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mercoledì 26 luglio 2017

DIS COLL 2017 le istruzioni INPS



Nella circolare 115 del 2017 l'INPS fornisce le istruzioni sulla stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione DIS COLL per i collaboratori coordinati e per eventi dal 1 luglio del 2017.

Il documento si occupa in particolare : dei destinatari e soggetti esclusi , dei requisiti e dei periodi di contribuzione figurativa per la tutela della maternità - Base di calcolo e misura - Durata della prestazione - Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione   Condizionalità in caso di nuova attività lavorativa - Decadenza . Inoltre chiarisce le risorse finanziare e il monitoraggio della funzionalità dell'istituto. Infine si sofferma sul Regime fiscale sulle modalità di ricorso e sulle istruzioni procedurali.

Queste istruzioni riguardano in particolare i lavoratori che perdono la collaborazione a partire dal 1 luglio 2017.

Si ricorda che, in generale, hanno diritto alla Dis Coll i soggetti che soddisfano i 2 requisiti fondamentali:

essere al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (stato di disoccupazione);

possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione come collaboratori coordinati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità).

Sullo stato di disoccupazione, si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego ed è stato previsto per legge, tra l’altro, che la domanda di indennità DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

La platea dei destinatari viene estesa anche ad assegnisti e dottorandi di ricerca in gestione separata rimasti senza occupazione (oltre a collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, del pubblico e del privato). Comunque i destinatari non devono avere partita IVA nel momento in cui chiedono il sussidio (se l’hanno aperta ma non produce reddito, devono chiuderla prima di chiedere il sussidio). Il requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla gestione separata è soddisfatto se non c’è sovrapposizione tra il rapporto da collaborazione coordinata e continuativa e altra attività lavorativa, come ad esempio un rapporto di lavoro subordinato.

Esempio: dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2017 l’assicurato ha un contratto di collaborazione /assegno di ricerca / dottorato di ricerca con borsa di studio e per il solo periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2016 ha contemporaneamente in essere un contratto di lavoro subordinato. Il requisito può ritenersi soddisfatto per il solo periodo dal 1° maggio 2016 al 30 settembre 2017, in quanto non sussiste sovrapposizione. Per determinare durata e misura della prestazione sarà utile questo unico periodo.

L’indennità è pari al 75% del reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2017, all’importo di 1.195 euro. Se il reddito medio mensile è superiore al predetto importo, la misura della Dis-Coll è pari al 75% di 1.195 euro, incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195 euro. In ogni caso, non può superare i 1.300 euro. L’indennità viene versata per un numero di mesi pari alla metà di quelli lavorati a partire dal primo gennaio dell’anno precedente a quello della disoccupazione, fino a un massimo di sei mesi.

Esempio 1: si ipotizzi un rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio della durata di 10 mesi con la corresponsione di un compenso complessivo di 8.000 euro [copertura contributiva di sei mesi (8.000:1.295,66=6,17 mesi)]. In questa ipotesi, la prestazione spettante avrà una durata di 5 mesi. Ai fini della determinazione della misura della prestazione, dividendo il compenso legato al rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio per il numero dei mesi o frazione di essi, di durata del medesimo, si ottiene un compenso mensile pari ad € 800. La prestazione mensile sarà, pertanto, pari ad € 600 (800X75:100) per i primi tre mesi; € 582 ( € 600 meno il 3 %) per il quarto mese ed € 564,54 (€ 582 meno il 3% ) per il quinto mese, per un importo totale pari a € 2.946,54.

Esempio 2: si ipotizzi un rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio della durata di 6 mesi con la corresponsione di un compenso complessivo di 16.000 euro [(copertura contributiva di 12 mesi (16.000:1.295,66=12,35 mesi)]. In questo caso, la prestazione spettante avrà una durata di 3 mesi. Ai fini della determinazione della misura della prestazione, dividendo il compenso legato al rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio per il numero dei mesi o frazione di essi, di durata del medesimo, si ottiene un compenso mensile pari ad € 2.666,66. La prestazione mensile sarà, pertanto, pari a € 1.264,16 (€ 1.195X75:100 + il 25% della differenza tra € 2.666,66 e € 1.195), per un importo totale pari ad € 3.792,50.

Si precisa che in caso di fruizione parziale della prestazione, ipotizzando ad esempio nel primo caso la fruizione di soli 2 dei 5 mesi spettanti, ai fini del non computo – in occasione di una nuova domanda di DIS-COLL - dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente prestazione DIS-COLL, non saranno computati 4 mesi di lavoro. Analogamente ipotizzando nel secondo caso la fruizione di 1 solo dei 3 mesi spettanti, ai fini del non computo – in occasione di una nuova domanda di DIS-COLL - dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente prestazione DIS-COLL, non saranno computati 2 mesi di lavoro. Per i periodi di fruizione della prestazione non sono riconosciuti i contributi figurativi.

La domanda si presenta all’INPS, in via telematica, entro 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione / assegno di ricerca / dottorato di ricerca con borsa di studio. Esclusivamente per le cessazioni dal lavoro avvenute nel luglio 2017, i 68 giorni si calcolano dalla pubblicazione della circolare INPS, quindi dal 19 luglio (anche se il rapporto di lavoro si è interrotto in data precedente). In caso di nuova occupazione, la Dis-Coll viene sospesa in caso di un contratto di lavoro fino a cinque giorni mentre si decade dal diritto se il nuovo lavoro dura più di cinque giorni.

Il beneficiario decade dall’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei casi di seguito elencati:

a) perdita dello stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 150 del 2015;

b) non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per l’impiego;

c) nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;

d) inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;

e) titolarità di trattamenti pensionistici diretti;

f) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità DIS COLL. A tale proposito si richiama la circolare n. 138 del 2011.

sabato 3 giugno 2017

Tirocini, linee guida per il 2017



La conferenza Stato Regioni permette l'utilizzo tirocini extracurricolari in misura maggiore, in caso di assunzioni dei partecipanti precedenti.

Si conferma il divieto di attivazione per i datori di lavoro che abbiano fatto licenziamenti nei 12 mesi precedenti

E possibile  attivare tirocini in presenza di contratti di solidarietà espansivi, ossia per le imprese che riducono l’orario di lavoro o la retribuzione per riorganizzazioni finalizzate allo sviluppo dell’azienda.

Restano invariati i limiti precedenti:
un tirocinio per datori di lavoro fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato,

2 tirocinanti per quelli tra 6 e 20 dipendenti e

del 10% per quelli con più di 20 dipendenti, sempre a tempo indeterminato,

Tirocini nelle imprese che applicano i contratti di solidarietà espansivi, incentivi per l’assunzione al termine del percorso, durata minima due mesi: sono alcune novità emerse dalle linee guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni per i tirocini extra-curriculari (non i periodi di lavoro formativi, di competenza di scuole e centri di formazione) e l’accesso alle professioni ordinistiche, ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Confermato il minimo di 300 euro lordi al mese per l’indennità, che le Regioni possono aumentare. Viene riconosciuta a fronte di una partecipazione minima pari almeno al 70%.

Il tirocinio dura al massimo 12 mesi, è stato però introdotto il limite minimo di 2 mesi, che si riduce a un mese nel caso di lavori stagionali. Comunque sia, la durata del tirocinio è indicata nel piano formativo individuale e deve essere congrua rispetto agli obiettivi di formazione. Il tirocinante ha diritto alla sospensione dello stage in caso di maternità, infortunio, malattia di lunga durata, periodi di chiusura aziendale oltre i 15 giorni.

Niente tirocini se ci sono in corso procedure di cassa integrazione nelle medesime unità produttive e niente stage per i datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti all’attivazione o per svolgere le stesse mansioni del personale che ha lasciato l’azienda

nel caso di licenziamenti collettivi,

per giustificato motivo oggettivo,

per superamento del periodo di comporto,

per mancato superamento del periodo di prova,

per fine appalto

nel caso di risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

E’ invece esplicitamente previsto che si possano attivare tirocini nelle imprese che applicano contratti di solidarietà espansivi finalizzati all’incremento dell’occupazione.

Il numero massimo di tirocinanti cambia a seconda delle dimensioni aziendali:

imprese fino a cinque dipendenti: massimo un tirocinante;

imprese fra 6 e 20 dipendenti: due tirocinanti;

sopra i 20 dipendenti: il tetto è rappresentato dal 10% dei dipendenti.

Nelle imprese sopra i 20 dipendenti, le stabilizzazioni dei tirocinanti consentono di incrementare il numero degli stage attivabili, nelle seguenti misure:

un tirocinio se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti dei 24 mesi precedenti;

due tirocini se hanno assunto il 50% (la metà dei tirocinanti);

tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti;

quattro tirocini se hanno assunto tutti i tirocinanti dei 24 mesi precedenti.

Restano valide le fondamentali regole sul tirocinio, che viene svolto sulla base di apposite convenzioni, prevede un piano formativo, la presenza di un tutor e al termine un’attestazione dell’attività svolta.

Tra le novità, anche un chiarimento anti-sfruttamento: niente tirocini che coinvolgano professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni.

Come noto il tirocinio extracurriculare  richiede per l'attivazione una convenzione tra ente promotore e azienda ospitante,   cui va  allegato il piano formativo individuale del tirocinante. L’attività di quest’ultimo si deve svolgere sotto la supervisione e l’accompagnamento di due tutor: uno del promotore e l’altro dell’ospitante. Ogni tutor può seguire fino a 20 tirocinanti, ma  il limite può essere superato in caso di più tirocinanti presso la stessa azienda.

Per i tirocini in una Regione diversa da quella del promotore oppure in imprese  con molte sedi ,  la misura dell’indennità da considerare  è quella della Regione o della Provincia autonoma in cui ha la sede operativa o legale del  soggetto ospitante.

Infine, in materia di sanzioni sono confermate quelle già previste per l’omissione delle comunicazioni obbligatorie e per la mancato pagamento dell’indennità di partecipazione,  ma si  aggiunge in casi gravi  l’interdizione dall’attivazione di tirocini fino a un anno.




domenica 5 marzo 2017

NASPI: una guida per il 2017



Requisiti, calcolo indennità, durata assegno, istruzioni di domanda: ecco una panoramica delle novità 2017 per l’accesso alla NASPI, l’assicurazione sociale per l’impiego introdotta dalla Riforma degli Ammortizzatori Sociali (Jobs Act) corrisposta a coloro che perdono il lavoro. E' un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque ha perso il lavoro a partire dal 1° 2015, ha diritto ad un assegno di disoccupazione se ha lavorato almeno 3 mesi.

Requisiti NASPI

Ecco cosa serve per poter chiedere la NASPI:

disoccupazione involontaria: da licenziamento o dimissioni per giusta causa (es.: per mancato pagamento retribuzione, molestie sessuali sul lavoro, demansionamento ingiustificato, mobbing, variazione condizioni a seguito cessione azienda, ingiustificato spostamento sede, comportamento ingiurioso del superiore). E’ riconosciuto il diritto anche: in caso di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ex articolo 55 Dlgs 151/2001 ;

13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti: valide tutte le settimane con retribuzione non inferiore ai minimali (anche non versata). Non vale per addetti ai servizi domestici e familiari, operai agricoli, apprendisti (continuano a valere le precedenti regole). Utili al diritto: contributi lavoro subordinato, contributi figurativi per maternità obbligatoria se all'inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione, periodi di congedo parentale purché indennizzati e in costanza di rapporto di lavoro, periodi di lavoro in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione, periodi di astensione per malattia figli fino agli otto anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare. I periodi nel settore agricolo sono cumulabili se nel quadriennio risulta prevalente la retribuzione non agricola.

Esclusi: malattia e infortunio sul lavoro senza integrazione della retribuzione, cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore, assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;

30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti: giornate di effettiva presenza a prescindere dalla durata oraria. I seguenti eventi determinano un allungamento dei 12 mesi (pari alla durata dell’evento stesso): malattia e infortunio sul lavoro senza integrazione della retribuzione, CIG straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore, assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, maternità, congedo parentale.

NASPI calcolo: la retribuzione mensile, ossia, la misura dell'importo dell'assegno di disoccupazione pagato dall'INPS ogni mese con bonifico bancario, si calcola sommando tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, ricevute negli ultimi 4 anni e dividendo il risultato per il numero di settimane di contribuzione. Il quoziente ottenuto va infine moltiplicato per il numero 4,33. La base di calcolo è l’imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni, divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33. Per le frazioni di mese, il valore giornaliero dell’indennità si determina dividendo l’importo ottenuto con calcolo appena esposto per 30. Si considerano tutte le settimane, interamente o parzialmente retribuite.

Se la retribuzione mensile è inferiore a 1.195 euro mensili, l’indennità è pari al 75% della retribuzione. Per stipendi superiori, la NASPI è pari al 75% a cui si aggiunge il 25% del differenziale fra retribuzione mensile e 1.195. Dal quarto mese si riduce del 3% ogni mese. La prestazione è erogata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (24 mesi).

NASPI importo: In base a tale calcolo, se la retribuzione mensile è pari o inferiore a 1195 euro mensili, l’importo della NASPI è pari al 75% della suddetta retribuzione mentre se è oltre a tale soglia, viene aggiunto al 75% un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso, l'importo massimo dell'indennità non può superare i 1300 euro al mese. Importo da rivalutare annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo come il massimale di 1195 euro. L’importo massimo dell’indennità NASPI 2017 non può superare 1.300 euro al mese.

Domanda NASPI
E’ il lavoratore che deve presentare domanda all’INPS, in via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto. Tramite sito INPS (con PIN dispositivo), patronati, contact center integrato INPS INAIL (803164 da rete fissa e 06 164 164 da rete mobile). In caso di licenziamento per giusta causa, i 68 giorni per presentare la domanda decorrono dal 30esimo giorno successivo alla cessazione del rapporto.

Per presentare la domanda di disoccupazione  i lavoratori devono:
Compilare e inviare il modulo domanda di disoccupazione NASPI Inps direttamente online, se dispongono del PIN dispositivo INPS, al seguente percorso: Home > Servizi Online > Elenco di tutti i Servizi  > Servizi per il cittadino> Invio domande prestazioni a sostegno del reddito (Sportello virtuale per i servizi di informazione e richiesta di prestazione) > NASPI.

Far compilare e inviare il modello di domanda a Patronati o Intermediari autorizzati ad inviare le richieste INPS per via telematica.

L’indennità è riconosciuta a partire dall’ottavo giorno successivo alla cessazione se la domanda è presentata entro otto giorni, o dal primo giorno successivo alla domanda se è presentata dopo. Questo, anche nei casi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro, mancato preavviso.



lunedì 27 febbraio 2017

Dichiarazione dei redditi le voci a rischio di errore nei modelli 2017



Ultime ore per presentare la dichiarazione IVA per il 2016, la scadenza è martedì 28 febbraio 2017: si tratta di una fondamentale novità fiscale, che vede la separazione rispetto alla dichiarazione dei redditi. Il termine vale solo per questo primo anno di applicazione: dal 2018 la dichiarazione si trasmetterà dal primo febbraio al 30 aprile. La platea degli interessati non cambia: l’adempimento riguarda tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, artistiche, professionali.

L'operazione 730 precompilato anche quest’anno parte all’insegna della sperimentazione. Del resto il meccanismo, con oltre 30 milioni di contribuenti coinvolti e migliaia di dati trasmessi ed elaborati, è inevitabilmente complesso: pur essendo al terzo anno di applicazione, anche questa volta si aggiungono nuove informazioni, con nuovi soggetti chiamati a trasmetterle, e dunque nuove criticità. Domani, martedì 28 febbraio, sarà la volta, tra gli altri, di banche e assicurazioni, mentre gli amministratori di condominio hanno ottenuto una proroga al 7 marzo.

Dai farmaci ai mutui, ecco tutte le informazioni che troverete nella precompilata
Peraltro, il legislatore era consapevole fin dall’inizio della difficoltà dell’operazione, visto che ha dichiarato la «sperimentalità» della precompilata all’articolo 1 del Dlgs 175/2014. Anche quest’anno, infatti, tutti i soggetti coinvolti dovranno approcciare le procedure armandosi di pazienza e di attenzione, verificando sul campo la conferma delle soluzioni ai problemi emersi negli scorsi anni e le problematiche che porranno i nuovi dati, su cui devono concentrarsi in misura ancora maggiore i controlli.

Le novità
Quest’anno fanno il loro debutto nel modello precompilato i dati trasmessi da:

•esercizi commerciali che svolgono attività di distribuzione al pubblico di farmaci;

•iscritti agli albi degli psicologi;

•iscritti agli albi professionali degli infermieri;

•iscritti agli albi professionali delle ostetriche;

•iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;

•ottici;

•iscritti agli albi professionali dei veterinari;

•soggetti che erogano rimborsi delle spese universitarie;

•amministratori di condominio per interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica, acquisto mobili e grandi elettrodomestici eseguiti nel 2016

L’esperienza dei primi due anni insegna che la prima trasmissione è sempre difficoltosa, caratterizzata da dati che poi risultano grezzi o incompleti, anche per via delle difficoltà interpretative non ancora risolte. Prima di confermarli, quindi, occorre particolare attenzione.

Le ciriticità
In linea generale, le difficoltà si possono suddividere in tre categorie.

Gli oneri e redditi da inserire. Alla prima fanno riferimento gli oneri che, pur essendo deducibili o detraibili, non sono ancora entrati nel sistema della dichiarazione precompilata, che pertanto andrà, giocoforza, integrata. Si tratta, ad esempio, delle detrazioni per spese scolastiche, di quella collegata della frequenza dei figli all’asilo, delle erogazioni liberali a soggetti qualificati, dei versamenti ai consorzi di bonifica e così via.

Del resto la necessità di effettuare un’integrazione può riguardare anche i redditi: ad esempio, se il sostituto d’imposta ha trasmesso più certificazioni uniche (Cu), oppure risultano più Cu conguagliate o con conguagli non corretti, il dato non risulterà “caricato” dal sistema nella precompilata, con obbligo di intervento da parte del contribuente.

Oneri da rettificare. La seconda casistica riguarda gli oneri che compaiono nella precompilata, ma che possono essere suddivisi in maniera differente tra i contribuenti. Si pensi alle spese sostenute per i familiari a carico (circolare 11/E/2007) o a quelle trasmesse dagli amministratori di condominio in relazione agli interventi condominiali meritevoli del 50-65% (circolare 122 del 1999, risposta 4.7).

Senza dimenticare che, anche in questi casi, se i dati presenti nella precompilata sono errati (ad esempio relativi a un familiare non più a carico oppure a una spesa sostenuta da altro soggetto) l’amministrazione ha sempre affermato l’obbligo del contribuente alla correzione.

I requisiti soggettivi. Infine, va ricordata la casistica degli oneri che sono presenti nella precompilata (o nel foglio integrativo aggiuntivo) ma che, per essere deducibili o detraibili, devono osservare determinati requisiti che solo il contribuente può conoscere.

Le complicazioni
Nel complesso si ha la netta sensazione che, nonostante gli sforzi compiuti dall'amministrazione e da tutti i soggetti coinvolti, il risultato sia sempre condizionato dalla complicazione insita nel nostro sistema tributario.È arduo far coesistere una dichiarazione precompilata con un sistema che necessita di 111 pagine di istruzioni per il solo 730 (che è il modello più semplice). Anche perché le istruzioni sono solo una traccia per la compilazione e, per ogni caso particolare, la risposta va cercata altrove. Procedure semplici richiedono, alla base, adempimenti concettualmente semplici e, su questo, l’impressione è che ci sia ancora molto da lavorare.

La dichiarazione IVA si presenta esclusivamente online, direttamente o tramite intermediari. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili i software di compilazione e controllo e le specifiche tecniche. La presentazione si intende effettuata nel momento di cui l’Agenzia attesta l’avvenuta presentazione attraverso la specifica ricevuta. La presentazione in ritardo, ma entro i successivi 90 giorni (quindi entro il 29 maggio) prevede il pagamento della sanzione di 250 euro, riducibili a 25 euro mediante ravvedimento operoso. Superati i tempi supplementari, per il fisco la dichiarazione è omessa, anche se l’imposta risultante dal modello “ritardatario” fa titolo ai fini della riscossione. È possibile, prima della scadenza ordinaria di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già inoltrata, compilando un nuovo modello, barrando la casella “Correttiva nei termini”.

Per quanto riguarda infine il pagamento dell’imposta, versamento entro il 16 marzo 2017 (in unica soluzione o in rate mensili, al massimo fino a novembre) oppure, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, rispettando i termini previsti per il pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (30 giugno ovvero, con la maggiorazione dello 0,40%, 31 luglio).

Casi di esonero
Contribuenti che nel 2016 hanno registrato soltanto operazioni esenti (articolo 10, Dpr 633/1972) o si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione (articolo 36-bis, Dpr 633/1972) compiendo esclusivamente operazioni per le quali è prevista l’esenzione. L’esonero non è applicabile in caso di registrazione di operazioni intracomunitarie, di rettifiche e di acquisti per i quali è previsto il pagamento dell’Iva da parte del cessionario (per esempio, acquisti di oro, argento puro e rottami);

contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi o al regime forfetario per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“nuovi minimi”);

produttori agricoli dispensati dagli adempimenti Iva;

organizzatori di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno scelto di applicare l’Iva ordinaria;

imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti ai fini del tributo;

i contribuenti Iva, residenti in altri stati Ue, se hanno eseguito nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o, comunque, senza obbligo al pagamento dell’imposta;

chi ha optato per l’applicazione delle disposizioni riguardanti l’attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i ricavi provenienti dall’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

contribuenti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva in Italia per gli obblighi riguardanti i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

giovedì 16 febbraio 2017

Pensione nel 2017 e la quota 96: chi potrà andare in pensione e come si calcola



Per quota 96 si intende il valore costituito dalla somma tra età anagrafica ed anzianità contributiva utile per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti (settore privato e pubblico) per conseguire la pensione di anzianità, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 Dicembre 2012, secondo la disciplina pensionistica vigente sino al 31 dicembre 2011 (regole ante fornero).

Per il perfezionamento della quota 96 potevano essere fatte valere anche le frazioni di quota. Ad esempio è possibile sommare 60 anni e 6 mesi con 35 anni e 6 mesi di contributi al fine di raggiungere il valore 96. Non è possibile invece sommare ad esempio 59 anni e 37 di contributi, oppure 34 anni di contributi e 62 anni di età.

Per effetto delle frazioni il perfezionamento della quota può essere raggiunto in giorni diversi dal compimento dei 60 anni o dei 35 anni di contributi. Ciò comporta(va), spesso, una maggiore complessità nel calcolare l'esatta data di maturazione del diritto alla pensione (di anzianità).

Pensione anticipata a 64 anni in base ai requisiti previsti dalla Riforma Fornero del 2011, ossia con la quota 96 e almeno 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2012: dunque a 35 anni di contributi e 61 anni di età oppure con 36 anni di contributi e 60 anni di età e via dicendo. Per le donne il requisito è meno stringente: pensione a 64 anni se entro il 31 dicembre 2012 si avevano almeno 20 anni di contributi e 60 anni di età.

In precedenza, l’INPS applicava alla regola generale un’ulteriore restrizione (contenuta nella circolare 35/2012), prevedendo che, per accedere alla pensione a 64 anni, i lavoratori – dipendenti del settore privato – dovessero anche risultare ancora occupati al 28 dicembre 2011. Su questo punto è però intervenuto il Ministero del Lavoro con la nota 13672 del 26 ottobre 2016, precisando che: «il diritto di accesso al pensionamento può essere esercitato anche da coloro che alla data di entrata in vigore della riforma prestavano attività di lavoro autonomo, svolgevano attività di lavoro presso una pubblica amministrazione o erano privi di occupazione, purché fossero comunque in possesso del requisito anagrafico e dell’anzianità contributiva richiesta dalla norma in esame maturata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato».

Con la successiva circolare 196/2016 l’INPS ha poi fornito le regole applicative sull’articolo 24, comma 15-bis, del dl 201/2011. Sono esclusi dal computo dei contributi utili per la pensione i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa maturata al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato e da riscatto non correlato ad attività lavorativa. Esclusi anche coloro che hanno maturato l’anzianità contributiva a seguito di attività non svolta nel settore privato, anche se i versamenti contributivi sono confluiti nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Se però il lavoratore, oltre ai requisiti previsti (contributi versati al fondo dipendenti), ha anche altri versamenti presso gestioni previdenziali di lavoro autonomo, può utilizzarle al momento della liquidazione della pensione.

Su questo punto, ricordiamo che il Ddl Gnecchi, depositato in Commissione Lavoro alla Camera, propone di modificare i dettami della suddetta circolare INPS 196/2016 al fine di rendere valutabili per la pensione anticipata anche i contributi figurativi e da riscatto non in costanza di lavoro privato al 28 dicembre 2011, oltre che per consentire alle quindicenni nate entro il 1952 l’accesso a 64 anni alla pensione in deroga. Viene infine chiesto di abolire l’adeguamento alla speranza di vita.

I requisiti contributivi
Il requisito minimo contributivo di 35 anni per il raggiungimento della quota deve essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.

La quota 96 dopo il 2011
Come si è anticipato con l'abolizione della pensione di anzianità dal 2012 la quota 96 è andata in soffitta. Attualmente dunque con i requisiti sopra individuati non è più' possibile accedere alla pensione. Si ricorda, tuttavia, che malgrado le nuove regole esistono delle deroghe in forza delle quali per determinati soggetti, che il legislatore ha ritenuto meritevoli di particolare tutela, continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza anche se il diritto al pensionamento si perfeziona dopo il 31.12.2011 . In tali situazioni la vecchia quota 96 può essere fatta rivivere.

Ad esempio per verificare il perfezionamento della quota 96 al 30 settembre 2012 di un lavoratore nato il 20 maggio 1952 con 1854 settimane di contributi versati bisogna:
1) trasformare l’età del lavoratore, 60 anni e 133 giorni, in anni: 60 + 133/365 = 60,364 anni

2) trasformare le settimane in anni: 1854/52 = 35,654 anni.

3) sommare età e anzianità contributiva alla data del 30 settembre 2012: 60,364 + 35,654 = 96,018.
Il lavoratore ha, quindi, raggiunto il diritto a pensione nel terzo trimestre 2012 avendo superato quota 96 ed essendo in possesso dei requisiti minimi di 60 anni di età e 35 anni di contribuzione.





domenica 12 febbraio 2017

Agevolazioni assunzioni per il 2017: donne, apprendisti, garanzia giovani e disabili



Le agevolazioni sugli sgravi contributivi che le imprese e i datori di lavoro possono richiedere nel 2017 sono molteplici e di varia natura.

In base a quanto previsto dalla nuova Legge di Bilancio 2017, per i datori di lavoro ed imprese private che decidono di assumere personale 2017, possono fruire di alcune importanti agevolazioni fiscali.

Bonus assunzioni donne
Il bonus assunzioni donne e over 50, che prevede la riduzione del 50% dei contributi per 12 mesi, ossia, quello per le assunzioni a tempo determinato, può essere prolungato di 6 mesi in caso di stabilizzazione e di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.

Hanno diritto all'agevolazione inoltre, i contratti subordinati, di somministrazione e part time, sono invece esclusi il lavoro domestico, accessorio, intermittente e ripartito.

Tra gli incentivi all’assunzione previsti dalla Legge di Stabilità 2017 è stato confermato e prorogato anche il bonus per i datori di lavoro del settore privato che diano occupazione a donne di qualsiasi età disoccupate, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

Requisito che scende a sei mesi nel caso in cui l’assunzione riguardi donne disoccupate residenti in aree svantaggiate individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020 (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e alcune zone specifiche di Emilia Romagna, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Abruzzo, Molise, Lazio, Liguria, Lombardia), oppure se l’assunzione avviene in particolari settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.

L’agevolazione spettante al datore di lavoro del settore privato si traduce in uno sgravio contributivo pari al 50%:

per 12 mesi in caso di contratto tempo determinato;

per 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato;

fino al 18° mese dalla data di assunzione in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato.

Per fruire del beneficio è necessario presentare apposita domanda di ammissione compilando ed inviando per via telematica, prima della denuncia contributiva, il modulo disponibile nel “Cassetto previdenziale aziendale” presente sul sito INPS. L’Istituto, una volta ricevuta la domanda, verificherà la presenza dei requisiti e quindi concederà il bonus

Bonus assunzioni Sud
E’ è un'agevolazione che prevede per i datori di lavoro e le imprese aventi sede in una delle Regioni del Mezzogiorno, uno sgravio contributivo per chi assume a tempo indeterminato giovani tra i 15 e i 24 anni e over 25 disoccupati da almeno 6 mesi.

I datori di lavoro per fruire degli sgravi contributivi fino ad 8.060 euro, devono avere la sede lavorativa ubicata in una delle regioni meno sviluppate del Sud: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, oppure in quelle definite in transizione, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Inoltre, l'assunzione del giovane o del disoccupato a tempo indeterminato o in apprendistato, deve avvenire tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2017.

Bonus assunzioni apprendisti
Ai datori di lavoro che nel corso dell'anno 2017 assumono apprendisti con qualsiasi contratto di apprendistato possono usufruire delle seguenti agevolazioni:

la possibilità di usufruire di in un’aliquota contributiva agevolata pari al 10% che può essere mantenuta per un altro anno, in caso di trasformazione dell’apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

per i contratti di apprendistato per la qualifica, il diploma o la specializzazione tecnica superiore, stipulati tra il 24 settembre 2015 e il 31 dicembre 2017, il bonus è ancora più conveniente, dal momento che gli è stata riconosciuta un’ulteriore riduzione dell’aliquota, pari al 5% + l'esenzione dai contributi di finanziamento dell'ASpI e da quello per il licenziamento.

per i contratti di apprendistato stipulati tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2017, se il datore di lavoro ha al massimo 9 dipendenti, lo sgravio contributivo è pari al 100% nei primi 3 anni di contratto, e deve solo l’aliquota NASPI all’1,6%.

gli apprendisti assunti, non rientrano nel computo del numero di disabili da assumere obbligatoriamente.

l'apprendista può essere inquadrato con un una posizione retributiva più bassa di 2 livelli rispetto a quella prevista per la stessa mansione.

Oltre a tutti questi vantaggi, il datore di lavoro che assume apprendisti, ha diritto anche ad ulteriori incentivi, come ad esempio la Garanzia Giovani o la partecipazione a bandi ad hoc, quali il programma FIxO di ANPAL, che eroga ai datori di lavoro privati che assumono full time, a tempo indeterminato o a termine per almeno 12 mesi, dottori di ricerca tra i 30 e 35 anni non compiuti, un contributo economico per ciascun lavoratore assunto + l'attività di assistenza didattica, o per chi assume apprendisti di alta formazione e ricerca, in quest'ultimo caso le imprese ricevono un contributo economico variabile a seconda del tipo di contratto se full time o part time per almeno 24 ore a settimana.

Bonus assunzioni Garanzia Giovani
Questo è un pacchetto di incentivi e vantaggi rivolto sia alle aziende che ai giovani in cerca di occupazione comulabili con quelli previsti per l'apprendistato e per i contratti part-time, a patto che l'orario sia superiore al 60%.

Nello specifico i datori di lavoro che assumono giovani iscritti al programma Garanzia Giovani spetta:

Bonus assunzioni da 1.500 a 6.000 euro per le assunzioni a tempo indeterminato;

Bonus assunzione da 1.500 a 4.000 euro Assunzioni a tempo determinato o in somministrazione;

Bonus assunzioni tra 2.000 e 3.000 euro per le aziende che assumono giovani con contratto di Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (I livello);

Bonus fino a 6.000 euro per l'Apprendistato per l'Alta formazione e la Ricerca (III livello);

Bonus Tirocinio garanzia Giovani: riconosciuto contributo economico di un minimo di 300 euro pagati dalle Regioni o eventualmente rimborsato all'azienda. Nel caso in cui poi, il tirocinio dovesse essere trasformato in un contratto di lavoro, all'azienda spetta un bonus da 1.500 a 6.000 euro erogato dall'INPS.

Autoimprenditorialità o Autoimpiego: incentivi per  giovani che vogliono fare e creare un'impresa. Il beneficio, è sotto forma di microcredito.

Bonus assunzioni disabili
Questo è un incentivo che spetta ai datori di lavoro che assumono disabili nel corso del 2017. Tale agevolazione spetta un:

bonus assunzioni pari al 35% della retribuzione lorda mensile per 36 mesi se l'assunzione riguarda un disabile con capacità lavorativa ridotta tra il 67 e 79%

bonus assunzione pari al 70% per 36 mesi se la ridotta capacità lavorativa è superiore al 79%;

bonus assunzioni pari al 70% per 60 mesi in caso di disabilità psichica o intellettiva superiore al 45% se l'assunzione è a tempo indeterminato o superiore a 12 mesi in caso di contratto a tempo.




lunedì 30 gennaio 2017

Lavoratori dipendenti, autonomi e gestione separata: contributi INPS per il 2017



Ecco i minimi 2017 e aliquote contributive per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata e per i dipendenti non agricoli che versano i contributi alla gestione separata: le regole applicative e le tabelle sui contributi INPS sono contenute nella circolare 12/2017. La premessa è la seguente: l’indice dei prezzi al consumo è negativo (-0,1%), ma la variazione non si applica alle aliquote contributive per effetto della legge di Stabilità 2016, in base alla quale l’indice di adeguamento delle pensioni non può comunque essere inferiore a zero.

Nella circolare n.12 del 2017, l’INPS comunica le aliquote utili al calcolo dei contributi dovuti per la prosecuzione volontaria relativa all'anno 2017 da parte dei lavoratori dipendenti non agricoli, degli autonomi artigiani e commercianti e degli iscritti alla gestione separata.

Constatato che la variazione percentuale nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio 2015 - dicembre 2015 ed il periodo gennaio 2016 - dicembre 2016 è pari - 0,1%, l’Istituto specifica che:

la retribuzione minima settimanale è pari a € 200,76;

la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% è di € 46.123,00;

il massimale per la prosecuzione volontaria è di € 100.324,00.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD è pari al 33,00%.

L’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria rimane pari al 27,87%.

Per i dipendenti non agricoli autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro la fine del 1995 l’aliquota è confermata al 27,87%. Per i contributori autorizzati in data successiva, l’aliquota 2017 è del 33%. I parametri 2017:

retribuzione minima settimanale: 200,76;

prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3 L. 438/92): 46mila 123,00;

massimale da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo: 100mila 324 euro.

Nella circolare INPS sono dettagliati anche importi e aliquote riferiti agli anni precedenti, dal 1997 al 2016.

Per quanto riguarda la gestione separata, le aliquote sono pari al 25% per i professionisti e al 32% per collaboratori e figure assimilate. Il minimale contributivo 2017 è di 15mila 548 euro. Ecco di conseguenza quali sono gli importi minimi dei contributi INPS per la gestione separata:

professionisti:  323,92 euro mensili, 3mila 887 su base annua.

altri iscritti:  414,62 su base mensile, 4mila 975,44 su base annua.

I lavoratori autonomi che hanno contribuzione sia come professionista sia come collaboratore, versano i contributi alla gestione alla quale hanno contribuito maggiormente nelle ultime 156 settimane.

Per quanto riguarda artigiani e commercianti, ecco le aliquote 2017 sono rispettivamente pari a 23,55% e 23,64%. Nel caso in cui il lavoratore abbia meno di 21 anni, le aliquote scendono al 20,55% per gli artigiani e al 20,64% per i commercianti.

Artigiani e Commercianti

L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il 2017 va determinato con le seguenti aliquote:

- titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni: 23,55 se artigiani, 23,64% se commercianti;

collaboratori di età non superiore ai 21 anni: 20,55 se artigiani, 20,64% se commercianti;

Gestione separata

L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata per il 2017 non potrà essere inferiore a € 3.887,04 su base annua e € 323,92 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 4.975,44 su base annua e € 414,62 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

domenica 29 gennaio 2017

Colf e badanti: i contributi per il 2017



Il contributo previdenziale garantisce copertura assicurativa per la pensione, la maternità, la disoccupazione, gli assegni al nucleo familiare, nonché l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Restano invariate rispetto all'anno scorso le fasce retributive e i relativi contributi dovuti all’Inps per il lavoro domestico.

Rispetto agli anni scorsi l’Inps nella circolare ha aggiunto una precisazione, in risposta alle domande arrivate dalle sedi territoriali, per quanto riguarda i casi di regolarizzazione a integrazione di un rapporto di lavoro domestico già denunciato per più di 24 ore a settimana. Se, per esempio, viene presentata una domanda di regolarizzazione per integrare le ore di un collaboratore per il quale sono state già pagate almeno 25 ore per settimana, deve essere mantenuto il calcolo della quarta fascia contributiva, quella riferita all’orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali.

Sul fronte del lavoro domestico la Federazione italiana datori di lavoro domestico, è intervenuta sul tema dei voucher in occasione di un’audizione alla Commissione lavoro della Camera dei deputati. «Solo un’equilibrata combinazione di limitazioni, di importo e temporali, - ha affermato Andrea Zini a nome della Federazione - può garantire che i voucher vengano effettivamente usati per retribuire prestazioni a carattere straordinario e non, come invece molto spesso accade, in sostituzione di un regolare contratto di lavoro». La soluzione proposta consiste nell'introduzione di un limite di 2mila euro all’anno per i datori di lavoro domestico, da spendere in un massimo di 3 mesi e non superando la soglia di 30 giorni.

Quindi contributi previdenziali ed assistenziali invariati anche nel 2017 per i collaboratori domestici. I contributi, com'è noto, sono calcolati in modo diverso rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti in quanto vengono determinati in misura convenzionale a seconda che il collaboratore familiare presti la propria attività lavorativa con orario inferiore o superiore alle 24 ore settimanali. Se non supera le 24 ore, il contributo orario è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione. Se l'orario, invece, è di almeno 25 ore settimanali, il contributo orario prescinde dalla retribuzione corrisposta ed è fisso per tutte le ore lavorate.

Altra differenza rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti sta nel fatto che le aliquote di contribuzione sono inferiori: l'aliquota IVS di finanziamento della gestione è infatti pari allo 17,4275% della retribuzione contro il 33% della generalità degli altri assicurati. A tale aliquota va aggiunto il contributo Aspi (che è superiore per i datori che non sono soggetti al contributo CUAF, Cassa Unica Assegni Familiari) la tutela Inail e il Fondo per il TFR. Complessivamente l'aliquota su cui si versano i contributi è pari al 19,9675% della retribuzione convenzionale oraria come articolata nella tavola sottostante. Dal 2013, per i soli rapporti di lavoro a tempo determinato, è previsto un contributo addizionale di finanziamento dell'Aspi, a carico del datore di lavoro, nella misura del 1,40 per cento.

La retribuzione presa a riferimento per determinare il contributo corrispondente comprende, oltre alla paga oraria concordata tra le parti, anche la tredicesima mensilità e l'eventuale indennità di vitto e alloggio, calcolate in misura oraria. Il contributo previdenziale - che garantisce copertura assicurativa per la pensione, la maternità, la disoccupazione, gli assegni al nucleo familiare, nonché l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali - è versato, oltre che per le ore di effettivo di lavoro, anche per quelle di assenza comunque retribuite (malattia, ferie, festività eccetera).

Il versamento dei contributi è trimestrale e deve essere effettuato entro i primi 10 giorni del trimestre successivo a quello di riferimento. L'ultima scadenza utile per il pagamento dei contributi relativi al 1° trimestre (gennaio-marzo), sarà dunque il 10 aprile 2017. In caso di conclusione del rapporto di lavoro, la contribuzione va versata entro i dieci giorni successivi alla cessazione. Il pagamento si può effettuare tramite bollettino Mav, utilizzando il circuito "Reti Amiche" (tabaccherie, sportelli bancari di Unicredit) o sul sito dell'Inps.

Come si calcolano i contributi 
Nel lavoro domestico però, è bene ricordarlo, il calcolo dei contributi segue regole diverse da quelle valide per le altre categorie professionali. Il conteggio è infatti forfettario: la differenza sono le ore di lavoro superiori o inferiori a 24 settimanali. Sopra questa soglia il contributo è fisso e non dipende dall'effettiva retribuzione. Questo perché le aliquote di contribuzione IVS per colf e badanti sono inferiori (17,4% rispetto al 33% della generalità degli assicurati). Dal 2013 inoltre, ma solo per i contratti a tempo determinato, è previsto a carico del datore di lavoro un contributo aggiuntivo dell’1,40% di finanziamento dell’Aspi.



sabato 28 gennaio 2017

Assegno di ricollocazione rivolto ai disoccupati, come funziona?



A partire da novembre scorso verrà attuata la seconda parte del Jobs Act rivolta a tutti coloro che sono in stato di disoccupazione. Se, infatti, in un primo momento con il Jobs Act a favore dei disoccupati era stata introdotta la Naspi, l’assegno di disoccupazione di cui può beneficiare chi ha perso il lavoro, ora da novembre verrà aggiunta un’ulteriore tutela: l’assegno di ricollocazione.

L’assegno di ricollocamento 2017 per 4 mesi, spetta a:

chi ha già fruito della NASPI;

ma risulta ancora disoccupati da almeno 4 mesi dopo finita l’indennità di disoccupazione;
sottoscrive un nuovo patto di servizio personalizzato.

Partiranno 10-20 mila disoccupati estratti a sorte che incassano la Naspi per almeno 4 mesi.

Assegno di ricollocazione: di cosa si tratta? Quando parte? Chi lo può riscuotere?

Sono tante le domande che si riferiscono all'assegno di ricollocazione. Che comincerà ad essere assegnato a 10-20 mila disoccupati. Si tratta di un progetto “pilota” che servirà a mettere a regime il modello per tutti i senza lavoro d’Italia. Difficile crederci, certo, dopo un’incredibile rassegna di esperienze fallite negli ultimi decenni. Ma l’assegno di ricollocazione si candida a essere la prima vera esperienza di politiche attive del lavoro nel nostro Paese. Tradotto: non si aiuteranno più i disoccupati dando loro semplicemente un assegno (dal primo gennaio 2017 la mobilità non esisterà più). Ma si cercherà di prenderli per mano uno per uno per fornire loro consigli e strumenti utili a ritrovare un lavoro.

L’assegno di ricollocazione non sarà uguale per tutti. L’ammontare dipenderà da quanto è difficile collocare quel preciso disoccupato. L’assegno più basso sarà attorno ai mille euro (la cifra esatta non è ancora stata definita) e sarà assegnato ai profili più facili da ricollocare come per esempio un giovane ingegnere trentenne che cerchi occupazione in provincia di Milano. L’assegno più elevato arriverà a 5.000 euro e riguarderà invece i disoccupati che hanno meno carte da giocare sul mercato del lavoro, potrebbe essere il caso di un operaio cinquantenne in una provincia del Sud ad alto tasso di disoccupazione. Va chiarito subito che il disoccupato non vedrà né banconote né assegni ma riceverà una sorta di buono simbolico da spendere per ottenere un servizio.

Il servizio in questione potrà essere garantito o dai centri per l’impiego o da agenzie per il lavoro private. Toccherà allo stesso disoccupato scegliere a chi si vuole rivolgere. E qui la questione si complica. Perché in certi territori (la Lombardia per esempio) si è imposta negli ultimi anni l’idea che a fornire questi servizi debbano essere i privati. In altre regioni (l’Emilia Romagna, per esempio) i centri per l’impiego hanno ancora un ruolo centrale.

Gli interlocutori sono diversi ma quello che dovranno fornire è sempre la stessa cosa: la presa in carico da parte di un tutor, un colloquio per capire i punti di forza e di debolezza del candidato, un aiuto nello stilare un curriculum, un aiuto nel cercare e fissare colloqui di lavoro. Non rientra nelle competenze del fornitore di servizi il fatto di mettere a disposizione corsi di formazione ma potrà indicare quali lezioni potrebbero essere utili e chi potrebbe fornire un certo tipo di formazione. Tornando ai centri per l’impiego, dovunque toccherà a loro la presa in carico «burocratica» del disoccupato. I centri più strutturati, poi, potranno anche fornire ai disoccupati il servizio di orientamento vero e proprio. Per quanto riguarda le agenzie per il lavoro private, potranno incassare il bonus pieno dell’assegno di ricollocazione soltanto se il disoccupato viene assunto, e a tempo indeterminato. Il bonus di dimezzerà nel caso l’assunzione sia a termine e così via declassando. Nel caso il lavoratore non venisse assunto all'agenzia sarà riconosciuta una quota dei costi sostenuti per i colloqui.

L’assegno di ricollocazione spetta ai disoccupati che hanno almeno quattro mesi di Naspi. La Naspi è stata istituita il primo maggio dell’anno scorso quindi sono già numerosi i disoccupati che l’hanno già ricevuta per almeno quattro mesi. Si parla di poco meno di centomila disoccupati al mese che entrano in Naspi. E’ all’interno di questa platea che l’Anpal, la nuova agenzia per le politiche attive del lavoro, estrarrà a sorte un campione di oltre 10 mila disoccupati rappresentativo di coloro che hanno diritto all’assegno di ricollocazione. L’obiettivo è testare l’assegno ed eventualmente modificare il modello prima di metterlo a regime. Prima di partire con la sperimentazione sarà però necessario dare il via al nuovo portale dell’Anpal (in sostituzione dell’attuale cliccalavoro) a cui tutti i disoccupati saranno chiamati a iscriversi. Questo passaggio dovrebbe avvenire già nel mese di novembre. Dopo di ché sarà inviata per posta una lettera ai 10 mila disoccupati selezionati per la sperimentazione tra coloro che hanno ricevuto almeno quattro mesi di Naspi. Nella missiva sarà presente un codice e una password. Con questi elementi il disoccupato accederà a una parte riservata del sito dove potrà vedere a quanto ammonta il suo assegno e potrà anche decidere dove spenderlo (agenzia privata o collocamento). Prima di iniziare l’attività di orientamento vera e propria, però, sarà indispensabile formalizzare la presa in carico al centro per l’impiego.

Per l’operatività a regime dell’assegno di ricollocazione bisognerà aspettare il 2017. Anche per quanto riguarda la sperimentazione, chi riceverà la lettera dell’Anpal non sarà tenuto a rispondere e a «incassare» l’assegno. Chi si mette in gioco avrà più possibilità di trovare un lavoro. Ma allo stesso tempo se non si presenterà ai colloqui si vedrà decurtata la Naspi. A comunicare all’Inps i mancati adempimento del disoccupato sarà direttamente il centro per l’impiego. Fin d’ora si può immaginare che non tutti i disoccupati si renderanno disponibili. Di certo chi incassa la Naspi e nello stesso tempo lavora in nero potrebbe non averne convenienza.


Cassa integrazione per l’anno 2017: le istruzioni dell’Inps



La Cassa integrazione chiamata tecnicamente "trattamento di integrazione salariale" è un ammortizzatore sociale riconosciuto ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato e agli apprendisti, con almeno 3 mesi di anzianità lavorativa, fatta eccezione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

Quando un'azienda presenta domanda di CIG e le viene concessa dall'INPS sulla base di accordi sindacali e regionali, è lo Stato che si fa carico di pagare la retribuzione al lavoratore, in misura pari all'80% dello stipendio e in funzione delle ore non lavorate, con un massimo di 971,17 euro per retribuzioni fino a 2102,24 euro e fino a 1.167,91 euro per quelli sopra questa soglia.

Una novità importante è il divieto di autorizzare la CIG a zero ore dal 2017 per tutto il periodo di integrazione salariale, ciò significa che non è possibile che un'azienda sotto cassa integrazione possa rimanere formalmente aperta senza lavoratori che vi lavorino e che siano totalmente a carico dello Stato.

La Cassa Integrazione Ordinaria per l’anno 2017, cd. CIGO è una forma di sostegno economico erogata dall’INPS al fine di integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori di imprese in difficoltà che si trovano costrette a sospendere o ridurre l’attività lavorativa a causa del permanere di una crisi economica che non permette di mantenere i soliti ritmi produttivi.

Lo scopo di autorizzare l’accesso a questo tipo di ammortizzatore sociale alle aziende in difficoltà ha l’obiettivo di aiutare per un certo periodo di tempo, l’attività lavorativa eliminando il costo della manodopera non utilizzata per riammetterla poi successivamente, una volta superato il periodo di crisi. In altre parole, la CIG consente di mantenere il personale in azienda garantendo il mantenimento del posto di lavoro e parzialmente la copertura della retribuzione ed allo stesso tempo permette la prosecuzione dell’attività lavorativa.

Nella circolare n. 8 del 19.1.2017  l''INPS,  chiarisce le modalità  per la gestione informatizzata da parte dei datori di lavoro per la richiesta e il versamento dei contributi relativi alla  Cassa integrazione, come modificata dal  il D.Lgs. n. 148/2015.

Nello specifico il documento fornisce le istruzioni per favorire l’adeguamento dei sistemi gestionali aziendali finalizzate a supportare il nuovo assetto informativo.

In particolare, la circolare analizza:

gli adempimenti connessi all’associazione di ogni lavoratore con l’unità produttiva di riferimento,

i criteri per individuare i trattamenti soggetti alla nuova disciplina,

la metodologia di calcolo della contribuzione addizionale

le modalità di gestione del trattamento di fine rapporto in relazione alle diverse tipologie di cassa integrazione.

In questo quadro l’Inps ha fornito le indicazioni tecniche necessarie per operare l’adeguamento dei sistemi informativi che supportano la formazione della dichiarazione contributiva UniEmens e la regolarizzazione del versamento della contribuzione addizionale.

La Cassa Integrazione Guadagni Industria spetta:
ai lavoratori delle:

aziende industriali: manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti,

produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas; cooperative di produzione e lavoro;
industrie boschive, forestali e del tabacco; cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione; manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri (in questo caso hanno diritto solo i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato);
imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e allo sviluppo e stampa di pellicola cinematografica

aziende industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; imprese addette all’armamento ferroviario.

La Cassa Integrazione Guadagni Edilizia spetta

ai lavoratori delle:

aziende edili ed affini; aziende industriali del settore lapideo esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo.

Lavoratori interessati:

Operai, intermedi, impiegati e quadri;

lavoratori assunti con contratti di formazione lavoro, ora contratti di inserimento o con contratti di solidarietà, purché assunti con qualifiche che possano fruire dei relativi interventi;

lavoratori part-time;

lavoratori soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività assimilabile a quella industriale, compresi gli operai di cooperative agricole soggette alle norme che disciplinano la CIGO per il settore industriale.

Un discorso a parte merita la nuova tipologia di contratti, introdotta dal D.lgs n. 276 del 10/9/2003 (c.d. Riforma Biagi), che ha apportato delle novità in materia di prestazioni a sostegno del reddito illustrate dalla circ. n. 41 del 13 marzo 2006. Allo stato attuale possono usufruire dell'integrazione salariale i seguenti lavoratori:

lavoratori intermittenti. Si precisa che quando il vincolo contrattuale sorge al momento della risposta (facoltativa) alla chiamata del datore di lavoro, i lavoratori hanno diritto all’integrazione salariale solo se hanno risposto alla chiamata prima del verificarsi della causa per cui sono state richieste le integrazioni salariali;

lavoratori con contratto di lavoro ripartito, assimilati ai lavoratori a tempo parziale. L'integrazione salariale spetta ai lavoratori in base alla ripartizione dell'orario di lavoro;

lavoratori assunti con contratto di inserimento, ammessi al beneficio delle integrazioni salariali (ordinaria e dell'edilizia) in coerenza con la disciplina applicata ai lavoratori precedentemente assunti con contratto di formazione e lavoro.

Spetta nei casi di sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a:

eventi temporanei e non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori; situazioni temporanee di mercato; intemperie stagionali;

cause diverse da quelle meteorologiche: crisi di mercato; mancanza di lavoro; mancanza di commesse o di ordini; mancanza di materie prime non dipendente da inadempienze contrattuali dei fornitori o da inerzia del datore di lavoro; interruzione di energia elettrica dovuta a fatto proprio dell’ente erogatore; incendio; eventi naturali diversi dalle intemperie; sciopero di un reparto per rivendicazioni proprie: non riguardanti la maestranza della quale lo sciopero stesso determina la sospensione o riduzione della attività; sciopero di altra azienda collegata alla attività produttiva della impresa richiedente.

L’intervento ordinario è incompatibile con quello straordinario per la stessa unità produttiva: per cause sostanzialmente coincidenti prevale l'intervento straordinario. I due interventi invece sono compatibili per uno stesso periodo, solo ove facciano riferimento a situazioni tra loro indipendenti, quali ad esempio maltempo e crisi aziendale ed in presenza di contratto di solidarietà fino alla concomitanza delle 40 ore lavorative.

Calcolo giorni festivi
Le festività che ricadono nel periodo di Cassa Integrazione Oraria e in giorni lavorativi sono sempre a carico del datore di lavoro come anche il 1° giorno dell’anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono e infrasettimanali quando cadono nei primi 15 giorni di integrazione salariale. Sono invece a carico dell’INPS e quindi integrabili le festività che cadono oltre le prime due settimane di cassa Integrazione Ordinaria.

Per i lavoratori sospesi e retribuiti in misura fissa mensile: le festività, ricadenti nell’ambito di un periodo di sospensione dell’attività lavorativa per CIGO, sono integrabili nei limiti dell’orario contrattuale settimanale.

Come si calcola la Malattia? la malattia che cade durante il periodo di cassa integrazione ordinaria a 0 ore non è indennizzabile, pertanto, il lavoratore continuerà a percepire le integrazioni salariali e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l’obbligo di prestazione dell’attività lavorativa. Qualora, invece, lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa per CIGO a zero ore si possono verificare due casi:

totale sospensione dell’attività aziendale: il lavoratore in malattia entra in CIGO dalla data di inizio della stessa.

parziale sospensione dell’attività aziendale: il lavoratore continua a beneficiare dell’indennità di malattia.

cassa integrazione guadagni ordinaria ad orario ridotto (prevale la malattia): per i lavoratori ad orario ridotto le giornate di malattia non sono mai indennizzabili con il trattamento CIGO.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Il lavoratore dichiarato inabile al lavoro a causa di inabilità temporanea conseguente ad un infortunio sul lavoro o malattia professionale o ad una ricaduta collegata all'infortunio, il periodo di Cassa Integrazione e l’integrazione salariale, viene sospeso e sostituito dall'indennità temporanea INAIL.

Se il contratto di lavoro lo prevede, si deve sostenere il diritto a ricevere l’integrazione a carico ditta fino al 100% della retribuzione di riferimento.

Le modalità di pagamento
La CIG ordinaria di norma è sempre autorizzata con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro. Il pagamento diretto da parte dell’Inps ai lavoratori può essere autorizzato solamente in casi eccezionali, dietro espressa richiesta della ditta in gravi difficoltà economiche ovvero degli assicurati ai quali non è stata erogata la CIG regolarmente autorizzata dalla commissione provinciale.

Il pagamento a conguaglio
Sulla base del provvedimento di concessione della CIGO sorge l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere al lavoratore il trattamento economico di integrazione salariale. Le somme anticipate dal datore di lavoro vengono recuperate tramite il mod. DM 10/2, portandole in detrazione nel quadro "D".

Il pagamento diretto
Nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza dell’azienda o per "serie e documentate difficoltà finanziarie" o ancora per "sopravvenuta cessazione dell’azienda", i Direttori delle sedi, ove ritengano fondate le motivazioni addotte dall'azienda, possono autorizzare il pagamento diretto al lavoratore da parte dell'Inps.

E' previsto il pagamento diretto al lavoratore delle integrazioni salariali anche a favore di dipendenti di aziende fallite, previa insinuazione nel passivo fallimentare dei crediti per i contributi dovuti dall’azienda all’Inps.

Durata
sia per il settore industria che per il settore edile, il trattamento è corrisposto al massimo per 13 settimane continuative, prorogabili in via eccezionale fino ad un massimo di dodici mesi (52 settimane). In caso di proroga nel settore edile deve essere esperita la consultazione sindacale di cui all’art. 5 della L. 164/75.

Per una stessa unità produttiva, al termine della fruizione di un periodo di trattamento continuativo pari a 52 settimane, è possibile presentare una nuova domanda solo dopo che l'attività sia stata ripresa effettivamente per almeno 52 settimane.

Nel caso in cui l’azienda fruisca del trattamento per periodi non consecutivi, il periodo massimo integrabile sarà di 52 settimane nel biennio mobile.

La domanda
La richiesta deve essere inviata telematicamente da parte delle aziende e dei consulenti del lavoro, muniti di regolare PIN di autenticazione. La compilazione e l'invio dei moduli on-line (mod. SR 21- SR33) è disponibile sul sito ufficiale dell'Inps (www.inps.it), alla pagina "Moduli", sezione "Prestazioni a sostegno del reddito" o alternativamente attraverso la sezione "Servizi per le Aziende" entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della prima settimana di sospensione o riduzione di orario.

In caso di tardiva presentazione della richiesta, il trattamento potrà essere autorizzato a decorrere dalla settimana immediatamente precedente alla data di presentazione. Il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere ai lavoratori la somma equivalente all’importo di CIG non percepita a causa dell’omessa o tardiva presentazione della domanda, ogni volta che ricorra una sua ipotesi di colpa.



mercoledì 25 gennaio 2017

Pensioni i nuovi criteri di anzianità contributiva


La pensione anticipata è il trattamento previdenziale che può essere conseguito a prescindere dall'età anagrafica dai lavoratori iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria. Per il triennio 2016-2018 è necessaria un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Con la circolare n. 10/2017 condivisa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n.29/0000289/L del 17 gennaio 2017, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai nuovi criteri per l’accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e del conseguente sistema pensionistico da adottare per la liquidazione delle pensioni della Gestione esclusiva e del Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e del Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPLS e FPSP).

Con la precedente circolare n. 58/2016 l’INPS ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del massimale contributivo annuo della base contributiva e pensionabile – ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995 – per gli iscritti alle Gestioni pubbliche, in caso di lavoratori “nuovi iscritti” che acquisiscano anzianità assicurative ante 1° gennaio 1996, a seguito di domanda di riscatto o accredito figurativo.

Veniva in particolare specificato che coloro che chiedono la liquidazione della pensione a carico della Gestione esclusiva dell’assicurazione generale obbligatoria, in virtù della maturazione a decorrere dal 1.1.2012 dei nuovi requisiti previsti dalla legge n. 214 del 2011, occorre fare riferimento alla sola contribuzione versata e accreditata nella gestione assicurativa in cui si liquida la pensione.

Ora l’INPS fornisce ulteriori precisazioni in merito a:

l’accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 per gli iscritti alla Gestione esclusiva dell’assicurazione generale obbligatoria che possano far valere periodi assicurativi presso altre forme assicurative obbligatorie;

l’accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 per gli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo e al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che possano far valere periodi assicurativi nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti.

Nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cioè nei confronti dei lavoratori che rientrano nel cd. sistema misto) la prestazione può essere conseguita, indipendentemente dall'età anagrafica, al perfezionamento, dal 1° gennaio 2012, di una anzianità contributiva pari a 42 anni ed un mese per gli uomini e a 41 anni ed un mese per le donne.

Tale requisito contributivo è stato aumentato di un mese nel 2013, di un altro mese nel 2014 ed ulteriormente incrementato a seguito della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, comma 12 bis del DL 78/2010 convertito con legge 122/2010 (3 mesi nel 2013 ed altri 4 mesi nel 2016).

Pertanto dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018 il requisito contributivo per accedere alla pensione anticipata è pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne. Tali requisiti si applicano indistintamente ai lavoratori dipendenti, agli autonomi nonchè ai lavoratori del pubblico impiego. Dal 2019 è previsto un ulteriore adeguamento alla speranza di vita la cui entità ufficiale non è ancora nota.

Misure per i precoci
A decorrere dal 1° maggio 2017 l'articolo 1, co. 199 della legge di Bilancio per il 2017 prevede una riduzione del requisto contributivo a 41 anni necessario per conseguire la pensione anticipata (sempre a prescindere dall'età anagrafica del lavoratore) sia per gli uomini che per le donne che abbiano svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età e che si trovino alcuni specifici profili di tutela (disoccupati, invalidi, assistenza ai disabili, addetti a lavori usuranti, addetti a lavori gravosi).

Si rammenta che anche il requisito contributivo agevolato di 41 anni di contributi è soggetto ai futuri adeguamenti alla speranza di vita e che l'agevolazione in questione è fruibile entro un determinato vincolo di bilancio (per ulteriori dettagli si veda: quota 41).


La domanda di pensione anticipata si presenta esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:
web – la richiesta telematica dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’INPS;

telefono – chiamando il Contact Center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, abilitati ad acquisire le domande di prestazioni ed altri servizi per venire incontro alle esigenze di coloro che non dispongono delle necessarie capacità o possibilità di interazione con l’Inps per via telematica;

enti di Patronato e intermediari autorizzati dall’INPS, che mettono a disposizione dei cittadini i necessari servizi telematici.

La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Per gli iscritti ai Fondi esclusivi decorre dal giorno successivo alla cessazione dal servizio previa maturazione dei requisiti contributivi sopra descritti. 

Per le decorrenze delle pensioni degli iscritti alle Gestioni esclusive dell’AGO consulta il file Decorrenze Gestioni esclusive dell’AGO. 

Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.




Modello 730, e le spese sanitarie


Modello 730/2017: nuove detrazioni fiscali in dichiarazione dei redditi. Con l’approvazione e la pubblicazione del modello definitivo da usare ai fini della dichiarazione dei redditi debuttano le nuove detrazioni e agevolazioni.

Casa, famiglie e lavoro al centro della compilazione del modello 730/2017. Nuovi dati da inserire in dichiarazione dei redditi, necessari per beneficiare delle detrazioni fiscali previste con la Legge di Stabilità 2016 e le recenti agevolazioni introdotte con la Legge di Bilancio 2017.

La pubblicazione del modello 730/2017 definitivo è stata accompagnata dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione contenente tra le altre cose proprio tutte le nuove detrazioni fiscali che sarà possibile inserire in dichiarazione dei redditi. Gli sgravi fiscali hanno una portata molto ampia e, ricordiamo, tra le novità anche le nuove soglie relative a premi di produttività e misure di welfare aziendale.

Vediamo quali le principali novità e quali le detrazioni modello 730/2017 che sarà possibile inserire in dichiarazione dei redditi.

Nove giorni in più per trasmettere i dati sanitari all'Agenzia delle Entrate per la dichiarazione precompilata. Con il provvedimento n. 17731/2017 l’Agenzia concede più tempo ai nuovi soggetti che da quest’anno devono inviare le informazioni sulle spese dei contribuenti: si tratta di veterinari, farmacie, parafarmacie, psicologi, infermieri, ostetrici, tecnici sanitari di radiologia medica e ottici. Per questi soggetti il termine era fissato al 31 gennaio ma slitta al 9 febbraio.

La proroga vale però anche per tutti gli altri soggetti che già dallo scorso anno erano tenuti a trasmettere le informazioni all’Agenzia (medici e odontoiatri, strutture accreditate al Ssn e strutture autorizzate all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie).

Lo slittamento non impatta sul calendario della campagna dichiarativa 2017, assicurano dalle Entrate. Impatterà, però, su altre date: si sposta al 10 febbraio l’avvio del periodo in cui i contribuenti possono opporsi all’utilizzo dei propri dati nella dichiarazione precompilata. I cittadini che per ragioni di privacy non vogliono che le Entrate inseriscano le spese sanitarie nel modello dovranno comunicare questa scelta attraverso il sito www.sistemats.it entro il 9 marzo (con le credenziali Fisconline). È possibile esercitare la facoltà di opposizione anche direttamente all’Agenzia: in questo caso il termine resta fissato al 31 gennaio 2017.

Di conseguenza, slitta al 10 marzo la data a partire dalla quale il Sistema Tessera Sanitaria metterà a disposizione delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi per i quali non è stata esercitata l’opposizione da parte dei cittadini.

L’estensione del termine dal 31 gennaio al 9 febbraio va incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie tenute all’invio dei dati per il primo anno e all’esigenza di fornire ai contribuenti un 730 precompilato con un maggior numero di spese mediche.

A lanciare l’allarme sono state alcune associazioni di commercialisti (Adc, Aidc, Anc, Andoc,Unagraco, Ungdcec e Unico): «Da diverse Regioni - hanno spiegato i presidenti in un comunicato congiunto - ci giungono notizie circa il mancato ricevimento delle credenziali di accesso al Sistema Ts, fondamentali per l’invio dei dati, senza le quali né i singoli interessati, né i professionisti incaricati all’adempimento possono procedere con l’invio telematico dei file».

Secondo le associazioni, il ritardo nel rilascio delle credenziali è da attribuire alle difficoltà tecniche a effettuare i controlli da parte del ministero della Salute, delle Federazioni o consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali e degli enti autorizzatori (Regione, Comuni o Asl).

«Non è accettabile - spiegano i vertici delle associazioni - che i professionisti intermediari debbano operare in una simile condizione di ambiguità e di incertezza. Restano pochi giorni a disposizione per adempiere all'obbligo, senza incorrere nelle sanzioni che sono pari a 100 euro per ogni comunicazione con un massimo di 50.000 euro».

Effettivamente rimaste a carico del contribuente solo che quantificare esattamente quali sono e quante sono rimessa effettivamente a carico quando ci sono di mezzo assicurazioni sanitarie non è sempre agevole, ma per questo c’è un articolo a parte. Per ora diciamo che possono essere detratte:
le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);

le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica.

Non possono essere indicate le spese sanitarie sostenute nel 2015 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:

le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;

le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all’importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di questi contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica. Se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota.

Omeopatia
Tra le prestazioni sono da ricomprendere anche alcune fattispecie meno ricorrenti come le prestazioni mediche omeopatiche (omeopatia): rientrano nel novero delle spese sanitarie detraibili sia quelle sostenute dal contribuente nel proprio interesse sia quelle da questi sostenute nell'interesse di familiari fiscalmente a carico.

A titolo di esempio possiamo ricomprendere tra le spese mediche oggetto di detrazione le visite specialistiche, le operazioni chirurgiche, gli interventi operatori, le prestazioni specialistiche anche se rese da un medico generico, le spese sostenute per i ricoveri ma limitatamente a quelle per il paziente relativo alle prestazioni non di assistenza o ricovero ma solo quelle legate alle prestazioni e che, in teoria, sono indicate separatamente in fattura.

Sono anche detraibili le spese per la riabilitazione e la fisioterapia semprechè siano prescritte da un medico come quelle di fisiokineterapia, laserterapia ma anche semplicemente il trainer che ci fa fare la posturale. Saranno altresì detraibili i costi sostenuti per l’acquisto di medicine con lo scontrino parlante ma anche quelle sostenute per la’affitto di attrezzature mediche il cui utilizzo è stato prescritto dal medico.

Spese mediche per familiari, parenti e altri a carico del contribuente

Come detto in premessa il contribuente potrà dedurre anche le prestazioni indirizzate ai soggetti fiscalmente a carico di colui che le indica in dichiarazione sempre che quest’ultimo non dichiarai un reddito superiore ai 2.840 euro per anno di imposta.

Spese mediche per familiari, parenti e NON a carico del contribuente
Sarà possibile anche accollarsi le spese per familiari che non sono a carico ma in caso di necessità e sotto la condizione che si riferiscano a prestazioni esenti dalla spesa sanitaria del servizio pubblico e che la detrazione concessa non abbia trovato la capienza sufficiente nel reddito imponibile del soggetto che ha fruito delle prestazioni.

Psicologo e sedute psicoterapeutica
Sono da ricomprendere nelle spese deducibili anche quelle per le sedute terapeutiche dallo psicologo come sostenuto nella circolare 20 del 2011 dell’ agenzia delle entrate.

Spese mediche per Disabili
Le spese mediche generiche ed i costi sostenuti per l’assistenza specifica ai disabili, così definiti dalla Legge n.104 del 1992 sono deducibili dal reddito delle persone fisiche che le sostengono anche se sostenute per soggetti fiscalmente a carico. Questo implica che nell’ambito oggettivo di applicazione della norma dovremmo considerare a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività le spese per i medicinali o le spese per la riabilitazione (la prescrizione del medico curante non dovrebbe mai mancare), le spese sostenute per gli addetti alla persone purchè in possesso delle qualifiche professionali per farlo ed imposte dalle normative specifiche. Oltre a queste possono essere ricomprese anche quelle per gli infermieri o dottori nelle terapie della riabilitazione o anche solo quelle sostenute per l’assistenza o a qualsiasi altra tipologia di terapia prescritta dai medici.
Anche se i disabili o le lroo famiglie percepiscono degli assegni per l’accompagnamento le spese sostenute sono comunque deducibili dal reddito delle persone fisiche con le modalità contenute nel testo unico delle imposte sui redditi.

Spese per protesi
Sono detraibili tutte le spese per protesi dirette a curare una patologia; se vi rifate qualcosa per diletto no. Gli occhiali da vista così come le lenti a contatto sono considerati protesi (mamma mia). Anche il liquido delle lenti è detraibile. Gli occhiali da sole no.

Altre prestazioni mediche minori detraibili
Interventi chirurgici minori, anestesie, sale operatorie, trasfusioni, trapianti, prelievo cellule staminali anche per il parto (anche se occhio perchè sono previste solo per usi dedicati e non per uso autologo e devono essere effettuate presso sturutture pubbliche o identificate dallo Stato), prestazioni chiroterapiche, spese sostenute per perizie mediche.

Detraibile anche la visita dal dietologo anche senza prescrizione medica purchè effettuata dall’avente titolo a farla e dietro rilascio di una dieta o di prescrizioni alimentari.

Fecondazione assistita
Anche le spese sostenute in italia o all’estero per la fecondazione rientrano nell’ambito delle spese mediche detraibile secondo quanto chiarito dalla circolare n. 108/E del 1996, paragrafo 2.4.3.
Detrazione spese per palestre, ginnastica posturale, yoga e simili (solo in alcuni casi)

Familiari non a carico
In questo caso è consentita una forma diversa di detrazione che viene connessa nel caso in cui si abbia un familiare fiscalmente non a carico che ha l’esenzione dal ticket sanitario e che ha un reddito talmente basso che non riesce a detrarsi tutte le spese sanitarie. In questo caso la parte che non è stata detratta può essere detratta da altro familiare che ha sostenuto le spese per lui ma sempre nel limite di 6.197,48 euro.

Spese di pernotto o assistenza
Sono detraibili quelle che presso le strutture dei ricoverati ma non quelle per i familiari che fanno compagnia (in alcune strutture non lo scrivono in fattura o meglio viene disciplinato un prezzo a forfait per la stanza magari poi dentro ci si dorme in 15). Sono invece detraibili quelle per l’infermiera se il paziente richiede assistenza in base al suo stato psicofisico. Non parliamo dell’anziano ricoverato presso le case di cura e assistenza che non ha handicap il quale non beneficia delle detrazioni fiscali per la retta da versare all'istituto per vitto e alloggio.

Cure termali
Con mio grande stupore mi sono imbattuto in un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate che concedeva la detraibilità fiscale delle cure termali (Circolare 14/08/606 del 1981).

Integratori alimentari
Questi come gli anabolizzanti non sono detraibili in alcun caso come chiarito dalla nota 984 del 1997.

Spese per il latte artificiale
Le spese per l’acquisto del latte artificiale in polvere seppur dietro prescrizione medica non è detraibile perché no configura una spesa medica o farmaceutica (RM n. 256,396 del 2008)




venerdì 20 gennaio 2017

Dichiarazione dei redditi 2017: il software dell'Agenzia delle Entrate



La Dichiarazione dei Redditi 2017 scadenza 7 e 23 luglio. Ecco il nuovo termine per inviare la denuncia dei redditi nel 2017, a deciderlo il nuovo decreto che sposta la scadenza dichiarazione dei redditi al 23 luglio per il 730 precompilato inviato direttamente dai contribuenti e per i Caf, commercialisti e intermediari che entro il 7 luglio, hanno smaltito l'80% delle dichiarazioni.

La scadenza 730 ordinario e 730 precompilato trasmesso da Caf, commercialisti o intemerdiari, rimane al 7 luglio.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre provveduto a pubblicare online i nuovi software per la dichiarazione dei redditi:

Contribuenti e intermediari: possono infatti scaricare gratis l'applicazione web per la dichiarazione dei redditi precompilata, il modello Unico Pf precompilato. L'accesso ai servizi telematici Agenzia delle Entrate, è consentito solo quando si è in possesso di PIN Agenzia delle Entrate: Fisconline e Entratel.

Società di persone e sostituti d’imposta possono accedere al software che consentono la compilazione e la verifica dei modelli: Redditi SP, modello 770 Ordinario 2017, modello 770 Semplificato 2017.
In particolare, l'accesso tramite Fisconline permette di creare il file del modello compilato, di trasmetterlo per via telematica all’Agenzia delle Entrate e  generare il relativo modello F24 da utilizzare versamento.

Entratel invece consente di verificare eventuali errori, anomalie o incongruenze nei dati del modello di dichiarazione e allegati.

Chi non deve fare la dichiarazione dei redditi nel 2017?

I contribuenti che nel corso del 2016, hanno posseduto:

solo redditi di fabbricati derivati dal possesso dell’abitazione principale;

solo redditi di lavoro dipendente o di pensione erogati da un unico datore di lavoro che effettua le ritenute d’acconto, più eventuali redditi di fabbricati derivati dal possesso dell’abitazione principale;
solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, più eventuali redditi di fabbricati derivati dal possesso dell’abitazione principale;

reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale: non superiore a 8.000 euro, se deriva da reddito di lavoro dipendente per un periodo non inferiore a 365 giorni;

reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale: non superiore a 7.500 euro, se deriva da reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni + altre tipologie di reddito, + 185,92 euro per i redditi di terreni. Tale soglia potrebbe aumentare a 7.750 euro per effetto della Nuova

Manovra.
reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale: non superiore a 7.750 euro, se deriva da reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni, e un’età non inferiore a 75 anni. Tale soglia di esenzione IRPEF nel 2016 o 2017 potrebbe aumentare a 8mila per effetto della Legge di Stabilità 2016;

reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale: non superiore a 4.800 euro, se redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

solo redditi derivati da terreni e/o fabbricati: se non superiore a 500 euro;
solo redditi esenti: come rendite Inail per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, le pensioni di guerra, le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, le pensioni, le indennità e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, i sussidi a favore degli hanseniani, le pensioni sociali, i compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche, Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito con esclusione dell’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli, fino all’importo di 7.500 euro;

solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta: come per esempio i compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche fino all’importo di 28.158,28 euro, gli interessi sui conti correnti bancari o postali;

solo redditi soggetti a imposta sostitutiva come gli interessi sui Bot o su altri titoli di Stato;
possono non presentare la dichiarazione dei redditi 2017.

Come, a chi e dove si presenta la denuncia dei redditi?
La Dichiarazione dei Redditi 2017 va presentata, entro specifiche scadenze, mediante il Modello 730 e Redditi 2017 da consegnare:

1) Dichiarazione dei Redditi con modello 730 2017:
a) Il Modello 730 va consegnato al sostituto d’imposta, datore di Lavoro o ente Pensionistico:
Modello 730 anno 2017 già compilato: il contribuente in questo caso non deve esibire la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione dei redditi.

Modello 730-1, in busta chiusa: il modello riporta la scelta per destinare l’8 per mille e il 5 per mille dell’IRPEF. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando “Scelta per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante.

b) Il Modello 730 consegnato al CAF o al professionista abilitato: I contribuenti possono scegliere se rivolgersi al CAF o ai professionisti abilitati, per la sola trasmissione del modello e della scheda, in busta chiusa, per la scelta della destinazione dell’8 x mille, del 5 x mille e del 2 per mille dell’Irpef, modello 730-1, oppure, possono chiedere assistenza fiscale per avere istruzioni e compilazione del modello 730 2017, in questo caso sarà richiesto un corrispettivo.

c) il contribuente utilizza il modello 730 precompilato 2017, per cui accede tramite PIN Agenzia Entrate cassetto fiscale, verifica i dati della dichiarazione dei redditi precompilata, se l'accetta invia direttamente online il modello e non vi sono controlli formali su ciò che è stato dichiarato, oppure, se vi sono spese detraibili e oneri deducibili da inserire o alcuni dati errati da correggere, può provvedere da solo o recarsi presso CAF, associazioni di categoria, commercialisti firmare la delega obbligatoria e richiedere la modifica. Una volta integrate o modificate le spese o i dati, il Caf o l'intermediario provvede ad apporre il visto di conformità sul 730 e a trasmettere il modello per via telematica. In questo caso, l'Agenzia delle Entrate controlla quanto dichiarato sul 730 precompilato.
 
2) Dichiarazione dei Redditi con modello Redditi 2017:

I contribuenti obbligati alla dichiarazione dei redditi tramite presentazione del Modello Redditi PF 2017, possono farlo entro il 30 settembre che cadendo di sabato fa slittare la scadenza al 2 ottobre 2017 con le seguenti modalità:

a) direttamente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate previa registrazione e credenziali Fisconline ed Entratel.

b) tramite intermediari abilitati: come commercialisti, Caf o associazioni di categoria.

Quali documenti servono per la compilazione?
Il contribuente tenuto alla presentazione della Dichiarazione dei redditi deve compilare o far compilare il Modello 730 o Unico, in base alla documentazione in suo possesso, che è necessaria per verificare sia la conformità dei dati riportati nella dichiarazione che per il riconoscimento delle detrazioni e deduzioni ai fini Irpef.

Dal 2016, grazie alla dichiarazione dei redditi precompilata, sono già presenti nel 730 i dati presenti nel Sistema tessera sanitaria quindi le spede per l'acquisti di medicinali, visite mediche, ticket sanitari e tutte le informazioni su oneri deducibili e detraibili che devono essere inviati all’Agenzia secondo modalità e termini che saranno individuati con decreto ministeriale.

Tale documentazione fiscale, che andrà custodita dai contribuenti per i successivi 4 anni, è la seguente:

Modello CU 2017: certificazione che attesta la somma dei redditi percepiti in qualità di lavoratori dipendenti, pensionati equiparati ed assimilati.
Certificazione unica 2017 redditi 2016 che il datore di lavoro o l’Ente pensionistico ha consegnato entro il 28 febbraio 2017.

Cu2017 redditi 2016 rilasciato dall’Inps per l’indennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità e per la Cassa integrazione guadagni.

Modello Cu 2017 redditi 2016 del coniuge e dei familiari fiscalmente e non a carico.

Talloncino di pagamento delle pensioni estere.

Atti notarili: di terreni e fabbricati acquistati, ereditati, venduti o donati nel 2014/2015.

Visura catastale degli immobili: posseduti e quelli per i quali è stata ottenuta una nuova rendita catastale.

Contratti di affitto di case, box, garage: adesione alla “cedolare secca” con la copia modello RLI eventuali mod. F24 ELIDE relativi agli acconti versati nel 2014-2015.
Mod. ex Rad relativo a dividendi azionari.

Certificazione dei compensi per prestazioni occasionali, diritti d’autore o provvigioni.
deleghe di pagamento mod. F24.

Qualsiasi documentazione che attesti i redditi percepiti nel 2016.

Codice fiscale del coniuge e dei familiari fiscalmente a carico.

Contratto di mutuo e rogito notarile: per l’acquisto dell’abitazione principale.

Novità Detrazioni e spese da scaricare:
Tutte le Fatture, scontrini, ricevute, copia di bonifici, assegni, rilasciate per le spese da portare in detrazione dalla Dichiarazione dei redditi e da indicare sul Modello Unico e e modello 730:

Elenco spese sanitarie e assistenziali da scaricare dalla dichiarazione dei redditi:
Visite mediche specialistiche o generiche Analisi, indagini radioscopiche, ricerche

Spese Dentistiche -Apparecchi acustici -Acquisto o affitto di attrezzature medico-sanitarie

Occhiali da vista, lenti a contatto -Degenze ospedaliere o casa di cura- Retta della casa di riposo

Riabilitazione, ginnastica, massaggi - Cure termali- Prestazioni effettuate presso il Ssn
Medicinali- Spese di assistenza sanitaria- Spese per l’assistenza ai portatori di handicap
Spese per l’acquisto di autoveicoli adattati -Spese per badanti -Spese mediche effettuate all’estero
 Spese per la Casa e Immobili:
Interessi passivi per mutui ipotecari- Contributi previdenziali. - Premi di assicurazioni vita ed infortuni- Compenso intermediari immobiliari- Spese risparmio energetico Ecobonus 65%
Detrazione canone di locazione- Consorzi di bonifica - Acquisto arredi, mobili ed elettrodomestici per l’arredo di immobili ristrutturati.

Spese per i figli se fiscalmente a carico:
Spese scolastiche, mensa asilo e sport ragazzi

Altre Spese:
Assegno periodico corrisposto al coniuge separato - Spese funebri- Ssn pagato sull'assicurazione auto abolito dal 2014. Contributi versati per le collaboratrici domestiche- Versamenti a fondi pensione

Erogazioni Liberali a favore di: Paesi in via di sviluppo- istituzioni religiose- Onlus- Associazioni sportive.


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