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martedì 12 maggio 2020

Modello 730/2020: guida alle nuove detrazioni e nuovo limite di reddito



Tra le agevolazioni più diffuse e riconosciute alle famiglie italiane troviamo le detrazioni per i carichi di famiglia. Il coniuge a carico, i figli a carico e gli altri familiari danno diritto ad un’agevolazione fiscale consistente nell'abbattimento dell’imposta lorda (IRPEF) da pagare annualmente sul proprio reddito complessivo. In particolare, la detrazione può essere riconosciuta al contribuente direttamente dal datore di lavoro in busta paga o in fase di dichiarazione dei redditi. In questo articolo, riepiloghiamo quali sono i requisiti per risultare a carico e quali solo le novità proposte per la dichiarazione dei redditi 2020.

Il modello 730/2020 per la dichiarazione dei redditi contiene una serie di novità, a partire dalle nuove detrazioni fiscali fino al nuovo tetto di reddito per figli a carico: ecco il dettaglio.

Il modello 730/2020 presenta alcune novità per la dichiarazione dei redditi relativa al 2019. Ad esempio, da quest’anno possono utilizzare questo modello gli eredi che devono indicare i redditi del defunto per l’anno d’imposta fino al 23 luglio 2020.Di seguito tutte le altre novità, riassunte nelle istruzioni di compilazione del modello.

Limite di reddito per figli a carico: dall’anno d’imposta 2019, per i figli fino a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è pari a 4.000 euro.

Detrazione spese di istruzione: per l’anno 2019 l’importo massimo delle spese detraibili è di 800 euro.

Detrazione infrastrutture di ricarica: la spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 in relazione all’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (massimo 3mila euro), può essere detratta per il 50% in 10 rate annuali di pari importo.

Impatriati: per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia dal 30 aprile 2019, i redditi da lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito nella misura del 30%, ridotta al 10% se trasferiti in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Tali redditi, se percepiti  da sportivi professionisti, vi concorrono nella misura del 50% purché sia effettuato il versamento pari allo 0,5% della base imponibile (con le modalità individuate con apposito DPCM).

Detrazione comparto sicurezza e difesa: al personale di Forze di polizia e Forze armate, titolare di reddito da lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio (compresa indennità fissa e continuativa) una riduzione IRPEF e relative addizionali.

Detrazione riscatto periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”): l’onere di riscatto per anni non coperti da contribuzione può essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50%, in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno di sostenimento della spesa e successivi.

Sport bonus: riguarda i contribuenti identificati con il numero seriale indicato nella tabella A allegata al decreto del 23 dicembre 2019. Si tratta di un credito d’imposta del 65% sulle somme erogate in favore di enti gestori o proprietari di impianti sportivi pubblici ed è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Credito d’imposta per bonifica ambientale: credito d’imposta del 65% (nei limiti del 20% del reddito imponibile) in tre quote annuali di pari importo, per erogazioni liberali destinate a interventi su edifici e terreni pubblici (sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari) ai fini della bonifica ambientale – compresa rimozione amianto – della prevenzione e dl risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

Scheda 8 per mille IRPEF: il contribuente può destinare l’otto per mille dell’IRPEF indicando una finalità tra cinque opzioni.


Nel limite di reddito di 2.840,51 € o 4.000 € che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;

le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;

la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera (frontalieri) da parte di soggetti residenti;

il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva (regime forfettario).

Invece, per la determinazione del reddito complessivo per essere considerati a carico, non devono essere prese in considerazione le seguenti tipologie di reddito:

redditi esenti ai fini IRPEF (es. borse di studio; pensione di invalidità, ecc.);

redditi soggetti a ritenuta alla fonte (es. redditi da attività sportiva dilettantistica fino a 10.000 € annui).



martedì 1 maggio 2018

Modello 730 precompilato le cose da sapere



Al via dal 2 maggio 2018 l’operazione invio del 730 con il fai-da-te e sarà  possibile accettare, modificare e inviare all’Agenzia delle Entrate il modello 730 precompilato direttamente tramite l’applicazione web. L’operazione potrà essere conclusa al massimo entro il prossimo 23 luglio. A partire dal 7 maggio, invece, si potrà intervenire con la modalità di compilazione assistita. Effettuato l’inoltro è necessario consultare l’apposito link nel quale viene pubblicata la ricevuta verificando la presenza di eventuali comunicazioni di scarto.

Per la dichiarazione dei redditi, servono anche i seguenti documenti:

Certificazione Unica rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico;

Fatture, ricevute, scontrini di farmaci da banco, che attestino le spese sostenute nel corso dell’anno per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo e ch per il 2018 non trovano ancora posto nel 730 precompilato;

Altra documentazione necessaria per il riconoscimento delle spese deducibili o detraibili;

Ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio ;

Attestati di versamento degli acconti d’imposta effettuati dal contribuente;

Ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata un’eccedenza d’imposta.

La documentazione tributaria va conservata per eventuali accertamenti futuri fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione.

Con le nuove tipologie di spesa si incrementano i dati a disposizione dei contribuenti, ma allo stesso tempo aumentano i dati presenti nell’area di parcheggio in attesa di approvazione. La conferma equivale comunque alla «modifica» del modello con conseguente perdita dei benefici connessi con l’esclusione dal controllo formale. È opportuno porre attenzione, su questi dati poiché ritenuti particolarmente sensibili anche da parte dell’Agenzia in vista di un possibile futuro controllo.

Il modello viene reso disponibile in via telematica, accendendo al sito Internet dell’Agenzia con le proprie credenziali personali o, con una delega, attraverso un Caf o un intermediario. Al cassetto fiscale personale si può accedere anche con i codici di accesso del portale Inps, e con la Spid, il sistema pubblico di identità digitale, o la Carta Nazionale dei Servizi.

Verificare il contenuto delle certificazioni uniche («Cu») che sono state rilasciate soprattutto da parte di chi ha avuto più rapporti di lavoro nell’anno avendo cura di controllare se sono state compiute o meno operazioni di conguaglio. In particolare va controllato il diritto o meno al bonus Irpef indicato in certificazione. Se quest’ultimo risulta, in tutto o in parte, non spettante, lo stesso dovrà venire restituito attraverso la modifica del precompilato e la conseguente liquidazione della dichiarazione.

Va accuratamente verificata la presenza dei seguenti elementi: utili percepiti nel 2017 sulla base dei dati contenuti nelle certificazioni degli utili (Cupe) rilasciate dalle società emittenti sulle quali si deve pagare l’Irpef (partecipazioni qualificate) non presenti nella precompilata (nemmeno nell’area di parcheggio) eventuali compensi per attività di lavoro occasionale (di carattere commerciale od autonomo) assoggettati a ritenuta d’acconto (rigo D3) normalmente tracciate in precompilata.

Gli importi relativi alle tipologie di spesa «CT» (Cure termali), «PI» (Protesica e integrativa) e «IC» (Chirurgia estetica) riguardano spese sanitarie detraibili a determinate condizioni, perciò sono sommati e riportati solo nel foglio informativo; se si possiedono i requisiti per usufruire della detrazione (ad esempio prescrizione medica) si può inserire in dichiarazione il relativo importo. In caso contrario la detrazione non sarà possibile e il dato riportato nel foglio informativo non andrà confermato.

Nella Certificazione unica («Cu») è indicato solitamente un unico codice fiscale del soggetto che ha stipulato il contratto di locazione breve, ossia di uno dei comproprietari. L'importo del corrispettivo indicato nella «Cu» è riportato nella dichiarazione precompilata solo di questo soggetto. Se l'importo deve essere ripartito è necessario modificare il dato inserito nella precompilata e gli altri comproprietari devono indicare nel proprio 730 le rispettive quote del corrispettivo.

Nella precompilata sono riportate le rate successive alla prima, ricavate dalla dichiarazione dell’anno precedente. In caso di spese sostenute nel 2017, l’informazione è presente solo nel foglio riepilogativo (salvo i pagamenti effettuati con bancomat e carta di credito per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, o in caso di bonifici non portanti specifiche causali legate agli interventi di detrazione). La precompilata va modificata e il dato deve essere inserito direttamente in dichiarazione

Se, per semplice errore materiale, è stata invertita la causale del versamento (ad esempio indicazione del riferimento normativo di cui alla riqualificazione energetica, anziché quello relativo per al recupero del patrimonio edilizio), si può comunque beneficiare delle detrazione inserendolo correttamente il bonus nel modello da spedire. Analogamente, in costanza degli altri requisiti si può operare in caso di errata indicazione del soggetto nel bonifico rispetto a quello indicato in fattura.

Gli oneri deducibili/detraibili sostenuti nell’interesse dei familiari a carico vengono riportati nella precompilata del soggetto che ha sostenuto la spesa se comunicato all’Agenzia (nel prospetto dei familiari a carico deve essere presente il familiare). In caso contrario l’onere è inserito nella dichiarazione del contribuente che ha il familiare a carico con le percentuali riportate nell’apposito prospetto. Anche in questo caso è possibile modificare la dichiarazione.

Quest’anno si dovrà faticare ancora meno per integrare, eventualmente, la dichiarazione precompilata. Nel modello della dichiarazione dei redditi 2017, infatti, l’Agenzia inserirà anche le spese sostenute per gli asili nido, con i relativi rimborsi, i contributi detraibili versati alle società del mutuo soccorso, e le eventuali erogazioni alle onlus, fondazioni e associazioni di ricerca scientifica o per la tutela dei beni storici e artistici. Nella dichiarazione predisposta dagli uffici del fisco erano già presenti, oltre ai redditi percepiti, una serie di spese che danno luogo a detrazioni o deduzioni, come le spese sanitarie, gli interessi passivi dei mutui, i contributi previdenziali versati, le spese per l’istruzione universitaria, i premi assicurativi.

Un’altra novità del 2018 è la funzione di compilazione assistita della dichiarazione dei redditi online. Per aggiungere delle spese che non fossero elencate, o toglierne altre, ci si potrà far assistere direttamente dal Fisco. Se la dichiarazione dei redditi viene approvata e inviata senza alcuna modifica, il contribuente ha la garanzia che non subirà controlli. Se si ricorre alla compilazione assistita c’è la garanzia che i controlli, semmai, potranno riguardare solo le spese aggiunte o modificate. La stessa sicurezza di non incappare nelle successive possibili verifiche fiscali si ha se la dichiarazione precompilata viene modificata e trasmessa attraverso un Caf o un professionista (che rilascia un visto di conformità e si fa carico di eventuali errori commessi in buona fede).

Aprendo il cassetto fiscale, insieme alla dichiarazione precompilata 2018 troveremo anche una lettera con la quale l’Agenzia delle Entrate ci informerà sul modo in cui sono state utilizzate le imposte versate. Un contribuente che ha pagato 10 mila euro di imposte relative al 2016 scoprirà che 2.125 euro sono stati destinati alla voce previdenza e assistenza, 1.934 sono andati alla sanità, 1.090 a finanziare l’istruzione, 882 alla difesa, ordine pubblico e sicurezza, 832 ai servizi erogati dalla Pubblica amministrazione e così via. Nel totale delle imposte considerate, oltre all’Irpef sono ricomprese le addizionali regionali e comunali, la cedolare secca, il contributo di solidarietà, l’acconto per somme assoggettate a tassazione separata.




mercoledì 18 aprile 2018

Modello 730/2018: chi lo deve presentare e chi è esonerato?



Dichiarazione dei redditi 730/2018 riferita all'anno di imposta 2017: ecco chi la deve presentare e quali sono i casi di esonero.

La presentazione della dichiarazione dei redditi non sempre è obbligatoria. Infatti, in linea di massima l'obbligo viene meno quando il legislatore sa che la sua presentazione non comporterebbe il pagamento di imposte, o perchè già trattenute dal sostituto, o perchè già tassati alla fonte o perchè esenti.

Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione se ha conseguito redditi nell’anno 2017 e non rientra nelle ipotesi di esonero.

La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. La dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca.

La dichiarazione può essere presentata, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2017.

Dato che dal 16 aprile 2018 è possibile modificare la dichiarazione dei redditi che le Entrate hanno precompilato, vediamo nel dettaglio quali sono i casi in cui l'obbligo di dichiarare i redditi viene meno, così come elencati nelle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione dei redditi è obbligatoria solo per certe categorie di contribuenti, soggetti alle imposte sul reddito, IRPEF e addizionali comunali e regionali, ai quali però, è riconosciuta la facoltà di portare in detrazione o in deduzione dal reddito prodotto nell'anno precedente a quello di dichiarazione, determinate spese scaricabili dalle tasse, al fine di abbassare l'imposta dovuta allo Stato.

Per sapere chi deve fare la dichiarazione dei redditi occorre innanzitutto verificare se:
sulla base dei redditi prodotti nell'anno di imposta precedente, si rientra tra i soggetti obbligati o esonerati;

si hanno i requisiti per presentare la dichiarazione dei redditi tramite modello 730;

si deve presentare il modello Redditi 2018 ex Unico.

L'obbligo di presentare la dichiarazione 2018 è per tutti i contribuenti che nel periodo d’imposta 2017 hanno posseduto uno dei redditi indicati all’art. 6 del T.U.I.R., ossia:

Redditi fondiari;

Redditi di capitale;

Redditi di lavoro dipendente;

Redditi di lavoro autonomo;

Redditi d’impresa;

Redditi diversi.

Come indicato dalle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2018 sono:
pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);

persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);

soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;

sacerdoti della Chiesa cattolica;

giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);

persone impegnate in lavori socialmente utili;

lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:

al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2018;

un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2018 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;

personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2017 al mese di giugno dell’anno 2018;

lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2018 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;

produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.

La dichiarazione di redditi è obbligatoria quando:

Il contribuente è titolare di Partita IVA, anche se nel 2017 non ha prodotto alcun reddito.

Il contribuente ha cambiato lavoro nel corso del 2017 e per questo ha ricevuto più di una certificazione unica 2018 da parte di diversi datori di lavoro e nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi le 10,33 euro.

Il lavoratore è percettore di indennità pagate dall'Inps per cassa integrazione, mobilità in deroga o ordinaria, disoccupazione NASpI, nel caso in cui non siano state effettuate per errore le relative ritenute o se non si rientra nelle condizioni di esonero presentazione dichiarazione dei redditi.

Il contribuente che ha percepito redditi da lavoro dipendente ha fruito erroneamente di deduzioni e detrazioni non spettanti.

Il contribuente che ha percepito redditi da lavoro dipendente ha ricevuto retribuzioni pagate da privati non sostituti d'imposta.

Il contribuente ha percepito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente, fatta eccezione per TFR, arretrati, indennità per la cessazione di cococo, qualora erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte.

I contribuenti con reddito da lavoro dipendente e/o percettori di redditi assimilati senza detrazioni e trattenute addizionali comunale e regionale all'IRPEF. In questo caso, l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi è previsto solo se l'importo dovuto per ciascuna addizionale supera i 10,33 euro.

I contribuenti che hanno percepito redditi a titolo di plusvalenze, come ad esempio i guadagni di trading online, e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva.

Ci sono però dei redditi che non devono essere dichiarati in quanto dichiarati dal legislatore come redditi esenti.

Sono considerati redditi esenti e pertanto esclusi da tassazione e dall'obbligo della dichiarazione dei redditi, i seguenti redditi:

la maggiorazione sociale sulla pensione;

l’indennità di mobilità per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;

l’assegno di maternità per la donna disoccupata;

le pensioni erogate ai cittadini resi invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti, a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;

le pensioni dei cittadini italiani, stranieri e apolidi diventati invalidi durante lo svolgimento del loro dovere o a seguito di attentati terroristici o di criminalità organizzata e la reversibilità corrisposta ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;

gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti da università, osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, enti pubblici e di ricerca;

le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio militare;

le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari, per il servizio di leva nella Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e militari volontari qualora la menomazione sia occorsa durante il servizio di leva.

Le rendite Inail, fatta eccezione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, sono esenti. Allo stesso modo, anche le rendite corrisposte da organismi non residenti a causa di un infortunio o malattia professionale, sono esenti ma il titolare deve presentare all'Agenzia delle Entrate, un'autocertificazione attestante la natura risarcitoria della somma percepita.


lunedì 27 febbraio 2017

Dichiarazione dei redditi le voci a rischio di errore nei modelli 2017



Ultime ore per presentare la dichiarazione IVA per il 2016, la scadenza è martedì 28 febbraio 2017: si tratta di una fondamentale novità fiscale, che vede la separazione rispetto alla dichiarazione dei redditi. Il termine vale solo per questo primo anno di applicazione: dal 2018 la dichiarazione si trasmetterà dal primo febbraio al 30 aprile. La platea degli interessati non cambia: l’adempimento riguarda tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, artistiche, professionali.

L'operazione 730 precompilato anche quest’anno parte all’insegna della sperimentazione. Del resto il meccanismo, con oltre 30 milioni di contribuenti coinvolti e migliaia di dati trasmessi ed elaborati, è inevitabilmente complesso: pur essendo al terzo anno di applicazione, anche questa volta si aggiungono nuove informazioni, con nuovi soggetti chiamati a trasmetterle, e dunque nuove criticità. Domani, martedì 28 febbraio, sarà la volta, tra gli altri, di banche e assicurazioni, mentre gli amministratori di condominio hanno ottenuto una proroga al 7 marzo.

Dai farmaci ai mutui, ecco tutte le informazioni che troverete nella precompilata
Peraltro, il legislatore era consapevole fin dall’inizio della difficoltà dell’operazione, visto che ha dichiarato la «sperimentalità» della precompilata all’articolo 1 del Dlgs 175/2014. Anche quest’anno, infatti, tutti i soggetti coinvolti dovranno approcciare le procedure armandosi di pazienza e di attenzione, verificando sul campo la conferma delle soluzioni ai problemi emersi negli scorsi anni e le problematiche che porranno i nuovi dati, su cui devono concentrarsi in misura ancora maggiore i controlli.

Le novità
Quest’anno fanno il loro debutto nel modello precompilato i dati trasmessi da:

•esercizi commerciali che svolgono attività di distribuzione al pubblico di farmaci;

•iscritti agli albi degli psicologi;

•iscritti agli albi professionali degli infermieri;

•iscritti agli albi professionali delle ostetriche;

•iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;

•ottici;

•iscritti agli albi professionali dei veterinari;

•soggetti che erogano rimborsi delle spese universitarie;

•amministratori di condominio per interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica, acquisto mobili e grandi elettrodomestici eseguiti nel 2016

L’esperienza dei primi due anni insegna che la prima trasmissione è sempre difficoltosa, caratterizzata da dati che poi risultano grezzi o incompleti, anche per via delle difficoltà interpretative non ancora risolte. Prima di confermarli, quindi, occorre particolare attenzione.

Le ciriticità
In linea generale, le difficoltà si possono suddividere in tre categorie.

Gli oneri e redditi da inserire. Alla prima fanno riferimento gli oneri che, pur essendo deducibili o detraibili, non sono ancora entrati nel sistema della dichiarazione precompilata, che pertanto andrà, giocoforza, integrata. Si tratta, ad esempio, delle detrazioni per spese scolastiche, di quella collegata della frequenza dei figli all’asilo, delle erogazioni liberali a soggetti qualificati, dei versamenti ai consorzi di bonifica e così via.

Del resto la necessità di effettuare un’integrazione può riguardare anche i redditi: ad esempio, se il sostituto d’imposta ha trasmesso più certificazioni uniche (Cu), oppure risultano più Cu conguagliate o con conguagli non corretti, il dato non risulterà “caricato” dal sistema nella precompilata, con obbligo di intervento da parte del contribuente.

Oneri da rettificare. La seconda casistica riguarda gli oneri che compaiono nella precompilata, ma che possono essere suddivisi in maniera differente tra i contribuenti. Si pensi alle spese sostenute per i familiari a carico (circolare 11/E/2007) o a quelle trasmesse dagli amministratori di condominio in relazione agli interventi condominiali meritevoli del 50-65% (circolare 122 del 1999, risposta 4.7).

Senza dimenticare che, anche in questi casi, se i dati presenti nella precompilata sono errati (ad esempio relativi a un familiare non più a carico oppure a una spesa sostenuta da altro soggetto) l’amministrazione ha sempre affermato l’obbligo del contribuente alla correzione.

I requisiti soggettivi. Infine, va ricordata la casistica degli oneri che sono presenti nella precompilata (o nel foglio integrativo aggiuntivo) ma che, per essere deducibili o detraibili, devono osservare determinati requisiti che solo il contribuente può conoscere.

Le complicazioni
Nel complesso si ha la netta sensazione che, nonostante gli sforzi compiuti dall'amministrazione e da tutti i soggetti coinvolti, il risultato sia sempre condizionato dalla complicazione insita nel nostro sistema tributario.È arduo far coesistere una dichiarazione precompilata con un sistema che necessita di 111 pagine di istruzioni per il solo 730 (che è il modello più semplice). Anche perché le istruzioni sono solo una traccia per la compilazione e, per ogni caso particolare, la risposta va cercata altrove. Procedure semplici richiedono, alla base, adempimenti concettualmente semplici e, su questo, l’impressione è che ci sia ancora molto da lavorare.

La dichiarazione IVA si presenta esclusivamente online, direttamente o tramite intermediari. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili i software di compilazione e controllo e le specifiche tecniche. La presentazione si intende effettuata nel momento di cui l’Agenzia attesta l’avvenuta presentazione attraverso la specifica ricevuta. La presentazione in ritardo, ma entro i successivi 90 giorni (quindi entro il 29 maggio) prevede il pagamento della sanzione di 250 euro, riducibili a 25 euro mediante ravvedimento operoso. Superati i tempi supplementari, per il fisco la dichiarazione è omessa, anche se l’imposta risultante dal modello “ritardatario” fa titolo ai fini della riscossione. È possibile, prima della scadenza ordinaria di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già inoltrata, compilando un nuovo modello, barrando la casella “Correttiva nei termini”.

Per quanto riguarda infine il pagamento dell’imposta, versamento entro il 16 marzo 2017 (in unica soluzione o in rate mensili, al massimo fino a novembre) oppure, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, rispettando i termini previsti per il pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (30 giugno ovvero, con la maggiorazione dello 0,40%, 31 luglio).

Casi di esonero
Contribuenti che nel 2016 hanno registrato soltanto operazioni esenti (articolo 10, Dpr 633/1972) o si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione (articolo 36-bis, Dpr 633/1972) compiendo esclusivamente operazioni per le quali è prevista l’esenzione. L’esonero non è applicabile in caso di registrazione di operazioni intracomunitarie, di rettifiche e di acquisti per i quali è previsto il pagamento dell’Iva da parte del cessionario (per esempio, acquisti di oro, argento puro e rottami);

contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi o al regime forfetario per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“nuovi minimi”);

produttori agricoli dispensati dagli adempimenti Iva;

organizzatori di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno scelto di applicare l’Iva ordinaria;

imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti ai fini del tributo;

i contribuenti Iva, residenti in altri stati Ue, se hanno eseguito nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o, comunque, senza obbligo al pagamento dell’imposta;

chi ha optato per l’applicazione delle disposizioni riguardanti l’attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i ricavi provenienti dall’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

contribuenti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva in Italia per gli obblighi riguardanti i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

mercoledì 25 gennaio 2017

Modello 730, e le spese sanitarie


Modello 730/2017: nuove detrazioni fiscali in dichiarazione dei redditi. Con l’approvazione e la pubblicazione del modello definitivo da usare ai fini della dichiarazione dei redditi debuttano le nuove detrazioni e agevolazioni.

Casa, famiglie e lavoro al centro della compilazione del modello 730/2017. Nuovi dati da inserire in dichiarazione dei redditi, necessari per beneficiare delle detrazioni fiscali previste con la Legge di Stabilità 2016 e le recenti agevolazioni introdotte con la Legge di Bilancio 2017.

La pubblicazione del modello 730/2017 definitivo è stata accompagnata dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione contenente tra le altre cose proprio tutte le nuove detrazioni fiscali che sarà possibile inserire in dichiarazione dei redditi. Gli sgravi fiscali hanno una portata molto ampia e, ricordiamo, tra le novità anche le nuove soglie relative a premi di produttività e misure di welfare aziendale.

Vediamo quali le principali novità e quali le detrazioni modello 730/2017 che sarà possibile inserire in dichiarazione dei redditi.

Nove giorni in più per trasmettere i dati sanitari all'Agenzia delle Entrate per la dichiarazione precompilata. Con il provvedimento n. 17731/2017 l’Agenzia concede più tempo ai nuovi soggetti che da quest’anno devono inviare le informazioni sulle spese dei contribuenti: si tratta di veterinari, farmacie, parafarmacie, psicologi, infermieri, ostetrici, tecnici sanitari di radiologia medica e ottici. Per questi soggetti il termine era fissato al 31 gennaio ma slitta al 9 febbraio.

La proroga vale però anche per tutti gli altri soggetti che già dallo scorso anno erano tenuti a trasmettere le informazioni all’Agenzia (medici e odontoiatri, strutture accreditate al Ssn e strutture autorizzate all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie).

Lo slittamento non impatta sul calendario della campagna dichiarativa 2017, assicurano dalle Entrate. Impatterà, però, su altre date: si sposta al 10 febbraio l’avvio del periodo in cui i contribuenti possono opporsi all’utilizzo dei propri dati nella dichiarazione precompilata. I cittadini che per ragioni di privacy non vogliono che le Entrate inseriscano le spese sanitarie nel modello dovranno comunicare questa scelta attraverso il sito www.sistemats.it entro il 9 marzo (con le credenziali Fisconline). È possibile esercitare la facoltà di opposizione anche direttamente all’Agenzia: in questo caso il termine resta fissato al 31 gennaio 2017.

Di conseguenza, slitta al 10 marzo la data a partire dalla quale il Sistema Tessera Sanitaria metterà a disposizione delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi per i quali non è stata esercitata l’opposizione da parte dei cittadini.

L’estensione del termine dal 31 gennaio al 9 febbraio va incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie tenute all’invio dei dati per il primo anno e all’esigenza di fornire ai contribuenti un 730 precompilato con un maggior numero di spese mediche.

A lanciare l’allarme sono state alcune associazioni di commercialisti (Adc, Aidc, Anc, Andoc,Unagraco, Ungdcec e Unico): «Da diverse Regioni - hanno spiegato i presidenti in un comunicato congiunto - ci giungono notizie circa il mancato ricevimento delle credenziali di accesso al Sistema Ts, fondamentali per l’invio dei dati, senza le quali né i singoli interessati, né i professionisti incaricati all’adempimento possono procedere con l’invio telematico dei file».

Secondo le associazioni, il ritardo nel rilascio delle credenziali è da attribuire alle difficoltà tecniche a effettuare i controlli da parte del ministero della Salute, delle Federazioni o consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali e degli enti autorizzatori (Regione, Comuni o Asl).

«Non è accettabile - spiegano i vertici delle associazioni - che i professionisti intermediari debbano operare in una simile condizione di ambiguità e di incertezza. Restano pochi giorni a disposizione per adempiere all'obbligo, senza incorrere nelle sanzioni che sono pari a 100 euro per ogni comunicazione con un massimo di 50.000 euro».

Effettivamente rimaste a carico del contribuente solo che quantificare esattamente quali sono e quante sono rimessa effettivamente a carico quando ci sono di mezzo assicurazioni sanitarie non è sempre agevole, ma per questo c’è un articolo a parte. Per ora diciamo che possono essere detratte:
le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);

le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica.

Non possono essere indicate le spese sanitarie sostenute nel 2015 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:

le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;

le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all’importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di questi contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica. Se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota.

Omeopatia
Tra le prestazioni sono da ricomprendere anche alcune fattispecie meno ricorrenti come le prestazioni mediche omeopatiche (omeopatia): rientrano nel novero delle spese sanitarie detraibili sia quelle sostenute dal contribuente nel proprio interesse sia quelle da questi sostenute nell'interesse di familiari fiscalmente a carico.

A titolo di esempio possiamo ricomprendere tra le spese mediche oggetto di detrazione le visite specialistiche, le operazioni chirurgiche, gli interventi operatori, le prestazioni specialistiche anche se rese da un medico generico, le spese sostenute per i ricoveri ma limitatamente a quelle per il paziente relativo alle prestazioni non di assistenza o ricovero ma solo quelle legate alle prestazioni e che, in teoria, sono indicate separatamente in fattura.

Sono anche detraibili le spese per la riabilitazione e la fisioterapia semprechè siano prescritte da un medico come quelle di fisiokineterapia, laserterapia ma anche semplicemente il trainer che ci fa fare la posturale. Saranno altresì detraibili i costi sostenuti per l’acquisto di medicine con lo scontrino parlante ma anche quelle sostenute per la’affitto di attrezzature mediche il cui utilizzo è stato prescritto dal medico.

Spese mediche per familiari, parenti e altri a carico del contribuente

Come detto in premessa il contribuente potrà dedurre anche le prestazioni indirizzate ai soggetti fiscalmente a carico di colui che le indica in dichiarazione sempre che quest’ultimo non dichiarai un reddito superiore ai 2.840 euro per anno di imposta.

Spese mediche per familiari, parenti e NON a carico del contribuente
Sarà possibile anche accollarsi le spese per familiari che non sono a carico ma in caso di necessità e sotto la condizione che si riferiscano a prestazioni esenti dalla spesa sanitaria del servizio pubblico e che la detrazione concessa non abbia trovato la capienza sufficiente nel reddito imponibile del soggetto che ha fruito delle prestazioni.

Psicologo e sedute psicoterapeutica
Sono da ricomprendere nelle spese deducibili anche quelle per le sedute terapeutiche dallo psicologo come sostenuto nella circolare 20 del 2011 dell’ agenzia delle entrate.

Spese mediche per Disabili
Le spese mediche generiche ed i costi sostenuti per l’assistenza specifica ai disabili, così definiti dalla Legge n.104 del 1992 sono deducibili dal reddito delle persone fisiche che le sostengono anche se sostenute per soggetti fiscalmente a carico. Questo implica che nell’ambito oggettivo di applicazione della norma dovremmo considerare a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività le spese per i medicinali o le spese per la riabilitazione (la prescrizione del medico curante non dovrebbe mai mancare), le spese sostenute per gli addetti alla persone purchè in possesso delle qualifiche professionali per farlo ed imposte dalle normative specifiche. Oltre a queste possono essere ricomprese anche quelle per gli infermieri o dottori nelle terapie della riabilitazione o anche solo quelle sostenute per l’assistenza o a qualsiasi altra tipologia di terapia prescritta dai medici.
Anche se i disabili o le lroo famiglie percepiscono degli assegni per l’accompagnamento le spese sostenute sono comunque deducibili dal reddito delle persone fisiche con le modalità contenute nel testo unico delle imposte sui redditi.

Spese per protesi
Sono detraibili tutte le spese per protesi dirette a curare una patologia; se vi rifate qualcosa per diletto no. Gli occhiali da vista così come le lenti a contatto sono considerati protesi (mamma mia). Anche il liquido delle lenti è detraibile. Gli occhiali da sole no.

Altre prestazioni mediche minori detraibili
Interventi chirurgici minori, anestesie, sale operatorie, trasfusioni, trapianti, prelievo cellule staminali anche per il parto (anche se occhio perchè sono previste solo per usi dedicati e non per uso autologo e devono essere effettuate presso sturutture pubbliche o identificate dallo Stato), prestazioni chiroterapiche, spese sostenute per perizie mediche.

Detraibile anche la visita dal dietologo anche senza prescrizione medica purchè effettuata dall’avente titolo a farla e dietro rilascio di una dieta o di prescrizioni alimentari.

Fecondazione assistita
Anche le spese sostenute in italia o all’estero per la fecondazione rientrano nell’ambito delle spese mediche detraibile secondo quanto chiarito dalla circolare n. 108/E del 1996, paragrafo 2.4.3.
Detrazione spese per palestre, ginnastica posturale, yoga e simili (solo in alcuni casi)

Familiari non a carico
In questo caso è consentita una forma diversa di detrazione che viene connessa nel caso in cui si abbia un familiare fiscalmente non a carico che ha l’esenzione dal ticket sanitario e che ha un reddito talmente basso che non riesce a detrarsi tutte le spese sanitarie. In questo caso la parte che non è stata detratta può essere detratta da altro familiare che ha sostenuto le spese per lui ma sempre nel limite di 6.197,48 euro.

Spese di pernotto o assistenza
Sono detraibili quelle che presso le strutture dei ricoverati ma non quelle per i familiari che fanno compagnia (in alcune strutture non lo scrivono in fattura o meglio viene disciplinato un prezzo a forfait per la stanza magari poi dentro ci si dorme in 15). Sono invece detraibili quelle per l’infermiera se il paziente richiede assistenza in base al suo stato psicofisico. Non parliamo dell’anziano ricoverato presso le case di cura e assistenza che non ha handicap il quale non beneficia delle detrazioni fiscali per la retta da versare all'istituto per vitto e alloggio.

Cure termali
Con mio grande stupore mi sono imbattuto in un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate che concedeva la detraibilità fiscale delle cure termali (Circolare 14/08/606 del 1981).

Integratori alimentari
Questi come gli anabolizzanti non sono detraibili in alcun caso come chiarito dalla nota 984 del 1997.

Spese per il latte artificiale
Le spese per l’acquisto del latte artificiale in polvere seppur dietro prescrizione medica non è detraibile perché no configura una spesa medica o farmaceutica (RM n. 256,396 del 2008)




venerdì 20 gennaio 2017

Dichiarazione dei redditi 2017: il software dell'Agenzia delle Entrate



La Dichiarazione dei Redditi 2017 scadenza 7 e 23 luglio. Ecco il nuovo termine per inviare la denuncia dei redditi nel 2017, a deciderlo il nuovo decreto che sposta la scadenza dichiarazione dei redditi al 23 luglio per il 730 precompilato inviato direttamente dai contribuenti e per i Caf, commercialisti e intermediari che entro il 7 luglio, hanno smaltito l'80% delle dichiarazioni.

La scadenza 730 ordinario e 730 precompilato trasmesso da Caf, commercialisti o intemerdiari, rimane al 7 luglio.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre provveduto a pubblicare online i nuovi software per la dichiarazione dei redditi:

Contribuenti e intermediari: possono infatti scaricare gratis l'applicazione web per la dichiarazione dei redditi precompilata, il modello Unico Pf precompilato. L'accesso ai servizi telematici Agenzia delle Entrate, è consentito solo quando si è in possesso di PIN Agenzia delle Entrate: Fisconline e Entratel.

Società di persone e sostituti d’imposta possono accedere al software che consentono la compilazione e la verifica dei modelli: Redditi SP, modello 770 Ordinario 2017, modello 770 Semplificato 2017.
In particolare, l'accesso tramite Fisconline permette di creare il file del modello compilato, di trasmetterlo per via telematica all’Agenzia delle Entrate e  generare il relativo modello F24 da utilizzare versamento.

Entratel invece consente di verificare eventuali errori, anomalie o incongruenze nei dati del modello di dichiarazione e allegati.

Chi non deve fare la dichiarazione dei redditi nel 2017?

I contribuenti che nel corso del 2016, hanno posseduto:

solo redditi di fabbricati derivati dal possesso dell’abitazione principale;

solo redditi di lavoro dipendente o di pensione erogati da un unico datore di lavoro che effettua le ritenute d’acconto, più eventuali redditi di fabbricati derivati dal possesso dell’abitazione principale;
solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, più eventuali redditi di fabbricati derivati dal possesso dell’abitazione principale;

reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale: non superiore a 8.000 euro, se deriva da reddito di lavoro dipendente per un periodo non inferiore a 365 giorni;

reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale: non superiore a 7.500 euro, se deriva da reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni + altre tipologie di reddito, + 185,92 euro per i redditi di terreni. Tale soglia potrebbe aumentare a 7.750 euro per effetto della Nuova

Manovra.
reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale: non superiore a 7.750 euro, se deriva da reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni, e un’età non inferiore a 75 anni. Tale soglia di esenzione IRPEF nel 2016 o 2017 potrebbe aumentare a 8mila per effetto della Legge di Stabilità 2016;

reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale: non superiore a 4.800 euro, se redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

solo redditi derivati da terreni e/o fabbricati: se non superiore a 500 euro;
solo redditi esenti: come rendite Inail per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, le pensioni di guerra, le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, le pensioni, le indennità e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, i sussidi a favore degli hanseniani, le pensioni sociali, i compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche, Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito con esclusione dell’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli, fino all’importo di 7.500 euro;

solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta: come per esempio i compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche fino all’importo di 28.158,28 euro, gli interessi sui conti correnti bancari o postali;

solo redditi soggetti a imposta sostitutiva come gli interessi sui Bot o su altri titoli di Stato;
possono non presentare la dichiarazione dei redditi 2017.

Come, a chi e dove si presenta la denuncia dei redditi?
La Dichiarazione dei Redditi 2017 va presentata, entro specifiche scadenze, mediante il Modello 730 e Redditi 2017 da consegnare:

1) Dichiarazione dei Redditi con modello 730 2017:
a) Il Modello 730 va consegnato al sostituto d’imposta, datore di Lavoro o ente Pensionistico:
Modello 730 anno 2017 già compilato: il contribuente in questo caso non deve esibire la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione dei redditi.

Modello 730-1, in busta chiusa: il modello riporta la scelta per destinare l’8 per mille e il 5 per mille dell’IRPEF. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando “Scelta per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante.

b) Il Modello 730 consegnato al CAF o al professionista abilitato: I contribuenti possono scegliere se rivolgersi al CAF o ai professionisti abilitati, per la sola trasmissione del modello e della scheda, in busta chiusa, per la scelta della destinazione dell’8 x mille, del 5 x mille e del 2 per mille dell’Irpef, modello 730-1, oppure, possono chiedere assistenza fiscale per avere istruzioni e compilazione del modello 730 2017, in questo caso sarà richiesto un corrispettivo.

c) il contribuente utilizza il modello 730 precompilato 2017, per cui accede tramite PIN Agenzia Entrate cassetto fiscale, verifica i dati della dichiarazione dei redditi precompilata, se l'accetta invia direttamente online il modello e non vi sono controlli formali su ciò che è stato dichiarato, oppure, se vi sono spese detraibili e oneri deducibili da inserire o alcuni dati errati da correggere, può provvedere da solo o recarsi presso CAF, associazioni di categoria, commercialisti firmare la delega obbligatoria e richiedere la modifica. Una volta integrate o modificate le spese o i dati, il Caf o l'intermediario provvede ad apporre il visto di conformità sul 730 e a trasmettere il modello per via telematica. In questo caso, l'Agenzia delle Entrate controlla quanto dichiarato sul 730 precompilato.
 
2) Dichiarazione dei Redditi con modello Redditi 2017:

I contribuenti obbligati alla dichiarazione dei redditi tramite presentazione del Modello Redditi PF 2017, possono farlo entro il 30 settembre che cadendo di sabato fa slittare la scadenza al 2 ottobre 2017 con le seguenti modalità:

a) direttamente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate previa registrazione e credenziali Fisconline ed Entratel.

b) tramite intermediari abilitati: come commercialisti, Caf o associazioni di categoria.

Quali documenti servono per la compilazione?
Il contribuente tenuto alla presentazione della Dichiarazione dei redditi deve compilare o far compilare il Modello 730 o Unico, in base alla documentazione in suo possesso, che è necessaria per verificare sia la conformità dei dati riportati nella dichiarazione che per il riconoscimento delle detrazioni e deduzioni ai fini Irpef.

Dal 2016, grazie alla dichiarazione dei redditi precompilata, sono già presenti nel 730 i dati presenti nel Sistema tessera sanitaria quindi le spede per l'acquisti di medicinali, visite mediche, ticket sanitari e tutte le informazioni su oneri deducibili e detraibili che devono essere inviati all’Agenzia secondo modalità e termini che saranno individuati con decreto ministeriale.

Tale documentazione fiscale, che andrà custodita dai contribuenti per i successivi 4 anni, è la seguente:

Modello CU 2017: certificazione che attesta la somma dei redditi percepiti in qualità di lavoratori dipendenti, pensionati equiparati ed assimilati.
Certificazione unica 2017 redditi 2016 che il datore di lavoro o l’Ente pensionistico ha consegnato entro il 28 febbraio 2017.

Cu2017 redditi 2016 rilasciato dall’Inps per l’indennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità e per la Cassa integrazione guadagni.

Modello Cu 2017 redditi 2016 del coniuge e dei familiari fiscalmente e non a carico.

Talloncino di pagamento delle pensioni estere.

Atti notarili: di terreni e fabbricati acquistati, ereditati, venduti o donati nel 2014/2015.

Visura catastale degli immobili: posseduti e quelli per i quali è stata ottenuta una nuova rendita catastale.

Contratti di affitto di case, box, garage: adesione alla “cedolare secca” con la copia modello RLI eventuali mod. F24 ELIDE relativi agli acconti versati nel 2014-2015.
Mod. ex Rad relativo a dividendi azionari.

Certificazione dei compensi per prestazioni occasionali, diritti d’autore o provvigioni.
deleghe di pagamento mod. F24.

Qualsiasi documentazione che attesti i redditi percepiti nel 2016.

Codice fiscale del coniuge e dei familiari fiscalmente a carico.

Contratto di mutuo e rogito notarile: per l’acquisto dell’abitazione principale.

Novità Detrazioni e spese da scaricare:
Tutte le Fatture, scontrini, ricevute, copia di bonifici, assegni, rilasciate per le spese da portare in detrazione dalla Dichiarazione dei redditi e da indicare sul Modello Unico e e modello 730:

Elenco spese sanitarie e assistenziali da scaricare dalla dichiarazione dei redditi:
Visite mediche specialistiche o generiche Analisi, indagini radioscopiche, ricerche

Spese Dentistiche -Apparecchi acustici -Acquisto o affitto di attrezzature medico-sanitarie

Occhiali da vista, lenti a contatto -Degenze ospedaliere o casa di cura- Retta della casa di riposo

Riabilitazione, ginnastica, massaggi - Cure termali- Prestazioni effettuate presso il Ssn
Medicinali- Spese di assistenza sanitaria- Spese per l’assistenza ai portatori di handicap
Spese per l’acquisto di autoveicoli adattati -Spese per badanti -Spese mediche effettuate all’estero
 Spese per la Casa e Immobili:
Interessi passivi per mutui ipotecari- Contributi previdenziali. - Premi di assicurazioni vita ed infortuni- Compenso intermediari immobiliari- Spese risparmio energetico Ecobonus 65%
Detrazione canone di locazione- Consorzi di bonifica - Acquisto arredi, mobili ed elettrodomestici per l’arredo di immobili ristrutturati.

Spese per i figli se fiscalmente a carico:
Spese scolastiche, mensa asilo e sport ragazzi

Altre Spese:
Assegno periodico corrisposto al coniuge separato - Spese funebri- Ssn pagato sull'assicurazione auto abolito dal 2014. Contributi versati per le collaboratrici domestiche- Versamenti a fondi pensione

Erogazioni Liberali a favore di: Paesi in via di sviluppo- istituzioni religiose- Onlus- Associazioni sportive.


Dichiarazione dei redditi 2017: 730, CU, 770 e IVA



La Dichiarazione dei Redditi 2017 scadenza 7 e 23 luglio. Ecco il nuovo termine per inviare la denuncia dei redditi nel 2017, a deciderlo il nuovo decreto che sposta la scadenza dichiarazione dei redditi al 23 luglio per il 730 precompilato inviato direttamente dai contribuenti e per i Caf, commercialisti e intermediari che entro il 7 luglio, hanno smaltito l'80% delle dichiarazioni.

La scadenza 730 ordinario e 730 precompilato trasmesso da Caf, commercialisti o intemerdiari, rimane al 7 luglio.

Ricordiamo che la dichiarazione va presentata dai contribuenti obbligati alla trasmissione del modello 730 o il nuovo modello redditi ex Unico, e da coloro che intendono portare a deduzione e a detrazione, ai fini Irpef sui redditi, le spese sostenute nell’anno precedente a quello della dichiarazione.

La prima novità è il formato unificato: spariscono il modello ordinario e semplificato, rispettivamente per dividendi e lavoro dipendente, la dichiarazione dei sostituti d’imposta da questo 2017 si effettua con un unico modulo, composto dal frontespizio e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY. La dichiarazione dei sostituti d’imposta sulle ritenute operate nel 2016 va trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite professionista della dichiarazione, entro il 31 luglio 2017.

Fra le novità:
nuovo quadro DI, dichiarazione integrativa: per utilizzare l’eventuale maggior credito derivante da dichiarazioni integrative a favore, presentate in base all’articolo 2, comma 8-bis del Dpr 322/1998, come modificato dall’articolo 5 del Dl 193/2016.

Quadri ST (ritenute alla fonte, trattenute assistenza fiscale, imposte sostitutive) e SV (trattenute addizionali comunali IRPEF): nelle prime tre sezioni, non ci sono più le caselle compensazione interna degli importi relativi alla eccedenza di versamento, che da quest’anno sono transitate nell’F24.

Quadro SX (riepilogo compensazioni): è stato semplificato, eliminando alcune voci non più attuali.

Per quanto riguarda la dichiarazione di lavoratori dipendenti e pensionati, approvati 730/2017 (per la dichiarazione dei redditi), 730-1 (per la destinazione dell’otto, cinque e due per mille IRPEF), 730-2 (per le ricevute di sostituto d’imposta e intermediario), 730-3 (liquidazione e assistenza fiscale), 730-4 e 730-4 integrativo (comunicazione, bolla, consegna e ricevuto risultato contabile), bolla per la consegna dei modelli 730 e 730-1.

Il modello 730 può essere presentato in formato carteceo, oppure precompilato. Il 730 precompilato sarà disponibile dal prossimo 15 aprile sull’apposito sito dell’Agenzia delle Entrate. Il termine per la presentazione è il 23 luglio, oppure il 7 lulgio per chi si rivolge a CAF o professionisti abilitati.

Molte le novità 2017: raddoppio premi di risultato agevolati, incentivi lavoratori impatriati, bonus mobili giovani coppie acquisto prima casa, school bonus, niente rivalutazione terreni coltivatori diretti, detrazione leasing prima casa, proroga detrazioni ristrutturazione edilizia e efficienza energetica, detrazione per controllo da remoto impianti di riscaldamento.

Cambia il termine per la consegna ai dipendenti della CU 2017, al 31 marzo (l’anno scorso era fine febbraio), mentre resta invariata la scadenza del 7 marzo per l’invio all’Agenzia delle Entrate. Anche qui, novità per premi di risultato, lavoratori impatriati, rimborsi beni e servizi effettuati dal datore di lavoro non soggetti a tassazione.

IVA
Approvati il modello IVA/2017 e IVA base. La dichiarazione IVA si presenta in febbraio, in via telematica, direttamente o tramite intermediario. I modelli contengono:
IVA/2017: frontespizio, quadri VA, VB, VC, VD, VE, VF, VJ, VI, VH, VK, VN, VL, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;

IVA base 2017: frontespizio, VA, VB, VE, VF, VJ, VI, VH, VL, VX e VT.

Fra le novità: opzione per partecipare al gruppo IVA (che debutta nel 2018, ma con adesione da comunicare nella dichiarazione dell’anno precedente, valida poi per tre anni), nuovo quadro VN per la dichiarazione integrativa a favore, nuovi righi nei quadri VE e VF per le compensazioni su cessioni di alcuni prodotti alimentari (caseario, carni), caselle per i regimi opzionali.

Le novità dichiarazione dei redditi 2017, sono:

Rimborsi 730 superiori a 4000 euro: abolita la norma che prevede le verifiche nei confronti dei contribuenti che, applicano nel 730, detrazioni per carichi familiari o eccedenze derivanti dalle precedenti dichiarazioni. La Legge di Stabilità 2016 ha previsto infatti che, le suddette verifiche, vengano sostituite da controlli preventivi solo in presenza di rimborsi di importo rilevante. Di conseguenza a partire dal 1° gennaio, è abolita la soglia dei 4000 euro che fino adesso ha fatto scattare in automatico i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria. In ogni caso, il controllo dovrà comunque essere effettuato al massimo entro 4 mesi dalla dichiarazione e non più 7 mesi come è avvenuto finora.

Spese sanitarie: in base alle misure introdotte dalla scorsa legge di Stabilità, per le dichiarazione dei redditi precompilate, vige l'obbligo di trasmettere i dati delle prestazioni erogate nel 2016 dal SSN e non, entro una certa scadenza, pena pesanti sanzioni. Il nuovo adempimento si riferisce ai dati che ospedali, ambulatori, strutture convenzionate SSN e non, per cui professionisti e medici privati, società di mutuo soccorso ecc devono obbligatoriamente trasmettere all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2016 al fine di consentire all'Amministrazione, di predisporre per il contribuenti interessati, il 730 2017 precompilato comprensivo di spese sanitarie. Tali dati, dovranno essere inviati al sistema Tessera Sanitaria ogni anno.

Spese sanitarie 730 2017 nuove regole e sanzioni: con l'entrata in vigore del nuovo obbligo di trasmissione dati delle spese sanitarie da parte delle strutture mediche e medici convenzionati al SSN o non, la Legge di Stabilità ha previsto sanzioni tra 100 e 50.000 euro per l'omessa, tardiva o errata trasmissione entro il 28 febbraio di ciascun anno di imposta. La sanzione però può essere evitata, se l'invio avviene con un ritardo massimo di 5 giorni oltre la scadenza o dopo la segnalazione da parte dell'Agenzia, se invece il ritardo accumulato non è più di 60 giorni, la multa è ridotta di 1/3, diventando da 66,66 euro  a 20mila euro. A partire dalla dichiarazione dei redditi 2017, nel modello 730 precompilato e modello Unico precompilato, entrano altre e nuove spese sanitarie 2017 per: infermieri, oculisti, psicologo, ostetrica, tecnico radiologia, veterinari etc.

La dichiarazione dei redditi 2017 va presentata dai contribuenti secondo le date di scadenze stabilite dall’Amministrazione Finanziaria per la consegna del Modello 730 e Unico 2017 per l’anno di imposta 2016.

Dichiarazione dei redditi 2017 scadenza: a seguito dell'entrata in vigore del nuovo modello 730 precompilato, è stata modificata la scadenza per la trasmissione e consegna della dichiarazione dei redditi. Ciò è dovuto al fatto che la scadenza modello 730 precompilato, è stata adattata alle nuove necessità dell'Agenzia delle Entrate di incrociare i dati tributari dei contribuenti.
Le nuove date di scadenza per trasmettere i dati all'Agenzia sono:

Entro il 28 febbraio vengono trasmessi all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese deducibili e detraibili dal 730.

Entro il 7 marzo, i sostituiti di imposta  inviano all'Agenzia, i dati relativi al nuovo modello CU che ha sostituito il vecchio CUD per pensionati, dipendenti, ed ora valido anche per la certificazione unica autonomi

Dichiarazione dei redditi tramite 730 scadenza:

scadenza 730 al 23 luglio: SOLO per chi consegna direttamente e autonomamente il 730 precompilato all'Agenzia delle Entrate. Proroga 730 precompilato: visto che l'anno scorso, la scadenza del 7 luglio ha subito una proroga 730 precompilato a causa di tanti ritardi e disguidi, la nuova data per trasmettere la dichiarazione dei redditi è stata il 22 luglio per CAF, intermediari e contribuenti, con l'approvazione del nuovo decreto di novembre 2016, la scadenza 730 2017 è il 23 luglio per chi presenta direttamente la dichiarazione all'Agenzia delle entrate.

Scadenza 730 al 7 luglio: per i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale per la compilazione e/o invio del 730 tramite:

Sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta o tramite intermediari;

Caf e commercialisti e intermediari abilitati.

I contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi mediante la compilazione e la consegna del Modello Unico quest'anno dovranno utilizzare il nuovo modello Redditi PF 2017. Tale modello, dovrà essere consegnato ed inviato entro le seguenti date di scadenza:

Entro il 30 settembre 2017, ossia, 2 ottobre 2017: se il modello Redditi viene trasmesso per via telematica all’Agenzia delle Entrate utilizzando i servizi on line Fisconline ed Entratel dell’Agenzia previa registrazione e con PIN, oppure, consegnando il modello tramite intermediari autorizzati.

Tra il 2 maggio e il 30 giugno 2017: se il Modello Redditi viene inviato cartaceo tramite ufficio Postale. Questa possibilità è però riservata ai soli contribuenti autorizzati, ossia, per coloro che pur avendo i requisiti per utilizzare il modello 730 e non avendo un datore di lavoro o non essendo titolari di pensione, devono dichiarare redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva nei quadri del modello Unico, oppure, devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti, o sono privi di un sostituto d’imposta a causa dell’interruzione del rapporto lavorativo o perché si trovano all'estero.

Importante: la data di scadenza per la consegna della dichiarazione dei redditi tramite modello Redditi, potrebbe subire proroghe, per cui è bene verificare i termini nello scadenzario aggiornato via via dall’Agenzia delle Entrate. Si ricorda, inoltre, che se il termine ultimo per la trasmissione cade di domenica o in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo utile.

La Dichiarazione dei redditi mediante modello 730 anno 2017, va utilizzato dai contribuenti che hanno percepito nell’anno 2016 i redditi in qualità di:

Pensionati o lavoratori dipendenti;

Lavoratori in cassa Integrazione e Mobilità;

Soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;

Sacerdoti dalla Chiesa cattolica;

Consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.;

Lavori socialmente utili;
Produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.

Il Modello Redditi 2017 persone fisiche va utilizzato dai contribuenti che devono presentare la dichiarazione dei redditi ma non hanno i requisiti per poter utilizzare il Modello 730 2017.
Devono utilizzare il modello Redditi persone fisiche 2017, i contribuenti che:

Hanno posseduto nell’anno 2016 redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA, redditi “diversi” non compresi fra quelli dichiarabili con il modello 730, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario.

Non hanno risieduto in Italia nel corso del 2016;

Hanno percepito nel 2016 redditi di lavoro dipendente pagati da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto

Devono presentare dichiarazioni IVA, IRAP, Modello 770 ordinario e semplificato

Devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti
Hanno cessato il rapporto di Lavoro a contratto a tempo indeterminato.

Altresì, devono presentare il Modello Redditi, anche quei contribuenti che pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, hanno la necessità di presentare alcuni quadri del modello redditi Pf per dichiarare:

la proprietà la titolarietà di altro diritto reale su immobili situati all'estero;

il possesso di attività finanziarie all’estero;

per calcolare IVIE e IVAFE;

plusvalenze finanziarie;

investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria, detenuti al 31 dicembre dell’anno precedente;

trasferimenti effettuati effettuati nel corso del 2015 di importo complessivo superiore a 10.000 euro.

venerdì 29 aprile 2016

Dichiarazione 730 precompilata 2016: come accedere


Lo scorso anno ha visto il debutto della dichiarazione 730 precompilata previsto dall'art. 1 del Decreto semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), che l'Agenzia delle Entrate provvede a predisporre e mettere a disposizione dei contribuenti entro il 15 aprile di ogni anno.

Anche quest'anno la dichiarazione precompilata relativa ai redditi 2015 è resa disponibile a partire dal 15 aprile 2016.

Tra le novità del 2016 ci sono:

oltre al 730 precompilato, anche il modello Unico PF precompilato: il contribuente viene guidato dal sistema a scegliere, in base ai propri requisiti, se presentare il 730 già compilato dall’Agenzia o il modello Unico precompilato;

è consentita la possibilità di presentare direttamente la dichiarazione precompilata in forma congiunta, senza la necessità di richiedere l’assistenza di un intermediario, a differenza dello scorso anno;

è maggiore il numero di dati che entrano nel modello predisposto dal Fisco, grazie a nove voci come
le spese sanitarie registrate con il sistema Tessera Sanitaria e le spese universitarie, ma anche i contributi versati alle forme di previdenza complementare, le spese funebri, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e interventi volti al risparmio energetico.

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile l'apposito spazio web https://infoprecompilata.agenziaentrate.it, dedicato all’assistenza sulla precompilata, che è stato aggiornato e implementato rispetto allo scorso anno.

Il contribuente può accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata (ed agli altri dati resi accessibili), mediante le funzionalità disponibili all’interno dell’area autenticata del sito dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando quest'anno uno seguenti strumenti di autenticazione:
credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate;

Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale) di cui all'art. 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale;

credenziali dispositive rilasciate dall’INPS o dalla Guardia di Finanza o dal sistema informativo di gestione e amministrazione del personale della Pubblica Amministrazione (NoiPA), gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Il contribuente, accedendo alla propria area autenticata, può:
visualizzare e stampare la propria dichiarazione 730 precompilata;

accettarla o modificarla, anche integrandola, e trasmetterla all’Agenzia delle Entrate (a partire dal 2 maggio 2016);

consultare le comunicazioni, le ricevute e la dichiarazione presentata;

consultare l’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

Il contribuente potrà, inoltre, ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata, inserendo un indirizzo di posta elettronica valido (e tenendolo aggiornato) nell’apposita sezione della propria area autenticata.

Resta, ovviamente, la possibilità di rivolgersi, per l'invio, al proprio sostituto d'imposta o ad un CAF o professionista abilitato.

Il contribuente che non dispone di un sostituto d'imposta tenuto all’effettuazione del conguaglio fiscale, ad esempio perché ha perso il lavoro nel 2016, tramite l'area autenticata potrà versare le somme eventualmente dovute mediante il modello F24 che verrà proposto già compilato dalle Entrate con i dati relativi al pagamento da eseguire e con la possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. Potrà, inoltre, indicare le coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale ricevere l'accredito dell’eventuale rimborso che sarà erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate.

Una novità di quest'anno riguarda la possibilità per i coniugi di presentare direttamente anche la "dichiarazione in forma congiunta", mentre lo scorso anno, in caso di dichiarazione congiunta, occorreva rivolgersi obbligatoriamente al sostituto d'imposta o al CAF o al professionista abilitato.
In particolare, il soggetto che intende presentare la dichiarazione in qualità di “coniuge dichiarante”, dopo aver completato la compilazione della propria dichiarazione, indica nell’area autenticata il codice fiscale del coniuge che presenterà il modello 730 congiunto in qualità di “dichiarante”.

Quest’ultimo esprime il consenso alla presentazione congiunta mediante l’indicazione, nella propria area autenticata, del codice fiscale del coniuge dichiarante. In esito alla manifestazione di volontà da parte di entrambi i coniugi, le informazioni contenute nella dichiarazione precompilata del coniuge dichiarante confluiscono, senza possibilità di modifiche, nel 730 congiunto che viene reso disponibile nell’area autenticata del dichiarante, il quale può procedere all’invio diretto.

Per ottenere la dichiarazione 730 precompilata, il contribuente potrà rivolgersi anche al proprio sostituto d'imposta, ad un CAF o ad un professionista abilitato, al quale dovrà conferire preventivamente apposita delega (cartacea o elettronica) per consentire l’accesso ai dati.

Per l’accesso ai documenti i sostituti d’imposta possono avvalersi anche degli intermediari abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi, designandoli responsabili del trattamento dei dati personali ed informando debitamente il contribuente di ciò.

I CAF ed i professionisti abilitati possono nominare i propri dipendenti come operatori incaricati ad effettuare l’accesso alle dichiarazioni 730 precompilate, mediante apposita funzionalità resa disponibile all’interno dell’area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

L’accesso, da parte di sostituti d’imposta, CAF e intermediari abilitati, al 730 precompilato dei contribuenti da loro assistiti avviene solo a seguito di esplicita richiesta all’Agenzia delle Entrate, che può avvenire in due modi:

come modalità ordinaria, inviando un file mediante i servizi telematici;

per gestire le richieste di assistenza fiscale non programmate, inviando una richiesta via web, utilizzando Entratel, del download immediato per singolo contribuente.

La richiesta tramite file si effettua trasmettendo, attraverso il servizio telematico Entratel, o Fisconline per i sostituti d'imposta con un numero massimo di 20 percipienti, un file, predisposto tramite apposito software dell'Agenzia delle Entrate, contenente l'elenco dei contribuenti per i quali si richiedono i documenti, con relativi dati anagrafici, codici fiscali, reddito complessivo dell'anno precedente e dati della delega.

Se i dati trasmessi non sono corretti, il sistema, entro 5 giorni dall'invio della richiesta, fornisce, nella sezione "Ricevute" dell'area autenticata, un file contenente l'elenco degli eventuali errori. In tal caso, non si procede alla consegna dei documenti richiesti e sarà necessario inviare un nuovo file con i dati corretti.

E' possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio di un file contenente lo stesso protocollo telematico della richiesta che si intende annullare.

Se, invece, i dati sono corretti, i documenti sono consegnati, sempre nell'area autenticata:
entro 5 giorni dalla data della richiesta, per le richieste regolarmente pervenute a partire dal 15 aprile;
entro 5 giorni a partire dal 15 aprile, per le richieste regolarmente pervenute entro il 14 aprile.

La modalità via web è consentita solo a CAF e professionisti abilitati (non anche i sostituti d'imposta) per gestire richieste di assistenza fiscale non programmate e permette di richiedere tramite Entratel il download immediato del modello 730 precompilato e delle relative informazioni per singolo contribuente. In questo caso, i documenti, richiesti via web, sono resi disponibili in tempo reale.

L’accesso tramite sostituti d’imposta, Caf e professionisti è consentito fino al 10 novembre, al fine di permettere l’utilizzo dei dati indicati nelle dichiarazioni 730 precompilate per eventuali dichiarazioni rettificative o integrative.

mercoledì 16 marzo 2016

Certificazione Unica 2016: novità ed istruzioni


Il processo di modifica della certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati è ancora in corso e ne è prova il nuovo modello di CU 2016 che, da quest’anno, risulta sdoppiato in CU sintetico e CU ordinario. La CU 2016 contiene importanti, modifiche rispetto al 2015. Il contribuente che nell'anno ha percepito soltanto i redditi riportati nel CUD o è titolare di uno o più trattamenti pensionistici (per i quali si applica "il casellario delle pensioni"), è esonerato dalla presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi utilizzando il Modello 730 o il Modello UNICO, a condizione che il datore di lavoro abbia eseguito correttamente il conguaglio delle imposte. Il contribuente esonerato può scegliere di presentare ugualmente la dichiarazione dei redditi se, per esempio, nell'anno ha sostenuto oneri che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta (per esempio, spese mediche, interessi sui mutui, ecc.).

La prima manifesta novità è la presenza di un doppio modello. Da quest’anno i sostituti d’imposta saranno chiamati, con riferimento ai redditi del 2015, ad elaborare due distinte certificazioni.
Nel dettaglio i sostituti dovranno procedere a rilasciare ai lavoratori interessati, una certificazione denominata “CU Sintetico”.

Le certificazioni dovranno essere trasmesse Agenzia delle Entrate con la novità che i flussi telematici inviati non saranno equivalenti al modello CU sintetico rilasciato al sostituito. Al contrario, così come chiarito nelle istruzioni, il modello trasmesso conterrà maggiori informazioni – includendo una serie di dati trasmessi, sino allo scorso anno, mediante la presentazione del modello 770 Semplificato - e sarà denominato “CU Ordinario”.

Di seguito si riportano alcune delle novità più significative:

l’obbligatorietà di riportare sempre il codice fiscale del coniuge del sostituito, ancorché non a carico, nell’apposita sezione dei familiari. Tale dettaglio permette di risolvere la problematica di compilazione del modello 730 precompilato, riscontrata lo scorso anno, laddove in casi analoghi risultava necessario intervenire manualmente, al fine di indicare nel modello dichiarativo, il codice fiscale del coniuge non a carico;

risulta sdoppiata la casella relativa ai redditi di lavoro dipendente, in modo da dare distinta evidenza di quanto erogato in relazione a rapporti di lavoro a tempo indeterminato, rispetto ad eventuali erogazioni inerenti rapporti a tempo determinato. Con l’aggiunta di tale distinzione scompare la casella, presente nel vecchio modello, necessaria per indicare la natura del rapporto, a tempo indeterminato o determinato. Attraverso tale modifica, peraltro, non è più necessario, nei casi di certificazioni contenenti entrambe le tipologie, procedere con la predisposizione del cosiddetto “multi-modulo”;

la necessita di indicare, mediante l’apposizione del codice 2, all’apposita casella 11, denominata “Casi particolari”, se sono presenti giorni per i quali non spettano detrazioni d’imposta;

il dettaglio degli oneri da indicare nella sezione “Oneri deducibili”, mediante l’apposizione di appositi codici da rilevare dalla tabella L, annessa alle istruzioni;

l’inclusione nella sezione “Altri dati” della casella 477, necessaria al fine di indicare la liquidazione mensile del TFR come parte integrante della retribuzione (c.d. Qu.I.R.), prevista per i lavoratori dipendenti del settore privato con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi.

Per il modello della dichiarazione dei redditi UNICO PF 2016, vediamo le novità.

Nella sezione “Tipo di dichiarazione”, la casella “Dichiarazione integrativa” deve essere compilata indicando il codice 2 nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate.

La Legge di stabilità 2015, a commi 634-636, stabilisce infatti che l’Agenzia fornisca al contribuente elementi e informazioni su:

ricavi o compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione imputabili al contribuente stesso e la stima dei predetti elementi, anche basandosi sui beni acquisiti o posseduti;

agevolazioni, deduzioni o detrazioni imputabili al contribuente stesso, crediti d'imposta, anche non spettanti.

Nella sezione “Firma della dichiarazione”, la casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario” contiene l’indicazione della richiesta del contribuente che comunicazioni su possibili anomalie, presenti nella sua dichiarazione o nei dati dichiarati dallo stesso negli studi di settore, siano inviate direttamente all’intermediario incaricato della trasmissione telematica dei dati. 

È stata quindi inserita nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”, la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche” che andrà barrata dal professionista nel caso in cui accetti di ricevere queste comunicazioni telematiche.

Dal 2015, per verificare il rispetto del limite dei 26 mila euro occorre aggiungere all’importo del reddito complessivo determinato ai fini Irpef, l’ammontare della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientrati in Italia e sottrarre l’ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR).

È riconosciuta la detrazione del 19 % delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro e resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa.

È riconosciuta una detrazione del 19 % delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Si ricorda che questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa.

È riconosciuta una detrazione del 19 % delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Tale decreto sarà emanato ogni anno entro il 31 dicembre tenendo conto degli importi medi, delle tasse e dei contributi delle università statali.

Sono indicate separatamente le somme restituite al soggetto erogatore nel 2015 da quelle residue provenienti dalle dichiarazioni degli anni precedenti o dalla Certificazione Unica 2016;

È prorogata la detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio,

È prorogata la detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;

È prorogata la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici e quelle sostenute per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;

È riconosciuta una detrazione del 65% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

È aumentato a 30.000 euro annui l’importo massimo delle erogazioni liberali a favore delle Onlus per cui è possibile fruire della detrazione del 26%, mentre prima era 2.065 euro.

Sono state eliminate le sezioni I-A e I-B, relative al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero, in quanto l’intera disciplina che regolamenta tale credito è stata revisionata dal decreto internazionalizzazione (decreto legislativo n. 147/2015) che ha esteso a tutti i contribuenti le disposizioni in precedenza riservate a coloro che producevano solo particolari tipologie di redditi. Ed in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, è riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto nel 2015 agli arbitri o agli avvocati abilitati ad assistere il contribuente nel procedimento di negoziazione assistita per un importo massimo di 250 euro.

Se si intende correggere o integrare un precedente mod. Unico 2016, è stata aggiunta una colonna per l’indicazione dell’eccedenza a credito chiesta a rimborso con la precedente dichiarazione e già erogata sia per il rigo RV6 (addizionale regionale) sia per il rigo RV14 (addizionale comunale).

martedì 21 luglio 2015

Come dichiarare i guadagni Google Adsense: ovvero come fatturare per essere in regola



Nell’era di internet sono nate nuove opportunità di guadagno rappresentate dalla vendita di spazi pubblicitari su siti web e blog. E’ necessario, tuttavia, porre attenzione agli adempimenti derivanti dallo svolgimento di un’attività pubblicitaria. Non bisogna dimenticare, infatti, che l’utilizzo di un “mezzo immateriale”, come un sito internet, non comporta una mutamento della natura dell’attività che rimane commerciale, con le relative conseguenze sul piano fiscale, contributivo, etc.

Premessa: come funziona “Google Adsense”

Si tratta di uno strumento pubblicitario, offerto da Google, che permette ai titolari di un sito web di concedere l’inserimento di banner pubblicitari sul proprio sito, ricevendo un compenso in denaro (in base al numero di esposizioni o di click sull’annuncio) corrisposto con cadenza mensile. Google opera in Europa attraverso Google Ireland Limited, una società con sede in Irlanda.

Adempimenti fiscali

L’attività pubblicitaria svolta verso Google, tramite il servizio “Adsense”, costituisce in linea generale un’attività d’impresa continuativa. Il titolare del sito internet, che non sia già titolare di una posizione iva per altra attività (in tale caso il servizio di pubblicità costituisce attività secondaria da comunicare all’Agenzia delle Entrate), sarà tenuto:

- a richiedere l’attribuzione del numero di partita IVA iscrivendosi, inoltre, al sistema VIES;

- a fatturare la prestazione pubblicitaria svolta a favore della società irlandese di Google. Nella fattura non dovrà essere addebitata l’IVA ai sensi dell’articolo 7 ter del D.p.r. 600/1973, in quanto prestazione di servizi resa verso soggetto comunitario. Nel caso in cui il titolare del sito abbia aderito al regime per l’imprenditoria giovanile (“nuovi contribuenti minimi”) l’operazione viene considerata nazionale e il titolo di esclusione sarà l’articolo 27 del Decreto Legge numero 98 del 2011;

- a compilare l’elenco INTRASTAT per la prestazione di servizi resa a un soggetto comunitario, salvo il caso in cui il titolare del sito sia un contribuente minimo;

- a dichiarare il reddito conseguito nella dichiarazione annuale;

Adempimenti contributivi e camerali

Nel caso in cui il titolare del sito non svolga già un’altra attività principale (libero professionista o lavoratore dipendente a tempo pieno) la vendita di spazi pubblicitari a Google comporta l’insorgenza dell’obbligo contributivo (iscrizione all’INPS gestione commercianti o gestione separata in base alla prevalenza dell’attività pubblicitaria) e di iscrizione al Registro delle Imprese.

Le attività di Google sono svolte in Irlanda, proprio per questo motivo il Fisco considera Google un Soggetto comunitario (sul sito di AdSense viene specificato che i pagamenti vengono eseguiti da Google Ireland) e, secondo le direttive comunitarie e le leggi interne in materia di IVA, tutti i servizi pubblicitari offerti da qualsiasi persona residente in Italia (ovvero l’inserimento di banner pubblicitari all’interno del proprio sito internet) sono soggetti all’inversione contabile questo significa che l’IVA viene assolta dal destinatario.

Chi può ricevere guadagni dalla seguente azienda possono essere i liberi professionisti titolari di una partita IVA oppure i privati. Quest'ultimi non sono sottoposti alla ritenuta d'acconto (perché il versamento arriva da un Paese della Comunità Europea) e devono comunicare le somme di denaro ricevute da "Google Adsense", compilando il modello 730 ed immettendo il totale dei pagamenti accreditati durante l'anno nella scheda "Redditi differenti", affinché si generino le imposte da depositare: l'unica regola da rispettare è non superare la soglia annua dei 5.000€, altrimenti si dovrà utilizzare il modello Unico, non possedendo un sostituto d'imposta.

Attraverso il modello Unico (che ha costi leggermente più elevati per la compilazione e l'invio), le tasse da corrispondere non saranno detratte in busta paga, ma il CAF oppure il commercialista stilerà e consegnerà il modulo di pagamento "F24", da affidare in banca per il pagamento delle imposte. Cosa succede se disgraziatamente i guadagni annuali sono maggiori di 5.000€ e non si ha una partita IVA? Se non desiderate abbandonare i ricavi con "Google Adsense", dovrete assolutamente aprirvene una, poiché questo limite di denaro non è differibile e in caso d'ipotetico controllo fiscale l'amministrazione finanziaria non esiterà a stabilire delle multe abbastanza salate.

Sostanzialmente, Google riceve una fattura dall’Italia verso l’Irlanda senza indicazione dell’IVA: Google non è tenuto a pagare l’IVA al proprio fornitore italiano (che a sua volta non la incasserà e non dovrà versarla allo Stato Italiano): questa viene assolta con meccanismo contabile dalla società di Google in Irlanda.

L’Obbligo di Fatturazione per i soggetti italiani

E’ importante sapere che, dall’1 Gennaio 2013, è obbligatorio per tutti i soggetti passivi di IVA residenti in Italia emettere fatture anche per tutte quelle operazioni che vengono definite carenti del requisito di territorialità.

Fra queste operazioni rientrano anche quelle svolte per Google AdSense: per chi possiede già la Partita Iva sarà possibile fatturare a Google con la propria Partita Iva (bisognerà però comunicare all’Agenzia delle Entrate l’avvio di una attività accessoria, con i codici ATECO dedicati, a tal proposito, per trovare il codice attività più attinente, puoi consultare l’articolo “lavorare online: Partita Iva e Codici ATECO“).

Una delle domande che si chiedono la maggior parte delle persone è: a chi va spedita la fattura di Google? Si può spedire via Mail?

Certo che sì, l’indirizzo per inviare la fattura è la seguente:

Google AdSense Payments – Irish VAT
Gordon House – Barrow Street,
Dublin 4
Irlanda

Partita IVA: IE6388047V

All’interno della fattura chiaramente non deve essere indicata IVA e deve essere inserita la seguente dicitura:

Operazione fuori campo IVA art. 7-ter Dpr 633/72.




mercoledì 6 maggio 2015

Nuovo ISEE 2015 le domande più frequenti dell’INPS



Con una pagina pubblicata sulla home page del proprio portale, l’INPS ha reso noto di aver rilasciato nell'apposita area tematica dedicata all’ISEE 2015 le risposte alle domande più frequenti pervenute, nella prima fase di applicazione della disciplina, sul nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Per ottenere il nuovo ISEE 2015 bisogna presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica o DSU, un documento che contiene informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali che vadano a descrivere la situazione economica del nucleo familiare di riferimento.

La presentazione della DSU serve per poter ottenere l’ISEE per concorrere alla richiesta di prestazioni sociali agevolate che dipendono dalla situazione economica del nucleo familiare. La DSU serve anche per accedere a servizi di pubblica utilità con condizioni agevolate quindi per ottenere bonus per il servizio di telefonia fissa il bonus luce o gas.

Non tutte le informazioni da inserire nella DSU però appaiono chiare, soprattutto quando ci si trova in presenza di situazioni familiari atipiche.

In pratica, l’INPS risponde ai dubbi più frequenti sulla base delle segnalazioni arrivate dalla consulta nazionale dei CAF. Coniugi non conviventi, coppie di fatto con figli, casa di abitazione e contratto di affitto, voci da inserire nel patrimonio mobiliare, ISEE studenti universitari, nucleo familiare ridotto: sono questi i temi al centro della maggioranza delle FAQ ISEE dell’INPS. Composizione del nucleo familiare, compilazione della DSU, casa di abitazione e contratto di affitto: l'INPS pubblica le FAQ sul portale dedicato.

Cosi suddiviso:

Quadro A Nucleo Familiare

In caso di soggetti conviventi che abbiano ognuno 2 figli ci si trova in presenza di un nucleo familiare composto da 4 figli non in comune. In questo caso è possibile avere la maggiorazione della scala di equivalenza per almeno 3 figli.

L’Inps risponde di NO poiché la maggiorazione spetterebbe solo nel caso in cui i genitori siano sposati e che almeno uno dei due abbia 3 figli.

In caso di cambio residenza, modifiche del nucleo familiare, si deve presentare una nuova DSU?

Il cambio di residenza non obbliga alla presentazione di una nuova DSU.

Nel caso di genitori separati come deve essere compilato il quadro D se il genitore tenuto al versamento del mantenimento dei figli non li versa?

Nel quadro D si va ad indicare il dati dell’altro genitore, il codice fiscale del figlio e deve essere barrata la casella di esclusione del genitore in quanto tenuto a versare gli assegni al mantenimento del figlio risultanti da provvedimento giudiziario.

Il genitore che è tenuto al versamento degli assegni di mantenimento al figlio da provvedimento di separazione o divorzio dell’Autorità giudiziaria, ma non li corrisponde, come deve essere compilato il quadro D?

Nel quadro D si va ad indicare il dati dell’altro genitore, il codice fiscale del figlio e deve essere barrata la casella di esclusione del genitore in quanto tenuto a versare gli assegni al mantenimento del figlio risultanti da provvedimento giudiziario.

Nel caso di un nucleo familiare in cui, oltre al minore e al genitore solo, siano presenti anche altri soggetti, si tratta comunque di “Nucleo composto esclusivamente da genitore solo con i suoi figli minorenni”?

No, in caso di presenza di altri soggetti all'interno del nucleo familiare non si può fruire dell’agevolazione prevista per “Nucleo composto esclusivamente da genitore solo con i suoi figli minorenni”.

Quando nel nucleo familiare è presente un solo genitore e l’altro genitore è di nazionalità straniera, il secondo va indicato nella DSU dal genitore convivente con il figlio?

L’altro genitore, di nazionalità estera e residente all'estero, non può essere indicato in DSU in quanto non rientrante tra i coniugi iscritti all'Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all’Estero ai sensi dell’art. 3 del DPCM 159/2013.

Se l’altro genitore è deceduto o è straniero che vive all'estero come si può ottenere l’ISEE minori per la quale è necessario, nel quadro D, inserire il CF dell’altro genitore?

In questi casi di particolare assenza dell’altro genitore descritti nella domanda l’altro genitore dovrà esimersi, per il figlio minore interessato dalla condizione sopra descritta dalla compilazione del quadro D.

Quadro B casa di abitazione

E’ possibile inserire il contratto di locazione nel quadro B anche se ancora intestato al deceduto non inserito nel quadro A della DSU? E’ obbligatorio procedere alla voltura del contratto?
Pur essendo necessario effettuare la voltura, nel caso di successione nel contratto (art. 6 della legge n.392 del 1978), è possibile indicare nel quadro B l’intestatario del contratto deceduto prima della scadenza del contratto che ovviamente non fare parte del nucleo familiare determinato ai fini ISEE

Modulo MB.2
Quadro C prestazioni universitarie

In caso di genitori separati e non conviventi con figli residenti con uno dei due, ai fini della compilazione della DSU per le prestazioni del diritto alla studio universitario in particolare, e in generale anche per altri casi, i redditi e i beni immobiliari dell’altro genitore non convivente vanno indicati? E quale casella deve essere barrata nel modello MB2, quadro C?

Ai genitori separati non si applica l’articolo 7 del DPCM n. 159 che ha per destinatari i genitori non coniugati e non conviventi tra loro. Pertanto, nel caso di prestazioni per il diritto allo studio universitario, se il figlio risiede con uno dei genitori, mentre l’altro genitore separato ha una diversa residenza, si dovranno barrare:

La seconda casella del Modulo MB.2, Quadro C (“nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l’altro risulta non coniugato e non convivente”), nonostante si riferisca al genitore “non coniugato”;

La prima casella del Modulo MB.2 del Quadro D, essendo sufficiente per barrare quest’ultima l’esistenza di un provvedimento del giudice. La stessa modalità di compilazione sopra riportata si applica anche al caso di genitori divorziati e non conviventi tra loro.

Il genitore separato o divorziato deve essere considerato come compente attratta o aggiuntiva per la richiesta di ISEE per prestazioni minori?

No, in presenza di genitore con lo status di separato o divorziato non si genera in nessuno dei due casi la componente attratta o aggiuntiva. In presenza di genitore separato non andrà compilato il quadro D, a differenza del genitore divorziato che lo compila indicando i suoi dati (cognome, nome e codice fiscale) il codice fiscale del figlio e barra la prima casella del Quadro D (Il genitore non convivente è in una delle seguenti condizioni) in quanto è presente un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria.

Modulo FC.1
Quadro FC2 patrimonio mobiliare

Le carte di credito ricaricabili non appoggiate ad un conto corrente ma che hanno un codice Iban vanno indicate in FC2 sez. II con il codice 99?

Le cosiddette “carte conto” ovvero carte prepagate ricaricabile che possiedo le principali funzioni di un conto corrente vanno indicante nella nel quadro FC2 sezione I codice 01 indicando sia il saldo al 31/12 che la giacenza media. Le carte prepagate ricaricabili senza IBAN e senza funzioni di conto corrente si indicano nel quadro FC2 sezione II codice 99

Per i mutui che sono congelati, perché non si riescono a pagare le rate, fino a quando posso continuare a inserire nella DSU la quota capitale residua del mutuo al 31/12?

Non deve essere verificato se il dichiarante ha pagato il mutuo ma solo il debito residuo al 31 dicembre dell’anno precedente.

Quadro FC3 patrimonio immobiliare

I voucher o buoni lavoro, che sono compensi di lavoro autonomo occasionali riconosciuti a determinate categorie di soggetti, sono redditi esenti, riconosciuti ai fini del diritto alla pensione. Dove devono essere inseriti nella DSU?

Tali redditi non rientrano fra i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati da INPS e non inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF ex art. 4, comma 2 lett. f), pertanto devono essere indicati in DSU dal cittadino nel modulo FC1 - Quadro FC4 in “Redditi esenti da imposta”

Quadro FC4 redditi e trattamenti da dichiarare ai fine ISEE

La pensione di guerra e la rendita INAIL deve essere inserite?

Si devono essere inserite nel quadro FC4 in quanto non erogate da INPS.

Quadro FC5 assegni periodici per coniuge e figli

Se il padre paga l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne l’importo va indicato alla madre o al figlio?

Dalla madre fino a quando il figlio non diventa maggiorenne. Poi il giudice può decidere che l’assegno venga erogato direttamente al figlio e in questo caso visto che l’assegno non è effettivamente percepito dal ex coniuge è corretto che lo dichiari il figlio maggiorenne nel quadro FC4. Ne consegue che lo deve indicare il soggetto che effettivamente lo percepisce in base a un provvedimento dell’autorità giudiziaria (vedi sentenza).

Le quietanze dei versamenti effettuati dal coniuge che versa gli assegni di mantenimento ai figli devono essere acquisite dal CAF e gli importi versati vanno indicati nel quadro FC5?

NO. Il coniuge separato nel compilare il proprio modulo FC.1 pur in presenza di una sentenza, deve dichiarare quello effettivamente corrisposto o zero se mai corrisposto. Non è obbligo del CAF archiviare la documentazione

Fra le varie precisazioni, segnaliamo che resta invariata la data da prendere come riferimento per la verifica della variazione di residenza di uno studente (i due anni precedenti alla presentazione della domanda). Ci sono poi una serie di precisazioni che riguardano studenti stranieri, il coordinamento con eventuali disposizioni particolari stabilite dalle università. Ci sono poi risposte varie relative al modo in cui bisogna inserire la quota residua del mutuo da pagare, al trattamento degli investimenti, alle componenti aggiuntive (che è necessario compilare in alcuni casi, ad esempio quando i genitori sono divorziati). Il sito dell’INPS dedicato al nuovo ISEE prevede anche altre sezioni dedicate alla compilazione della DSU e alla sua gestione.



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