Per quota 96 si intende il valore costituito dalla somma tra età anagrafica ed anzianità contributiva utile per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti (settore privato e pubblico) per conseguire la pensione di anzianità, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 Dicembre 2012, secondo la disciplina pensionistica vigente sino al 31 dicembre 2011 (regole ante fornero).
Per il perfezionamento della quota 96 potevano essere fatte valere anche le frazioni di quota. Ad esempio è possibile sommare 60 anni e 6 mesi con 35 anni e 6 mesi di contributi al fine di raggiungere il valore 96. Non è possibile invece sommare ad esempio 59 anni e 37 di contributi, oppure 34 anni di contributi e 62 anni di età.
Per effetto delle frazioni il perfezionamento della quota può essere raggiunto in giorni diversi dal compimento dei 60 anni o dei 35 anni di contributi. Ciò comporta(va), spesso, una maggiore complessità nel calcolare l'esatta data di maturazione del diritto alla pensione (di anzianità).
Pensione anticipata a 64 anni in base ai requisiti previsti dalla Riforma Fornero del 2011, ossia con la quota 96 e almeno 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2012: dunque a 35 anni di contributi e 61 anni di età oppure con 36 anni di contributi e 60 anni di età e via dicendo. Per le donne il requisito è meno stringente: pensione a 64 anni se entro il 31 dicembre 2012 si avevano almeno 20 anni di contributi e 60 anni di età.
In precedenza, l’INPS applicava alla regola generale un’ulteriore restrizione (contenuta nella circolare 35/2012), prevedendo che, per accedere alla pensione a 64 anni, i lavoratori – dipendenti del settore privato – dovessero anche risultare ancora occupati al 28 dicembre 2011. Su questo punto è però intervenuto il Ministero del Lavoro con la nota 13672 del 26 ottobre 2016, precisando che: «il diritto di accesso al pensionamento può essere esercitato anche da coloro che alla data di entrata in vigore della riforma prestavano attività di lavoro autonomo, svolgevano attività di lavoro presso una pubblica amministrazione o erano privi di occupazione, purché fossero comunque in possesso del requisito anagrafico e dell’anzianità contributiva richiesta dalla norma in esame maturata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato».
Con la successiva circolare 196/2016 l’INPS ha poi fornito le regole applicative sull’articolo 24, comma 15-bis, del dl 201/2011. Sono esclusi dal computo dei contributi utili per la pensione i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa maturata al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato e da riscatto non correlato ad attività lavorativa. Esclusi anche coloro che hanno maturato l’anzianità contributiva a seguito di attività non svolta nel settore privato, anche se i versamenti contributivi sono confluiti nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Se però il lavoratore, oltre ai requisiti previsti (contributi versati al fondo dipendenti), ha anche altri versamenti presso gestioni previdenziali di lavoro autonomo, può utilizzarle al momento della liquidazione della pensione.
Su questo punto, ricordiamo che il Ddl Gnecchi, depositato in Commissione Lavoro alla Camera, propone di modificare i dettami della suddetta circolare INPS 196/2016 al fine di rendere valutabili per la pensione anticipata anche i contributi figurativi e da riscatto non in costanza di lavoro privato al 28 dicembre 2011, oltre che per consentire alle quindicenni nate entro il 1952 l’accesso a 64 anni alla pensione in deroga. Viene infine chiesto di abolire l’adeguamento alla speranza di vita.
I requisiti contributivi
Il requisito minimo contributivo di 35 anni per il raggiungimento della quota deve essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.
La quota 96 dopo il 2011
Come si è anticipato con l'abolizione della pensione di anzianità dal 2012 la quota 96 è andata in soffitta. Attualmente dunque con i requisiti sopra individuati non è più' possibile accedere alla pensione. Si ricorda, tuttavia, che malgrado le nuove regole esistono delle deroghe in forza delle quali per determinati soggetti, che il legislatore ha ritenuto meritevoli di particolare tutela, continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza anche se il diritto al pensionamento si perfeziona dopo il 31.12.2011 . In tali situazioni la vecchia quota 96 può essere fatta rivivere.
Ad esempio per verificare il perfezionamento della quota 96 al 30 settembre 2012 di un lavoratore nato il 20 maggio 1952 con 1854 settimane di contributi versati bisogna:
1) trasformare l’età del lavoratore, 60 anni e 133 giorni, in anni: 60 + 133/365 = 60,364 anni
2) trasformare le settimane in anni: 1854/52 = 35,654 anni.
3) sommare età e anzianità contributiva alla data del 30 settembre 2012: 60,364 + 35,654 = 96,018.
Il lavoratore ha, quindi, raggiunto il diritto a pensione nel terzo trimestre 2012 avendo superato quota 96 ed essendo in possesso dei requisiti minimi di 60 anni di età e 35 anni di contribuzione.
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