I Contratti Collettivi Nazionali di categoria (Ccnl) definiscono, per ogni livello di inquadramento, un periodo di preavviso, variabile anche in base all'anzianità di servizio, che sia datore di lavoro che dipendente devono osservare prima di recedere unilateralmente dal contratto. Il periodo da osservare è indicato nel contratto e può essere modificato dalla trattativa individuale in sede di assunzione. Se ciò non avviene o non viene specificato nel contratto, il riferimento è il Ccnl. Un licenziamento senza preavviso raramente può essere giustificato.
Sono rari i casi in cui un licenziamento senza preavviso avviene per giusta causa; ad esempio, se si verifica un evento o comportamento che non consente la prosecuzione del rapporto lavorativo. I contratti collettivi prevedono alcuni fatti che rendono legittimo un licenziamento senza preavviso, come il rifiuto ingiustificato di svolgere l'attività lavorativa richiesta o il rifiuto di riprendere a lavorare anche dopo una visita medica che constati l'abilità al lavoro. Un altro caso è quello in cui ci si è comportati, durante il periodo di malattia, in maniera tale da pregiudicare la pronta guarigione. Il furto di beni dell'azienda durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, una condotta penalmente rilevante tale da far venire meno la fiducia del datore di lavoro, o comportamenti violenti sul posto di lavoro, sono tutti motivi che possono portare al licenziamento senza preavviso.
Nel caso di un licenziamento per giusta causa, il datore di lavoro avrà l'onere di giustificare la sua decisione. Si deve trattare comunque di una circostanza talmente grave da non consentire, nemmeno provvisoriamente, la continuazione del rapporto di lavoro, soprattutto nel caso di contratti a tempo indeterminato. Se, invece, il contratto è a tempo determinato, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, o senza preavviso.
Il lavoratore può essere licenziato senza preavviso sia durante o al termine del periodo di prova che nel caso di comportamenti particolarmente gravi, da quest’ultimo commessi e tali da integrare una giusta causa. In tutti gli altri casi, ivi compreso quello del fallimento dell’azienda, ben è possibile il licenziamento senza preavviso, ma al dipendente sarà dovuta, nell’ultima busta paga, l’indennità sostitutiva del preavviso.
Quando un lavoratore intende dare le proprie dimissioni, deve presentare al datore di lavoro una lettera (detta appunto di dimissioni) e dare il preavviso, perchè chiaramente non può venire a mancare da un momento all’altro e causare disagio nell’azienda per aver lasciato la sua posizione scoperta.
Il lavoratore dovrà quindi continuare a lavorare regolarmente per un periodo di tempo e dare un congruo preavviso prima di licenziarsi. Il tempo di preavviso varia seconda del contratto collettivo nazionale e della volontà delle parti. In particolari casi, tuttavia, il lavoratore può licenziarsi senza preavviso.
Questo accade sostanzialmente in tre casi, vediamoli insieme.
È possibile licenziarsi senza preavviso in questi tre casi:
1. durante il periodo di prova, perchè appunto si tratta di un lavoro di prova, possiamo ritenerlo in qualsiasi momento inadatto a noi e dimetterci.
2. Quando la parti (datore di lavoro e lavoratore) si accordano e stabiliscono che non è necessario il periodo di preavviso.
3. Per giusta causa (grave inadempimento del datore di lavoro, mancato versamento dei contributi previdenziali, comportamento scorretto a danno del lavoratore, variazioni delle condizioni aziendali).
Cosa succede se non si verifica una di queste tre circostanze ma intendiamo comunque dare le nostre dimissioni senza preavviso? Se il lavoratore intende licenziarsi senza preavviso, il datore di lavoro ha diritto alla cosiddetta “indennità di mancato preavviso“, ovvero dovrà ricevere da noi una somma pari alle retribuzioni che ci sarebbero spettate durante il periodo di preavviso in cui avremmo dovuto lavorare (solitamente trattiene questa somma sull’ultima busta paga che ci darà). Stessa cosa se é il lavoratore a essere licenziato senza preavviso: sarà il datore di lavoro a corrispondere l’indennità di mancato preavviso.
Nessun commento:
Posta un commento