Torna ad essere operativo il Fondo di Solidarietà per i mutui sulla prima casa, rifinanziato con 20 milioni di euro dal decreto "Salva Italia". A partire dal 27 aprile è possibile fare richiesta per la sospensione del pagamento delle rate del proprio mutuo, per un massimo di 18 mesi di interruzione. Possono ottenere questo sostegno coloro che si trovano ad aver perso il lavoro, che subiscono la morte di un familiare o il riconoscimento di una grave invalidità successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei 3 anni antecedenti la richiesta di accesso al beneficio e in presenza di alcuni requisiti legati al reddito.
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è stato istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007 che all'art. 2, commi 475 e ss. ha previsto la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.
La legge n. 92 del 2012, entrata in vigore in data 18/07/2012 e recante "disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", ha modificato in modo sostanziale la preesistente normativa incidendo sui requisiti previsti per l'accesso al Fondo e consentendo nello specifico l'ammissione al beneficio nei soli casi di:
cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%
In Gazzetta le modifiche al decreto 21 giugno 2010, n. 132 concernente norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.
Analizzando i casi dell'ammissione al beneficio dobbiamo sottolineare che è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi riferiti alla persona del beneficiario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, n. 3) del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.
La sospensione del pagamento delle rate di mutuo si applica anche ai mutui:
oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;
erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga;
che hanno già fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi.
Per beneficiare del fondo di solidarietà per i mutui prima casa i mutuatari, tramite gli istituti di credito o gli intermediari finanziari, devono ottenere il nulla osta da parte della Consap, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici nonché la società del Mef che gestisce il fondo. La richiesta si inoltra telematicamente, attraverso la moduliststica disponibile sul sito del Ministero del Tesoro e della Consap.
Accanto al rifinanziamento sono stati introdotti nuovi criteri per accedere al provvedimento sospensorio delle rate. I nuovi criteri stabiliscono che le banche possono accettare la richiesta di sospensione in caso di licenziamento da lavoro di tipo subordinato nei tre anni precedenti la richiesta stessa, ad esclusione dei casi di licenziamento per giusta causa. Rientrano nei criteri stabiliti, oltre ai casi di licenziamento, la morte e il riconoscimento di handicap o invalidità superiore all'ottanta percento.