Con
il crescere ed il perdurare dell’emergenza Covid 19 il Governo italiano ha
dovuto attuare delle misure ad hoc per fare in modo che l’economia nazionale
non tracolli del tutto, sostenendo lavoratori e imprese maggiormente in
difficoltà a fronte del confinamento
di sicurezza.
Tra
gli aiuti previsti per far fronte all’emergenza epidemiologica, il
Decreto-legge c.d. Cura Italia, ha allargato la platea dei beneficiari dei
trattamenti di integrazione salariale, includendo gli eventi strettamente
correlati all’emergenza COVID-19. Una situazione improvvisa e imprevista in cui
si sono visti catapultare anche aziende e lavoratori che prima del Coronavirus
non si erano mai interessati alla cassa integrazione, vediamo dunque di
chiarire qualche dubbio in merito, analizzando nel dettaglio le diverse
tipologie di sostegno del reddito e le loro rispettive finalità.
CIGO
La
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria è uno strumento rivolto ai lavoratori del
settore industriale, che può essere richiesto nei periodi transitori e
temporanei di particolare contrazione o sospensione dell’attività produttiva
causato da eventi non imputabili al datore di lavoro. L’integrazione salariale
avviene a fronte di una sospensione dell’attività o di una semplice riduzione
dell’orario di lavoro.
L’importo
che viene corrisposto è pari all’80% della retribuzione totale che sarebbe
spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore e il
limite orario contrattuale, entro un limite massimo mensile stabilito di anno
in anno.
Le
aziende che possono far ricorso alla CIGO devono appartenere ai seguenti
settori:
imprese
industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di
impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
cooperative
di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli
operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal
D.P.R. n. 602/1970;
imprese
dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
cooperative
agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione,
manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli
dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
imprese
addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di
pellicola cinematografica;
imprese
industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
imprese
produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
imprese
addette agli impianti elettrici e telefonici;
imprese
addette all’armamento ferroviario;
imprese
industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia
interamente di proprietà pubblica;
imprese
industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
imprese
industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale
lapideo;
imprese
artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali
lapidei, con
esclusione
di quelle che svolgono strutture ed escavazione.
Al
di fuori dei casi relativi ad eventi oggettivamente non evitabili, il
trattamento di CIGO può durare:
3
mesi consecutivi (prorogabile fino a un massimo di 12 mesi al ricorrere di
determinate circostanze);
12
mesi in due anni se applicato in modo non continuativo.
Il
Decreto CuraItalia consente l’accesso alla CIGO, con condizioni agevolate
rispetto al regime ordinario, alle imprese che rientrano nel campo di
applicazione della cassa integrazione che sospendono o riducono l’attività
lavorativa per eventi riconducibili all’epidemia da Coronavirus, utilizzando la
specifica causale “emergenza COVID-19”.
CIGS
La
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, invece, può essere richiesta quando
si verifica uno dei seguenti eventi:
ristrutturazione,
riorganizzazione e conversione aziendale;
crisi
aziendale di grande rilevanza sociale;
contratti
di solidarietà;
fallimento.
La
CIGS viene concessa alle seguenti tipologie di aziende con più di 15 dipendenti
(inclusi apprendisti professionalizzanti e dirigenti):
imprese
industriali, comprese quelle edili ed affini;
imprese
artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di
sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che eserciti l’influsso
gestionale prevalente, che si ha quando oltre il 50% del fatturato proviene da
una sola committente;
imprese
appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di
attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che
abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o
straordinario di integrazione salariale;
imprese
appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di
cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della
riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per
quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
imprese
dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della
produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
imprese
cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
imprese
di vigilanza;
imprese
dell’editoria;
imprese
del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate,
nonché imprese del sistema aereoportuale;
partiti
e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali,
nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l’anno 2015 e di 11,25 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2016.
Rientrano
nell’ambito di fruizione della CIGS anche le imprese appartenenti alle seguenti
ulteriori categorie che nel semestre precedente la data di presentazione della
domanda di ammissione abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti (inclusi
apprendisti e dirigenti):
imprese
esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
agenzie
di viaggio e turismo, compresi gli operatori turisti.
La
durata del trattamento di CIGS varia da 12 a 36 mesi in base alla causale che
ha condotto l’azienda a farne richiesta.
L’integrazione
salariale è dovuta nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe
spettata ai lavoratori interessati per le ore di lavoro non prestate comprese
tra le zero ore e ed il limite orario contrattuale.
CIGD
La
Cassa Integrazione in Deroga (cd. CIGD) è uno strumento di politica passiva,
aggiuntivo rispetto a quelli esistenti sopracitati e introdotto in via
sperimentale a partire del 2005, poi ripetutamente prorogato, per garantire un
sostegno economico a lavoratori di quelle imprese che beneficiano degli
ordinari interventi d’integrazione salariale.
Questo
strumento di sostegno a reddito in costanza di rapporto è stato utilizzato dal
Governo anche per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19: il
Decreto n. 18/2020 prevede infatti che le Regioni e le Province Autonome
possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga ai datori
di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del
terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti (esclusi
soltanto i datori di lavoro domestico), per i quali non trovino applicazione le
tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o
riduzione di orario.
La
CIGD per l’emergenza COVID-19 sarà riconosciuta per la durata della sospensione
del rapporto di lavoro, sino ad un massimo di 9 settimane, utilizzabili dal 23
febbraio 2020 al 31 agosto 2020, limitatamente ai dipendenti già in forza al 23
febbraio 2020.
Per
i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, l’accesso a tale
ammortizzatore è subordinato alla conclusione di un accordo, anche in via
telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale.
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