavoro che assuma  nuovamente lo stesso lavoratore. In questo caso non è nemmeno piu richiesto il requisito anagrafico.


Sgravio del 100% per le stesse categorie  e anche per gli over 35  (se disoccupati da piu di sei mesi)  nelle otto regioni meridionali (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) per una durata di 12 mesi.

Sgravio del 100%  alle aziende che assumono  i ragazzi che hanno ospitato per alternanza scuola lavoro per almeno il 30% del totale delle ore previste, o  per periodi di apprendistato di primo o di terzo livello .


Questi esoneri dal versamento dei contributi previdenziali  non sono applicabili ai rapporti di lavoro domestico e non sono cumulabili con altri  sgravi contributivi, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. Va specificato anche che in tutti i casi sopracitati lo sgravio non riguarda i versamenti per assicurazione INAIL.

La relazione tecnica del Governo stima  che le misure potranno portare un miglioramento dell'occupazione giovanile , in particolare :

350 mila nuovi contratti a tempo indeterminato nel 2018 per giovani sotto i 35 anni
trasformazione di 53mila contratti di apprendistato  e assunzione di 18.900  giovani post alternanza scuola lavoro

COS’E’ IL BONUS LAVORO?
L’Incentivo Occupazione Giovani è una misura introdotta in Italia per favorire l’inserimento lavorativodei giovani, nell’ambito di Garanzia Giovani, ovvero il piano europeo per combattere la disoccupazione giovanile. Si tratta di una agevolazione rivolta alle aziende che assumono ragazzi iscritti al programma, mediante una diminuzione del costo del lavoro.
Cosa significa? Che i datori di lavoro possono usufruire di una riduzione dei contributi previdenzialiche, per legge, devono versare a favore dei lavoratori assunti. L’agevolazione viene erogata in 12 rate mensili e può essere concessa fino ad un massimo di 8.060 Euro l’anno.
Attualmente è in vigore il Bonus 2017, la cui attuazione è disciplinata dal Decreto Direttoriale n. 394 del 2 dicembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rettificato dal Decreto Direttoriale n. 454 del 19 dicembre 2016. L’ente incaricato della gestione degli incentivi per il lavoro giovanile è l’Inps.

A CHI E’ RIVOLTO?
Il Bonus Lavoro Giovani può essere richiesto da tutti i datori di lavoro privati che assumono giovani che si registrano al ‘Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani’.

Dunque le aziende possono beneficiare degli aiuti solo se assumono i cosiddetti NEET – Not (engaged in) Education, Employment or Training, ovvero ragazzi disoccupati che non sono inseriti in percorsi di studio o formazione. I nuovi assunti, inoltre, devono avere una età compresa tra i 16 e i 29 anni.

QUALI RAPPORTI DI LAVORO POSSONO ESSERE INCENTIVATI?
Le agevolazioni attualmente in vigore possono essere concesse per le assunzioni effettuate mediante una delle seguenti forme contrattuali:

contratto a tempo determinato, anche di somministrazione lavoro, di durata pari o superiore a 6 mesi;

contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;

contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, ad eccezione di quello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, e per quello di alta formazione e di ricerca.

Non sono ammessi alle agevolazioni i contratti di lavoro domestico, accessorio e intermittente. Gli aiuti possono essere riconosciuti, invece, anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

QUALI SONO GLI AIUTI PREVISTI?
L’Incentivo Occupazione Giovani 2017 prevede una riduzione dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per i seguenti importi, a seconda del tipo di assunzione effettuato:

50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di 4.030 Euro annui, per ciascun lavoratore assunto con contratto a tempo determinato, ad esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL;

intera contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro, fino ad un massimo di 8.060 Euro annui, per ciascun lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL.

COSA CAMBIERA’ NEL 2018?
A partire dal prossimo anno il pacchetto di incentivi per l’occupazione giovanile sarà sostituito dal nuovo Bonus Lavoro Giovani 2018 si prevede, tra le varie misure, uno sgravio fiscale per i datori di lavoro privati che assumono giovani con contratti a tutele crescenti.

Lavoro e giovani, appuntamento tra un mese. Entro il 20 settembre sarà infatti presentato il documento di Economia e Finanza nel quale ci sarà un'attenzione particolare agli incentivi per l'assunzione di under 32.

ONERI CONTRIBUTIVI - "La mia idea - ha detto il viceministro a fine luglio - è che per ogni giovane che viene assunto occorre prevedere per i primi due anni una fiscalizzazione degli oneri contributivi dell'ordine del 50%. Passati i due anni, in capo a quel giovane deve rimanere una riduzione strutturale dei contributi di 4 punti percentuali da dividere al 50% tra impresa e lavoratore".

ASSUNZIONI GIOVANI - Anche il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, commentando lo scorso 16 agosto i dati preliminari del Pil diffusi dall'Istat, ha evidenziato che la strategia del governo per la manovra sarà concentrare le risorse sui giovani e confermare le agevolazioni agli investimenti.

AGEVOLAZIONI - Le risorse di cui si dispone, ha spiegato, "dovremmo concentrarle su misure per incentivare le assunzioni dei giovani che cercano lavoro, per confermare le agevolazioni a sostegno degli investimenti privati, per proseguire nel sostegno agli investimenti pubblici e per potenziare gli strumenti contro la povertà".

BENEFICI IMPRESE - Pochi giorni fa il presidente della Commissione Lavoro alla Camera, Cesare Damiano, ha fatto sapere che la misura degli incentivi in arrivo, "entro il 20 settembre", con "una attenzione particolare" per "l'assunzione di giovani under 32" è una misura che "ci trova d'accordo, ma a due condizioni: che i benefici vadano esclusivamente alle imprese che assumono a tempo indeterminato e non a termine; che si tratti di una misura strutturale".

SGRAVI MA... - Per il segretario di Scelta Civica, Enrico Zanetti, "se dall'anno prossimo verranno introdotti sgravi contributivi a favore dei giovani, sarà importante prevedere una norma che escluda la spettanza di questo beneficio per i datori di lavoro che, parallelamente alle nuove assunzioni agevolate, procedessero a cessazioni di contratti già in essere con altri lavoratori assunti con le vecchie agevolazioni che terminano quest'anno".

domenica 17 luglio 2016

Illegittimi i contratti a termine nella scuola


Illegittimità costituzionale delle supplenze ripetute per il personale della scuola. In mancanza di assunzione previsto il risarcimento. La Corte Costituzionale quindi si allinea a quanto statuito nella sentenza Mascolo,  dal nome della prima ricorrente. Quella pronuncia bacchettava l'Italia per l'assenza di limiti nella successione dei contratti a tempo utilizzati per coprire una "mancanza strutturale di personale di ruolo", chiedeva di garantire i concorsi, affermava che l'accordo quadro per evitare i contratti a ripetizione vale anche per la scuola.

La Corte Costituzionale, con comunicato 12 luglio 2016, ha reso noto di aver stabilito l'illegittimità costituzionale della normativa che disciplina le supplenze del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (art. 4, commi 1 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124) nella parte in cui autorizza, in violazione della normativa comunitaria, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.

Tuttavia la pronuncia di illegittimità costituzionale é stata limitata poiché l'illecito comunitario è stato cancellato, come da decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha interpretato la normativa comunitaria in materia di contratti a tempo determinato.

Difatti, per quanto riguarda il personale docente la normativa sulla "buona scuola" prevede la misura riparatoria del piano straordinario di assunzioni, mentre per quanto riguarda il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario prevede, in mancanza di analoga procedura di assunzione, il risarcimento del danno.

I contratti di supplenza nella scuola non possono essere riprodotti all'infinito e quello che è ha sancito la Corte che mette un punto a una vicenda che si trascina dal 2012. I giudici hanno riconosciuto, tuttavia, che la Legge 107, la cosiddetta "Buona scuola", ha già consentito di superare i problemi in materia. Sul fronte docenti, infatti, "La buona scuola" ha offerto contratti stabili a diversi supplenti. Il principio -già sancito dalla Corte europea- resiste: limitare le assunzioni a tempo determinato nell'istruzione, soprattutto non andare oltre i 36 mesi. Ma, afferma la Consulta, il piano straordinario di assunzioni della "107" è intervenuto in tempo per sanare in parte le anomalie italiane. Ha aggiunto: per quanto riguarda il personale docente la normativa sulla "Buona scuola" prevede "la misura riparatoria del piano straordinario di assunzioni, mentre per quanto riguarda il personale amministrativo, tecnico e ausiliario prevede, in mancanza di analoga procedura di assunzione, il risarcimento del danno". Sì. Il comma 131 della legge 107 stabilisce, infatti, che dal primo settembre 2016 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente e Ata per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di 36 mesi.

All'origine della questione ci sono sei ordinanze giunte alla Corte dai Tribunali di Trento, Vibo Valenzia e Roma. In discussione norme nazionali, provinciali, ma anche l'accordo sul lavoro a tempo determinato legato alla direttiva europea del 1999. Chiedevano i tribunali alla Consulta: sono legittimi i reiterati contratti a termine per le supplenze in attesa di bandire concorsi? E ancora, la disciplina per reclutare i docenti a tempo determinato è in contrasto con le regole europee? Era stata la stessa Consulta nel luglio 2013 a sottoporre in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea alcune questioni interpretative. Una richiesta simile fu rivolta dal Tribunale di Napoli.


venerdì 1 gennaio 2016

Lavoro: le novità per il 2016. Pensioni, part-time, assegno previdenziale e bonus per le assunzioni


Il 2016, nell’ambito del lavoro, è all'insegna delle novità: grazie agli ultimi decreti attuativi del Jobs Act ed alla legge di Stabilità sono state messe in campo diverse disposizioni che cambiano profondamente la disciplina attualmente vigente in materia.

Vediamo che cos’è cambiato.

In pensione più tardi e con meno soldi. Non butta bene per chi è già in pensione, né tanto meno per i prossimi pensionati, chi si ritira dal lavoro nel 2016. I primi devono fare i conti con assegni di importo inferiore a quelli riscossi nel 2015. Gli altri, con l’innalzamento dei requisiti per ottenere la rendita dall’Inps.

Quindi per quanto riguarda la pensione nel 2016 i parametri saliranno di 4 mesi.

Vediamo nel dettaglio: per i lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico, per le lavoratrici del pubblico e per gli autonomi, saranno necessari 66 anni e 7 mesi di età. Per le lavoratrici dipendenti del privato, ci vorranno 65 anni e 7 mesi; per le autonome 66 anni e 1 mese), quasi due anni in più rispetto al 2015. Mentre il requisito contributivo, è di 20 anni per tutti. Discorso simile per l’ex pensione di anzianità. Dal prossimo anno, infatti, aumentano anche i requisiti per accedere alla pensione anticipata. Per i lavoratori dipendenti del settore privato e del settore pubblico, per i lavoratori autonomi, sarà necessario essere in possesso di 42 anni e 10 mesi di contribuzione. Per le donne - tanto nel pubblico quanto privato e per le autonome - serviranno 41 anni e 10 mesi di contribuzione.

L’adeguamento alla speranza di vita interesserà anche le pensioni anticipate (l’ex anzianità): nel 2016 saranno richiesti 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, a prescindere dall’età.

L’ età minima di vecchiaia delle donne salirà fino a raggiungere quella degli uomini (66 anni) nel 2018. Per l’uscita anticipata dal lavoro non resta quindi che una strada: quella che la legge riserva fino a tutto il 2015 alle lavoratrici con 35 anni di contributi e almeno 57 anni di età (autonome almeno 58), disposte a optare per il meno vantaggioso calcolo contributivo del trattamento. Per questa formula, però, occorre mettere nel conto la vecchia “finestra mobile” (il tempo di attesa tra la maturazione dei requisiti e l’effettivo pensionamento) e, dunque, bisogna essere a posto ben 12 mesi prima (18 mesi prima le autonome). L’opzione donna, con la legge di Stabilità, sarà possibile anche per coloro che maturano i requisiti entro il 2015 .

L’ indice Istat dell’inflazione 2015 è negativo: da gennaio non ci sarà alcun aumento delle pensioni.

Ma come se non fosse sufficiente, l’indice provvisorio del 2015, che era stato stabilito nello 0,3%, è stato definitivamente fissato in 0,2%, per cui da gennaio 2016 gli assegni saranno lievemente ridotti, con la prospettiva della restituzione di quanto corrisposto in più nel 2015. Una rivalutazione «negativa» non si era mai verificata. Si è resa quindi opportuna una sanatoria. A gennaio saranno messi in pagamento gli importo «corretti» (in negativo) sulla base dell’inflazione definitiva 2014, ma non ci sarà alcuna trattenuta riferita al 2015.Indici, zero aumenti.

L’ indice Istat dell’inflazione 2015 è negativo: da gennaio non ci sarà alcun aumento delle pensioni. Ma come se non bastasse, l’indice provvisorio dello scorso anno, che era stato stabilito nello 0,3%, è stato definitivamente fissato in 0,2%, per cui dal prossimo mese gli assegni saranno lievemente ridotti, con la prospettiva della restituzione di quanto corrisposto in più nel 2015. Una rivalutazione «negativa» non si era mai verificata. Si è resa quindi opportuna una sanatoria. A gennaio saranno messi in pagamento gli importo «corretti» (in negativo) sulla base dell’inflazione definitiva 2014, ma non ci sarà alcuna trattenuta riferita al 2015.

La misura dell’assegno previdenziale nel 2016 sarà ridotto a causa dei nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo, fissati, per il triennio 2016-2019, tenendo conto di alcuni parametri statistici. Se è vero che il taglio nella maggior parte dei casi si aggira intorno al 2%, ci sono anche decurtazioni che arrivano fino all’8%. Un meccanismo che negli ultimi anni ha falcidiato le rendite dei neopensionati: un lavoratore andato in pensione a 65 anni nel 1996 ha applicato un coefficiente di trasformazione del montante accumulato pari a 6,136%. Per chi andrà in pensione dal 2016 lo stesso coefficiente sarà del 5,326%. Un assegno del 13% in meno.

I dipendenti a tempo pieno del settore privato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento di vecchiaia (66 e 7 mesi nel 2016), possono, d’intesa con l’azienda, per un periodo non superiore a 3 anni (devono quindi aver compiuto 63 anni e 7 mesi), ridurre l’orario del rapporto in misura compresa tra il 40 e il 60%. Guadagnando mensilmente una somma pari alla contribuzione previdenziale (23,81% della retribuzione) relativa alla prestazione non effettuata, somma esente da tasse e contributi. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente al lavoro non effettuato.

Niente penalizzazione per chi va in pensione entro il 2017. Dall’anno prossimo ciò vale per tutti, anche per chi ha subìto la decurtazione nel triennio 2012-2014. Per scoraggiare le pensioni anticipate, la riforma Fornero ha penalizzato chi decide di lasciare prima dei 62 anni, con una riduzione della quota “retributiva” maturata al 2011, di un punto % per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni di età minima e di due punti per gli anni di anticipo rispetto ai 60 anni di età. La nuova legge di Stabilità ha ripescato anche coloro ai quali, tra il 2012 ed il 2014, era già stata effettuata la trattenuta. Senza diritto però a quanto già perso. La depenalizzazione, che ha come conseguenza il ripristino del trattamento pensionistico “intero”, parte dal 2016.

Prorogato per tutti i contratti stipulati sino al 31 dicembre 2016, ma diminuito, il bonus per l’assunzione di disoccupati da oltre 6 mesi. Ai datori di lavoro che assumono tali soggetti a tempo indeterminato, difatti, sarà riconosciuto uno sgravio contributivo pari al 40% della contribuzione dovuta all’Inps, per 24 mesi, sino ad un tetto massimo annuo di 3.250 Euro. Il Bonus, probabilmente, sarà esteso anche a 2017, ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise,
Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Ai datori di lavoro che nel 2016 assumeranno disabili, con invalidità superiore al 67%, spetterà un incentivo dal 35% al 70% dell’imponibile lordo Inps (in pratica, della retribuzione lorda imponibile del lavoratore), a seconda del grado di riduzione della capacità lavorativa. Bonus pari al 70%, invece, per l’assunzione di disabili psichici con invalidità superiore al 45%.

Restano in vigore, nel 2016, le collaborazioni coordinate e continuative genuine, cioè quelle non etero-organizzate. Le altre fattispecie, dette Co.co.pe (collaborazioni coordinate personali), saranno ricondotte al lavoro subordinato: restano in piedi alcune eccezioni, come esplicite previsioni da parte del contratto collettivo applicato, nonché i contratti precedenti al 25 giugno 2015. È possibile, mediante una conciliazione, effettuare una sanatoria del contratto che metta al riparo da sanzioni per l’errata qualificazione, convertendolo in lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Prorogata a tutto il 2016 la Dis-Coll, l’indennità di disoccupazione prevista per i parasubordinati, che potrà avere una durata massima di 6 mesi ed un ammontare generalmente pari al 75% dell’imponibile contributivo. Aumenta di un punto percentuale l’aliquota contributiva per i parasubordinati iscritti alla Gestione Separata, mentre resta al 27% quella prevista per i professionisti senza cassa.

Congedo di paternità. Viene prorogata al 2016 la nuova disciplina del congedo di paternità, elevando da uno a due giorni quello obbligatorio.

giovedì 1 ottobre 2015

Nuovo Ccnl colf e badanti 2015 assunzione ed inquadramento


Ecco il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico (in vigore dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2016).

Il contratto si applica ai lavoratori, anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto di lavoro.

All'atto dell’assunzione il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro i documenti necessari e presentare in visione i documenti assicurativi e previdenziali, nonché ogni altro documento sanitario aggiornato con tutte le attestazioni previste dalla legge, un documento di identità personale non scaduto ed eventuali diplomi o attestati professionali specifici. In caso di pluralità di rapporti, i documenti di cui sopra saranno trattenuti da uno dei datori di lavoro con conseguente rilascio di ricevuta.

Il lavoratore extracomunitario potrà essere assunto se in possesso del permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di lavoro subordinato.

Nella lettera di assunzione, devono essere indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche:

data dell’inizio del rapporto di lavoro;

livello di appartenenza, nonché, per i collaboratori familiari con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetti all'assistenza di persone, l’anzianità di servizio nel livello A o, se maturata prima del 1 marzo 2007, nella ex terza categoria;

durata del periodo di prova;

esistenza o meno della convivenza;

la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro; per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l’eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a valere in caso di sua assenza da quest’ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza purché in costanza di rapporto di lavoro;

durata dell’orario di lavoro e sua distribuzione;

eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;

collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica;

retribuzione pattuita;

luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari (trasferte);

periodo concordato di godimento delle ferie annuali;

indicazione dell’adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali.

La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà essere scambiata tra le parti.

L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera, nella quale devono essere specificate le fattispecie giustificatrici.

La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni di calendario.

Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questo caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale proroga, ai tre anni.

E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi:
per l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;

per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’estero;

per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto;

per sostituire lavoratori in ferie;

per l’assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo.

Inquadramento dei lavoratori  Badanti e Colf

Livello A
Collaboratori familiari generici, non addetti all'assistenza di persone, con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi.

Livello A Super
Addetto alla compagnia, baby sitter (mansioni occasionali e/o saltuarie).

Livello B
Collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo.

Livello B Super
Assistente a persone autosufficienti

Livello C
Collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.

Livello C Super
Assistente a persone non autosufficienti (non formato).

Livello D
Collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzato da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.

Livello D Super
assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

martedì 14 luglio 2015

Facile.it ricerca di personale



Facile.it è il sito di comparazione più importante d’Italia, nato nel 2011 dopo il successo dei siti di comparazione Assicurazione.it, Mutui.it e Prestiti.it. Facile.it confronta le migliori offerte di Assicurazioni, Mutui, Prestiti, Conti Correnti e Deposito, ADSL, Pay TV, Gas e Luce. Sono 1,5 milioni gli italiani che ogni mese scelgono di risparmiare su spese di casa e finanza personale.

Ecco le posizioni aperte da Facile.it nello specifico le posizioni aperte riguardano:

Sviluppatore PHP senior

Sviluppatore PHP junior

Web Designer

Sviluppatore Mobile

Web Marketing assistant

Web Content Specialist junior

SEM Specialist

SEO Specialist

Account Manager

Consulenti Telefonici

Il candidato ricercato di occuperà di:

Gestire le chiamate in ingresso dei potenziali clienti;

Effettuare chiamate in uscita agli utenti che hanno già calcolato online un preventivo per la polizza auto e moto;

Fornire informazioni sui prodotti, comprendendo le esigenze del cliente;

Completare il processo di vendita o rinnovo della polizza auto o moto.

Ecco i requisiti richiesti:

6 mesi di esperienza lavorativa in un contact center outbound o nella vendita di prodotti assicurativi o finanziari, anche su reti fisiche

Diploma o laurea, da massimo 1 anno (specificare la votazione conseguita)

Residenza nella provincia di Milano

Età massima 28 anni

Completano il profilo una spiccata attitudine commerciale, un`ottima capacità relazionale e comunicativa e l`attitudine a lavorare in team e per obbiettivi.

Facile.it offre un contratto a tempo determinato di 6 mesi, finalizzato all'assunzione. Si offre contratto CCNL commercio V livello con bonus, buoni pasto e benefit sul luogo di lavoro.

Facile.it ricerca un neolaureato/a da inserire all’interno di diverse Business Unit in qualità di Junior Business Analyst, con diretto riporto ai Direttori della Funzione. Il candidato selezionato si occuperà, in affiancamento al Responsabile, delle seguenti attività:

Analisi delle principali dinamiche e metriche di mercato;

Analisi dei KPI (economici e di processo) della struttura;

Analisi e definizione delle opportunità di miglioramento / crescita della struttura;

Collaborazione con team IT per l’implementazione delle opportunità di miglioramento / crescita identificate;

Supporto alle attività commerciali e di marketing (on-line e TV)

Requisiti richiesti:

Laurea Specialistica in Ingegneria, Economia o scientifica con una votazione non inferiore a 108/110 o equivalente (meglio se con Lode);

Ottime capacità analitiche;
Preferibili esperienze di studio e/o lavoro all'estero.

Addetti al Telemarketing

I candidati selezionati dovranno occuparsi della ricerca attiva di clienti, nello specifico di medici specialisti, della negoziazione e chiusura di accordi commerciali. La modalità della ricerca prevede la ricerca di contatti, un contatto telefonico con il cliente volto a concludere la trattativa direttamente telefonicamente.

Requisiti minimi richiesti:

Una spiccata attitudine commerciale e propensione alla vendita telefonica;

Spirito di squadra e rapida comprensione delle logiche competitive del mercato;

Un forte spirito di iniziativa per scoprire nuove opportunità commerciali e trasformarle in vendite;

Uno spiccato orientamento al raggiungimento degli obiettivi di vendita e la capacità di mantenere dei ritmi sostenuti di lavoro;

6 mesi di esperienza lavorativa nella vendita telefonica, preferibilmente outbound

Età massima 29 anni.

Programmatore PHP
Facile.it ricerca programmatori PHP con le seguenti competenze:

Dimestichezza con programmazione ad oggetti

Conoscenza del linguaggio Php5

Conoscenza linguaggio SQL (in particolare MySql)

Conoscenza del framework Javascript Jquery

Conoscenza approfondita ambiente LAMP

Capacità di gestire cospicui flussi di dati (XML, JSON, webservices, etc)

Conoscenza lingua inglese

Conoscenza principali design pattern

Conoscenza metodologie sviluppo Agile

Abilità con le espressioni regolari

E’ richiesta una certa familiarità con:

Conoscenza framework PHP (es: Symfony / Zend)

Doti sistemistiche ambiente Linux

Abitudine all’utilizzo di sistemi di “versionamento” del codice (es: GIT)

La tipologia di contratto sarà stabilita in base all'esperienza del candidato selezionato.

Come candidarsi
E’ possibile inviare la propria candidatura online tramite la pagina “lavora con noi” del portale Facile.it dove è possibile visualizzare le singole offerte di lavoro ed allegare il proprio curriculum vitae.

Infine, l’azienda ricerca un brillante neolaureato da inserire all'interno di diverse Business Unit in qualità di Junior Business Analyst, tramite un contratto di stage. Il candidato ideale deve essere in possesso di una Laurea Specialistica in Ingegneria, Economia o scientifica.

Per ulteriori informazioni: http://jobs.facile.it




giovedì 2 luglio 2015

Programma Garanzia Giovani: i chiarimenti dell’INPS



A seguito dell’ampliamento della sfera delle tipologie contrattuali per le quali è possibile riconoscere il bonus occupazionale;, l’INPS ha emanato la circolare n. 129 del 26 giugno 2015 con cui fornisce precisazioni normative e indicazioni per l’inoltro delle istanze di ammissione all’incentivo, comunicando altresì, che è stato reso cumulabile con altri incentivi all’assunzione.

Nella circolare n. 129 del 26.6.2015 l’INPS illustra la disciplina contenuta nei decreti direttoriali di rettifica in materia di incentivo all’assunzione di giovani ammessi al “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (Programma “Garanzia  Giovani” ) e fornisce indicazioni per la compilazione dei moduli telematici.

Con il decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 era stata, infatti ampliata la sfera delle tipologie contrattuali per le quali è possibile riconoscere il bonus occupazionale anche ai rapporti di apprendistato professionalizzante (detto anche apprendistato di mestiere) nonché alle proroghe di precedenti rapporti a tempo determinato purché la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi; Inoltre il bonus è stato reso cumulabile con altri incentivi e sono state ampliate le possibilità di fruizione per le agenzie di somministrazione. Non è stata inclusa invece la possibilità di usufruire del bonus della Garanzia Giovani per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per l'apprendistato di alta formazione e ricerca e per i rinnovi dei contratti a termine.

Con il decreto del 28 maggio 2015 è stata poi riconosciuta la possibilità di usufruire degli incentivi della misura “Bonus Occupazione” anche oltre i limiti  previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 18 .12. 2013, sugli aiuti «de minimis», qualora l’assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto. Con la circolare del 26 giugno l’INPS fornisce precisazioni normative e indicazioni per l’inoltro delle istanze di ammissione all’incentivo.

La normativa ha previsto l’estensione del bonus occupazionale anche ai rapporti di apprendistato professionalizzante (detto anche apprendistato di mestiere) nonché alle proroghe di precedenti rapporti a tempo determinato purché la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi. E’ rimasta esclusa invece la possibilità di godere del bonus per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per l’apprendistato di alta formazione e ricerca e per i rinnovi dei contratti a termine.

Con la suddetta circolare l’INPS ha fornito precisazioni normative e indicazioni per l’inoltro delle istanze di ammissione all’incentivo. Inoltre indica che il bonus occupazionale deve considerarsi cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori. L’incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50 per cento dei costi salariali.




martedì 5 agosto 2014

Incentivi Fixo per dottori di ricerca 8 mila euro a chi assume



Bando per l’assunzione di ricercatori :contributi alle imprese fino a esaurimento dei fondi disponibili.

Nell’ambito delle misure di intervento previste dal programma FIxO “Scuola&Università” è aperto un avviso pubblico che ha l’obiettivo di incentivare l’assunzione a tempo pieno di dottori di ricerca, di età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti, attraverso contributi alle imprese per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (almeno 12 mesi) o a tempo indeterminato:

soggetti beneficiari: possono presentare domanda di contributo i datori di lavoro privati che assumano a tempo pieno dottori di ricerca di età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti.

soggetti destinatari delle azioni di inserimento lavorativo incentivato: Dottori di ricerca di età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti.

I fondi stanziati ammontano a 1 milione di euro. Le imprese riceveranno un contributo pari a 8 mila euro per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro subordinato full time (a tempo indeterminato o determinato per almeno 12 mesi), più un eventuale contributo fino a 2 mila euro per le attività di assistenza didattica individuale.

La domanda di contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo di progetto (piattaforma), raggiungibile al seguente indirizzo: www.italialavoro.it/wps/portal/homepage, a partire dalle 10 del 10/07/2014 e non oltre il 31/12/2014, salvo il caso di esaurimento delle risorse disponibili che sarà comunicato sul sito di Italia Lavoro, le risorse finanziarie 1 milione di euro.

Importo del bonus per le assunzioni, Le imprese riceveranno un contributo pari a:

8 mila euro per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro subordinato full time (a tempo indeterminato o determinato per almeno 12 mesi), più un eventuale contributo fino a 2 mila euro per le attività di assistenza didattica individuale.

Destinatari dell'iniziativa sono i datori di lavoro privati con sede operativa sul territorio nazionale che intendono assumere giovani in possesso del titolo di dottore di ricerca di età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti.

Il contributo previsto è pari a 8.000 euro per ogni ricercatore assunto con contratto di lavoro full time a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi. Il datore di lavoro potrà usufruire di un eventuale contributo integrativo fino a 2.000 euro per attività di assistenza didattica individuale fornita da Istituzioni formative, quali Università e Enti di Ricerca, per la realizzazione di un progetto di ricerca congiunto.

domenica 3 novembre 2013

Osservatorio Mercer 2013 stipendi neolaureati in UE



Primo contratto in Francia: 35mila euro. Primo contratto in Germania: 40mila euro. E in Italia? Lo scarto si allarga: addirittura 15mila euro.

Una recente ricerca dell'Osservatorio Mercer 2013 sul costo del lavoro, a messo in evidenza che i neolaureati assunti nel nostro paese percepiscono mediamente una retribuzione annua lorda di 25mila euro. Nulla a che vedere con i colleghi di Berlino che sempre secondo i dati forniti dalla ricerca ne incasserebbero almeno 10mila in più.

L'indagine condotta dall'Osservatorio Mercer è stata redatta su un campione di 340 aziende italiane o stanziate in Italia, con fatturato medio sopra ai 128 milioni di euro e con un organico di circa 260 dipendenti. Nello specifico la ricerca racconta che un disegnatore meccanico in Italia, con un anno e mezzo di esperienza in curriculum può ambire a un massimo di 24mila euro annui, diversamente da quanto potrebbe attingere da Londra, ovviamente considerando anche il cambio in sterline, la sua parcella salirebbe di circa 41mila. Senza dimenticare benefit e scatti di carriera, con il doppio criterio di competenze specifiche e anni di esperienza: più competenze hai, maggiore è il premio salariale, più anni di produzione accumuli, maggiore è il fisso netto.

Secondo Elena Oriani, direttrice di Mercer Italia: "I neolaureati italiani costano poco rispetto a francesi, tedeschi e inglesi. Questa è un'opportunità per le multinazionali del nostro paese, che potrebbero reclutare giovani italiani e inserirli in un sistema di rotazione cross-countries, accrescendo così la cultura internazionale dell'azienda, prima che il giovane italiano si rivolga autonomamente all'estero per avviare la propria carriera".

I bonus erogati nel 2013 sono scesi fino al 20%: incentivi alleggeriti di 20mila euro rispetto al target prefissato.

Sempre secondo la ricerca le donne percepiscono uno stipendio dell'8% più basso rispetto ai colleghi uomini, nulla di nuovo in questo senso, anche se la forbice si restringerebbe scalando le gerarchie aziendali fino alla posizione di direttore generale o direttore di prima linea. La forbice si restringe nelle posizione di direzione. O meglio, si restringerebbe: scalando le gerarchie aziendali fino alla posizione di direttore generale o direttore di prima linea, le "quota rosa" aziendali tendono allo zero.

I numeri sono confermati dalla ricerca. Che avanza una proposta: piani per intercettare i talenti in fuga, inserendoli in schemi di formazione internazionale. Il ragionamento è lineare, soprattutto per colossi con una fatturazione sopra i 200 milioni: «I neolaureati italiani costano poco rispetto a francesi, tedeschi e inglesi - spiega Elena Oriani, direttrice di Mercer Italia -. Questa è un'opportunità per le multinazionali del nostro paese, che potrebbero reclutare giovani italiani e inserirli in un sistema di rotazione "cross-countries", accrescendo così la cultura internazionale dell'azienda, prima che il giovane italiano si rivolga autonomamente all'estero per avviare la propria carriera».


mercoledì 27 marzo 2013

Apprendistato dopo la circolare n. 5 del 2013 Ente Regione

L’apprendistato secondo la riforma del mercato del lavoro è visto come principale strumento per lo sviluppo professionale del lavoratore, individuando tale istituto come la «modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro».Ricordiamo che in tutte le ipotesi in cui il rapporto di apprendistato venga “disconosciuto”, sia per violazione degli obblighi di carattere formativo, che per assenza dei presupposti di instaurazione del rapporto stesso (ad es. violazione limiti numerici, violazione degli oneri di stabilizzazione, assenza requisiti anagrafici ecc.), il lavoratore è considerato un “normale” lavoratore subordinato a tempo indeterminato.

Vediamo alcune importanti fasi di controllo tracciate dalla circolare. Una prima fase riguarda l'individuazione del momento in cui si può ritenere violata la disciplina formativa del contratto per giustificare un intervento ispettivo. Con riguardo all'apprendistato professionalizzante sono due gli aspetti da considerare a seconda che si tratti di formazione trasversale o di formazione di tipo professionalizzante: laddove la Regione decida di rendere facoltativa la formazione trasversale, in assenza della configurabilità di un vero e proprio obbligo, non è possibile l'adozione di un provvedimento di carattere sanzionatorio; laddove il contratto collettivo di riferimento scelga di rimettere al datore di lavoro l'obbligo di erogare anche la formazione trasversale, nelle more dell'intervento della Regione, non potrà non ravvisarsi un corrispondente "ampliamento" delle responsabilità datoriali e pertanto dei connessi poteri sanzionatori in capo al personale ispettivo.

Una volta accertata la violazione dei contenuti formativi, scatta una fase due che ha lo scopo di verificare se è possibile recuperare l'interesse sostanziale della norma e far fare la necessaria formazione all'apprendista. Proprio su questo punto interviene la circolare della direzione generale per l'Attività ispettiva, fornendo un criterio di ragionamento da applicare in modo uniforme sul territorio.

Ricordiamo inoltre che, se la Regione attiva i corsi della formazione trasversale dopo l'inizio del rapporto di apprendistato non è necessario il recupero delle ore riferite ai periodi del contratto già trascorsi. Tuttavia, se la Regione lo prevedesse espressamente in un proprio provvedimento, allora la violazione di questo obbligo potrebbe comportare il disconoscimento del rapporto di lavoro.

Alla luce delle novità contenute nella circolare, è necessario individuare il momento in cui l'azienda incorre in una violazione nella gestione della formazione dell'apprendista. Il primo presupposto per violare la norma è che il datore di lavoro impedisca all'apprendista di ricevere la formazione che costituisce la causa mista del contratto. L'impedimento deve essere di esclusiva competenza del datore di lavoro. Un secondo presupposto che fa scattare la sanzione è il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi.
Impedimento all'apprendista di ricevere la formazione, la responsabilità prevista dalla legge si realizza quando il datore impedisce all'apprendista di seguire i corsi formativi regionali che devono risultare effettivamente operanti (e non solo disciplinati). La responsabilità del datore si potrebbe realizzare anche quando esso violi adempimenti amministrativi previsti dalla Regione ai fini del coinvolgimento dell'apprendista nei percorsi formativi. D'altronde, l'inoperosità del datore di lavoro potrebbe pregiudicare l'organizzazione formativa da parte dell'ente preposto.

Posizione più tenera quando la Regione decida di rendere facoltativa tale formazione: in questo caso la mancata formazione non può dare luogo ad alcun provvedimento di carattere sanzionatorio. E ciò anche se il contratto collettivo di riferimento scelga di rimettere al datore di lavoro l'obbligo di erogare anche la formazione trasversale.

Con riferimento alle modalità di erogazione della formazione cosiddetta "formale" la previsione dei Ccnl trae origine nel Decreto 26 settembre 2012. Il quale prevede che per apprendimento formale si intende quello erogato in un contesto organizzativo e strutturato appositamente progettato come tale, in termini di obiettivi di apprendimento e tempi o risorse per l'apprendimento: a questo riguardo, la declinazione spetta ai contratti collettivi. Per esempio, il contratto del commercio prevede che la formazione interna può essere svolta in aula, on the job, nonché con strumenti di formazione a distanza o di e-learning. In questo ultimo caso, il contratto collettivo prevede che l'attività di accompagnamento potrà essere realizzata in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele-affiancamento o videocomunicazione da remoto. Ovviamente, la scelta di svolgere la formazione interna deve presupporre la presenza di personale idoneo a trasferire le competenze.

Questa modalità di erogazione della formazione deve necessariamente essere certificata in un documento interno completo di firma dell'apprendista e del contenuto della formazione erogata. L'attività ispettiva sarà concentrata a verificare la documentazione che "certifica" la formazione svolta e ad acquisire le dichiarazioni del lavoratore interessato e di altri soggetti in grado di confermare l'effettività di tale formazione. Peraltro, la Direzione generale per l'attività ispettiva precisa che nei casi di più complessa valutazione è opportuno procedere alla emanazione della "disposizione" per consentire pur sempre una possibilità di recupero del debito formativo.

Mentre è stato dato il via libera all'assunzione di apprendisti anche per le aziende che operano nei settori in cui il contratto collettivo (anche interconfederale) non ha regolato la materia, ovvero per le aziende che regolano i rapporti di lavoro con contratti individuali plurimi: in questo caso è sufficiente applicare le previsioni contenute in un contratto collettivo appartenente a un settore affine a quello di riferimento.
Questa precisazione ha il merito di togliere gli ultimi ostacoli all'applicazione generalizzata del contratto di apprendistato. Infatti una prima categoria è rappresentata dalle imprese che operano sulla base di un contratto collettivo aziendale, ovvero un contratto individuale plurimo. Questi sono casi molto diffusi nell'ambito di scuole o università private. Un altro settore interessato è quello delle palestre e impianti sportivi che sembrerebbe ancora non aver disciplinato la possibilità di assumere apprendisti.

sabato 2 febbraio 2013

Lavoro: aziende con le mani legate per assumere

Allarme rosso per l'assunzione di lavoratori licenziati e disoccupati. La legge di stabilità ha tagliato i fondi, azzerando gli incentivi necessari a dare lavoro agli ex dipendenti di imprese con meno di 15 addetti: le aziende che offrono occupazione si trovano di fatto con le mani legate perché non possono usufruire degli sgravi contributivi, riservati agli iscritti alle liste di mobilità. Liste precluse a chi è licenziato da un'impresa con meno di 15 addetti. Lo denuncia Unimpresa che ha scritto una lettera al Presidente del Consiglio, Monti,e al ministro del Lavoro, Fornero. Sollecitando una immediata azione affinché si ristabilisca il principio di uguaglianza tra lavoratori ed aziende e affinché il Governo attivi ogni urgente iniziativa per ripristinare le disposizioni della legge 236/93 (articolo 4).

”La legge di stabilità per il 2013 non ha rifinanziato le agevolazioni, legate all’iscrizione nella lista di mobilità, per le aziende che assumono lavoratori licenziati in forma individuale e in gran parte provenienti da piccole aziende” ha spiegato il delegato alle relazioni industriali di Unimpresa, Paolo Stern. Secondo il responsabile delle relazioni industriali di Unimpresa “la mancata possibilità di fruire dei benefici della mobilità determina, per le aziende che vogliono assumere nuovo personale, un aggravio di costi contributivi di circa il 20%. Sono proprio le PMI quelle maggiormente penalizzate dalla mancata proroga del beneficio perché lo stesso incide pesantemente  in quel bacino occupazionale di riferimento. Infatti generalmente la mobilità infra-aziendale del personale avviene per categorie di imprese omogenee e quindi le piccole imprese ricercano spesso personale che abbia maturato esperienza in ambiti simili ai propri. Oggi l’assunzione di questo tipo di personale non è più incentivata”.

“Da non sottovalutare – aggiunge Stern – la circostanza che per i lavoratori espulsi nell’ambito di procedure collettive il regime della mobilità persisterà fino a tutto il 2016. Ancora una volta le imprese più piccole ed i loro occupati subiscono un trattamento di sfavore che rischia di far disperdere patrimoni di alta professionalità in un periodo in cui il Paese non può permettersi di perdere nemmeno un ulteriore posto di lavoro”.

domenica 4 novembre 2012

Lavoro: agevolazioni fiscali per gli apprendisti 2012 al 2016


L'Inps con la circolare n. 128  del 2 novembre 2012  ha precisato che, secondo orientamenti del ministero del lavoro, lo sgravio può essere concesso in conformità alla regola comunitaria degli aiuti «de minimis».

I datori di lavoro (piccole imprese) che occupano fino a nove addetti, e che dal 2012 al 2016 assumono apprendisti, hanno diritto allo sgravio del 100% dei contributi Inps per la durata di tre anni.

L'agevolazione interessa esclusivamente i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove. Lo spiega l'Inps nella circolare n. 128/2012 di ieri illustrando le novità del Tu dell'apprendistato (dlgs n. 167/2011) in vigore dal 25 ottobre 2011.

Al fine di incentivare la diffusione dell’apprendistato, la legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012, ha previsto all'art.22, comma 1 - a far data dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 - lo sgravio contributivo totale per le assunzioni di apprendisti effettuate da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove per i primi tre anni di svolgimento del contratto. Per gli anni successivi, il datore di lavoro è invece tenuto a versare l’aliquota del 10%, ordinariamente prevista per tutti i contratti di apprendistato.

L'Inps con questa circolare ha sdoganato in modo definitivo il contratto di lavoro con l' apprendistato, Infatti l'istituto di previdenza rende operativi gli sgravi contributivi per le assunzioni degli apprendisti nel periodo 2012-2016. E un passo rilevante nell'ambito della riforma del lavoro ci si attende che questa forma contrattuale diventi lo strumento principale per l'ingresso nel settore produttivo.

Due sono gli aspetti più importanti per quanto riguarda gli sgravi contributivi previsti dalla legge 183/2011, cioè l'azzeramento degli oneri a carico del datore di lavoro nel periodo 1 gennaio 2012-31 dicembre 2016, l'Inps ha precisato che la misura si applica solo alle aziende con al massimo nove dipendenti e purché siano rispettate le disposizioni comunitarie in materia di aiuti minori (cosiddetto "de minimis"). Per accedere al beneficio gli imprenditori dovranno dichiarare all'Inps di averne diritto. La dichiarazione deve essere presentata da chi ha già effettuato assunzioni e applicato sgravi, anche se non erano ancora state diffuse indicazioni precise in merito.

Le imprese devono presentare una dichiarazione sugli aiuti «de minimis» (dpr n. 445/2000). Una dichiarazione che deve attestare che, nell'anno di stipula dell'apprendistato e nei due esercizi precedenti, non sono stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti «de minimis» e deve contenere la quantificazione degli incentivi «de minimis» eventualmente già fruiti nel triennio alla data della richiesta. Con la questa presentazione l'Inps dà la possibilità all'impresa di partecipare all'agevolazione attribuendo all'azienda il codice «4R», mediante il quale è possibile fruire dello sgravio anche per eventuali periodi pregressi (in caso di assunzioni effettuate dal 1° gennaio).

L'assunzione di apprendisti iscritti alle liste di mobilità, con al massimo 29 anni, è subordinata all'inserimento del contratto di lavoro una clausola con cui le due parti rinunciano alla facoltà di recesso al termine del periodo di formazione. In caso contrario si applicherà la regolamentazione ordinaria, senza riduzione della contribuzione a carico del datore di lavoro. Un "accorgimento" che spinge affinché il contratto di apprendistato sia utilizzato veramente per inserire nuove persone in ambito lavorativo e non solo per agevolare degli sgravi.
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