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martedì 29 gennaio 2019

Quota 100 si può presentare la domanda all’INPS


Da oggi è possibile presentare la domanda o telematicamente, se si ha il pin dell’INPS, o attraverso il call center o ai patronati e agli altri soggetti abilitati «alla intermediazione delle istanze di servizio. In attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni - si legge - con il presente messaggio si comunicano le modalità di presentazione delle relative domande di pensione».

Nuovi requisiti

Quota 100: prevista dall’articolo 14 del decreto, richiede almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi;

Pensione anticipata con 42 anni e dieci mesi di contributi (un anno in meno per le donne): l’articolo 15 del decreto ha bloccato fino al 2026 gli scatti di adeguamento alle aspettative di vita per le pensioni anticipata, che quindi nel 2019 si raggiungono con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, e con 41 anni e dieci mesi di contributi per le donne.

Opzione Donna: l’articolo 16 del decreto la estende alle lavoratrici dipendenti con almeno 58 anni e alle autonome con almeno 59 anni al 31 dicembre 2019. Resta pari a 35 anni il requisito contributivo.

Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato dall'Istituto, SPID o Carta nazionale dei servizi) - spiega l'Istituto - può compilare e inviare la domanda telematica di accesso alla pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”. Una volta effettuato l'accesso e scelta l'opzione “Nuova domanda” nel menù di sinistra, occorre selezionare in sequenza: per la pensione c.d. quota 100: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 100”; per la pensione anticipata: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Ordinaria”; per la pensione anticipata c.d. opzione donna: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Contributivo sperimentale lavoratrici”.

Chi può utilizzare la procedura
La modalità di presentazione delle domande, sopra illustrata, scrive l'Istituto - è utilizzabile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere, per la pensione quota 100, il cumulo dei periodi assicurativi. La domanda può essere presentata anche per il tramite dei Patronati e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’Inps ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.

28 febbraio 2019: si parte con il comparto scuola
Entro il 28 febbraio 2019, il personale a tempo indeterminato della scuola può presentare domanda di cessazione dal servizio, con effetti dall'inizio dell’anno scolastico o accademico.

1° aprile 2019: diritto alla pensione per i privati
Nel comparto privato, chi ha maturato quota 100 entro il 31 dicembre 2018 ottiene il diritto alla decorrenza del trattamento dal 1° aprile 2019. Per chi matura il requisito dopo il 1° gennaio 2019 ed entro il 31 dicembre 2021 (quota 100 è al momento una misura sperimentale per il triennio 2019-2021), avrà il diritto alla pensione dopo tre mesi dalla data di raggiungimento dei requisiti. Per esempio, chi ha raggiunto quota 100 oggi, 29 gennaio, matura la pensione dal 29 aprile.

1° agosto 2019: pensione per i dipendenti pubblici
Per evitare malfunzionamenti nella macchina statale, per i dipendenti pubblici è stato previsto un diverso regime: per quelli che entro il 30 gennaio 2019 hanno maturato quota cento, conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° agosto. E la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata alla amministrazione appartenente con un preavviso di 6 mesi. Per i dipendenti pubblici che maturano quota cento da oggi in poi e fino al 31 dicembre 2021, hanno diritto al trattamento dopo sei mesi: per esempio, chi raggiunge quota 100 il 10 marzo, matura la pensione dal 10 settembre.

Come fare domanda INPS
La domanda si può presentare utilizzando i servizi INPS online, oppure rivolgendosi a patronati e centri di assistenza fiscale (CAF), oppure chiamando il contact center INPS (803164 da telefono fisso, 06164164 da mobile).

Per chi sceglie la modalità telematica sono necessarie le credenziali di accesso (PIN  INPS, oppure SPID o carta nazionale dei servizi). Bisogna andare sulla pagina dedicata a “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”, scegliere l’opzione “nuova domanda” dal menù di sinistra e poi selezionare la voce relativa alla tipologia di domanda che si presenta.

Ecco il percorso per le tre nuove opzioni.

Quota 100: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 100”;

Pensione anticipata: Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Ordinaria”;

Opzione Donna: Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Contributivo sperimentale lavoratrici”.

In tutti e tre i casi, bisogna selezionare il fondo e la gestione INPS di appartenenza (gestioni private, gestione pubblica e gestione spettacolo e sport).
La procedura consente anche di chiedere la quota 100 utilizzando il cumulo gratuito dei periodi assicurativi in diverse gestioni INPS.

Decorrenza pensione
Ricordiamo che in tutti e tre i casi di pensione agevolata per i quali sono aperte le procedure di domanda, sono previste finestre temporali fra la maturazione del requisito e la decorrenza della pensione.

Quota 100: ci vogliono tre mesi. Coloro che avevano già maturato il requisito allo scorso 31 dicembre, prenderanno la pensione con la quota 100 dal primo aprile 2019. Dal primo gennaio, invece, si calcolano tre mesi dal momento in cui è maturato il requisito.

Pensione anticipata: anche qui la finestra è di tre mesi. Coloro che hanno maturato il requisito dal primo gennaio al 29 gennaio (entrata in vigore del decreto), potranno avere la pensione il primo aprile 2019.

Opzione Donna: qui le finestre temporali sono più lunghe, 12 mesi dalla maturazione del requisito per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le autonome.



sabato 19 gennaio 2019

Pensioni con quota 100: le regole e come funziona



La quota 100 contiene tutte le misure che regolamentano questa nuova forma di pensione anticipata, rivolta a coloro che hanno almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi versati: la quota 100 è prevista in via sperimentale dal 2019 al 2021. Sarà però esercitabile anche successivamente. In sostanza, chi matura il diritto entro il 31 dicembre 2021, può esercitare l’opzione anche in data successiva.

In via sperimentale per il triennio 2019-2021, si potrà andare in pensione con 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni. I requisiti possono essere raggiunti anche con il cumulo gratuito di versamenti effettuati in gestioni diverse. La pensione “quota 100” non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendenti o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5mila euro lordi annui. La decorrenza della pensione scatta con una finestra mobile di tre mesi.

Per i dipendenti pubblici il decreto prevede un’uscita ritardata rispetto a quelli privati. La prima finestra utile è fissata al 1° agosto, con un mese di ritardo rispetto alla “soglia” di luglio ipotizzata inizialmente e 4 mesi dopo quella prevista per i lavoratori dipendenti. A utilizzare questa uscita potranno essere solo gli “statali” che avranno maturato i requisiti per quota 100 entro la data di entrata in vigore del decreto; chi li maturerà dal giorno successivo conseguirà il diritto alla decorrenza del trattamento dopo sei mesi. In ogni caso la domanda di pensionamento anticipato dovrà essere presentata alla Pa di appartenenza con un preavviso di 6 mesi.

In pratica i lavoratori con contribuzione a partire dal 1° gennaio 1996 potranno riscattare periodi di mancati versamenti fino a un massimo di cinque anni. L’onere è detraibile al 50% dall’imposta lorda con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo. Se il riscatto è sostenuto dal datore di lavoro l’onere è invece deducibile dal reddito d’impresa o da lavoro autonomo. Il riscatto può essere effettuato in unica soluzione o fino a 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a € 30,00, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. Fino a 45 anni la facoltà di riscatto agevolato è estesa anche alla laurea.

Attualmente il Tfr/Tfs arriva in tasca ai dipendenti pubblici con almeno due anni di ritardo. La soluzione approvata dal Consiglio dei ministri prevede la possibilità di un anticipo parziale attraverso il meccanismo del prestito bancario (facendo leva su convenzioni tra la Pa e l’Abi) fino a un massimo di 30mila euro di Tfs. Gli interessi da versare agli istituti di credito sono per il 95% a carico dello Stato. Sempre lo Stato sarebbe anche garante dell’intera operazione. Il vicepremier Matteo Salvini e la ministra Giulia Bongiorno puntano a far salire a 40-45mila il “tetto”, magari già con i correttivi parlamentari al decreto.

L’anticipo pensionistico (Ape) sociale, riservato attraverso un prestito bancario viene prorogato di un anno. Il provvedimento estende poi alle lavoratrici dipendenti con almeno 58 anni d’età al 31 dicembre 2018 (59 anni se autonome) la cosiddetta Opzione donna, ovvero la possibilità di uscire anticipatamente dal lavoro se in possesso di almeno 35 anni di contribuzione con l’assegno pensionistico ricalcolato con il metodo contributivo.

Decorrenza
Importanti le regole sulla decorrenza della prestazione. In linea generale, dal momento di maturazione del diritto, i dipendenti del privato hanno una finestra di tre mesi, quelli del pubblico pari a sei mesi. I primi assegni verranno quindi pagati nell’aprile 2019, e riguarderanno i dipendenti del privati che hanno maturato il requisito entro il 31 dicembre del 2018.

Requisiti entro il 31 dicembre 2018 (lavoratori privati) e poi ogni 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti: aprile 2019

Requisiti a partire dal 1° gennaio 2019 (lavoratori privati): dopo tre mesi

Requisiti entrata in vigore del decreto (lavoratori pubblici) e poi ogni 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti: Agosto 2019

Requisiti a partire dal 1° febbraio 2019 (lavoratori pubblici): dopo sei mesi

In linea con l’inizio dell’anno scolastico (lavoratori Scuola ed Afam): settembre

Per i dipendenti pubblici, come detto, la finestra è invece di sei mesi. La prima uscita 2019 per i dipendenti pubblici, è il primo agosto 2019, con l’eccezione dei dipendenti della Scuola e Afam (alta formazione artistica musicale e coreutica), che invece potranno ritirarsi a partire dal settembre 2019.



sabato 5 gennaio 2019

Pensioni finestre di uscita con Quota 100 e la Isopensione



Per chi deciderà di utilizzare quota 100 non ci saranno penalizzazioni, salvo il fatto che l’assegno pensionistico sarà inferiore in virtù del minore numero di anni di contribuzione. La norma conterrà però una serie di paletti. In pratica, una volta raggiunta quota 100 il primo assegno con la pensione verrà percepito dopo tre mesi se il numero delle domande per anticipare l’uscita dal lavoro dovesse essere superiore alle stime. Nel caso dei dipendenti pubblici la finestra è comunque di sei mesi, per effetto del preavviso che è di tre mesi. Un ulteriore vincolo consiste nel divieto di cumulo, ossia l’impossibilità di sommare alla pensione altri redditi da lavoro che superino il valore di 5 mila euro lordi annui. Tale divieto avrà durata pari agli anni di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia a 67 anni.

La pensione Quota 100 prevede i seguenti requisiti: 62 anni di età e 38 anni di contributi, la domanda potrà essere inviata a febbraio 2019 e si prevede la prima finestra di uscita ad aprile 2019, per chi ha maturato i requisiti al 31 dicembre 2018. Sono state previste 4 finestre di uscita per i dipendenti del settore privato, una ogni tre mesi, mentre per i dipendenti pubblici sono state previste due finestre di uscita una ogni sei mesi. Quindi, se la misura, per il momento ancora allo studio, dovesse mantenere queste ipotesi di finestre di uscita, in base al suo settore lavorativo (pubblico o privato), non potrà aderire alla prima finestra con uscita il 1° aprile 2019, in quanto matura i requisiti nel 2019. Bisogna attendere, che la riforma pensioni diventi ufficiale per sapere esattamente quando e come si potrà aderire alla nuova misura pensionistica.

La quota 100 per anticipare la pensione e avviare il superamento della legge Fornero si avvicina. L’apposito decreto dovrebbe essere approvato tra il 10 e il 12 gennaio: sarà quindi quella la data in cui avremo informazioni precise sulle norme per l’accesso alla quota 100. Nel frattempo, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, cerca di mettere a tacere le polemiche sulla parziale indicizzazione delle pensioni sopra i 1.522 euro, assicurando che “nessun pensionato italiano prenderà di meno nel 2019 rispetto al 2018”. Non ci saranno effettivamente riduzioni, ma un mancato – in realtà parziale – aumento rispetto all'inflazione sì.

Il decreto per le regole sull'anticipo pensionistico arriverà quindi a gennaio. Ma per l’introduzione della quota 100 i lavoratori che hanno almeno 62 anni di età e 38 di contributi dovranno aspettare ancora: la pensione non dovrebbe arrivare prima di marzo-aprile. Si potrebbe quindi anticipare o posticipare di qualche giorno l’entrata in vigore rispetto al 1° aprile, ma in linea di massima i tempi non cambiano. Ciò che si dovrà invece capire riguarda le finestre temporali che permetteranno effettivamente ai lavoratori di andare in pensione. Una delle certezze della quota 100 è che verrà erogata sulla base di finestre diverse per i dipendenti statali e per i lavoratori nel settore privato. Per questi ultimi le finestre dovrebbero essere trimestrali. Ogni tre mesi, dunque, ma solamente se le domande ricevute non saranno troppe. Il governo ipotizza per il 2019 una platea di 315mila potenziali beneficiari. Se le richieste in un determinato periodo dovessero essere più del previsto, però, la finestra potrebbe diventare semestrale. Facendo così slittare la pensione per alcuni dei lavoratori di tre mesi. Ma anche su questo punto di certezze ce ne sono poche e bisognerà aspettare quanto meno il decreto.

Per i dipendenti statali le regole saranno sicuramente diverse. Le finestre sono semestrali e l’uscita anticipata verrà quindi rinviata di qualche mese. Una decisione presa per garantire la continuità amministrativa e permettere alla pubblica amministrazione di bandire nuovi concorsi e trovare i sostituti di chi lascerà il lavoro.

Sono previsti fondi di solidarietà aziendali, ovvero incentivi per le imprese che assumono al posto di chi va in pensione anticipata. Questi fondi, con finanziamenti ad hoc delle aziende interessate alla staffetta generazionale, potranno erogare un assegno previdenziale ai lavoratori cui manchino non più di tre anni al raggiungimento di quota 100, che abbiano cioè almeno 59 anni di età e 35 di contributi, a patto che ciò avvenga con accordi sindacali che prevedano l’assunzione d lavoratori in sostituzione di quelli prepensionati.

Questa tecnicamente si chiama Isopensione e riguarda le imprese private con più di 15 dipendenti che hanno lavoratori in esubero: con un accordo sindacale si può prevedere l’accesso alla pensione fino a 7 anni di anticipo rispetto ai normali requisiti per la pensione di vecchiaia (67 anni d’età con 20 di contributi) e per quella d’anzianità (43 anni e 3 mesi di contributi, uno in meno per le donne, indipendentemente dall'età).I lavoratori ricevono un assegno equivalente alla pensione per l’intero periodo di anticipo.


giovedì 1 febbraio 2018

L'età per andare in pensione dal 2018



L'età per la pensione di vecchiaia, anticipata e l'anticipo pensionistico APE dal 2018. L'adeguamento alla speranza di vita dal 2019, un utile riepilogo può essere importante per conoscere le principali soluzioni attive per esercitare tale diritto e per andare in pensione nel 2018.

Dall’età minima di 66 anni e sette mesi delle lavoratrici del settore privato, alla conferma dell’Ape sociale, tante le novità in corso per il 2018.

Innanzitutto per il 2018, si passa definitivamente ad un adeguamento delle pensioni di vecchiaia con medesimo requisito per uomini e donne del settore privato. Queste ultime, in particolare, potranno esercitare un diritto alla pensione non appena raggiunti i 66 anni e sette mesi.

Necessari per entrambe le categorie anche un minimo di contributi pari a 20 anni. Per la pensione anticipata, invece, non è richiesto un minimo sull’età del richiedente, ma solo sui contributi maturati. In questo caso, per gli uomini è previsto un anno in più rispetto alle donne, ossia di 42 anni e 10 mesi di contributi. Le donne, invece, potranno esercitare tale diritto non appena raggiunti i 41 anni e 10 mesi e indipendentemente dall’età.

Sempre in merito al settore privato, una proposta di pensionamento anticipato fino a 7 anni nella nuova manovra finanziaria. In questo caso, si prevedrebbe la possibilità per i lavoratori e le lavoratrici di aziende con più di 15 dipendenti, di poter richiedere il pensionamento anticipato per il prossimo triennio 2018-2021.

Fino a 7 anni e prima dei requisiti di base per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata, tale anticipo pensionistico prevede l’erogazione di un assegno di esodo per i dipendenti in base ad un accordo stipulato tra la stessa azienda, i sindacati e l’Inps.

Il 2018, è un anno molto importante rispetto alla conferma della sperimentazione su importanti strumenti di flessibilità come l’Ape sociale. Confermata anche per il nuovo anno, la misura è molto utile per una uscita agevolata da parte dei lavoratori e per alcune importanti categorie appartenenti alla fascia dei lavori gravosi.

Si prevede in base alla Legge di Bilancio 2018, un accesso all’Ape sociale con 63 anni di età e 36 anni di contributi per i lavoratori appartenenti alla categoria dei lavori usuranti.

Ammessi all’Ape sociale, anche categorie specifiche come i disoccupati, gli invalidi (in merito bisognerà rispettare una specifica percentuale) e i careviger. Per l’accesso all’Ape sociale di tali categorie, è sempre richiesto il requisito anagrafico di almeno 63 anni, mentre per i requisiti contributivi, basteranno 30 anni.

Altre importanti misure flessibili per andare in pensione nel 2018, sono poi in relazione all’Ape sociale e per categorie addette ai lavori notturni.

Con l’Ape sociale rosa, la legge di Bilancio 2018, ha previsto dei requisiti contributivi più agevoli per le mamme lavoratrici. Si tratta, di uno sconto contributivo di un anno per ogni figlio e fino ad un massimo di due anni.

Lo sconto, potrà essere richiesto dalle mamme appartenenti alle categorie dei lavori usuranti (con uscita a 34 anni di contributi invece degli attuali 36). La misura è valida, anche se appartenenti alla categoria di caregiver, invalidi o disoccupati (con uscita a 28 anni invece degli attuali 30).

Per le categorie addette ai lavori notturni, è confermato per il 2018, il diritto a richiedere una pensione non appena maturati i requisiti di età di 61 anni e sette mesi e 35 anni di contributi.

La legge di stabilità 2017 ha introdotto alcune importanti novità sull'età per andare in pensione, prima fra tutte le possibilità di anticipare, con la nuova  APE fino a un massimo di tre anni e 7 mesi l'uscita dal mondo del lavoro, rispetto all'età prevista normalmente per la pensione di vecchiaia.

Ma qual è l'età prevista per legge per andare in pensione?

Fino al  2017  l'età per andare in pensione e ricevere la pensione di vecchiaia era fissata a :

66 anni e sette mesi  per gli uomini ( sia autonomi che dipendenti , pubblici e privati) e le donne che lavorano nel settore pubblico

65 anni e 7 mesi per le donne dipendenti del settore privato

66 anni e 1 mese per le donne lavoratrici autonome.

Dal 2018, per tutti , l'età per la pensione sarà a 66 anni e 7 mesi . Si parificano le condizioni tra uomini e donne. Da ricordare che alla pensione di vecchiaia hanno diritto tutti i lavoratori assicurati con la previdenza obbligatoria e che all'età stabilita abbiano un'anzianità contributiva di almeno 20 anni.

Dal 2019, l'età per la pensione passerà per tutti a 67 anni, con uno scatto di 5 mesi, come previsto dalla Riforma Fornero che ha modificato il meccanismo che collega l'aspettativa di vita all'età pensionabile, già introdotto con la riforma Dini. Ci sono pero delle eccezioni per alcune categorie.

La pensione di anzianità è stata abolita ed è stata sostituita da diverse discipline specifiche, sulle quali la recente legge di bilancio ha apportato recentemente alcune modifiche:

SOPENSIONE.  fruibile per le aziende interessati da eccedenze di personale dai lavoratori che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro) , e non più 4 . La norma si applica nel triennio 2018-2020.

APE VOLONTARIO (ad almeno 3 anni e 7 mesi dall'età pensionabile  con prestito garantito dalla pensione)- APE SOCIALE: anticipo pensionistico a 63 anni con indennità INPS o per lavoratori disoccupati o svantaggiati

PENSIONAMENTO ANTICIPATO PER I LAVORATORI ADDETTI A MANSIONI USURANTI

PENSIONAMENTO ANTICIPATO PER I LAVORATORI CD  "PRECOCI" ( con almeno 1 anno di contributi versati prima dei 19 anni di età)

Alle norme evidenziate sopra fanno eccezione i lavoratori  definiti dal d.lgs n. 67 2011:

addetti a lavori detti usuranti ( lavoro in miniere, cave , ad alte temperature,  nel settore vetro e dell'amianto) e addetti a mansioni pesanti  (addetti alla catena di montaggio,  lavoro per turni, lavoro notturno, conducenti mezzi pubblici) come   che possono andare in pensione dal 1° gennaio 2018 con i requisiti che seguono: i beneficiari di tale trattamento, sono coloro che tra il 1° gennaio al 31 dicembre 2018 avendo svolto questo tipo di attività per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro o per almeno metà della vita lavorativa complessiva, sono i possesso dei seguenti requisiti agevolati  per la pensione anticipata usuranti:

Lavoratori addetti a mansioni particolarmente usuranti  per almeno 78 giorni in un  anno:

se dipendenti: quota 97,6, età minima 61 anni e 7 mesi e con 35 anni di contributi versati;

se autonomi: quota 98,6, età minima di 62 anni e 7 mesi e 35 anni di contribuzione.

Lavoratori notturni a turni, con un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno:

se dipendenti: quota 98,6, età minima 62 anni e 7 mesi + 35 anni di contributi

se autonomi: quota 99,6, età minima 63 anni e 7 mesi + 35 anni di contributi.

Lavoratori notturni a turni con un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno:

se dipendenti: quota 99,6, età minima 63 anni e 7 mesi + 35 anni di contributi;

se autonomi: quota 100,6 con 64 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi.

Grazie alla Legge di stabilità 2017 tali lavoratori non devono più attendere 12 mesi (18 mesi per i lavoratori autonomi) per la cd. "finestra" di accesso introdotta dalla riforma Fornero per le pensioni anticipate, ma potranno andare in pensione il primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti. Questi requisiti restano validi fino al 31.12.2016,  infatti la stessa norma ha sospeso, solo per questi lavoratori, i futuri adeguamenti al meccanismo della  speranza di vita sino al 31 dicembre 2027.



mercoledì 15 novembre 2017

Pensioni: vecchiaia o anticipata con decorrenza dal 2019



L'innalzamento delle aspettative di vita riguarda il requisito di accesso alla pensione, non la decorrenza del trattamento, tuttavia è necessario presentare domanda entro il 2018 per gli aventi diritto con le attuali regole altrimenti si rischia lo slittamento di cinque mesi previsto dal 2019. Quindi, i cinque mesi in più che scatteranno nel 2019 riguardano esclusivamente coloro che maturano il requisito per la pensione di vecchiaia o anticipata successivamente al primo gennaio 2019.

Tutte le procedure burocratiche fra la fine della mobilità e l’inizio del trattamento previdenziale vanno fatte entro il 31 dicembre 2018, altrimenti rischia di attendere cinque mesi in più in virtù dello scatto 2019.

L’innalzamento delle aspettative di vita pari a cinque mesi (decreto attuativo entro fine anno 2017) porterà a 67 anni il requisito per la pensione di vecchiaia dal primo gennaio 2019. Chi maturerà il requisito entro il 31 dicembre 2018 non è interessato da questo scatto. Nel suo caso, quindi, il diritto a pensione cade nel 2018 e di conseguenza avrà diritto a ritirarsi in base all’età pensionabile 2018, ovvero 66 anni e sette mesi.

L’età per la pensione di vecchiaia nel 2019 salirà a 67 anni, mentre per la pensione anticipata saranno necessari 43 anni e tre mesi per gli uomini e 42 anni e tre mesi per le donne: è la conseguenza dell’innalzamento dell’aspettativa di vita di cinque mesi confermata dall’ISTAT. A 65 anni, si legge nel report ISTAT arriva a 20,7 anni per il totale dei residenti, allungandosi di cinque mesi rispetto a quella registrata nel 2013. Risultato, ci sarà il conseguente scatto di aumento dei requisiti per andare in pensione, previsto per il 2019, pari appunto a cinque mesi. In realtà, per l’ufficialità, bisogna attendere il decreto con cui il Governo recepisce il dato misurato dall’istituto di statistica, che arriverà entro al fine dell’anno.

Con l'adeguamento dell'uscita della pensione di vecchiaia Inps all'età di 67 anni (e la pensione anticipata a 64 anni, i primi ad essere interessati saranno i nati nel 1952 e nel 1953. Infatti, se nel 2017 usciranno a 66,7 i nati entro fine maggio del '51 e nel 2018 i nati entro lo stesso mese del 1952, con gli aumenti del 2019 andranno in pensione i nati entro la fine del '52 e, nel 2020, i nati entro la fine del '53.

Tuttavia, gli aumenti dei requisiti anagrafici delle pensioni di vecchiaia avranno cadenza diversificata ogni due anni. Infatti, nel 2021 è previsto un successivo adeguamento dell'età della pensione di vecchiaia a 67 anni e tre mesi. Interessati, pertanto, a lasciare il lavoro per la pensione saranno i contribuenti nati entro fine settembre del '54 (per il 2021) ed entro la fine di settembre del '55 per l'anno successivo. Solo nel biennio 2023/24 l'età della pensione salirebbe di un mese, passando a 67,4: per il 2023 andranno in pensione i contribuenti con data di nascita non successiva all'agosto '56, mentre per il 2024 l'uscita sarebbe matura per le nascite fino ad agosto '57.

La pensione anticipata è una strumento previdenziale che sostituisce la pensione di anzianità. Si consente sostanzialmente al lavoratore che non ha raggiunto l'età per ottenere la pensione di vecchiaia, ma che ha versato un elevato numero di contributi di ottenere una pensione.
Ecco precisamente come cambia l’età pensionabile dal 2019:

pensione di vecchiaia: 67 anni per tutti (dipendenti, autonomi, uomini e donne). Attualmente il requisito è pari a 66 anni e sette mesi;

pensione anticipata: 43 anni e tre mesi di contributi per gli uomini (che attualmente vanno in pensione a 42 anni e dieci mesi), e 42 anni e tre mesi di contributi per le donne (che al momento si ritirano con 41 anni e dieci mesi);

pensione anticipata precoci: passa a 41 anni e cinque mesi di contributi. Attualmente il requisito è pari a 41 anni. Ricordiamo che è necessario possedere tutti gli altri requisiti per essere considerati lavoratori precoci, in base a quanto previsto dalla finanziaria dell’anno scorso;

assegno sociale: 67 anni (attualmente il requisito è a 65 anni e sette mesi, ma salirà di un anno nel 2018);

pensione lavoratori usuranti: requisito invariato, la finanziaria 2017 congela gli scatti alle aspettative di vita fino al 2026. Quindi, quota 97,6 per i lavoratori dipendenti, 98,6 per i lavoratori autonomi, da 98,6 a 100,6 per i lavoratori notturni.



sabato 20 maggio 2017

Pensioni: novità, proposte e calcoli



Fra le misure della riforma delle pensioni c’è il fermo agli adeguamenti alle speranze di vita per alcune categorie di lavoratori, in particolare precoci e addetti a mansioni usuranti. Non ci sono invece novità su questo fronte per le altre tipologie di pensioni, che quindi continuano ad applicare gli aumenti delle aspettative di vita previsti dalla legge.

Sul fronte pensioni, arrivano buone novità dall'associazione Lavoro e Welfare, presieduta da Cesare Damiano, che ha lanciato una petizione online per chiedere il sostegno dei lavoratori nei confronti del disegno di legge sulla flessibilità in uscita, il ddl 857. Il gruppo Pd sostiene il ddl: “Le diverse riforme in materia di pensioni dal 1992 a oggi hanno messo in sicurezza i conti pubblici. Tuttavia hanno lasciato molti problemi aperti, sui quali è importante discutere e intervenire al più presto” si legge nella petizione per ottenere la riforma delle pensioni. “La manovra Fornero non ha previsto la fase di transizione e ha irrigidito il sistema, determinando tra l’altro il problema degli esodati, cui si è cercato di rispondere con le sette salvaguardie. L’allungamento dell’età pensionabile, inoltre, frena l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Sosteniamo quindi la proposta di legge A.C. 857/2013 “Damiano-Gnecchi ed altri” che introduce la flessibilità in uscita, consente di lasciare il lavoro con un anticipo fino a quattro anni rispetto ai requisiti previsti, con penalizzazioni accettabili”.

La proposta di Damiano per la flessibilità delle pensioni prevede un pensionamento flessibile a partire dai 62 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi con una penalità del 2% per ogni anno di anticipo rispetto all’età di 66 anni e 7 mesi, mentre per i lavoratori precoci si garantirebbe un’uscita unica a 41 anni di contributi. Nella petizione, inoltre, c’è la volontà di ulteriori interventi per rendere più equa la previdenza italiana con: 1) l’ottava e ultima salvaguardia degli esodati; 2) il monitoraggio di opzione donna per l’inclusione di altre lavoratrici; 3) un meccanismo adeguato di indicizzazione per le pensioni medio basse. Intanto, i lavoratori precoci sono tornati a chiedere con forza l’introduzione di quota 41 senza penalizzazioni sia sui palchi delle organizzazioni sindacali che negli studi di programma, come Quinta Colonna, che da sempre si occupano di pensionati e della flessibilità in uscita.

Novità hanno registrato l’intervento di Elsa Fornero al programma di Lucia Annunziata, nel quale ha ribadito di non condividere il ragionamento di mandare in pensione le persone a un’età ancora giovane (66 e 67 anni) per fare posto a quelle che sono più giovani è un modo di ragionare sbagliato, ma di approvare invece l’idea di una tutela per le persone che hanno cominciato da giovanissime a lavorate, come i precoci.

Sul fronte pensioni, lavoro ed occupazione, in base a quanto riporta l’agenzia Italpress il segretario della Uil Milano e Lombardia Danilo Margaritella, ha così dichiarato pochi giorni fa: “Noi registriamo, ancora, una disoccupazione giovanile molto forte, difficoltà nel ricambio generazionale con un sistema di flessibilità vero“, perché “l’ipotesi del part-time in uscita è come dare un’aspirina a un malato grave”, continua Margaritella e racconta di una giovane delegata della RSU della sua azienda, che all’attivo confederale, ha posto una domanda precisa ai 3 segretari nazionali: “‘siamo ancora un Paese che vive sul lavoro, come recita l’articolo 1 della Costituzione? Perché intorno a me vedo solo grandi difficoltà’. È un ragionamento emblematico”, commenta. Per risolvere “la difficoltà occupazionale e il disagio economico basterebbe prendere le risorse dall’evasione fiscale, dagli 80 mld di euro accumulati con la riforma Fornero fino al 2020”, spiega Margaritella. “C’è necessità di chiudere i rinnovi contrattuali, come i metalmeccanici e la funzione pubblica, della riforma delle pensioni, ci vuole buona volontà politica”.

Sul capitolo pensioni e lavoro, ieri giornata di sciopero del pubblico impiego per il rinnovo dei contratti nazionali e l’aumento delle retribuzioni ferme da oltre sei anni, la valorizzazione dei contratti di settore, il rilancio della contrattazione decentrata, il superamento dei vincoli della legge Fornero sulle pensioni e lo sblocco del turnover. Sono alcune delle richieste dei sindacati toscani in vista dello sciopero. I tre sindacati, Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl e Uil-Pa hanno chiesto ancora di rafforzare il confronto regionale e aziendale sugli effetti della riforma del sistema socio sanitario regionale per valorizzare il lavoro e migliorare la qualità dei servizi; di garantire il posto di lavoro nei cambi di appalto e nei processi di riorganizzazione e un piano di assunzioni per mantenere la qualità e quantità dei servizi erogati e ridurre le liste di attesa in sanità ed infine aprire un confronto con la Regione sull’assetto istituzionale e delle funzioni, per scongiurare le ricadute occupazionali e sui servizi ai cittadini e alle imprese prodotte dalla riforma della pubblica amministrazione.

Sul fronte pensioni, novità importante quella introdotta grazie Miowelfare, start up innovativa, guidata da Angelo Raffaele Marmo, giornalista, esperto di welfare, già direttore generale della comunicazione del Ministero del Lavoro. Miowelfare, infatti, dopo una fase di test, rende ora operativa una nuova versione del pensionometro, uno strumento che stima quando si potrà andare in pensione e con quanto. Secondo quanto riportato da Adnkronos, il comparatore di Miowelfare si basa su algoritmi che permettono di stimare l’andamento futuro dei Piani. Pensionometro e comparatore, utilizzati insieme, consentono di determinare una stima della pensione pubblica, del momento in cui potrebbe essere percepita e della cifra di cui si compone, verificando il gap tra la prestazione e l’ultimo stipendio o reddito, e la possibilità di stabilire come colmare la differenza attraverso la previdenza complementare e, in particolare, attraverso i Pip.

Va fatta una premessa: attualmente per il 2017  l'età per andare in pensione e ricevere la pensione di vecchiaia è fissata a :

66 anni e sette mesi  per gli uomini ( sia autonomi che dipendenti , pubblici e privati) e le donne che lavorano nel settore pubblico;

65 anni e 7 mesi per le donne dipendenti del settore privato;

66 anni e 1 mese per le donne lavoratrici autonome.

Dal 2018,  per tutti , l'età è stata unificata dalla riforma Fornero e sarà  a 66 anni e 7 mesi

Da ricordare che alla pensione di vecchiaia hanno diritto tutti i lavoratori assicurati con la previdenza obbligatoria  e che all'età stabilita abbiano un anzianità contributiva di almeno 20 anni.

Per la pensione di anzianità , invece, cui si accedeva a prescindere dall'età  ma avendo un requisito contributivo più alto,  la riforma Monti- Fornero ha alzato i paletti e, definendola " pensione anticipata" a partire dal 2012  sono necessari almeno:

41 anni e 10 mesi di contributi  per le donne e

42 anni e 10 mesi per gli uomini sia nel pubblico che nel privato  con almeno 35 anni di  contribuzione effettiva.





Pensioni: flessibilità in uscita, ecco le possibilità previste



Sono previsti dei percorsi alternativi, anche se non sempre facilmente attuabili, alla pensione di vecchiaia ordinaria, i cui requisiti anagrafici per il 2016 sono di 66 anni e 7 mesi per gli uomini indipendentemente dal settore lavorativo e per le donne dipendenti della pubblica amministrazione, di 65 anni e 7 mesi per le dipendenti del settore privato e di 66 anni e 1 mese per le autonome e le iscritte alla gestione separata dell'Inps. La riforma previdenziale di fine 2011 oltre alla vecchiaia ha regolato la pensione anticipata, che si raggiunge quest'anno con 42 anni e 10 mesi di contributi (un anno in meno per le donne) indipendentemente dall'età. Garantisce un vantaggio, rispetto alla “vecchiaia” a chi ha iniziato a lavorare non troppo dopo i venti anni di età e non ha “buchi” contributivi.

Sempre legata all'ultima riforma c'è la pensione anticipata con il sistema contributivo, a cui può accedere solo chi ha iniziato a versare dal 1996 e quindi è soggetto al calcolo della pensione interamente con il sistema contributivo. Sono necessari 20 anni di contributi (quindi proprio quest'anno diventa effettivamente fruibile), 63 anni e 7 mesi di età e l'importo dell'assegno previdenziale deve essere almeno 2,8 volte il valore di quello sociale, quindi deve essere pari almeno a 1.254,60 euro lordi.

Sono ancora in vigore le agevolazioni per i lavoratori soggetti ad attività usuranti o svolte di notte, a cui si applica ancora il sistema delle “quote” (somma di età e anni di contributi) ma aggiornato all'aspettativa di vita. I requisiti minimi per i dipendenti sono quota 97,6 con un minimo di 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi e, per gli autonomi, quota 98,6 con un minimo di 62 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi (per i notturnisti si possono aggiungere 1-2 anni in relazione al numero di notti lavorate).

Per le donne dipendenti che hanno maturato 57 anni e 3 mesi di età e 35 di contributi (58 anni e 3 mesi per le autonome) entro il 2015, è ancora aperta l'opzione donna, cioè la possibilità di andare in pensione trascorsi la finestra mobile o anche successivamente a fronte però del calcolo dell'assegno con il metodo contributivo che comporta in media una penalizzazione del 25-30% rispetto al sistema misto a cui avrebbero diritto.

Ci sono poi delle alternative che prevedono il coinvolgimento del datore di lavoro e non si basano quindi sulla sola scelta del lavoratore. Sempre con la riforma del 2011 è stata introdotta la possibilità di gestire i dipendenti in esubero a cui manchino non più di 4 anni alla pensione erogando una sorta di prepensione interamente a carico dell'azienda. Una volta raggiunti i requisiti minimi, scatterà la pensione vera e propria.

Fa convivere la pensione con il lavoro il part time introdotto con la legge di Stabilità 2016, destinato a chi, dipendente a tempo indeterminato, ha già almeno 20 anni di contributi ed entro il 2018 raggiungerà i requisiti per la pensione di vecchiaia. In accordo con l'azienda possono ridurre l'orario dal 40 al 60% e incassare oltre a quanto dovuto, la parte di contributi a carico dell'azienda per le ore non lavorate.

Infine c'è il mix di part time e pensione di più complessa attuazione. Previsto dal Jobs act attende ancora le indicazioni operative, ma può scattare solo nell'ambito di contratti di solidarietà espansivi (riduzione generalizzata di orario a fronte di nuove assunzioni): in questa situazione i dipendenti a cui mancano non più di 2 anni alla pensione si possono ridurre l'orario almeno per oltre la metà e percepire in anticipo una parte della pensione fino a incassare complessivamente quanto avrebbero preso continuando a lavorare a tempo pieno. Ulteriori misure ad hoc sono riservate ai lavoratori coinvolti nelle bonifiche dell'amianto e per i nati nel 1952.


mercoledì 26 aprile 2017

Pensioni: dal 1° maggio 2017 al via Ape e Rita




Vediamo alcuni chiarimenti sull'anticipo pensionistico (Ape), e sulla Rendita integrativa temporanea anticipata, (Rita). Si tratta di due forme di sostegno al reddito che prevedono diverse dinamiche di finanziamento.

Dal primo maggio i lavoratori che compiranno 63 anni potranno raggiungere la pensione anticipata grazie all’APE: secondo l’Inps gli italiani che potrebbero beneficiare di questa misura introdotta dalla riforma pensioni in via sperimentale per due anni sono circa 350.000; vediamo quali sono i requisiti per richiedere l’uscita anticipata con l’anticipo pensionistico, quanto costa ottenerlo e come fare il calcolo dell’importo.

L’Ape, battezzato definitivamente come 'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica' nella cornice della legge di stabilità 2017, non è stato varato in forma solitaria, ma accompagnato da una misura simile, vale a dire la Rita, che persegue le medesime finalità dell’Ape, pur se con una diversa dinamica di finanziamento. Ape e Rita sono due misure temporanee (il cui accesso sperimentale si chiuderà alla fine del 2018) che non modificano in alcun modo la riforma delle pensioni Fornero; il loro obiettivo è invece agire in modo sinergico e complementare rispetto alle misure di sostegno al reddito vigenti (in particolare la Naspi, la cui durata massima è di 24 mesi).

Ai lavoratori pubblici e privati con più di sessantatré anni, a partire dal 1° maggio, sarà possibile richiedere tre diverse prestazioni (ognuna dotata di requisiti diversi) che garantiranno un reddito ponte fino alla decorrenza della pensione di vecchiaia.

Il reddito potrà essere costituito da un vero e proprio prestito sulla futura pensione con tassi e condizioni agevolate e con la partecipazione dello stato degli oneri finanziari a essi collegati (Ape volontario), da una indennità finanziata dallo Stato (Ape sociale) per soggetti che versano in uno stato di difficoltà (causato da prolungata disoccupazione, disabilità), da una nuova prestazione erogata dalle forme di previdenza complementare (Rita) che permetta di godere prima dei requisiti tradizionali già accantonati presso il proprio fondo.

In questo panorama, l’Ape privato registra anche una propria variante, aziendale, più economica delle misure già messe in campo dalla riforma Fornero del 2012, che consentirà alle imprese di partecipare all’anticipo pensionistico riducendo il peso del piano di ammortamento fino a neutralizzarlo, in accordo con il lavoratore. Per potere prendere il via in termini effettivi, le tre misure necessitano di due decreti del presidente del Consiglio dei ministri e di un accordo quadro dedicato agli aspetti finanziari e assicurativi.

R.I.T.A.
Partiamo dalla RITA (su cui è uscita anche la circolare COVIP): i requisiti per l’accesso sono gli stessi previsti per l’APE volontaria (63 anni di età, 3 anni e sette mesi al massimo dalla pensione di vecchiaia, assegno maturato pari a 1,4 volte il minimo, 20 anni di contributi). In più, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro (non obbligatoria, invece, per l’APe di mercato).

La procedura di richiesta prevede la presentazione all’INPS di una domanda per avere la certificazione sul possesso dei requisiti, da presentare poi al Fondo di previdenza complementare. Il problema è che difficilmente l’APe di mercato potrà partire il primo maggio, visto che mancano i decreti attuativi (in dirittura d’arrivo c’è il provvedimento sull’APe sociale, non quello sull’anticipo pensionistico volontario). E questo ritardo rischia di avere ripercussioni sulla RITA, visto che mancano ancora le procedure INPS per la richiesta sopra descritta

APE
Per quanto riguarda l’APE volontaria, i consulenti del lavoro precisano che non si tratta di una nuova forma di pensione anticipata, ma di un trattamento che serve ad agganciare la pensione di vecchiaia, i cui requisti restano inalterati. Viene poi rilevata la criticità relativa al requisito relativo ai tre anni e sette mesi al massimo dalla pensione di vecchiaia: dal 2019 scatterà infatti un nuovo adeguamento alle aspettative di vita, ce rende difficile il calcolo. Si tratta con ogni probabilità d un aspetto che verrà chiarito dalla circolare attuativa.




giovedì 16 febbraio 2017

Pensione nel 2017 e la quota 96: chi potrà andare in pensione e come si calcola



Per quota 96 si intende il valore costituito dalla somma tra età anagrafica ed anzianità contributiva utile per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti (settore privato e pubblico) per conseguire la pensione di anzianità, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 Dicembre 2012, secondo la disciplina pensionistica vigente sino al 31 dicembre 2011 (regole ante fornero).

Per il perfezionamento della quota 96 potevano essere fatte valere anche le frazioni di quota. Ad esempio è possibile sommare 60 anni e 6 mesi con 35 anni e 6 mesi di contributi al fine di raggiungere il valore 96. Non è possibile invece sommare ad esempio 59 anni e 37 di contributi, oppure 34 anni di contributi e 62 anni di età.

Per effetto delle frazioni il perfezionamento della quota può essere raggiunto in giorni diversi dal compimento dei 60 anni o dei 35 anni di contributi. Ciò comporta(va), spesso, una maggiore complessità nel calcolare l'esatta data di maturazione del diritto alla pensione (di anzianità).

Pensione anticipata a 64 anni in base ai requisiti previsti dalla Riforma Fornero del 2011, ossia con la quota 96 e almeno 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2012: dunque a 35 anni di contributi e 61 anni di età oppure con 36 anni di contributi e 60 anni di età e via dicendo. Per le donne il requisito è meno stringente: pensione a 64 anni se entro il 31 dicembre 2012 si avevano almeno 20 anni di contributi e 60 anni di età.

In precedenza, l’INPS applicava alla regola generale un’ulteriore restrizione (contenuta nella circolare 35/2012), prevedendo che, per accedere alla pensione a 64 anni, i lavoratori – dipendenti del settore privato – dovessero anche risultare ancora occupati al 28 dicembre 2011. Su questo punto è però intervenuto il Ministero del Lavoro con la nota 13672 del 26 ottobre 2016, precisando che: «il diritto di accesso al pensionamento può essere esercitato anche da coloro che alla data di entrata in vigore della riforma prestavano attività di lavoro autonomo, svolgevano attività di lavoro presso una pubblica amministrazione o erano privi di occupazione, purché fossero comunque in possesso del requisito anagrafico e dell’anzianità contributiva richiesta dalla norma in esame maturata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato».

Con la successiva circolare 196/2016 l’INPS ha poi fornito le regole applicative sull’articolo 24, comma 15-bis, del dl 201/2011. Sono esclusi dal computo dei contributi utili per la pensione i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa maturata al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato e da riscatto non correlato ad attività lavorativa. Esclusi anche coloro che hanno maturato l’anzianità contributiva a seguito di attività non svolta nel settore privato, anche se i versamenti contributivi sono confluiti nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Se però il lavoratore, oltre ai requisiti previsti (contributi versati al fondo dipendenti), ha anche altri versamenti presso gestioni previdenziali di lavoro autonomo, può utilizzarle al momento della liquidazione della pensione.

Su questo punto, ricordiamo che il Ddl Gnecchi, depositato in Commissione Lavoro alla Camera, propone di modificare i dettami della suddetta circolare INPS 196/2016 al fine di rendere valutabili per la pensione anticipata anche i contributi figurativi e da riscatto non in costanza di lavoro privato al 28 dicembre 2011, oltre che per consentire alle quindicenni nate entro il 1952 l’accesso a 64 anni alla pensione in deroga. Viene infine chiesto di abolire l’adeguamento alla speranza di vita.

I requisiti contributivi
Il requisito minimo contributivo di 35 anni per il raggiungimento della quota deve essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.

La quota 96 dopo il 2011
Come si è anticipato con l'abolizione della pensione di anzianità dal 2012 la quota 96 è andata in soffitta. Attualmente dunque con i requisiti sopra individuati non è più' possibile accedere alla pensione. Si ricorda, tuttavia, che malgrado le nuove regole esistono delle deroghe in forza delle quali per determinati soggetti, che il legislatore ha ritenuto meritevoli di particolare tutela, continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza anche se il diritto al pensionamento si perfeziona dopo il 31.12.2011 . In tali situazioni la vecchia quota 96 può essere fatta rivivere.

Ad esempio per verificare il perfezionamento della quota 96 al 30 settembre 2012 di un lavoratore nato il 20 maggio 1952 con 1854 settimane di contributi versati bisogna:
1) trasformare l’età del lavoratore, 60 anni e 133 giorni, in anni: 60 + 133/365 = 60,364 anni

2) trasformare le settimane in anni: 1854/52 = 35,654 anni.

3) sommare età e anzianità contributiva alla data del 30 settembre 2012: 60,364 + 35,654 = 96,018.
Il lavoratore ha, quindi, raggiunto il diritto a pensione nel terzo trimestre 2012 avendo superato quota 96 ed essendo in possesso dei requisiti minimi di 60 anni di età e 35 anni di contribuzione.





mercoledì 1 febbraio 2017

Per il 2017 l'età per andare in pensione



Importanti novità sull'età per andare in pensione , prima fra tutte le possibilità di anticipare fino a un massimo di tre anni e 7 mesi l'uscita dal mondo del lavoro, rispetto all'età prevista normalmente per la pensione di vecchiaia.

Nel 2017 tutte le prestazioni pensionistiche saranno pagate il 1° giorno bancabile del mese, con la sola eccezione della rata di gennaio, il cui pagamento è stabilito al 2° giorno bancabile del mese).

Gli interessati al nuovo meccanismo detto APE saranno i lavoratori che compiono 63 anni a partire da maggio 2017.

La norma riguarda sia i dipendenti pubblici che privati che i lavoratori autonomi.

Va fatta una premessa: attualmente per il 2017  l'età per andare in pensione e ricevere la pensione di vecchiaia è fissata a :

66 anni e sette mesi  per gli uomini ( sia autonomi che dipendenti , pubblici e privati) e le donne che lavorano nel settore pubblico;

65 anni e 7 mesi per le donne dipendenti del settore privato;

66 anni e 1 mese per le donne lavoratrici autonome.

Dal 2018,  per tutti , l'età è stata unificata dalla riforma Fornero e sarà  a 66 anni e 7 mesi

Da ricordare che alla pensione di vecchiaia hanno diritto tutti i lavoratori assicurati con la previdenza obbligatoria  e che all'età stabilita abbiano un anzianità contributiva di almeno 20 anni.

Per la pensione di anzianità , invece, cui si accedeva a prescindere dall'età  ma avendo un requisito contributivo piu alto,  la riforma Monti- Fornero ha alzato i paletti e, definendola " pensione anticipata"a partire dal 2012  sono necessari almeno:

41 anni e 10 mesi di contributi  per le donne e

42 anni e 10 mesi per gli uomini sia nel pubblico che nel privato  con almeno 35 anni di  contribuzione effettiva (questa ultima norma non vale per ex Inpdap ed Ipost ed ex FS).

Per chi sceglieva di andare in pensione prima era anche previsto un meccanismo di penalizzazione  dell'assegno . Per ogni anno mancante   dal momento in cui si sceglieva di andare in pensione e l'eta minima per la pensione di vecchiaia , il montante calcolato con il metodo retributivo era  ridotto dell'1 percento (2% per gli anni prima dei 60 di età).

Con la legge di bilancio appena approvata a partire da maggio 2017 , è stato introdotto un nuovo meccanismo per anticipare l'eta per andare in pensione detto "APE" , anticipo pensionistico , destinato a tutti i lavoratori  , con la  possibilità di anticipare  l'età della pensione   fino  ad un massimo di 3 anni e sette mesi.  Data le difficoltà della finanza pubblica  ovviamente  si potrà però incassare un assegno  ridotto rispetto a quello che  si sarebbe avuto alla fine della carriera.

La pensione viene infatti   pagata in anticipo grazie ad un prestito da istituti finanziari privati  e controllato/ gestito dall'INPS  sulla base della nuova legislazione.

Dall'assegno di pensione "regolare" viene detratta la rata di restituzione del prestito , della durata di vent'anni,  e con tassi controllati sempre dallo Stato .

Il taglio della pensione dovrebbe aggirarsi intorno al 4/5%  dell’importo mensile , per tutto il periodo del prestito. Si attende  su questa materia un accordo tra ABI e ministero dell'Economia e il conseguente decreto ministeriale  che definisca il tetto massimo dei tassi in interesse per tale prestito.

La norma specifica anche che potranno accedere i lavoratori con una pensione non inferiore a 1,4 volte la pensione minima,  conteggiando il taglio per la restituzione del prestito. L'importo dell'a pensione  al netto della rata del prestito, dovrà dunque essere superiore a 702,65 euro .

Avrà diritto all'APE anche chi soddisfa i requisiti tramite il cumulo contributivo,  ossia la ricongiunzione non onerosa dei contributi versati a casse diverse,  prevista sempre dalla legge di stabilità 2017.

L'età per la pensione nei lavori usuranti

Alle norme esposte sopra fanno eccezione i lavoratori che hanno svolto lavori detti usuranti (miniere, cave ,alte temperature,  settore vetro e dell'amianto, addetti alla catena di montaggio,  lavoro per turni, lavoro notturno, conducenti mezzi pubblici, come definiti dal d.lgs 67 2011)  che possono andare in pensione dal 1° gennaio 2016:

con una anzianità contributiva minima di 35 anni e  una età minima pari a 61 anni e 7 mesi  oppure con 41 anni di contributi versati , indipendentemente dall'età .

Con la Legge di stabilità 2017 tali lavoratori non devono più attendere 12 mesi (18 mesi per i lavoratori autonomi) per la cd."finestra" di accesso  introdotta dalla riforma Fornero per le pensioni anticipate, ma potranno andare in pensione  il primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti.

Inoltre la stessa norma ha sospeso , solo per questi lavoratori, i futuri adeguamenti al meccanismo della  speranza di vita sino al 31 dicembre 2027.

Quindi, l’età per la pensione di vecchiaia 2017 è pari a:

66 anni e 7 mesi per lavoratori dipendenti del privato,

66 anni e 7 mesi per lavoratori autonomi,

66 anni e 7 mesi per lavoratrici del pubblico impiego,

66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome,

65 anni e 7 mesi per lavoratrici del privato.

Per quanto riguarda la pensione anticipata, invece, il requisito 2017 è pari a 42 anni e dieci mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne.

C’è poi il caso particolare della pensione contributiva, applicabile sia ai trattamenti di vecchiaia sia alle pensioni anticipate. La pensione di vecchiaia contributiva riguarda lavoratori che quando raggiungono l’età pensionabile sopra riportata non hanno perfezionato i requisiti contributivi (20 anni di contributi versati, e un assegno pari ad almeno 1,5 volte il minimo). Se hanno cinque anni di contributivi versati, nel 2017 accedono comunque a una pensione di vecchiaia con 70 anni e sette mesi di età. La pensione anticipata contributiva è invece riservata a coloro che hanno 20 anni di contributi e un assegno pari ad almeno 2,8 volte il minimo: il requisito anagrafico 2017 è pari a 63 anni e sette mesi.

E veniamo alle tipologie per le quali la manovra 2017 ha eliminato l’aspettativa di vita. Aboliti del tutto per la pensione anticipata lavori usuranti.

Per quanto riguarda i lavoratori precoci (con almeno un anno di contributi entro i 19 anni), sono stati eliminati gli adeguamenti 2013 e 2016, e il requisito 2017 per la pensione anticipata è stato fissato in 41 anni di contributi (bisogna comunque rientrare in una serie di categorie, elencate dalla legge). I prossimi adeguamenti alle aspettative di vita però, dal 2019 in poi saranno calcolati.

L’adeguamento alle speranze di vita si applica anche all’Opzione Donna, forma di pensione anticipata su cui la Legge di Stabilità 2017 ha introdotto nuove forme di flessibilità, aprendo alle lavoratrici nate nell'ultimo trimestre dell’anno. Accedono all’Opzione Donna le lavoratrici che hanno almeno 35 anni di contributi. L’età anagrafica comprensiva di aspettativa di vita, è pari a 57 anni e sette mesi per le dipendenti e 58 anni e sette mesi per le autonome.

Infine, ricordiamo che gli adeguamenti alle aspettative di vita non riguardano gli autonomi iscritti alla gestione separata e alle casse previdenziali dei professionisti. Per quanto riguarda i prossimi adeguamenti, sono previsti nel 2019 e poi ogni due anni (quindi 2021, 2023, 2025 e così via). L’entità degli aumenti è decisa di volta in volta, in base ai dati Istat. L’adeguamento 2019 sarà stabilito alla fine del 2017: secondo l’analisi della Ragioneria Generale dello Stato, l’adeguamento potrebbe essere inferiore a quelli precedenti, e non si esclude che sia pari a zero, nel qual caso, i requisiti resterebbero immutati fino al 2021.



mercoledì 25 gennaio 2017

Pensioni i nuovi criteri di anzianità contributiva


La pensione anticipata è il trattamento previdenziale che può essere conseguito a prescindere dall'età anagrafica dai lavoratori iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria. Per il triennio 2016-2018 è necessaria un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Con la circolare n. 10/2017 condivisa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n.29/0000289/L del 17 gennaio 2017, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai nuovi criteri per l’accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e del conseguente sistema pensionistico da adottare per la liquidazione delle pensioni della Gestione esclusiva e del Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e del Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPLS e FPSP).

Con la precedente circolare n. 58/2016 l’INPS ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del massimale contributivo annuo della base contributiva e pensionabile – ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995 – per gli iscritti alle Gestioni pubbliche, in caso di lavoratori “nuovi iscritti” che acquisiscano anzianità assicurative ante 1° gennaio 1996, a seguito di domanda di riscatto o accredito figurativo.

Veniva in particolare specificato che coloro che chiedono la liquidazione della pensione a carico della Gestione esclusiva dell’assicurazione generale obbligatoria, in virtù della maturazione a decorrere dal 1.1.2012 dei nuovi requisiti previsti dalla legge n. 214 del 2011, occorre fare riferimento alla sola contribuzione versata e accreditata nella gestione assicurativa in cui si liquida la pensione.

Ora l’INPS fornisce ulteriori precisazioni in merito a:

l’accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 per gli iscritti alla Gestione esclusiva dell’assicurazione generale obbligatoria che possano far valere periodi assicurativi presso altre forme assicurative obbligatorie;

l’accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 per gli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo e al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che possano far valere periodi assicurativi nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti.

Nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cioè nei confronti dei lavoratori che rientrano nel cd. sistema misto) la prestazione può essere conseguita, indipendentemente dall'età anagrafica, al perfezionamento, dal 1° gennaio 2012, di una anzianità contributiva pari a 42 anni ed un mese per gli uomini e a 41 anni ed un mese per le donne.

Tale requisito contributivo è stato aumentato di un mese nel 2013, di un altro mese nel 2014 ed ulteriormente incrementato a seguito della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, comma 12 bis del DL 78/2010 convertito con legge 122/2010 (3 mesi nel 2013 ed altri 4 mesi nel 2016).

Pertanto dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018 il requisito contributivo per accedere alla pensione anticipata è pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne. Tali requisiti si applicano indistintamente ai lavoratori dipendenti, agli autonomi nonchè ai lavoratori del pubblico impiego. Dal 2019 è previsto un ulteriore adeguamento alla speranza di vita la cui entità ufficiale non è ancora nota.

Misure per i precoci
A decorrere dal 1° maggio 2017 l'articolo 1, co. 199 della legge di Bilancio per il 2017 prevede una riduzione del requisto contributivo a 41 anni necessario per conseguire la pensione anticipata (sempre a prescindere dall'età anagrafica del lavoratore) sia per gli uomini che per le donne che abbiano svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età e che si trovino alcuni specifici profili di tutela (disoccupati, invalidi, assistenza ai disabili, addetti a lavori usuranti, addetti a lavori gravosi).

Si rammenta che anche il requisito contributivo agevolato di 41 anni di contributi è soggetto ai futuri adeguamenti alla speranza di vita e che l'agevolazione in questione è fruibile entro un determinato vincolo di bilancio (per ulteriori dettagli si veda: quota 41).


La domanda di pensione anticipata si presenta esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:
web – la richiesta telematica dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’INPS;

telefono – chiamando il Contact Center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, abilitati ad acquisire le domande di prestazioni ed altri servizi per venire incontro alle esigenze di coloro che non dispongono delle necessarie capacità o possibilità di interazione con l’Inps per via telematica;

enti di Patronato e intermediari autorizzati dall’INPS, che mettono a disposizione dei cittadini i necessari servizi telematici.

La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Per gli iscritti ai Fondi esclusivi decorre dal giorno successivo alla cessazione dal servizio previa maturazione dei requisiti contributivi sopra descritti. 

Per le decorrenze delle pensioni degli iscritti alle Gestioni esclusive dell’AGO consulta il file Decorrenze Gestioni esclusive dell’AGO. 

Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.




lunedì 2 gennaio 2017

Pensione dal 2017: modalità, requisiti e calcoli



Fra le misure della riforma delle pensioni c’è il fermo agli adeguamenti alle speranze di vita per alcune categorie di lavoratori, in particolare precoci e addetti a mansioni usuranti. Non ci sono invece novità su questo fronte per le altre tipologie di pensioni, che quindi continuano ad applicare gli aumenti delle aspettative di vita previsti dalla legge.

Vediamo esattamente tutti i requisiti per andare in pensione dal 2017 in poi.

Il primo adeguamento alle speranze di vita è scattato nel 2013, pari a  tre mesi, a cui si sono aggiunti quattro mesi nel 2016. Risultato: nel 2017 ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e a quelli contributivi per la pensione anticipata vanno aggiunti sette mesi.

Quindi, l’età per la pensione di vecchiaia 2017 è pari a:

66 anni e 7 mesi per lavoratori dipendenti del privato;

66 anni e 7 mesi per lavoratori autonomi;

66 anni e 7 mesi per lavoratrici del pubblico impiego;

66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome;

65 anni e 7  mesi per lavoratrici del privato.

Per quanto riguarda la pensione anticipata il requisito per l’anno 2017 è pari a 42 anni e dieci mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne. Di conseguenza si potrà andare in pensione anticipata a 63 anni, le donne nate nell’ultimo trimestre dell’anno del 1956 o del 1957 (rispettivamente se sono autonome o dipendenti) potranno utilizzare l’Opzione Donna, i lavoratori precoci possono ritirarsi con 41 anni di contributi.

Vediamo, in base alle novità, tutte le possibilità di andare in pensione dal 2017.

L’anticipo pensionistico APE sarà in vigore in via sperimentale a partire dal primo maggio 2017 (e fino al 31 dicembre 2018) i lavoratori che compiranno 63 anni e 20 anni di contributi, potranno raggiungere la pensione anticipata grazie all’APE prendendo un trattamento che viene poi restituito con rate ventennali sulla pensione. Ci sono categorie di lavoratori per le quali il costo è a carico dello stato, e che quindi non dovranno restituire nulla (Ape sociale), è prevista la possibilità di utilizzare per finanziare in tutto o in parte l’APE i contributi versati per la previdenza complementare.

I lavoratori che avevano almeno un anno di contributi versati prima del compimento del 19esimo anno di età (lavoratori precoci), possono andare in pensione con 41 anni di contributi (senza più applicare la finestra mobile che richiede ulteriori sette mesi), se si trovano in una delle specifiche tipologie previste dalla Legge di Stabilità (disoccupati senza sussidio da almeno tre mesi, riduzione della capacità lavorative del 74%, assistono un parente di primo grado con handicap grave, impegnati i mansioni usuranti).

Pensione anticipata: cosa conviene nel 2017

La pensione anticipata Fornero (attiva dal 2012) e l’APE aziendale (sperimentale dal 2017) sono due strumenti che si rivolgono ai lavoratori prossimi al pensionamento ma con molte differenze: la prima delle quali è che l’anticipo pensionistico sarà accessibile anche per le aziende sotto i 15 dipendenti

Analizziamo dunque le caratteristiche per un confronto che mostri quale delle due opzioni è più conveniente per un lavoratore vicino all’età pensionabile.

L’APE aziendale è esercitabile a 3 anni e 7 mesi dal raggiungimento della pensione, prevede un trattamento che il lavoratore poi restituirà con la maturazione della pensione. L’azienda incrementa il montante contributivo individuale maturato dal dipendente, versando all’INPS un contributo non inferiore a quello della retribuzione del lavoratore. Il versamento va effettuato in un’unica soluzione, al momento della richiesta dell’APE.

La procedura si attiva solo con l’accordo del lavoratore. In parole molto semplici, le imprese versano i contributi che avrebbero dovuto pagare per il tempo che al dipendente manca al raggiungimento dell’età pensionabile in un’unica soluzione, in modo che alla fine l’INPS versi una pensione più alta. Il meccanismo dovrebbe consentire di ripagarsi le rate che bisognerà poi versare per restituire l’APE.

Incentivo Esodo
La normativa di riferimento per la pensione anticipata Fornero l’impresa può incentivare l’esodo dei dipendenti in esubero a cui mancano al massimo 4 anni al raggiungimento della pensione, pagando una prestazione pari all’assegno previdenziale pieno e versando i contributi. In realtà il trattamento viene corrisposto dall’INPS, in seguito a fideiussione bancaria stipulata dall’impresa.

Ricordiamo innanzitutto le regole di base dell’anticipo pensionistico APE: lo possono utilizzare dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi con 63 anni di età a cui mancano tre anni e sette mesi per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, con almeno 20 anni di contributi.

I requisiti di accesso all’Ape Agevolato prevedono almeno 63 anni di età con 30 o 36 anni di contributi ed un assegno pensionistico lordo inferiore a 1500 euro mensili.

Per accedere alla quota 41, invece, sono richiesti, oltre l’appartenenza ad una delle categorie da tutelare, 12 mesi di lavoro effettivo prima del compimento dei 19 anni e 41 anni di contributi versati.

C’è poi il caso particolare della pensione contributiva, applicabile sia ai trattamenti di vecchiaia sia alle pensioni anticipate. La pensione di vecchiaia contributiva riguarda lavoratori che quando raggiungono l’età pensionabile sopra riportata non hanno perfezionato i requisiti contributivi (20 anni di contributi versati, e un assegno pari ad almeno 1,5 volte il minimo). Se hanno cinque anni di contributivi versati, nel 2017 accedono comunque a una pensione di vecchiaia con 70 anni e sette mesi di età. La pensione anticipata contributiva è invece riservata a coloro che hanno 20 anni di contributi e un assegno pari ad almeno 2,8 volte il minimo: il requisito anagrafico 2017 è pari a 63 anni e sette mesi.

E veniamo alle tipologie per le quali la manovra 2017 ha eliminato l’aspettativa di vita. Aboliti del tutto per la pensione anticipata lavori usuranti.

Per quanto riguarda i lavoratori precoci (con almeno un anno di contributi entro i 19 anni), sono stati eliminati gli adeguamenti 2013 e 2016, e il requisito 2017 per la pensione anticipata è stato fissato in 41 anni di contributi (bisogna comunque rientrare in una serie di categorie, elencate dalla legge). I prossimi adeguamenti alle aspettative di vita però, dal 2019 in poi saranno calcolati.

Con l'Opzione Donna si può uscire invece con un anticipo di diversi anni, infatti per l'esercizio dell'opzione è necessario possedere 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi le autonome) unitamente a 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015. L’Opzione Donna allargata alle lavoratrici nate dell’ultimo trimestre dell’anno: non si applica più la finestra di sette mesi, il requisito diventa di 57 anni e di età per le dipendenti, 58 per le autonome, entro il 31 dicembre 2015. Ci vogliono 35 anni di contributi, la pensione è liquidata interamente con il contributivo.

L’Opzione Donna prevede almeno 35 anni di contributi versati e un’età di 57 anni e tre mesi per le lavoratrici dipendenti, 58 anni e tre mesi per le autonome. La maturazione del requisito (31 dicembre 2015) non coincide con la decorrenza della pensione, che in base alla finestra mobile vede l’assegno erogato dopo 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

Infine, ricordiamo che gli adeguamenti alle aspettative di vita non riguardano gli autonomi iscritti alla gestione separata e alle casse previdenziali dei professionisti. Per quanto riguarda i prossimi adeguamenti, sono previsti nel 2019 e poi ogni due anni (quindi 2021, 2023, 2025 e così via). L’entità degli aumenti è decisa di volta in volta, in base ai dati Istat. L’adeguamento 2019 sarà stabilito alla fine del 2017: secondo l’analisi della Ragioneria Generale dello Stato, l’adeguamento potrebbe essere inferiore a quelli precedenti, e non si esclude che sia pari a zero, nel qual caso, i requisiti resterebbero immutati fino al 2021.

Quota 96
Rimane la possibilità di pensionamento anticipato all’età di 64 anni per i soli lavoratori dipendenti del settore privato che hanno maturato entro il 2012 la vecchia quota 96 (60 anni e 36 di contributi oppure 61 anni e 35 di contributi, o eventuali frazioni di quota), agevolazione prevista senza penalizzazioni sulla pensione.


Nuova possibilità di cumulo contributi per raggiungere anche la pensione anticipata (con calcolo pro quota sui contributi versati nelle diverse gestioni).

Le pensioni decorrenti dal 10 novembre 2016, saranno corrisposti integralmente e dalla stessa data gli interessati potranno richiedere alla sede INPS competente la corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale su pensione in godimento in costanza di attività lavorativa dipendente.

La circolare INPS fornisce inoltre indicazioni sull’acquisizione della domanda, sulle modalità e quantificazione del ripristino degli importi di indennità integrativa speciale e/o di tredicesima anche in ipotesi di ricorsi amministrativi pendenti o in corso di istruttoria.

Sono previsti limiti alla cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro per:

i titolari di assegni di invalidità;

i titolari di pensioni di invalidità;

i pensionati lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Per i lavori usuranti, è accessibile la quota 97 indipendentemente dall’anno in cui sono iniziati i versamenti contributi (prima o dopo il 1995). Per il lavoro notturno da 64 a 71 giorni l’anno, vale la quota  99 per il lavoro notturno da 72 a 78 giorni l’anno la quota 98. In tutti i casi, ci vogliono 35 anni di contributi.

Per chi non rientra in nessuno dei benefici sopra elencati potrà accedere alla pensione anticipata con l’Ape volontario. Per accedervi sono richiesti 63 anni di età e almeno 20 anni di contributi versati. Una delle condizioni da rispettare per accedere a questa forma di pensionamento anticipato è quella di avere un assegno pensionistico, calcolato al momento dell’accesso all’Ape, che non risulti inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo Inps: la pensione, quindi, non deve essere inferiore a 700 euro mensili.



domenica 11 dicembre 2016

Pensione anticipata: a chi spetta le sei finestre per andare in pensione



È una prestazione economica a domanda, erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, nonché alla Gestione separata.

Con la legge di bilancio 2017 arrivano sei nuove misure per favorire l’accesso al pensionamento con requisiti ridotti rispetto a quelli fissati dalla riforma del 2011. Mentre per chi è già in pensione e tira avanti con un assegno basso scattano due interventi che ne rafforzeranno il potere di acquisto.

Tra le novità della riforma delle pensioni, sicuramente la più discussa e attesa è l’anticipo pensionistico Ape, anche nella sua variante Ape Social.

Sarà sperimentale e durerà due anni, sino al 2018 con possibilità di proroga, e sarà rivolto a tutti i lavoratori dipendenti anche pubblici, autonomi e parasubordinati con almeno 63 anni (i nati fra il 1951 ed il 1954) ai quali non manchino più di 3 anni e 7 mesi per maturare la pensione di vecchiaia non inferiore a un certo limite.

I lavoratori idonei potranno accedere all’Ape su base volontaria ma la pensione anticipata avrà un costo. Infatti l’anticipo pensionistico sarà erogato dall’Inps tramite prestiti di banche ed assicurazioni, in attesa che il lavoratore raggiunga la pensione di vecchiaia. La somma anticipata dovrà essere restituita una volta conseguita la pensione, nell’arco di 20 anni con rate di ammortamento costanti, attraverso dei prelievi sull'assegno di circa il 5% dalla pensione annuale.

La nota dolente dell’Ape è il rimborso del prestito che di fatto ridurrà la pensione sensibilmente. L’importo della decurtazione media per chi sceglie l’Ape dovrebbe oscillare intorno al 5,5% sul trattamento lordo per ogni anno di anticipo.

Per i lavoratori che vorranno uscire con un solo anno di anticipo, sarà possibile avere al massimo il 95% del futuro assegno della pensione. Per i lavoratori che andranno in pensione con due anni di anticipo, il prestito non potrà andare oltre il 90%, e per quelli che usciranno con tre anni di anticipo, il prestito non potrà andare oltre all’85% dell’assegno.

Pensionati. Per loro si prevede l’aumento della detrazione di imposta al fine di uniformare la “no tax area” a quella dei lavoratori dipendenti (8.125 euro). Con la seconda misura si interviene sulle 14esime. Si estende la platea di coloro che percepiscono l’assegno extra in luglio (da 2,1 milioni si passa a 3,3 milioni) e si aumenta l’importo per coloro che hanno già il beneficio.

Avranno la 14esima coloro che hanno un reddito personale complessivo, non solo pensionistico, tra 1,5 (circa 750 euro al mese) e due volte il minimo (circa mille euro). La 14esima vale tra i 336 euro (per chi ha meno di 15 anni di contributi) e 504 (per chi ne ha oltre 25 anni). Per chi ha già ora il beneficio la somma erogata sarà pari

Le nuove flessibilità (escludendo l’ennesima salvaguardia-esodati) interessano una platea potenziale di 350-400mila lavoratori, secondo stime governative, che scendono a 100-110mila se si considerano le misure che prevedono nuova spesa e delle quali non fa parte l’Ape volontaria, finanziata per via bancaria e poi rimborsata nei primi venti anni di pensionamento.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo - con esclusione di quella derivante dalla prosecuzione volontaria – mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5. Nei confronti dei lavoratori con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico in caso di accesso alla pensione ad un’età anagrafica inferiore a 62 anni.

Al compimento di 63 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. Per l’anno 2015 il requisito anagrafico previsto è di 63 anni e 3 mesi; a decorrere dal 1° gennaio 2016 il requisito anagrafico di cui sopra viene elevato a 63 anni e 7 mesi, in forza dell’incremento dovuto all'adeguamento della speranza di vita.

Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “ effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, al personale delle Forze Armate compresa l’Arma dei Carabinieri e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

1. Al raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, indipendentemente dall’età.
2. Al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, indipendentemente dall’età.
3. Al raggiungimento della massima anzianità contributiva (corrispondente all’aliquota del 80%) e in presenza di un'età anagrafica di almeno 53 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, indipendentemente dall’età. Di fatto, questo canale di uscita è stato superato dall’introduzione del sistema contributivo per le quote di anzianità maturate dal 2012, tranne i casi in cui la predetta aliquota dell’80% sia già stata raggiunta al 31 dicembre 2011.

Nei confronti di detto personale che matura i requisiti di cui ai punti 2) e 3), per l’accesso alla pensione, continua ad applicarsi la cd “finestra mobile” di 12 mesi. Qualora il diritto alla pensione venga maturato con i 40 anni di anzianità contributiva la cd “finestra mobile” sarà di 13, 14 e 15 mesi in relazione all’anno di maturazione del relativo requisito (2012 = 13 mesi, 2013 = 14 mesi, dal 2014 = 15 mesi).

LA DOMANDA
La domanda di pensione anticipata si presenta esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:
web – la richiesta telematica dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’INPS;

telefono – chiamando il Contact Center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, abilitati ad acquisire le domande di prestazioni ed altri servizi per venire incontro alle esigenze di coloro che non dispongono delle necessarie capacità o possibilità di interazione con l’Inps per via telematica;

enti di Patronato e intermediari autorizzati dall’INPS, che mettono a disposizione dei cittadini i necessari servizi telematici.

QUANDO SPETTA
La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Per gli iscritti ai Fondi esclusivi decorre dal giorno successivo alla cessazione dal servizio previa maturazione dei requisiti contributivi sopra descritti.

Per le decorrenze delle pensioni degli iscritti alle Gestioni esclusive dell’AGO consulta il file Decorrenze Gestioni esclusive dell’AGO.


venerdì 2 dicembre 2016

Pensione APE: calcolo, costi e importo



Dal primo maggio del 2017 i lavoratori che compiranno 63 anni potranno raggiungere la pensione anticipata grazie all’APE: secondo l’Inps gli italiani che potrebbero beneficiare di questa misura introdotta dalla riforma pensioni in via sperimentale per due anni sono circa 350.000; vediamo quali sono i requisiti per richiedere l’uscita anticipata con l’anticipo pensionistico, quanto costa ottenerlo e come fare il calcolo dell’importo.

Ricordiamo innanzitutto le regole di base dell’anticipo pensionistico APE: lo possono utilizzare dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi con 63 anni di età a cui mancano tre anni e sette mesi per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, con almeno 20 anni di contributi.

I requisiti di accesso all’Ape Agevolato prevedono almeno 63 anni di età con 30 o 36 anni di contributi ed un assegno pensionistico lordo inferiore a 1500 euro mensili. Per accedere alla quota 41, invece, sono richiesti, oltre l’appartenenza ad una delle categorie da tutelare, 12 mesi di lavoro effettivo prima del compimento dei 19 anni e 41 anni di contributi versati.

Il trattamento è erogato dall’INPS ma finanziato dalle banche. Il lavoratore può scegliere quale percentuale farsi anticipare. Rappresenta una sorta di anticipo sulla pensione, che verrà poi restituito con rate distribuite su 20 anni.

L’APE sociale è pari alla pensione maturata senza costi aggiuntivi (le rate di restituzione del prestito sono a carico dello Stato) per assegni fino a 1.500 euro, mentre sull’eccedenza si paga invece una quota di rimborso. Di fatto, l’indennità di accompagnamento alla pensione senza nulla a pretendere è riservata per trattamenti fino alla soglia indicata.

Costi
In base alle stime del Governo con il presupposto di una richiesta al 95% per tre anni con detrazione del 50% sulla quota interessi (vale per tutti), su una pensione di mille euro lordi (865 euro netti), l’APE sociale sarà di 899 euro senza nulla da restituire.

Su un trattamento lordo di 1.808 euro, invece, l’anticipo sarà di 1.404 euro netti al mese e, al momento della pensione, si applicherà una rata di 21 euro mensili per 20 anni.
Tenendo conto delle detrazioni, la pensione netta nel momento in cui viene maturata sarà pari a 1.386 euro.

La rata incide per lo 0,26% sul lordo per ogni anno di anticipo e per lo 0,34% sul netto. Quindi, nel caso in cui il trattamento sia percepito per tre anni, il costo di restituzione è di poco superiore all’1% (molto inferiore a quello dell’APE volontario, intorno al 4,6 – 4,7% annuo, sempre secondo i calcoli del governo).

Indennità
Vista la sua natura, l’APE sociale non è compatibile con un eventuale altro trattamento pensionistico diretto o con sussidi di disoccupazione, mentre lo è con altri redditi nei seguenti limiti: fino a 8mila euro da lavoro dipendente, fino a 4.800 euro da lavoro autonomo. Il trattamento non è soggetto a rivalutazione e si interrompe nel momento in cui il lavoratore raggiunge il diritto alla pensione anticipata.

Requisiti
Per accedervi, così come per l’APE volontario, bisogna avere 63 anni ma in più è necessario rientrare in alcune categorie specifiche di lavoratori e possedere determinati requisiti contributivi:

disoccupati senza ammortizzatori, invalidi al 74%, lavoratori che assistono parenti di primo grado con disabilità grave: 30 anni di contributi;

lavoratori impiegati in mansioni pesanti (elencate in tabella) in via continuativa per almeno sei anni: 36 anni di contributi.

Insomma, andare in pensione prima ha un costo: il lavoratore perde dal 2% al 5,5% per ciascun anno di anticipo. L’importo ottenuto e il costo dell’APE dipendono sia dal numero di anni di anticipo che dalla percentuale richiesta dal lavoratore (che può chiedere di farsi erogare dal 50% fino al 95% dell’assegno maturato).

Chi chiede un anticipo dell’85% della pensione netta maturata al momento dell’uscita con APE volontaria andrà incontro ad una rata media del 4,7% per ogni anno di anticipo.

Per capire bene i costi di questo meccanismo Tommaso Nannicini (sottosegretario alla presidenza del Consiglio) ha preparato un documento che illustra degli esempi, uno dei quali vede protagonista un lavoratore che ha maturato una pensione lorda di 1.000 euro, che netta diventa di 865 euro; chiedendo un anticipo dell’85% riceverà per tre anni un importo mensile di 736 euro, mentre da quando raggiungerà i requisiti per ottenere la pensione “vera”, il suo importo scenderà a 725 euro, con un costo medio del 4,6% per ogni anno di anticipo. Nell'esempio appena riportato si tiene già conto delle agevolazioni fiscali (lo Stato copre il 50% del premio assicurativo attraverso una detrazione).

Alcuni aspetti della pensione anticipata con l'APE devono essere ancora chiariti. Si può comunque pensare che chi chiede un importo pari al 95% dell’assegno maturato va incontro ad un costo tra il 5% e il 6% per ogni anno di anticipo, quindi la decurtazione massima (quella che andrà a colpire chi sceglie di uscire con 3 anni e 7 mesi di anticipo richiedendo l’importo massimo) può arrivare fino al 20%. Come detto, il costo diminuisce se si riduce l’entità dell’anticipo richiesto (chi si accontenta di ricevere il 50% dell’assegno maturato dovrà sopportare un costo medio del 3,2% per ogni anno di anticipo).



martedì 22 novembre 2016

Pensione anticipata 2017 i possibili anticipi previdenziali



Quali sono le principali novità che saranno introdotte a partire dal 2017 per accedere alla pensione anticipata? All’Ape Agevolato potranno accedere 4 categorie di lavoratori, e quattro categorie potranno, invece, accedere al pensionamento anticipato con la quota 41. Per tutti gli altri lavoratori, oltre alla pensione anticipata vigente, ci sarà la possibilità di scegliere l’Ape volontario.

In alternativa 4 categorie di lavoratori potranno accedere alla pensione anticipata tramite l’Ape Agevolato, ovvero completamente a carico dello Stato, o tramite la quota 41, per la quale non sono previste penalizzazioni sull’assegno pensionistico. Tutte e due le misure saranno disponibili a partire dal 1 maggio 2017. Le 4 categorie di lavoratori coinvolti saranno, però, soggette a vincoli di bilancio annuali: se le domande supereranno le risorse messe a disposizione per ogni anno gli interessati potrebbero vedersi negare l’accesso alla pensione anticipata o veder slittare nel tempo il diritto di accesso alla pensione anticipata.

I requisiti di accesso all’Ape Agevolato prevedono almeno 63 anni di età con 30 o 36 anni di contributi ed un assegno pensionistico lordo inferiore a 1500 euro mensili.
Per accedere alla quota 41, invece, sono richiesti, oltre l’appartenenza ad una delle categorie da tutelare, 12 mesi di lavoro effettivo prima del compimento dei 19 anni e 41 anni di contributi versati.

La pensione anticipata Fornero (attiva dal 2012) e l’APE aziendale (sperimentale dal 2017) sono due strumenti che si rivolgono ai lavoratori prossimi al pensionamento ma con molte differenze: la prima delle quali è che l’anticipo pensionistico sarà accessibile anche per dipendenti delle aziende sotto i 15 dipendenti (limite minimo imposto dall’altro strumento).

Analizziamo dunque le caratteristiche per un confronto che mostri quale delle due opzioni è più conveniente per un lavoratore vicino all’età pensionabile.

L’APE aziendale è previsto dall’articolo 25, comma 7 della Legge di Bilancio in discussione in Parlamento: è una forma di pensione anticipata esercitabile a 3 anni e 7 mesi dal raggiungimento della pensione, prevede un trattamento che il lavoratore poi restituirà con la maturazione della pensione. L’azienda incrementa il montante contributivo individuale maturato dal dipendente, versando all’INPS un contributo non inferiore a quello della retribuzione del lavoratore. Il versamento va effettuato in un’unica soluzione, al momento della richiesta dell’APE.

La procedura si attiva solo con l’accordo del lavoratore. In parole molto semplici, le imprese versano i contributi che avrebbero dovuto pagare per il tempo che al dipendente manca al raggiungimento dell’età pensionabile in un’unica soluzione, in modo che alla fine l’INPS versi una pensione più alta. Il meccanismo dovrebbe consentire di ripagarsi le rate che bisognerà poi versare per restituire l’APE.

Incentivo all'esodo
Per tutti coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro dipendente entro il 2011 maturando, negli anni successivi il diritto alla pensione secondo le regole previgenti la riforma Fornero, ci sarà la possibilità di poter fruire dell’ottava salvaguardia, un provvedimento per accedere al quale bisognerà produrre istanza all’Inps tra il 1 gennaio e il 1 marzo 2017, pena la decadenza.

Per chi non rientra nell’ottava salvaguardia, però, potrà vedere se rientra nella pensione di vecchiaia con l’età anagrafica di 66 anni e 7 mesi  o in quella anticipata per la quale sono richiesti 42 anni e 10  mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, indipendentemente dall’età.

La normativa di riferimento per la pensione anticipata Fornero è l’articolo 4 della legge 92/2012, in base al quale – nell’ambito di procedure sindacali nei casi di eccedenza di personale – l’impresa può incentivare l’esodo dei dipendenti in esubero a cui mancano al massimo 4 anni al raggiungimento della pensione, pagando una prestazione pari all’assegno previdenziale pieno e versando i contributi. In realtà il trattamento viene corrisposto dall’INPS, in seguito a fideiussione bancaria stipulata dall’impresa.

Rispetto alla Riforma Fornero, dal punto di vista anagrafico, l’APE si rivolge a una platea meno ampia, considerando tra l’altro che i 4 anni dalla pensione valgono anche per il trattamento di anzianità, contro 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia dell’APE. L’APE pone inoltre limiti di reddito non previsti dal trattamento Fornero: il lavoratore deve maturare come pensione un assegno minimo non inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo. Ha però il vantaggio di essere accessibile ai dipendenti delle aziende con meno di 15 dipendenti, mentre la pensione anticipata della legge 92/2012 riguarda solo aziende sopra questa soglia ed è esercitabile soltanto nell’ambito di un piano di esuberi, con specifica procedura sindacale.

Per quanto riguarda il trattamento, la pensione anticipata Fornero è più vantaggiosa: 13 mensilità annue (contro le 12 dell’APE), rapportato alla pensione maturata. Anche l’APE è rapportato alla pensione maturata ma l’entità dell’assegno dipende dalla scelta del lavoratore su quanta parte farsi corrispondere in anticipo. La pensione da esodo non prevede nessuna necessità di restituzione a rate della somma, mentre l’APE aziendale prevede 20 anni di rate (i versamenti contributivi delle imprese dovrebbero comunque compensare il trattamento ricevuto).

In entrambi i casi, l’impresa versa i contributi anche nel periodo in cui il lavoratore percepisce l’assegno che lo accompagna alla pensione ma la pensione vera e propria sarà più alta per chi sceglie l’esodo Fornero, maturando un trattamento pieno mentre nel caso dell’APE dall’assegno bisogna togliere le rate ventennali. In conclusione, dal punto di vista economico è più conveniente l’esodo pensionistico, che però si rivolge a una platea più ristretta (soprattutto perché non riguarda le imprese sotto i 15 dipendenti), mentre all’impresa costa meno l’APE aziendale.

Per chi non rientra in nessuno dei benefici sopra elencati potrà accedere alla pensione anticipata con l’Ape volontario. Per accedervi sono richiesti 63 anni di età e almeno 20 anni di contributi versati. Una delle condizioni da rispettare per accedere a questa forma di pensionamento anticipato è quella di avere un assegno pensionistico, calcolato al momento dell’accesso all’Ape, che non risulti inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo Inps: la pensione, quindi, non deve essere inferiore a 700 euro mensili.


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