mercoledì 18 aprile 2018

Modello 730/2018: chi lo deve presentare e chi è esonerato?



Dichiarazione dei redditi 730/2018 riferita all'anno di imposta 2017: ecco chi la deve presentare e quali sono i casi di esonero.

La presentazione della dichiarazione dei redditi non sempre è obbligatoria. Infatti, in linea di massima l'obbligo viene meno quando il legislatore sa che la sua presentazione non comporterebbe il pagamento di imposte, o perchè già trattenute dal sostituto, o perchè già tassati alla fonte o perchè esenti.

Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione se ha conseguito redditi nell’anno 2017 e non rientra nelle ipotesi di esonero.

La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. La dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca.

La dichiarazione può essere presentata, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2017.

Dato che dal 16 aprile 2018 è possibile modificare la dichiarazione dei redditi che le Entrate hanno precompilato, vediamo nel dettaglio quali sono i casi in cui l'obbligo di dichiarare i redditi viene meno, così come elencati nelle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione dei redditi è obbligatoria solo per certe categorie di contribuenti, soggetti alle imposte sul reddito, IRPEF e addizionali comunali e regionali, ai quali però, è riconosciuta la facoltà di portare in detrazione o in deduzione dal reddito prodotto nell'anno precedente a quello di dichiarazione, determinate spese scaricabili dalle tasse, al fine di abbassare l'imposta dovuta allo Stato.

Per sapere chi deve fare la dichiarazione dei redditi occorre innanzitutto verificare se:
sulla base dei redditi prodotti nell'anno di imposta precedente, si rientra tra i soggetti obbligati o esonerati;

si hanno i requisiti per presentare la dichiarazione dei redditi tramite modello 730;

si deve presentare il modello Redditi 2018 ex Unico.

L'obbligo di presentare la dichiarazione 2018 è per tutti i contribuenti che nel periodo d’imposta 2017 hanno posseduto uno dei redditi indicati all’art. 6 del T.U.I.R., ossia:

Redditi fondiari;

Redditi di capitale;

Redditi di lavoro dipendente;

Redditi di lavoro autonomo;

Redditi d’impresa;

Redditi diversi.

Come indicato dalle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2018 sono:
pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);

persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);

soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;

sacerdoti della Chiesa cattolica;

giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);

persone impegnate in lavori socialmente utili;

lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:

al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2018;

un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2018 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;

personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2017 al mese di giugno dell’anno 2018;

lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2018 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;

produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.

La dichiarazione di redditi è obbligatoria quando:

Il contribuente è titolare di Partita IVA, anche se nel 2017 non ha prodotto alcun reddito.

Il contribuente ha cambiato lavoro nel corso del 2017 e per questo ha ricevuto più di una certificazione unica 2018 da parte di diversi datori di lavoro e nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi le 10,33 euro.

Il lavoratore è percettore di indennità pagate dall'Inps per cassa integrazione, mobilità in deroga o ordinaria, disoccupazione NASpI, nel caso in cui non siano state effettuate per errore le relative ritenute o se non si rientra nelle condizioni di esonero presentazione dichiarazione dei redditi.

Il contribuente che ha percepito redditi da lavoro dipendente ha fruito erroneamente di deduzioni e detrazioni non spettanti.

Il contribuente che ha percepito redditi da lavoro dipendente ha ricevuto retribuzioni pagate da privati non sostituti d'imposta.

Il contribuente ha percepito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente, fatta eccezione per TFR, arretrati, indennità per la cessazione di cococo, qualora erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte.

I contribuenti con reddito da lavoro dipendente e/o percettori di redditi assimilati senza detrazioni e trattenute addizionali comunale e regionale all'IRPEF. In questo caso, l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi è previsto solo se l'importo dovuto per ciascuna addizionale supera i 10,33 euro.

I contribuenti che hanno percepito redditi a titolo di plusvalenze, come ad esempio i guadagni di trading online, e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva.

Ci sono però dei redditi che non devono essere dichiarati in quanto dichiarati dal legislatore come redditi esenti.

Sono considerati redditi esenti e pertanto esclusi da tassazione e dall'obbligo della dichiarazione dei redditi, i seguenti redditi:

la maggiorazione sociale sulla pensione;

l’indennità di mobilità per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;

l’assegno di maternità per la donna disoccupata;

le pensioni erogate ai cittadini resi invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti, a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;

le pensioni dei cittadini italiani, stranieri e apolidi diventati invalidi durante lo svolgimento del loro dovere o a seguito di attentati terroristici o di criminalità organizzata e la reversibilità corrisposta ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;

gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti da università, osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, enti pubblici e di ricerca;

le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio militare;

le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari, per il servizio di leva nella Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e militari volontari qualora la menomazione sia occorsa durante il servizio di leva.

Le rendite Inail, fatta eccezione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, sono esenti. Allo stesso modo, anche le rendite corrisposte da organismi non residenti a causa di un infortunio o malattia professionale, sono esenti ma il titolare deve presentare all'Agenzia delle Entrate, un'autocertificazione attestante la natura risarcitoria della somma percepita.


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