Visualizzazione post con etichetta Cura Italia. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Cura Italia. Mostra tutti i post

giovedì 9 aprile 2020

Cassa integrazione in tempo di covid 19: differenze tra cigo, cigs e cigd




Con il crescere ed il perdurare dell’emergenza Covid 19 il Governo italiano ha dovuto attuare delle misure ad hoc per fare in modo che l’economia nazionale non tracolli del tutto, sostenendo lavoratori e imprese maggiormente in difficoltà a fronte del confinamento di sicurezza.

Tra gli aiuti previsti per far fronte all’emergenza epidemiologica, il Decreto-legge c.d. Cura Italia, ha allargato la platea dei beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale, includendo gli eventi strettamente correlati all’emergenza COVID-19. Una situazione improvvisa e imprevista in cui si sono visti catapultare anche aziende e lavoratori che prima del Coronavirus non si erano mai interessati alla cassa integrazione, vediamo dunque di chiarire qualche dubbio in merito, analizzando nel dettaglio le diverse tipologie di sostegno del reddito e le loro rispettive finalità.

CIGO
La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria è uno strumento rivolto ai lavoratori del settore industriale, che può essere richiesto nei periodi transitori e temporanei di particolare contrazione o sospensione dell’attività produttiva causato da eventi non imputabili al datore di lavoro. L’integrazione salariale avviene a fronte di una sospensione dell’attività o di una semplice riduzione dell’orario di lavoro.

L’importo che viene corrisposto è pari all’80% della retribuzione totale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore e il limite orario contrattuale, entro un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.

Le aziende che possono far ricorso alla CIGO devono appartenere ai seguenti settori:

imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;

cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. n. 602/1970;
imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;

cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

imprese addette all’armamento ferroviario;

imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;

imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;

imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con
esclusione di quelle che svolgono strutture ed escavazione.

Al di fuori dei casi relativi ad eventi oggettivamente non evitabili, il trattamento di CIGO può durare:

3 mesi consecutivi (prorogabile fino a un massimo di 12 mesi al ricorrere di determinate circostanze);

12 mesi in due anni se applicato in modo non continuativo.

Il Decreto CuraItalia consente l’accesso alla CIGO, con condizioni agevolate rispetto al regime ordinario, alle imprese che rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’epidemia da Coronavirus, utilizzando la specifica causale “emergenza COVID-19”.

CIGS
La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, invece, può essere richiesta quando si verifica uno dei seguenti eventi:

ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale;

crisi aziendale di grande rilevanza sociale;

contratti di solidarietà;

fallimento.

La CIGS viene concessa alle seguenti tipologie di aziende con più di 15 dipendenti (inclusi apprendisti professionalizzanti e dirigenti):

imprese industriali, comprese quelle edili ed affini;

imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che eserciti l’influsso gestionale prevalente, che si ha quando oltre il 50% del fatturato proviene da una sola committente;

imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;

imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;

imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;

imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;

imprese di vigilanza;

imprese dell’editoria;

imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale;

partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l’anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.

Rientrano nell’ambito di fruizione della CIGS anche le imprese appartenenti alle seguenti ulteriori categorie che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda di ammissione abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti (inclusi apprendisti e dirigenti):

imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;

agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turisti.

La durata del trattamento di CIGS varia da 12 a 36 mesi in base alla causale che ha condotto l’azienda a farne richiesta.

L’integrazione salariale è dovuta nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori interessati per le ore di lavoro non prestate comprese tra le zero ore e ed il limite orario contrattuale.

CIGD
La Cassa Integrazione in Deroga (cd. CIGD) è uno strumento di politica passiva, aggiuntivo rispetto a quelli esistenti sopracitati e introdotto in via sperimentale a partire del 2005, poi ripetutamente prorogato, per garantire un sostegno economico a lavoratori di quelle imprese che beneficiano degli ordinari interventi d’integrazione salariale.

Questo strumento di sostegno a reddito in costanza di rapporto è stato utilizzato dal Governo anche per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19: il Decreto n. 18/2020 prevede infatti che le Regioni e le Province Autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti (esclusi soltanto i datori di lavoro domestico), per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario.

La CIGD per l’emergenza COVID-19 sarà riconosciuta per la durata della sospensione del rapporto di lavoro, sino ad un massimo di 9 settimane, utilizzabili dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, limitatamente ai dipendenti già in forza al 23 febbraio 2020.

Per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, l’accesso a tale ammortizzatore è subordinato alla conclusione di un accordo, anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.




venerdì 27 marzo 2020

Domanda bonus 600 euro procedura INPS semplificata



I lavoratori italiani potranno richiedere l’indennità da 600 euro prevista dal decreto Cura Italia per alcune categorie (a partire dagli autonomi) che risentono, a livello economico, dell’emergenza Coronavirus. Vediamo chi può richiedere il bonus e come funzionerà anche il voucher baby sitter, su cui l’Inps ha fornito alcune indicazioni. Non ci saranno, per accedere, requisiti economici specifici, fatta eccezione per il settore del turismo per il quale si deve dimostrare l’effettivo danno economico. Per tutti gli altri, invece, “è una sorta di reddito di cittadinanza universale”, esteso agli autonomi in considerazione dell’attuale situazione.

Per la richiesta dell'indennità di 600 euro e del bonus baby sitting, l'INPS rilascia una procedura di domanda semplificata: basta la sola prima parte del PIN dispositivo, che si ottiene subito online.

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) prevede che sia l’INPS ad erogare le prestazioni a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese individuali, attraverso modalità di richiesta esclusivamente telematica. Come noto, l’accesso ai servizi online dell’INPS può avvenire attraverso il ricorso a specifiche credenziali:

PIN dispositivo INPS;

SPID di livello 2 o superiore;

Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);

Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Chi è già in possesso di una di queste credenziali può utilizzarle per inoltrare la domanda di prestazione. Tuttavia, per venire in aiuto dei cittadini senza credenziali o con difficoltà nella presentazione delle istanze, l’INPS comunica di:

semplificare la modalità di compilazione e invio online per alcune delle domande di prestazione per l’emergenza Coronavirus (ex D.L. n. 18/2020);

apprestare una nuova procedura di rilascio diretto del PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza.

Modalità semplificata di compilazione e invio online

Questa modalità semplificata è consentito con esclusivo riferimento alle seguenti domande di prestazione per emergenza Coronavirus di cui al D.L. n. 18/2020:

1. indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
2. indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
3. indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
4. indennità lavoratori del settore agricolo;
5. indennità lavoratori dello spettacolo;
6. bonus per i servizi di baby-sitting.

La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN INPS, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.

La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:

sito internet www.inps.it, tramite servizio “Richiesta PIN”;

Contact Center, dal numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Una volta ricevute (via SMS o email) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può subito utilizzare per la compilazione e l’invio della domanda di bonus da 600 euro o per i voucher baby sitting.

Se entro 12 ore dalla richiesta non si riceve la prima parte del PIN, bisogna chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.

Con riferimento alla sola prestazione “bonus per i servizi di baby-sitting” richiesto con PIN semplificato, la seconda parte del PIN è comunque poi necessario per la registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia e l’appropriazione telematica del bonus (cfr. paragrafo n. 5, circolare n. 44 del 24 marzo 2020).

PIN dispositivo con riconoscimento a distanza

A breve, l’INPS permetterà il rilascio del PIN dispositivo anche tramite una nuova procedura di riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center, così da non dover aspettare la seconda parte del PIN inviata di norma per posta. Con un successivo messaggio saranno forniti ulteriori dettagli operativi e la data di avvio del servizio.

Al bonus possono accedere i lavoratori privati e pubblici, ma anche gli autonomi non iscritti all’INPS, ma a casse previdenziali professionali. L’importo non aumenta in caso di più figli. L’istituto di previdenza renderà poi nota “la tempistica di rilascio della procedura per l’acquisizione delle domande di bonus da parte dei cittadini e per il tramite degli intermediari abilitati. L’Inps precisa che le domande arrivate dopo il superamento dei limiti di spesa saranno messe in stand by e potranno essere accolte solo nel caso di stanziamento di ulteriori risorse”.




giovedì 26 marzo 2020

Cura Italia: bonus ai dipendenti che lavorano in azienda



Stipendio di marzo più pesante per alcuni lavoratori costretti a continuare a lavorare nonostante l’epidemia dilagante di coronavirus. Infatti, per venire incontro ai lavoratori dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa in sede, il governo ha introdotto nel Decreto-Legge 18/2020 del 17 marzo una misura ad hoc volta ad aiutare tale categoria di lavoratori.

L’aiuto, in particolare, è di tipo economico e consiste nell’erogazione di una somma una tantum pari a 100 euro netti. L’importo sarà corrisposto direttamente nella busta paga di marzo ed è da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese in quanto non era possibile svolgere lo smart working. Ad esempio chi ha continuato a lavorare nel mese di marzo, ma ha preso 10 giorni di ferie riceverà circa 66 euro netti in più.

Il decreto Cura Italia prevede l’erogazione di un bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti che non possono utilizzare lo smart working durante l'emergenza Coronavirus

Il nuovo D.l. "Cura Italia" prevede per il mese di marzo 2020, a favore:

dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati , purché con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro,  che, durante il periodo di emergenza sanitaria per il Coronavirus, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro.

Le misure di prevenzione del contagio da COVID 19 finora messe in campo dal Governo hanno infatti puntato sulla promozione dello smart working e sull'utilizzo di ferie, permessi o addirittura di chiusura dei reparti aziendali non a rischio , ma è chiaro che probabilmente un grandissimo numero di lavoratori dipendenti è comunque costretto a recarsi nella sede aziendale , con tutti i rischi che ne conseguono. Probabilmente nel confronto con i sindacati è stato deciso di dare questo riconoscimento ai lavoratori , in primis coloro che lavorano ai servizi essenziali:  sanita, trasporti, forze di polizia, commercio al dettaglio.

L'importo del bonus  di 100 euro è  mensile cioè riferito al mese di marzo 2020 e va   quindi ragguagliato ai giorni  effettivi di presenza al lavoro nella sede aziendale .

Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette.

Il premio  sarà  attribuito in via automatica dal datore di lavoro, che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile,  oppure,  comunque,  entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione, di cui all’art.17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

il bonus è una tantum e spetta, al momento, unicamente per il mese di marzo 2020. Da notare, inoltre, che l’aiuto economico spetta solamente per chi ha continuato a lavorare nonostante l’emergenza epidemiologica che sta colpendo l’Italia. Ma non solo: i 100 euro sono da rapportare anche al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Dunque, l’importo intero spetta a tutti ma in base ai giorni di lavoro effettivamente svolti.

Quindi le 100 euro devono essere proporzionate ai giorni lavoratori svolti a marzo.
È importante specificare, altresì, che dal punto di vista fiscale il bonus non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, in quanto si tratta di un importo esentasse. Pertanto, possiamo affermare che il dipendente non deve pagarci l’IRPEF poiché è un importo netto e non lordo.

Per coloro che si chiedono come fare per ricevere il bonus 100 euro, la risposta è molto semplice: niente. Infatti, i sostituti d’imposta – ossia i datori di lavoro – riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Da notare che i 100 euro non gravano sulle tasche del datore di lavoro, il quale è chiamato soltanto a anticipare l’importo, così come accade per l’assegno per il nucleo familiare. Infatti, al co. 3 dell’art. 63 del Dl 18/2020 è previsto che i sostituti d’imposta possono compensare l’incentivo erogato in busta paga mediante l’istituto di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997.



sabato 21 marzo 2020

Lavoro: quarantena retribuita come malattia



Per i lavoratori dipendenti la quarantena per COVID-19 è equiparata alla malattia, ci vuole il certificato medico: norme, definizioni e procedure.

Era una precisazione ce è arrivata con il decreto Cura Italia: i lavoratori che sono in quarantena per evitare il contagio hanno diritto alla malattia. E i giorni trascorsi a casa non si calcolano ai fini del superamento del periodo di comporto. Il riferimento è l’articolo 26, comma 1, del decreto 18/2020.

Riguarda il periodo trascorso in isolamento con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dei lavoratori dipendenti. Innanzitutto, le relative definizioni di legge:

quarantena con sorveglianza attiva: persone che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva (articolo 1, comma 2, lettera h, dl 6/2020).

permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva: persone che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio (lettera i, dello stesso articolo).

La seconda definizione resta valida e si applica anche declinata in base a specifiche ordinanze locali legate al rischio di contagio.

In ogni caso, è il Dipartimento di prevenzione della Asl a disporre il provvedimento di quarantena o sorveglianza in base alle indicazioni che possono arrivare dalla persone stessa, dall’azienda o dai medici di base.

Questi ultimi compilano il certificato, specificando gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare. Il provvedimento può venire emesso dall’ASL in relazione a una delle notizie sopra riportate.

Un lavoratore segnala di avere avuto un contatto stretto con un caso confermato di Covid 19. L’azienda provvede ad avvisare l’ASL (ci sono appositi numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal ministero della Salute). che a sua volta prende le contromisure indicate.

I medici di base hanno precise indicazioni da parte delle autorità e di conseguenza sanno esattamente quando prescrivere la quarantena. Ricordiamo che l’indicazione del ministero è quella di rivolgersi al medico di base, chiamandolo al telefono, evitando invece di andare in pronto soccorso o in ambulatorio. La quarantena, come è noto, dura 15 giorni.

Attenzione: sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore del decreto Cura Italia (quindi, prima del 17 marzo), anche in assenza dell’indicazione del provvedimento in base al quale si dispone la quarantena.

La quarantena equivale a un periodo di malattia. Ed è quindi retribuita di conseguenza. E non vale ai fini del periodo di comporto (il numero massimo di giorni in cui un lavoratore può stare a casa per malattia mantenendo il diritto al posto di lavoro).

Contatti a rischio

Per contatto stretto, in base alle indicazioni del Ministero della Salute:

persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;

una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);

persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;

persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;

operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;

persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

C’è una precisazione per i datori di lavoro: gli oneri connessi alla quarantena, per i quali si presenta domanda agli enti previdenziali, sono a carico dello Stato.

Sono diverse le regole che si applicano ai dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita: in questi casi, fino al 30 aprile, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog