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martedì 1 maggio 2018

Modello 730 precompilato le cose da sapere



Al via dal 2 maggio 2018 l’operazione invio del 730 con il fai-da-te e sarà  possibile accettare, modificare e inviare all’Agenzia delle Entrate il modello 730 precompilato direttamente tramite l’applicazione web. L’operazione potrà essere conclusa al massimo entro il prossimo 23 luglio. A partire dal 7 maggio, invece, si potrà intervenire con la modalità di compilazione assistita. Effettuato l’inoltro è necessario consultare l’apposito link nel quale viene pubblicata la ricevuta verificando la presenza di eventuali comunicazioni di scarto.

Per la dichiarazione dei redditi, servono anche i seguenti documenti:

Certificazione Unica rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico;

Fatture, ricevute, scontrini di farmaci da banco, che attestino le spese sostenute nel corso dell’anno per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo e ch per il 2018 non trovano ancora posto nel 730 precompilato;

Altra documentazione necessaria per il riconoscimento delle spese deducibili o detraibili;

Ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio ;

Attestati di versamento degli acconti d’imposta effettuati dal contribuente;

Ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata un’eccedenza d’imposta.

La documentazione tributaria va conservata per eventuali accertamenti futuri fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione.

Con le nuove tipologie di spesa si incrementano i dati a disposizione dei contribuenti, ma allo stesso tempo aumentano i dati presenti nell’area di parcheggio in attesa di approvazione. La conferma equivale comunque alla «modifica» del modello con conseguente perdita dei benefici connessi con l’esclusione dal controllo formale. È opportuno porre attenzione, su questi dati poiché ritenuti particolarmente sensibili anche da parte dell’Agenzia in vista di un possibile futuro controllo.

Il modello viene reso disponibile in via telematica, accendendo al sito Internet dell’Agenzia con le proprie credenziali personali o, con una delega, attraverso un Caf o un intermediario. Al cassetto fiscale personale si può accedere anche con i codici di accesso del portale Inps, e con la Spid, il sistema pubblico di identità digitale, o la Carta Nazionale dei Servizi.

Verificare il contenuto delle certificazioni uniche («Cu») che sono state rilasciate soprattutto da parte di chi ha avuto più rapporti di lavoro nell’anno avendo cura di controllare se sono state compiute o meno operazioni di conguaglio. In particolare va controllato il diritto o meno al bonus Irpef indicato in certificazione. Se quest’ultimo risulta, in tutto o in parte, non spettante, lo stesso dovrà venire restituito attraverso la modifica del precompilato e la conseguente liquidazione della dichiarazione.

Va accuratamente verificata la presenza dei seguenti elementi: utili percepiti nel 2017 sulla base dei dati contenuti nelle certificazioni degli utili (Cupe) rilasciate dalle società emittenti sulle quali si deve pagare l’Irpef (partecipazioni qualificate) non presenti nella precompilata (nemmeno nell’area di parcheggio) eventuali compensi per attività di lavoro occasionale (di carattere commerciale od autonomo) assoggettati a ritenuta d’acconto (rigo D3) normalmente tracciate in precompilata.

Gli importi relativi alle tipologie di spesa «CT» (Cure termali), «PI» (Protesica e integrativa) e «IC» (Chirurgia estetica) riguardano spese sanitarie detraibili a determinate condizioni, perciò sono sommati e riportati solo nel foglio informativo; se si possiedono i requisiti per usufruire della detrazione (ad esempio prescrizione medica) si può inserire in dichiarazione il relativo importo. In caso contrario la detrazione non sarà possibile e il dato riportato nel foglio informativo non andrà confermato.

Nella Certificazione unica («Cu») è indicato solitamente un unico codice fiscale del soggetto che ha stipulato il contratto di locazione breve, ossia di uno dei comproprietari. L'importo del corrispettivo indicato nella «Cu» è riportato nella dichiarazione precompilata solo di questo soggetto. Se l'importo deve essere ripartito è necessario modificare il dato inserito nella precompilata e gli altri comproprietari devono indicare nel proprio 730 le rispettive quote del corrispettivo.

Nella precompilata sono riportate le rate successive alla prima, ricavate dalla dichiarazione dell’anno precedente. In caso di spese sostenute nel 2017, l’informazione è presente solo nel foglio riepilogativo (salvo i pagamenti effettuati con bancomat e carta di credito per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, o in caso di bonifici non portanti specifiche causali legate agli interventi di detrazione). La precompilata va modificata e il dato deve essere inserito direttamente in dichiarazione

Se, per semplice errore materiale, è stata invertita la causale del versamento (ad esempio indicazione del riferimento normativo di cui alla riqualificazione energetica, anziché quello relativo per al recupero del patrimonio edilizio), si può comunque beneficiare delle detrazione inserendolo correttamente il bonus nel modello da spedire. Analogamente, in costanza degli altri requisiti si può operare in caso di errata indicazione del soggetto nel bonifico rispetto a quello indicato in fattura.

Gli oneri deducibili/detraibili sostenuti nell’interesse dei familiari a carico vengono riportati nella precompilata del soggetto che ha sostenuto la spesa se comunicato all’Agenzia (nel prospetto dei familiari a carico deve essere presente il familiare). In caso contrario l’onere è inserito nella dichiarazione del contribuente che ha il familiare a carico con le percentuali riportate nell’apposito prospetto. Anche in questo caso è possibile modificare la dichiarazione.

Quest’anno si dovrà faticare ancora meno per integrare, eventualmente, la dichiarazione precompilata. Nel modello della dichiarazione dei redditi 2017, infatti, l’Agenzia inserirà anche le spese sostenute per gli asili nido, con i relativi rimborsi, i contributi detraibili versati alle società del mutuo soccorso, e le eventuali erogazioni alle onlus, fondazioni e associazioni di ricerca scientifica o per la tutela dei beni storici e artistici. Nella dichiarazione predisposta dagli uffici del fisco erano già presenti, oltre ai redditi percepiti, una serie di spese che danno luogo a detrazioni o deduzioni, come le spese sanitarie, gli interessi passivi dei mutui, i contributi previdenziali versati, le spese per l’istruzione universitaria, i premi assicurativi.

Un’altra novità del 2018 è la funzione di compilazione assistita della dichiarazione dei redditi online. Per aggiungere delle spese che non fossero elencate, o toglierne altre, ci si potrà far assistere direttamente dal Fisco. Se la dichiarazione dei redditi viene approvata e inviata senza alcuna modifica, il contribuente ha la garanzia che non subirà controlli. Se si ricorre alla compilazione assistita c’è la garanzia che i controlli, semmai, potranno riguardare solo le spese aggiunte o modificate. La stessa sicurezza di non incappare nelle successive possibili verifiche fiscali si ha se la dichiarazione precompilata viene modificata e trasmessa attraverso un Caf o un professionista (che rilascia un visto di conformità e si fa carico di eventuali errori commessi in buona fede).

Aprendo il cassetto fiscale, insieme alla dichiarazione precompilata 2018 troveremo anche una lettera con la quale l’Agenzia delle Entrate ci informerà sul modo in cui sono state utilizzate le imposte versate. Un contribuente che ha pagato 10 mila euro di imposte relative al 2016 scoprirà che 2.125 euro sono stati destinati alla voce previdenza e assistenza, 1.934 sono andati alla sanità, 1.090 a finanziare l’istruzione, 882 alla difesa, ordine pubblico e sicurezza, 832 ai servizi erogati dalla Pubblica amministrazione e così via. Nel totale delle imposte considerate, oltre all’Irpef sono ricomprese le addizionali regionali e comunali, la cedolare secca, il contributo di solidarietà, l’acconto per somme assoggettate a tassazione separata.




mercoledì 18 aprile 2018

Modello 730/2018: chi lo deve presentare e chi è esonerato?



Dichiarazione dei redditi 730/2018 riferita all'anno di imposta 2017: ecco chi la deve presentare e quali sono i casi di esonero.

La presentazione della dichiarazione dei redditi non sempre è obbligatoria. Infatti, in linea di massima l'obbligo viene meno quando il legislatore sa che la sua presentazione non comporterebbe il pagamento di imposte, o perchè già trattenute dal sostituto, o perchè già tassati alla fonte o perchè esenti.

Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione se ha conseguito redditi nell’anno 2017 e non rientra nelle ipotesi di esonero.

La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. La dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca.

La dichiarazione può essere presentata, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2017.

Dato che dal 16 aprile 2018 è possibile modificare la dichiarazione dei redditi che le Entrate hanno precompilato, vediamo nel dettaglio quali sono i casi in cui l'obbligo di dichiarare i redditi viene meno, così come elencati nelle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione dei redditi è obbligatoria solo per certe categorie di contribuenti, soggetti alle imposte sul reddito, IRPEF e addizionali comunali e regionali, ai quali però, è riconosciuta la facoltà di portare in detrazione o in deduzione dal reddito prodotto nell'anno precedente a quello di dichiarazione, determinate spese scaricabili dalle tasse, al fine di abbassare l'imposta dovuta allo Stato.

Per sapere chi deve fare la dichiarazione dei redditi occorre innanzitutto verificare se:
sulla base dei redditi prodotti nell'anno di imposta precedente, si rientra tra i soggetti obbligati o esonerati;

si hanno i requisiti per presentare la dichiarazione dei redditi tramite modello 730;

si deve presentare il modello Redditi 2018 ex Unico.

L'obbligo di presentare la dichiarazione 2018 è per tutti i contribuenti che nel periodo d’imposta 2017 hanno posseduto uno dei redditi indicati all’art. 6 del T.U.I.R., ossia:

Redditi fondiari;

Redditi di capitale;

Redditi di lavoro dipendente;

Redditi di lavoro autonomo;

Redditi d’impresa;

Redditi diversi.

Come indicato dalle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2018 sono:
pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);

persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);

soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;

sacerdoti della Chiesa cattolica;

giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);

persone impegnate in lavori socialmente utili;

lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:

al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2018;

un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2018 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;

personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2017 al mese di giugno dell’anno 2018;

lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2018 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;

produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.

La dichiarazione di redditi è obbligatoria quando:

Il contribuente è titolare di Partita IVA, anche se nel 2017 non ha prodotto alcun reddito.

Il contribuente ha cambiato lavoro nel corso del 2017 e per questo ha ricevuto più di una certificazione unica 2018 da parte di diversi datori di lavoro e nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi le 10,33 euro.

Il lavoratore è percettore di indennità pagate dall'Inps per cassa integrazione, mobilità in deroga o ordinaria, disoccupazione NASpI, nel caso in cui non siano state effettuate per errore le relative ritenute o se non si rientra nelle condizioni di esonero presentazione dichiarazione dei redditi.

Il contribuente che ha percepito redditi da lavoro dipendente ha fruito erroneamente di deduzioni e detrazioni non spettanti.

Il contribuente che ha percepito redditi da lavoro dipendente ha ricevuto retribuzioni pagate da privati non sostituti d'imposta.

Il contribuente ha percepito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente, fatta eccezione per TFR, arretrati, indennità per la cessazione di cococo, qualora erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte.

I contribuenti con reddito da lavoro dipendente e/o percettori di redditi assimilati senza detrazioni e trattenute addizionali comunale e regionale all'IRPEF. In questo caso, l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi è previsto solo se l'importo dovuto per ciascuna addizionale supera i 10,33 euro.

I contribuenti che hanno percepito redditi a titolo di plusvalenze, come ad esempio i guadagni di trading online, e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva.

Ci sono però dei redditi che non devono essere dichiarati in quanto dichiarati dal legislatore come redditi esenti.

Sono considerati redditi esenti e pertanto esclusi da tassazione e dall'obbligo della dichiarazione dei redditi, i seguenti redditi:

la maggiorazione sociale sulla pensione;

l’indennità di mobilità per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;

l’assegno di maternità per la donna disoccupata;

le pensioni erogate ai cittadini resi invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti, a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;

le pensioni dei cittadini italiani, stranieri e apolidi diventati invalidi durante lo svolgimento del loro dovere o a seguito di attentati terroristici o di criminalità organizzata e la reversibilità corrisposta ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;

gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti da università, osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, enti pubblici e di ricerca;

le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio militare;

le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari, per il servizio di leva nella Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e militari volontari qualora la menomazione sia occorsa durante il servizio di leva.

Le rendite Inail, fatta eccezione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, sono esenti. Allo stesso modo, anche le rendite corrisposte da organismi non residenti a causa di un infortunio o malattia professionale, sono esenti ma il titolare deve presentare all'Agenzia delle Entrate, un'autocertificazione attestante la natura risarcitoria della somma percepita.


venerdì 20 gennaio 2017

Dichiarazione dei redditi 2017: il software dell'Agenzia delle Entrate



La Dichiarazione dei Redditi 2017 scadenza 7 e 23 luglio. Ecco il nuovo termine per inviare la denuncia dei redditi nel 2017, a deciderlo il nuovo decreto che sposta la scadenza dichiarazione dei redditi al 23 luglio per il 730 precompilato inviato direttamente dai contribuenti e per i Caf, commercialisti e intermediari che entro il 7 luglio, hanno smaltito l'80% delle dichiarazioni.

La scadenza 730 ordinario e 730 precompilato trasmesso da Caf, commercialisti o intemerdiari, rimane al 7 luglio.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre provveduto a pubblicare online i nuovi software per la dichiarazione dei redditi:

Contribuenti e intermediari: possono infatti scaricare gratis l'applicazione web per la dichiarazione dei redditi precompilata, il modello Unico Pf precompilato. L'accesso ai servizi telematici Agenzia delle Entrate, è consentito solo quando si è in possesso di PIN Agenzia delle Entrate: Fisconline e Entratel.

Società di persone e sostituti d’imposta possono accedere al software che consentono la compilazione e la verifica dei modelli: Redditi SP, modello 770 Ordinario 2017, modello 770 Semplificato 2017.
In particolare, l'accesso tramite Fisconline permette di creare il file del modello compilato, di trasmetterlo per via telematica all’Agenzia delle Entrate e  generare il relativo modello F24 da utilizzare versamento.

Entratel invece consente di verificare eventuali errori, anomalie o incongruenze nei dati del modello di dichiarazione e allegati.

Chi non deve fare la dichiarazione dei redditi nel 2017?

I contribuenti che nel corso del 2016, hanno posseduto:

solo redditi di fabbricati derivati dal possesso dell’abitazione principale;

solo redditi di lavoro dipendente o di pensione erogati da un unico datore di lavoro che effettua le ritenute d’acconto, più eventuali redditi di fabbricati derivati dal possesso dell’abitazione principale;
solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, più eventuali redditi di fabbricati derivati dal possesso dell’abitazione principale;

reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale: non superiore a 8.000 euro, se deriva da reddito di lavoro dipendente per un periodo non inferiore a 365 giorni;

reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale: non superiore a 7.500 euro, se deriva da reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni + altre tipologie di reddito, + 185,92 euro per i redditi di terreni. Tale soglia potrebbe aumentare a 7.750 euro per effetto della Nuova

Manovra.
reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale: non superiore a 7.750 euro, se deriva da reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni, e un’età non inferiore a 75 anni. Tale soglia di esenzione IRPEF nel 2016 o 2017 potrebbe aumentare a 8mila per effetto della Legge di Stabilità 2016;

reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale: non superiore a 4.800 euro, se redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

solo redditi derivati da terreni e/o fabbricati: se non superiore a 500 euro;
solo redditi esenti: come rendite Inail per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, le pensioni di guerra, le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, le pensioni, le indennità e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, i sussidi a favore degli hanseniani, le pensioni sociali, i compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche, Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito con esclusione dell’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli, fino all’importo di 7.500 euro;

solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta: come per esempio i compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche fino all’importo di 28.158,28 euro, gli interessi sui conti correnti bancari o postali;

solo redditi soggetti a imposta sostitutiva come gli interessi sui Bot o su altri titoli di Stato;
possono non presentare la dichiarazione dei redditi 2017.

Come, a chi e dove si presenta la denuncia dei redditi?
La Dichiarazione dei Redditi 2017 va presentata, entro specifiche scadenze, mediante il Modello 730 e Redditi 2017 da consegnare:

1) Dichiarazione dei Redditi con modello 730 2017:
a) Il Modello 730 va consegnato al sostituto d’imposta, datore di Lavoro o ente Pensionistico:
Modello 730 anno 2017 già compilato: il contribuente in questo caso non deve esibire la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione dei redditi.

Modello 730-1, in busta chiusa: il modello riporta la scelta per destinare l’8 per mille e il 5 per mille dell’IRPEF. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando “Scelta per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante.

b) Il Modello 730 consegnato al CAF o al professionista abilitato: I contribuenti possono scegliere se rivolgersi al CAF o ai professionisti abilitati, per la sola trasmissione del modello e della scheda, in busta chiusa, per la scelta della destinazione dell’8 x mille, del 5 x mille e del 2 per mille dell’Irpef, modello 730-1, oppure, possono chiedere assistenza fiscale per avere istruzioni e compilazione del modello 730 2017, in questo caso sarà richiesto un corrispettivo.

c) il contribuente utilizza il modello 730 precompilato 2017, per cui accede tramite PIN Agenzia Entrate cassetto fiscale, verifica i dati della dichiarazione dei redditi precompilata, se l'accetta invia direttamente online il modello e non vi sono controlli formali su ciò che è stato dichiarato, oppure, se vi sono spese detraibili e oneri deducibili da inserire o alcuni dati errati da correggere, può provvedere da solo o recarsi presso CAF, associazioni di categoria, commercialisti firmare la delega obbligatoria e richiedere la modifica. Una volta integrate o modificate le spese o i dati, il Caf o l'intermediario provvede ad apporre il visto di conformità sul 730 e a trasmettere il modello per via telematica. In questo caso, l'Agenzia delle Entrate controlla quanto dichiarato sul 730 precompilato.
 
2) Dichiarazione dei Redditi con modello Redditi 2017:

I contribuenti obbligati alla dichiarazione dei redditi tramite presentazione del Modello Redditi PF 2017, possono farlo entro il 30 settembre che cadendo di sabato fa slittare la scadenza al 2 ottobre 2017 con le seguenti modalità:

a) direttamente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate previa registrazione e credenziali Fisconline ed Entratel.

b) tramite intermediari abilitati: come commercialisti, Caf o associazioni di categoria.

Quali documenti servono per la compilazione?
Il contribuente tenuto alla presentazione della Dichiarazione dei redditi deve compilare o far compilare il Modello 730 o Unico, in base alla documentazione in suo possesso, che è necessaria per verificare sia la conformità dei dati riportati nella dichiarazione che per il riconoscimento delle detrazioni e deduzioni ai fini Irpef.

Dal 2016, grazie alla dichiarazione dei redditi precompilata, sono già presenti nel 730 i dati presenti nel Sistema tessera sanitaria quindi le spede per l'acquisti di medicinali, visite mediche, ticket sanitari e tutte le informazioni su oneri deducibili e detraibili che devono essere inviati all’Agenzia secondo modalità e termini che saranno individuati con decreto ministeriale.

Tale documentazione fiscale, che andrà custodita dai contribuenti per i successivi 4 anni, è la seguente:

Modello CU 2017: certificazione che attesta la somma dei redditi percepiti in qualità di lavoratori dipendenti, pensionati equiparati ed assimilati.
Certificazione unica 2017 redditi 2016 che il datore di lavoro o l’Ente pensionistico ha consegnato entro il 28 febbraio 2017.

Cu2017 redditi 2016 rilasciato dall’Inps per l’indennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità e per la Cassa integrazione guadagni.

Modello Cu 2017 redditi 2016 del coniuge e dei familiari fiscalmente e non a carico.

Talloncino di pagamento delle pensioni estere.

Atti notarili: di terreni e fabbricati acquistati, ereditati, venduti o donati nel 2014/2015.

Visura catastale degli immobili: posseduti e quelli per i quali è stata ottenuta una nuova rendita catastale.

Contratti di affitto di case, box, garage: adesione alla “cedolare secca” con la copia modello RLI eventuali mod. F24 ELIDE relativi agli acconti versati nel 2014-2015.
Mod. ex Rad relativo a dividendi azionari.

Certificazione dei compensi per prestazioni occasionali, diritti d’autore o provvigioni.
deleghe di pagamento mod. F24.

Qualsiasi documentazione che attesti i redditi percepiti nel 2016.

Codice fiscale del coniuge e dei familiari fiscalmente a carico.

Contratto di mutuo e rogito notarile: per l’acquisto dell’abitazione principale.

Novità Detrazioni e spese da scaricare:
Tutte le Fatture, scontrini, ricevute, copia di bonifici, assegni, rilasciate per le spese da portare in detrazione dalla Dichiarazione dei redditi e da indicare sul Modello Unico e e modello 730:

Elenco spese sanitarie e assistenziali da scaricare dalla dichiarazione dei redditi:
Visite mediche specialistiche o generiche Analisi, indagini radioscopiche, ricerche

Spese Dentistiche -Apparecchi acustici -Acquisto o affitto di attrezzature medico-sanitarie

Occhiali da vista, lenti a contatto -Degenze ospedaliere o casa di cura- Retta della casa di riposo

Riabilitazione, ginnastica, massaggi - Cure termali- Prestazioni effettuate presso il Ssn
Medicinali- Spese di assistenza sanitaria- Spese per l’assistenza ai portatori di handicap
Spese per l’acquisto di autoveicoli adattati -Spese per badanti -Spese mediche effettuate all’estero
 Spese per la Casa e Immobili:
Interessi passivi per mutui ipotecari- Contributi previdenziali. - Premi di assicurazioni vita ed infortuni- Compenso intermediari immobiliari- Spese risparmio energetico Ecobonus 65%
Detrazione canone di locazione- Consorzi di bonifica - Acquisto arredi, mobili ed elettrodomestici per l’arredo di immobili ristrutturati.

Spese per i figli se fiscalmente a carico:
Spese scolastiche, mensa asilo e sport ragazzi

Altre Spese:
Assegno periodico corrisposto al coniuge separato - Spese funebri- Ssn pagato sull'assicurazione auto abolito dal 2014. Contributi versati per le collaboratrici domestiche- Versamenti a fondi pensione

Erogazioni Liberali a favore di: Paesi in via di sviluppo- istituzioni religiose- Onlus- Associazioni sportive.


Dichiarazione dei redditi 2017: 730, CU, 770 e IVA



La Dichiarazione dei Redditi 2017 scadenza 7 e 23 luglio. Ecco il nuovo termine per inviare la denuncia dei redditi nel 2017, a deciderlo il nuovo decreto che sposta la scadenza dichiarazione dei redditi al 23 luglio per il 730 precompilato inviato direttamente dai contribuenti e per i Caf, commercialisti e intermediari che entro il 7 luglio, hanno smaltito l'80% delle dichiarazioni.

La scadenza 730 ordinario e 730 precompilato trasmesso da Caf, commercialisti o intemerdiari, rimane al 7 luglio.

Ricordiamo che la dichiarazione va presentata dai contribuenti obbligati alla trasmissione del modello 730 o il nuovo modello redditi ex Unico, e da coloro che intendono portare a deduzione e a detrazione, ai fini Irpef sui redditi, le spese sostenute nell’anno precedente a quello della dichiarazione.

La prima novità è il formato unificato: spariscono il modello ordinario e semplificato, rispettivamente per dividendi e lavoro dipendente, la dichiarazione dei sostituti d’imposta da questo 2017 si effettua con un unico modulo, composto dal frontespizio e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY. La dichiarazione dei sostituti d’imposta sulle ritenute operate nel 2016 va trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite professionista della dichiarazione, entro il 31 luglio 2017.

Fra le novità:
nuovo quadro DI, dichiarazione integrativa: per utilizzare l’eventuale maggior credito derivante da dichiarazioni integrative a favore, presentate in base all’articolo 2, comma 8-bis del Dpr 322/1998, come modificato dall’articolo 5 del Dl 193/2016.

Quadri ST (ritenute alla fonte, trattenute assistenza fiscale, imposte sostitutive) e SV (trattenute addizionali comunali IRPEF): nelle prime tre sezioni, non ci sono più le caselle compensazione interna degli importi relativi alla eccedenza di versamento, che da quest’anno sono transitate nell’F24.

Quadro SX (riepilogo compensazioni): è stato semplificato, eliminando alcune voci non più attuali.

Per quanto riguarda la dichiarazione di lavoratori dipendenti e pensionati, approvati 730/2017 (per la dichiarazione dei redditi), 730-1 (per la destinazione dell’otto, cinque e due per mille IRPEF), 730-2 (per le ricevute di sostituto d’imposta e intermediario), 730-3 (liquidazione e assistenza fiscale), 730-4 e 730-4 integrativo (comunicazione, bolla, consegna e ricevuto risultato contabile), bolla per la consegna dei modelli 730 e 730-1.

Il modello 730 può essere presentato in formato carteceo, oppure precompilato. Il 730 precompilato sarà disponibile dal prossimo 15 aprile sull’apposito sito dell’Agenzia delle Entrate. Il termine per la presentazione è il 23 luglio, oppure il 7 lulgio per chi si rivolge a CAF o professionisti abilitati.

Molte le novità 2017: raddoppio premi di risultato agevolati, incentivi lavoratori impatriati, bonus mobili giovani coppie acquisto prima casa, school bonus, niente rivalutazione terreni coltivatori diretti, detrazione leasing prima casa, proroga detrazioni ristrutturazione edilizia e efficienza energetica, detrazione per controllo da remoto impianti di riscaldamento.

Cambia il termine per la consegna ai dipendenti della CU 2017, al 31 marzo (l’anno scorso era fine febbraio), mentre resta invariata la scadenza del 7 marzo per l’invio all’Agenzia delle Entrate. Anche qui, novità per premi di risultato, lavoratori impatriati, rimborsi beni e servizi effettuati dal datore di lavoro non soggetti a tassazione.

IVA
Approvati il modello IVA/2017 e IVA base. La dichiarazione IVA si presenta in febbraio, in via telematica, direttamente o tramite intermediario. I modelli contengono:
IVA/2017: frontespizio, quadri VA, VB, VC, VD, VE, VF, VJ, VI, VH, VK, VN, VL, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;

IVA base 2017: frontespizio, VA, VB, VE, VF, VJ, VI, VH, VL, VX e VT.

Fra le novità: opzione per partecipare al gruppo IVA (che debutta nel 2018, ma con adesione da comunicare nella dichiarazione dell’anno precedente, valida poi per tre anni), nuovo quadro VN per la dichiarazione integrativa a favore, nuovi righi nei quadri VE e VF per le compensazioni su cessioni di alcuni prodotti alimentari (caseario, carni), caselle per i regimi opzionali.

Le novità dichiarazione dei redditi 2017, sono:

Rimborsi 730 superiori a 4000 euro: abolita la norma che prevede le verifiche nei confronti dei contribuenti che, applicano nel 730, detrazioni per carichi familiari o eccedenze derivanti dalle precedenti dichiarazioni. La Legge di Stabilità 2016 ha previsto infatti che, le suddette verifiche, vengano sostituite da controlli preventivi solo in presenza di rimborsi di importo rilevante. Di conseguenza a partire dal 1° gennaio, è abolita la soglia dei 4000 euro che fino adesso ha fatto scattare in automatico i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria. In ogni caso, il controllo dovrà comunque essere effettuato al massimo entro 4 mesi dalla dichiarazione e non più 7 mesi come è avvenuto finora.

Spese sanitarie: in base alle misure introdotte dalla scorsa legge di Stabilità, per le dichiarazione dei redditi precompilate, vige l'obbligo di trasmettere i dati delle prestazioni erogate nel 2016 dal SSN e non, entro una certa scadenza, pena pesanti sanzioni. Il nuovo adempimento si riferisce ai dati che ospedali, ambulatori, strutture convenzionate SSN e non, per cui professionisti e medici privati, società di mutuo soccorso ecc devono obbligatoriamente trasmettere all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2016 al fine di consentire all'Amministrazione, di predisporre per il contribuenti interessati, il 730 2017 precompilato comprensivo di spese sanitarie. Tali dati, dovranno essere inviati al sistema Tessera Sanitaria ogni anno.

Spese sanitarie 730 2017 nuove regole e sanzioni: con l'entrata in vigore del nuovo obbligo di trasmissione dati delle spese sanitarie da parte delle strutture mediche e medici convenzionati al SSN o non, la Legge di Stabilità ha previsto sanzioni tra 100 e 50.000 euro per l'omessa, tardiva o errata trasmissione entro il 28 febbraio di ciascun anno di imposta. La sanzione però può essere evitata, se l'invio avviene con un ritardo massimo di 5 giorni oltre la scadenza o dopo la segnalazione da parte dell'Agenzia, se invece il ritardo accumulato non è più di 60 giorni, la multa è ridotta di 1/3, diventando da 66,66 euro  a 20mila euro. A partire dalla dichiarazione dei redditi 2017, nel modello 730 precompilato e modello Unico precompilato, entrano altre e nuove spese sanitarie 2017 per: infermieri, oculisti, psicologo, ostetrica, tecnico radiologia, veterinari etc.

La dichiarazione dei redditi 2017 va presentata dai contribuenti secondo le date di scadenze stabilite dall’Amministrazione Finanziaria per la consegna del Modello 730 e Unico 2017 per l’anno di imposta 2016.

Dichiarazione dei redditi 2017 scadenza: a seguito dell'entrata in vigore del nuovo modello 730 precompilato, è stata modificata la scadenza per la trasmissione e consegna della dichiarazione dei redditi. Ciò è dovuto al fatto che la scadenza modello 730 precompilato, è stata adattata alle nuove necessità dell'Agenzia delle Entrate di incrociare i dati tributari dei contribuenti.
Le nuove date di scadenza per trasmettere i dati all'Agenzia sono:

Entro il 28 febbraio vengono trasmessi all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese deducibili e detraibili dal 730.

Entro il 7 marzo, i sostituiti di imposta  inviano all'Agenzia, i dati relativi al nuovo modello CU che ha sostituito il vecchio CUD per pensionati, dipendenti, ed ora valido anche per la certificazione unica autonomi

Dichiarazione dei redditi tramite 730 scadenza:

scadenza 730 al 23 luglio: SOLO per chi consegna direttamente e autonomamente il 730 precompilato all'Agenzia delle Entrate. Proroga 730 precompilato: visto che l'anno scorso, la scadenza del 7 luglio ha subito una proroga 730 precompilato a causa di tanti ritardi e disguidi, la nuova data per trasmettere la dichiarazione dei redditi è stata il 22 luglio per CAF, intermediari e contribuenti, con l'approvazione del nuovo decreto di novembre 2016, la scadenza 730 2017 è il 23 luglio per chi presenta direttamente la dichiarazione all'Agenzia delle entrate.

Scadenza 730 al 7 luglio: per i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale per la compilazione e/o invio del 730 tramite:

Sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta o tramite intermediari;

Caf e commercialisti e intermediari abilitati.

I contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi mediante la compilazione e la consegna del Modello Unico quest'anno dovranno utilizzare il nuovo modello Redditi PF 2017. Tale modello, dovrà essere consegnato ed inviato entro le seguenti date di scadenza:

Entro il 30 settembre 2017, ossia, 2 ottobre 2017: se il modello Redditi viene trasmesso per via telematica all’Agenzia delle Entrate utilizzando i servizi on line Fisconline ed Entratel dell’Agenzia previa registrazione e con PIN, oppure, consegnando il modello tramite intermediari autorizzati.

Tra il 2 maggio e il 30 giugno 2017: se il Modello Redditi viene inviato cartaceo tramite ufficio Postale. Questa possibilità è però riservata ai soli contribuenti autorizzati, ossia, per coloro che pur avendo i requisiti per utilizzare il modello 730 e non avendo un datore di lavoro o non essendo titolari di pensione, devono dichiarare redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva nei quadri del modello Unico, oppure, devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti, o sono privi di un sostituto d’imposta a causa dell’interruzione del rapporto lavorativo o perché si trovano all'estero.

Importante: la data di scadenza per la consegna della dichiarazione dei redditi tramite modello Redditi, potrebbe subire proroghe, per cui è bene verificare i termini nello scadenzario aggiornato via via dall’Agenzia delle Entrate. Si ricorda, inoltre, che se il termine ultimo per la trasmissione cade di domenica o in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo utile.

La Dichiarazione dei redditi mediante modello 730 anno 2017, va utilizzato dai contribuenti che hanno percepito nell’anno 2016 i redditi in qualità di:

Pensionati o lavoratori dipendenti;

Lavoratori in cassa Integrazione e Mobilità;

Soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;

Sacerdoti dalla Chiesa cattolica;

Consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.;

Lavori socialmente utili;
Produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.

Il Modello Redditi 2017 persone fisiche va utilizzato dai contribuenti che devono presentare la dichiarazione dei redditi ma non hanno i requisiti per poter utilizzare il Modello 730 2017.
Devono utilizzare il modello Redditi persone fisiche 2017, i contribuenti che:

Hanno posseduto nell’anno 2016 redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA, redditi “diversi” non compresi fra quelli dichiarabili con il modello 730, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario.

Non hanno risieduto in Italia nel corso del 2016;

Hanno percepito nel 2016 redditi di lavoro dipendente pagati da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto

Devono presentare dichiarazioni IVA, IRAP, Modello 770 ordinario e semplificato

Devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti
Hanno cessato il rapporto di Lavoro a contratto a tempo indeterminato.

Altresì, devono presentare il Modello Redditi, anche quei contribuenti che pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, hanno la necessità di presentare alcuni quadri del modello redditi Pf per dichiarare:

la proprietà la titolarietà di altro diritto reale su immobili situati all'estero;

il possesso di attività finanziarie all’estero;

per calcolare IVIE e IVAFE;

plusvalenze finanziarie;

investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria, detenuti al 31 dicembre dell’anno precedente;

trasferimenti effettuati effettuati nel corso del 2015 di importo complessivo superiore a 10.000 euro.

lunedì 19 gennaio 2015

Certificazione Unica entro il 28 febbraio 2015 per autonomi, pensionati e dipendenti



Il modello per certificare i redditi non si chiamerà più CUD, ma CU, (Certificazione Unica). Tra le principali novità si segnala il fatto che il sostituto d’imposta (datore di lavoro):

dovrà utilizzare il Modello CU per attestare sia i redditi di lavoro dipendenti e assimilati, finora riportati sul CUD, sia i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi, fino ad oggi certificati in forma libera;

è tenuto alla consegna della Certificazione Unica ai dipendenti, equiparati e assimilati, nonché ai lavoratori autonomi entro il 28 febbraio 2015;

è tenuto, per la prima volta, alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle predette Certificazioni entro il 7 marzo 2015.

E’ prevista una sanzione pari a 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, salvo che detta certificazione non venga corretta entro i 5 giorni successiva alla scadenza.

Ma vediamo con maggiore dettaglio:

Il nuovo CUD 2015 si chiama CU, Certificazione Unica  dei redditi e, a partire dal periodo d’imposta 2014, il datore di lavoro, sostituto d’imposta, lo utilizzerà per certificare:

i redditi da lavoro dipendente, equiparati e assimilati (borse di studio, collaborazioni coordinate e continuative, compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione delle società);

i redditi di lavoro autonomo, dei professionisti, i redditi diversi, le provvigioni, non più certificati in “forma libera”.

Il Decreto Legislativo si è posto l’obiettivo, già dal periodo d’imposta 2014, di inviare al domicilio dei contribuenti il modello 730 precompilato ed è stato appunto previsto questo nuovo modello CU che certificherà  anche i redditi  dei lavoratori autonomi e dei professionisti. Ciò significa che se un contribuente ha percepito, nel corso del 2014, più redditi, ad esempio, di lavoro dipendente e per prestazioni occasionali o collaborazioni, riceverà al proprio domicilio, via internet, un modello 730 che riporterà tutti i redditi percepiti, le ritenute fiscali subite e le detrazioni applicate, modello 730 che il contribuente potrà correggere o integrare se incompleto.

Il sostituto d’imposta, pertanto, dovrà provvedere:
alla consegna della Certificazione Unica ai dipendenti, equiparati e assimilati, nonché ai lavoratori autonomi entro il 28 febbraio 2015;

nonché, per la prima volta, alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle predette certificazioni entro il 7 marzo 2015 (scadenza prorogata al 9 marzo perché il 7 cade di sabato).

Per ogni certificazione omessa,  tardiva o errata è prevista una sanzione di 100 euro. La sanzione non si applica se la trasmissione è effettuata o rettificata entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Poiché devono essere certificati solo i redditi corrisposti, rammentiamo che se non sono state retribuite tutte le mensilità relative all’anno  2014 è necessario che ciò venga comunicato immediatamente allo studio al fine di provvedere allo storno di quanto non pagato perché, trasmesso il modello CU all’Agenzia delle Entrate e trascorsi i termini di cui sopra, non potrà più essere rettificato.

Come funziona per Pensionati, dipendenti e autonomi?
Nuovo Modello CUD 2015 pensionati, dipendenti e autonomi cos'è? Il nuovo modello CU 2015 è la nuova certificazione unica dei redditi par autonomi, pensionati e dipendenti che parte dal 2015 per i redditi relativi al 2014 e che sostituisce il vecchio CUD.

Come funziona il nuovo modello CU 2015? La Certificazione Unica mod. CU 2015 pensionati, dipendenti e lavoratori autonomi, dovrà essere infatti utilizzata dai sostituiti di imposta per certificare le ritenute operate su dipendenti e pensionati che potranno decidere anche, sempre a partire dal nuovo anno, di presentare la dichiarazione dei redditi tramite modello 730 2015 precompilato, e certificare per la prima volta le ritenute operate sui lavoratori autonomi. Tale certificazione unica, dovrà poi essere rilasciata al lavoratore autonomo, al dipendete e al pensionato, entro il 28 febbraio 2015, ovvero, la stessa scadenza di consegna che aveva il vecchio CUD. Per cui, il compito dei sostituti di imposta a partire dal 2015 sarà quindi di certificare, per la prima volta, anche le ritenute operate sui lavoratori autonomi, oltre che quelle effettuate su dipendenti e pensionati. Una volta consegnato il CU 2015 al lavoratore, il sostituito di imposta, provvederà ad inviarlo per via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo 2015.

Altra novità introdotta con certificazione unica 2015 è l'inserimento delle somme pagate dalle imprese per i Lavori socialmente utili con la quota esente che dovrà essere distinta tra la base imponibile e le ritenute Irpef effettuate, oltre che l'indicazione delle addizionali regionali Irpef e quelle complessive ancora sospese e le ritenute operate e sospese. Nel CU 2015 spazio anche alla nuova sezione dedicata a l’incremento della produttività del lavoro per il quale il sostituto di imposta  dovrà indicare anche i redditi non imponibili e l'operazione ordinaria. Per vedere la bozza della certificazione unica pensionati, dipendenti e autonomi:

La consegna CU 2015 da parte dei sostituti di imposta al lavoratore, dipendente o pensionato dovrà essere entro il 28 febbraio 2015 mentre l'invio online certificazione unica 2015 all'Agenzia delle Entrate dovrà avvenire entro il 7 marzo 2015.

Un'altra novità introdotta con la certificazione unica 2015 per pensionati e dipendenti e si trova propria sulla prima pagina del modello CU. Tale novità, consiste nel fatto che i sostituti di imposta, datori di lavoro o ente pensionistico, dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate anche i dati relativi al coniuge e a familiari a carico del dipendente.

Viene richiesto al sostituto di imposta, di indicare per il dipendente con familiari a carico: il coniuge, il primo figlio e i figli successivi, familiari e i figli con disabilità. Per ciascun familiare a carico, saranno indicati il codice fiscale e il numero dei mesi a carico e per figli anche se minori di tre anni, la percentuale di detrazione spettante, e la detrazione al 100% per l’affidamento dei figli. Nell'ultimo rigo, trova spazio invece la casella relativa alle famiglie numerose, che  il sostituto dovrà barrare indicando la relativa percentuale di detrazione spettante. Inoltre, vi saranno campi separati per l'indicazione esatta dei redditi percepiti, ossia, se trattasi di redditi da pensione o da dipendente, assegni al coniuge o redditi assimilati, spazio anche ai crediti non ancora rimborsati, agli oneri detraibili e deducibili, e visto che il modello CU presentato dall'Agenzia delle Entrate è una bozza e quindi soggetta a future modifiche, è già sicura quella che porterà all'inserimento di una apposita casella per il bonus Irpef da 80 euro.

Il modello CUD 2015 per gli autonomi è il nuovo modello di Certificazione Unica che dal 2015 deve essere rilasciato anche agli autonomi per certificare i redditi percepiti nel 2014. Tale CU, dovrà essere quindi compilato da tutte quelle imprese che nel corso del 2014 si sono avvalse di professionisti con Partita IVA e di collaboratori anche occasionali, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo.

Queste stesse aziende, saranno quindi intese come "datori di lavoro" del lavoratore autonomo e quindi come sostituiti di imposta e per questo tenute alla consegna del nuovo CUD entro al 28 febbraio 2015 al lavoratore e al suo invio per via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2015.

Cosa cambia per professionisti e collaboratori?
Il CUD, a partire dal 2015 diventa Certifcazione Unica modello CU 2015 è la grande novità introdotta dall'Agenzia delle Entrate per i lavoratori autonomi, professionisti con Partita IVA o collaboratori anche occasionali. Ma chi sono i lavoratori autonomi? Sono lavoratori esterni all'azienda che svolgono un'attività intellettuale, artistica e non piccoli imprenditori, nei confronti di un committente, con lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione. Rientra quindi nel lavoro autonomo: la collaborazione parasubordinata, il lavoro autonomo occasionale, i professionisti con Partita IVA, il contratto a progetto o gli studi associati intesi come collaborazione tra professionisti iscritti allo stesso o diverso albo professionale.

A partire dal 2015, per questi lavoratori autonomi ci sarà una grande novità, ossia, otterranno per la prima volta dai loro "datori di lavoro" la certificazione unica redditi relativi al 2014. Cosa cambia per professionisti con partita IVA e collaboratori con modello CU 2015? Per capire meglio cosa cambia per le aziende che si avvalgono del lavoratori autonomi e per gli stessi autonomi con l'introduzione del modello CU, dobbiamo fare un piccolo esempio.

Fino adesso infatti un’azienda che si avvaleva di una consulenza esterna da parte di un professionista autonomo Partita IVA nel forfettino, doveva certificare il compenso dato senza sbrigare alcuna formalità, essendo sufficiente la sola carta intestata dell’impresa. Il professionista dal canto suo, che riceveva il compenso per la sua prestazione doveva inserire il relativo corrispettivo nella dichiarazione dei redditi mediante la certificazione dei corrispettivi ai fini di calcolo delle imposte.

Con il nuovo modello CU 2015, l'impresa che si avvale di una consulenza di un lavoratore autonomo, diventa essa stessa "datore di lavoro" del professionista e deve emettere un Cud da inoltrare al professionista e all’Agenzia delle entrate per via telematica entro il 7 marzo di ogni anno. E il modello 770 che fine farà? Per il momento rimane, anche se è allo studio un modello 770 semplificato per evitare le doppie informazioni che il Fisco riceverà sul lavoratore autonomo con il modello 770 2015 e il CU 2015.

Come va compilata la certificazione unica autonomi 2015? Il modello CU 2015 è stato completamente rinnovato in tutte le sue sezioni, è costituito da 3 pagine contenenti una serie di informazioni che il sostituito dovrà compilare e trasmettere all'Agenzia delle Entrate per la prima volta. Una nuova sezione del nuovo modello CU è per esempio la Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi che dovrà essere compilata dall'azienda che si è avvalsa di lavoratori autonomi, quindi collaboratori anche a progetto o occasionali o professionisti con partita IVA, nel corso del 2014. Queste aziende, essendo ora intese come datori di lavori e quindi sostituti di imposta, sono tenute a partire dal 2015 a certificare ufficialmente i corrispettivi pagati a lavoratori autonomi, collaboratori e professionisti per ogni singola collaborazione o prestazione professionale ricevuta dovranno essere indicati i seguenti dati:

Compensi lordi corrisposti al lavoratore autonomo distinguendo tra somme non soggette a ritenuta, imponibili, le ritenute operate in acconto e a titolo di imposta, le addizionali regionali e comunali.
Contributi previdenziali dei lavoratori autonomi che sono a carico di chi ha richiesto la prestazione, o la collaborazione, e pagato i corrispettivi. In questa sezione va indicata anche la quota dei contributi a carico del lavoratore autonomo.

Dati su rimborsi spesa e ritenute restituite.
Somme corrisposte al lavoratore autonomo in caso fallimento indicando le somme erogate prima del fallimento aziendale, oppure,  le somme corrisposte dal curatore fallimentare o dal commissario, a seguito di liquidazione coatta amministrata.



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