Il 29 agosto 2012 entra in vigore il Decreto del Ministero di Giustizia 138 del 23 giugno 2012 (pubblicato nella GU 189 del 14 agosto 2012) con il quale è stato individuato il modello standard di atto costitutivo/statuto della srl semplificata. Il 29 agosto, sarà possibile recarsi da un notaio e costituire, da soli o insieme ad altri soci, una società con appena 1 euro di capitale e senza pagare spese di costituzione. Né quelle notarili, né quelle di bollo e di segreteria. Resta da versare solo l’imposta di registro di 168 euro.
Vediamo in sintesi le caratteristiche della nuova società per i giovani sotto i 35 anni:
l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e quindi richiede l'intervento del Notaio senza che sia dovuto l'onorario notarile;
i soci debbono avere età inferiore ai 35 anni alla data della costituzione;
il capitale minimo è di un euro ed il massimo è di 9.999 euro ed il conferimento deve farsi in denaro;
la quota non può essere ceduta a soggetti che abbiano età di 35 anni o superiore;
l'iscrizione nel registro delle imprese è telematica ed esente da bollo e diritti di segreteria;
l'iscrizione nel registro delle imprese è possibile dal giorno 29 agosto 2012 nel quale entra in vigore il Decreto n. 138 del 23 giugno 2012 (pubblicato nella GU 189 del 14 agosto 2012) con il quale è stato individuato il modello standard di atto costitutivo/statuto della srl semplificata tale regolamento prevede l’esenzione da diritto di bollo e di segreteria.
La srl semplificata, si rivolge esclusivamente ai soggetti, persone fisiche, che non abbiano compiuto all’atto della costituzione della società 35 anni d’età . Diventa quindi operativa la Srl semplificata, introdotta dal governo Monti con il cosiddetto decreto ”cresci Italia” convertito in legge il 24 marzo scorso. Il 14 agosto, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento sul modello standard di atto e statuto si è risolto l’ultimo passaggio indispensabile per poter dare avvio alla norma.
Mentre la srl a capitale ridotto che può costituirsi tra persone fisiche con oltre 35 anni di età e che presenta caratteristiche affini alla srl semplificata (in particolare capitale da euro 1,00 a 9999,00) con alcune differenze (es.: possibilità di nomina amministratori estranei ai soci). La legge non estende tuttavia alla srl a capitale ridotto le agevolazioni previste per la srl semplificata. In questo caso dovranno essere pagate le spese notarili. Non è obbligatorio però adottare il modello standard per lo statuto, cosa che rende più adatta questo tipo di società a chi deve specificare alcune caratteristiche particolari nell’atto costitutivo.
L’art. 2 del decreto di cui sopra, prescrive che è compito del notaio accertare che l’età delle persone fisiche che intendono costituire una srl semplificata è quella prevista dalla legge. L’atto costitutivo, recante anche le norme statutarie, è redatto per atto pubblico in conformità al modello standard riportato nella tabella A del decreto stesso. Per la parte non regolata si applicano le disposizioni sulle srl ordinarie, “ove non derogate dalla volontà delle parti”. Nell’atto costitutivo vanno riportati cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza di ciascun socio, denominazione sociale contenente l’indicazione di “società a responsabilità limitata semplificata” e comune della sede sociale ed eventuali sedi secondarie, oggetto sociale. Tra le altre previsioni: ammontare del capitale sociale, che deve essere pari almeno all’importo di 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione; conferimenti solo in denaro versati all’organo amministrativo.
Vediamo cosa succede al compimento del 35esimo compleanno. Se uno dei soci della Srl semplificata supera il tetto dei 35 anni? Se è socio unico dovrà trasformare la società in Srl a capitale ridotto o, se preferisce in Srl ordinaria o altra forma giuridica (sostenendo quindi i relativi costi). Se ci sono più soci si aprono una serie di scenari: oltre alla trasformazione della società in Srl o altra forma giuridica, il socio under 35 potrebbe cedere la sua quota ad un altro socio (anche nuovo) più piccolo. In questo caso sarà fuori dalla società che anche lui aveva contribuito a far nascere.