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giovedì 21 luglio 2016
Inps:fondo di solidarietà per il settore del trasporto
Arrivano le istruzioni dall'Inps per l’operatività e le modalità di presentazione delle domande per accedere al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
L’INPS, ha fornito informazioni sull’operatività e sulle modalità di presentazione delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale, che siano finalizzati a:
a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro integrativa rispetto all’ASpI/NASpI o indennità di mobilità;
b) assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che in costanza di rapporto di lavoro subiscano processi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale;
c) prevedere assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all’esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
d) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’unione europea.
di)
Il Fondo ha lo scopo di erogare, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese in oggetto, interventi e trattamenti aventi le seguenti finalità:
- assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro integrativa dell'ASpI/NASpI o dell'indennità di mobilità;
- assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che, in costanza di rapporto di lavoro, subiscono la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa per le cause per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale;
- prevedere assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti per agevolare l’esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.
Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale, di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, che siano finalizzati a:
a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro integrativa rispetto all’ASpI/NASpI o indennità di mobilità;
b) assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che in costanza di rapporto di lavoro subiscano processi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale;
c) prevedere assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all’esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
d) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’unione europea
Le domande di accesso a tutte le prestazioni del Fondo sono presentate dal datore di lavoro, in via telematica. L’accesso alle prestazioni da parte delle aziende deve essere subordinato al possesso della regolarità contributiva con riferimento alla totalità dei versamenti dovuti all’Istituto, compresi i versamenti dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco. Detta regolarità contributiva verrà verificata anche con riferimento alla normativa prevista in materia di DURC.
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Apprendisti: dimissioni online e nuovo fondo di solidarietà
Il chiarimento dal Ministero del Lavoro in tema di dimissioni online, stavolta con riferimento al contratto di apprendistato. Il Ministero ha chiarito che l’eventuale recesso dell’apprendista deve essere manifestato attraverso la procedura telematica prevista dall'articolo 26 del Decreto Legislativo 151/2015.
Questo perché si tratta di un rapporto di lavoro subordinato il quale, ove le parti non recedano dal medesimo, “prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”, così come espressamente stabilito dall’art. 42, quarto comma, del Decreto Legislativo 81/2015.
E’ opportuno ricordare che dal 12 marzo scorso la nuova procedura telematica obbligatoria per dare le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche, tramite un semplice metodo online accessibile dal sito Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La compilazione del modello è semplice: bisogna inserire generalità di lavoratore e datore di lavoro, data inizio rapporto, contratto applicato, tipo di comunicazione (dimissioni, risoluzione, revoca) e relativa data di decorrenza. Va inviato alla casella PEC (Posta elettronica certificata) del datore di lavoro, attraverso le specifiche tecniche indicate nel decreto. Il lavoratore ha 7 giorni per revocare le dimissioni dal momento dell’invio, con le stesse modalità.
Ricordiamo che l’obbligo di dimissioni telematiche riguarda solo il settore privato e non il pubblico impiego. Sono inoltre esclusi il lavoro domestico e le dimissioni o accordi conclusi in sede conciliativa. Utilizzano le nuove modalità di invio delle dimissioni anche gli assunti a tempo determinato, nel caso di dimissioni precedenti alla scadenza del contratto.
L’INPS ha fornito indicazioni in merito ai Fondi di solidarietà e al recupero dei contributi per gli apprendisti non professionalizzanti. In particolare viene chiarito che la contribuzione ordinaria di finanziamento ai Fondi di solidarietà è applicata, con riferimento al personale assunto con contratto di apprendistato, soltanto alla categoria degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusivamente a questi ultimi vengono riconosciute le relative prestazioni. Per quanto riguarda invece il computo della forza aziendale, per la verifica dell’obbligo di adesione ai Fondi, vengono computati i lavoratori assunti con qualunque tipologia di apprendistato.
Si tratta del contributo ordinario, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, volto a finanziare le prestazioni ordinarie dei Fondi di solidarietà.
Nell'eventualità che i datori di lavoro abbiano versato indebitamente la contribuzione ordinaria di finanziamento ai Fondi di solidarietà con riferimento a lavoratori assunti con contratto diverso da quello di apprendistato professionalizzante, per i mesi da settembre 2015 a luglio 2016, le somme potranno essere recuperate entro il 16 ottobre 2016.
Pertanto, con riferimento agli apprendisti, a decorrere dal mese di giugno 2016, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili dei lavoratori denunciati con il codice “PB” (Apprendistato professionalizzante) nell'ambito dell’elemento < TipoLavoratore >.
Le imprese che hanno versato contributi per altri tipi di apprendisti potranno recuperare gli stessi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del messaggio indicando l’importo con uno dei codici conguaglio presenti nella tabella che segue, da valorizzare all'interno della sezione di < DenunciaAziendale >.
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sabato 18 maggio 2013
Fondo di solidarietà a sostegno del reddito 27 dal aprile 2013
Torna ad essere operativo il Fondo di Solidarietà per i mutui sulla prima casa, rifinanziato con 20 milioni di euro dal decreto "Salva Italia". A partire dal 27 aprile è possibile fare richiesta per la sospensione del pagamento delle rate del proprio mutuo, per un massimo di 18 mesi di interruzione. Possono ottenere questo sostegno coloro che si trovano ad aver perso il lavoro, che subiscono la morte di un familiare o il riconoscimento di una grave invalidità successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei 3 anni antecedenti la richiesta di accesso al beneficio e in presenza di alcuni requisiti legati al reddito.
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è stato istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007 che all'art. 2, commi 475 e ss. ha previsto la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.
La legge n. 92 del 2012, entrata in vigore in data 18/07/2012 e recante "disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", ha modificato in modo sostanziale la preesistente normativa incidendo sui requisiti previsti per l'accesso al Fondo e consentendo nello specifico l'ammissione al beneficio nei soli casi di:
cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%
In Gazzetta le modifiche al decreto 21 giugno 2010, n. 132 concernente norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.
Analizzando i casi dell'ammissione al beneficio dobbiamo sottolineare che è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi riferiti alla persona del beneficiario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, n. 3) del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.
La sospensione del pagamento delle rate di mutuo si applica anche ai mutui:
oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;
erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga;
che hanno già fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi.
Per beneficiare del fondo di solidarietà per i mutui prima casa i mutuatari, tramite gli istituti di credito o gli intermediari finanziari, devono ottenere il nulla osta da parte della Consap, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici nonché la società del Mef che gestisce il fondo. La richiesta si inoltra telematicamente, attraverso la moduliststica disponibile sul sito del Ministero del Tesoro e della Consap.
Accanto al rifinanziamento sono stati introdotti nuovi criteri per accedere al provvedimento sospensorio delle rate. I nuovi criteri stabiliscono che le banche possono accettare la richiesta di sospensione in caso di licenziamento da lavoro di tipo subordinato nei tre anni precedenti la richiesta stessa, ad esclusione dei casi di licenziamento per giusta causa. Rientrano nei criteri stabiliti, oltre ai casi di licenziamento, la morte e il riconoscimento di handicap o invalidità superiore all'ottanta percento.
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è stato istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007 che all'art. 2, commi 475 e ss. ha previsto la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.
La legge n. 92 del 2012, entrata in vigore in data 18/07/2012 e recante "disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", ha modificato in modo sostanziale la preesistente normativa incidendo sui requisiti previsti per l'accesso al Fondo e consentendo nello specifico l'ammissione al beneficio nei soli casi di:
cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%
In Gazzetta le modifiche al decreto 21 giugno 2010, n. 132 concernente norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.
Analizzando i casi dell'ammissione al beneficio dobbiamo sottolineare che è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi riferiti alla persona del beneficiario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, n. 3) del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.
La sospensione del pagamento delle rate di mutuo si applica anche ai mutui:
oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;
erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga;
che hanno già fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi.
Per beneficiare del fondo di solidarietà per i mutui prima casa i mutuatari, tramite gli istituti di credito o gli intermediari finanziari, devono ottenere il nulla osta da parte della Consap, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici nonché la società del Mef che gestisce il fondo. La richiesta si inoltra telematicamente, attraverso la moduliststica disponibile sul sito del Ministero del Tesoro e della Consap.
Accanto al rifinanziamento sono stati introdotti nuovi criteri per accedere al provvedimento sospensorio delle rate. I nuovi criteri stabiliscono che le banche possono accettare la richiesta di sospensione in caso di licenziamento da lavoro di tipo subordinato nei tre anni precedenti la richiesta stessa, ad esclusione dei casi di licenziamento per giusta causa. Rientrano nei criteri stabiliti, oltre ai casi di licenziamento, la morte e il riconoscimento di handicap o invalidità superiore all'ottanta percento.
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lunedì 1 aprile 2013
Amministrazione straordinaria alla luce della riforma del 2013. Quali tutele per i lavoratori?
Quando si parla di crisi economica di un’impresa si è di fronte ad una situazione molto complessa, ed inerenti alla situazione di crisi i mezzi di tutela individuali dei creditori sul debitore, si rivelano spesso insufficienti. Lo svolgimento di un’attività imprenditoriale determina effetti e conseguenze economiche più o meno significative nei confronti di alcuni soggetti quali fornitori, banche, clienti e i dipendenti stessi che hanno instaurato rapporti di affari con l’impresa e crediti, i quali possono essere di natura debitori sia dovuti a impegni già pagati o retribuzioni non liquidate.
La crisi economica dell’impresa ed il dissesto patrimoniale del debitore possono riflettersi e coinvolgere anche i terzi creditori, che possono ritrovarsi nell’impossibilità di realizzare, in tutto o in parte, i crediti vantati nei confronti dell’imprenditore, minacciando così i molteplici interessi collettivi coinvolti.
Un altro problema, è quello relativo all'occupazione creato dalla crisi, soprattutto se di grandi dimensioni. In ogni caso le esigenze sentite come imprescindibili dalla collettività sono necessariamente quelle della salvaguardia dei livelli occupazionali e della tutela dei diritti dei creditori.
Amministrazione straordinaria. Con questo termine si intende la procedura di amministrazione straordinaria delle grandissime imprese insolventi, introdotta nel nostro ordinamento a seguito del flop della Parmalat, e allo scopo di disciplinarne il dissesto, così come altri dissesti di rilevantissime dimensioni. L'idea che sta alla base della procedura è che – qualora l'impresa sia grandissima, per tale intendendosi attualmente un'impresa dotata di almeno 500 dipendenti e gravata da almeno 300 milioni di euro di debiti – se ne debba tentare la ristrutturazione economico-finanziaria in ogni caso (e quindi senza verificare l'esistenza di concrete prospettive di recupero, come accade per le imprese semplicemente grandi).
Ricordiamo che la procedura ha natura amministrativa. Essa viene infatti aperta da un provvedimento governativo ed è affidata a un commissario straordinario di nomina ministeriale, che è dotato di amplissimi poteri di gestione. Tra questi poteri figura quello di predisporre un programma di ristrutturazione, di esercitare le azioni revocatorie contro gli atti dannosi per i creditori compiuti dall'imprenditore prima di essere ammesso alla procedura, e quello di proporre ai creditori un concordato come strumento per la chiusura della procedura.
Questa forma di concordato, ha un contenuto estremamente flessibile, poiché può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma tecnica o giuridica e anche attraverso l'attribuzione ai creditori stessi di azioni o quote della società (o di società di nuova costituzione): con ciò trasformando il debito in capitale di rischio.
Il programma di ristrutturazione deve indicare il piano industriale, descrivere le modalità di prosecuzione dell'attività, la eventuale cessione di beni e attività non strategiche, le fonti e l’ammontare dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche e i mutamenti degli assetti imprenditoriali, nonché modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori, anche se con un piano di risanamento si tende al ripristino della solvibilità. In particolare il commissario deve indicare «i modi della copertura del fabbisogno finanziario con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l’utilizzazione».
Il commissario straordinario deve provvedere all’amministrazione dell’impresa e al compimento di ogni atto utile all’accertamento dello stato di insolvenza, sino alla sua dichiarazione con sentenza. Le procedure di amministrazione straordinaria possono attuarsi o unitamente alla procedura straordinaria relativa all'impresa capogruppo, oppure in via autonoma, secondo un programma di ristrutturazione o di cessione.
Al commissario straordinario è riconosciuta la facoltà di proporre le azioni revocatorie degli atti pregiudizievoli ai creditori anche dopo l’autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purché si traducano in un vantaggio per i creditori.
Disposizioni particolari sono inoltre previste per la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato. Nell’ambito della proposta di concordato è infatti possibile:
suddividere in classi i creditori, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
contemplare un trattamento diverso a seconda della classe di creditori;
ristrutturare il debito e soddisfare i creditori attraverso una varietà di strumenti; in particolare, la proposta di concordato può prevedere l’attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi o a società da questi partecipate, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
attribuire ad un assuntore le attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato.
Il Commissario straordinario individua l'acquirente mediante trattativa privata tra i soggetti che garantiscono la continuità del servizio nel medio periodo e la rapidità dell'intervento, e fissa il prezzo di cessione ad un valore non inferiore a quello di mercato.
Per quanto riguarda la tutela dei lavoratori di solito si estende la durata massima dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per il personale con lo scopo di tutelare il reddito dei lavoratori e delle loro famiglie con la continuità degli ammortizzatori sociali, salvaguardando la coesione sociale. Cassa integrazione straordinaria è una prestazione economica erogata dall’Inps per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori al fine di fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale
Bisogna ricordare che con la riforma del lavoro che è entrata in vigore il 1 gennaio 2013 tra le novità che interessa la cassa integrazione straordinaria è la sua soppressione, dal 1 gennaio 2016, in caso di fallimento dell’impresa, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni e nelle ipotesi di aziende sottoposte a sequestro o confisca.
Ma la novità senza dubbio più rilevante introdotta dalla riforma del lavoro 2012 riguarda la soppressione della stessa cassa integrazione straordinaria a precise condizioni. Al posto della cassa integrazione straordinaria, e solo per quelle aziende con più di 15 dipendenti, verrà istituito infatti presso l’Inps, un Fondo di solidarietà. Il Fondo ha la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale straordinaria o ordinaria.
Il Fondo di solidarietà è obbligatorio per tutti quei settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni. La percentuale di contribuzione destinata al finanziamento del Fondo di solidarietà sarà ripartita come segue:
- 2/3 a carico del datore di lavoro,
-1/3 a carico del lavoratore.
La prestazione minima a carico del Fondo di solidarietà è pari alla cassa integrazione guadagno e il trattamento potrà essere erogato per un periodo non superiore ad un ottavo delle ore complessivamente lavorabili.
L'ASPI, in vigore gennaio 2013, prevede l’erogazione di una indennità mensile ai lavoratori dipendenti del ,settore privato, compresi gli apprendisti e i soci di cooperativa di lavoro, che si trovano in stato di disoccupazione.
Vediamo gli importi che sono previsti. L’ammontare consiste nel 75% di euro 1.180,00 (euro 885,00) aumentati di una quota del 25% della differenza tra retribuzione percepita ed il limite di euro 1.180,00 nel caso in cui la retribuzione del lavoratore superi quest’ultimo limite.
Per maggiori chiarimenti si consiglia di leggere l'articolo pubblicato a Aspi 2013 la durata e i requisiti.
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