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sabato 27 aprile 2013

Srl semplificata regole più flessibili

Chi considera la possibilità di costituire una Srl semplificata o una Srl a capitale ridotto può contare su regole più flessibili rispetto a quelle che, in base alle prime interpretazioni, sembrava stabilire la legge. La flessibilità riguarda:
Statuto, l’età dei soci, aumenti di capitale e trasformazione societaria.

Statuto. Lo statuto standard può essere integrabile, pur mantenendo inalterate le clausole di base (si veda anche il parere del MiSE n. 43644 del 10 dicembre 2012): secondo l’interpretazione autentica del Ministero al testo della legge («conformità al modello standard», il modello uniformato è necessario ma può essere modificato nel caso lo si integri con ulteriori clausole condivise dalle parti. Ma il modello non è rigido. Può invece essere integrato con clausole nelle quali, per esempio, è possibile indicare la data di scadenza degli esercizi sociali, la sede della società e il tipo di gestione o che possono vincolare il trasferimento delle quote o stabilire cause di recesso diverse rispetto a quelle previste per legge.

Niente atto standard per le Srl a capitale ridotto: per costituire queste società la legge non stabilisce regole particolari.

Età dei soci. Il requisito della soglia massima dei 35 anni di età, necessario per diventare socio di una società a responsabilità limitata semplificata, «non è un requisito di carattere permanente per l’assunzione e la detenzione di partecipazioni in s.r.l. semplificate».

Le Srl semplificate sono state pensate per aiutare i giovani. E infatti la legge precisa che possono essere fondate da persone fisiche che non abbiano ancora compiuto 35 anni. A restare incerto era il destino dei soci fondatori al momento del superamento della soglia d'età. Il limite di 35 anni è stabilito solo per la costituzione della società. Il suo superamento non comporta alcuna conseguenza, né per i soci, che continuano a partecipare alla società, né per la Srl, che mantiene la qualificazione di "semplificata".

Aumenti di capitale. Il divieto di cedere quote a soci senza il requisito di età (art. 2463 bis del codice civile):
si applica a tutti gli atti che comportino trasferimento delle partecipazioni sociali, ha come oggetto trasferimento o costituzione di diritti parziali di godimento, o trasferimento della nuda proprietà da essi gravata, comporta anche il divieto di porre in essere operazioni societarie (aumenti di capitale, fusioni, scissioni, etc.) in esito alle quali una o più partecipazioni della s.r.l. semplificata venga attribuita a persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni o a soggetti diverse dalle persone fisiche.

Sia le Srl semplificate sia quelle a capitale ridotto hanno l’obbligo di versare completamente, in denaro, il capitale (da uno a 10mila euro, superati i quali bisogna cambiare forma societaria). Ma l’obbligo di conferimento in denaro non vale per gli aumenti di capitale, «nemmeno nelle ipotesi in cui il capitale non venga aumentato a un importo pari o superiore a euro 10mila e la società mantenga la forma di s.r.l. semplificata o s.r.l. a capitale ridotto». Quindi si può aumentare il capitale fino ai 10mila euro senza obbligo integrale di versamento in denaro.

Le operazioni di aumento di capitale sono disciplinate dalle norme dettate per la srl ordinaria. Questo vale anche in caso di perdite: in materia di ricostituzione del capitale in presenza di perdite che superano un terzo (articoli 2482-bis e 2482-ter del codice civile), ovviamente con riferimento ai diversi valori di capitale richieste per srls e srlcr (da 1 a 10mila euro).

Trasformazione in srl ordinaria. E’ possibile modificare lo statuto per:
passare da srl semplificata a srl a capitale ridotto e viceversa
In tutti i casi, è necessario che l’atto costitutivo (o lo statuto) risultante dalle modificazioni sia conforme alla disciplina del modello di destinazione e che siano rispettati i requisiti soggettivi dei soci.

Per quanto riguarda in particolare il passaggio da srl semplificata o da srl a capitale ridotto alla forma di srl ordinaria, è necessario il contestuale aumento del capitale sociale ad almeno 10mila euro, con modalità analoghe a quanto avviene in caso di trasformazione di una srl (con capitale inferiore a euro 120.000) in SpA, senza che risulti necessario accertare il valore del patrimonio sociale mediante una relazione di stima.

Quindi, non è necessaria la perizia di stima del patrimonio sociale che, invece, è per esempio richiesta nel caso di trasformazione di una società di persone in Srl. Questo perché in sostanza si rimane all’interno della disciplina della stessa tipologia societaria, la Srl.

Infine nel caso opposto, di passaggio da srl ordinaria a uno dei due sotto-tipi, è necessario ridurre il capitale sociale sotto i 10mila euro. Ne consegue che il passaggio al sotto-tipo prescelto può essere deliberato:
con efficacia immediata (salva l’iscrizione nel registro delle imprese) in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, anche ai sensi dell’art. 2482-ter del codice civile;
con efficacia subordinata al decorso del termine di 90 giorni nel caso in cui la riduzione del capitale sociale avvenga in base all‘art 2482 del codice civile (rimborso ai soci).

lunedì 3 settembre 2012

Srl semplicata a 1 euro per il 2012, alcune istruzioni


Aprire una società a responsabilità limitata semplificata (srl semplificata) con costi ridotti, capitale sociale di 1 euro, agevolazione per i giovani introdotta dal decreto sulle liberalizzazioni di Monti, diviene più semplice e meno costoso in quanto sono introdotte alcune novità in merito appunto al capitale minimo da sottoscrivere e versare al momento della costituzione, oltre ad alcuni adempimenti ed agevolazioni sia nella gestione sia negli adempimenti burocratici.

Una delle caratteristiche più significative di questo nuovo tipo di società è che essa è praticamente priva di statuto e che l'atto costitutivo deve coincidere con quello dettato dal Decreto ministeriale della Giustizia: non dovrebbero essere consentite variazioni di alcun tipo e qualsiasi variazione rispetto al modello standard dovrebbe avere come conseguenza la costituzione non di una Srls ma, eventualmente, di un altro tipo societario. L'adozione dello standard sarebbe il "prezzo" da pagare per beneficiare di costi di costituzione assai ridotti e di notevoli semplificazioni rispetto alla procedura di costituzione di una Srl normale.

Per l’apertura della SRL ordinaria bisogna stimare le spese di impianto ed ampliamento ossia i costi di costituzione legate alle talvolta salate parcelle del notaio che potevano andare dai 1500 a 3000, o 40000 euro per una srl con capitale sociale minimo qui assistiamo all’abolizione delle previsione dell’atto pubblico per la sua costituzione della SRL semplificata vengono eliminati così oltre alla richiesta di finanziamento iniziale del capitale anche la fattura del notaio. Questo vale anche per le successive modificazioni dello statuto che non necessiteranno più dell’atto pubblico dal notaio essendo sufficiente la comunicazione per tutte le fattispecie di una semplice (da cui il nome della nuova SRL) comunicazione telematica al registro delle imprese mediante la procedura della SCIA o le altre procedure messe a disposizione dal legislatore fiscale e dall’amministrazione finanziaria.

Nella Srl semplificata non sono attivabili tutte le opzioni che la legge consente nello statuto di una Srl. Tra quelle principali:
la facoltà di attribuire ai soci particolari diritti;
la possibilità di pattuire clausole inerenti il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale (quali l'intrasferibilità, la prelazione, il gradimento, la clausola che dispone della della quota in caso di morte del socio, la clausola di covendita eccetera);
la possibilità di convenire cause di recesso ulteriori rispetto a quelle previste per legge;
la possibilità di pattuire cause di esclusione dalla società;
la previsione, in caso di più di amministratori, di forme di amministrazione diverse dal Cda;
la possibilità di prevedere forme di decisione del Cda diverse dalla riunione collegiale; la possibilità di prevedere forme facoltative di controllo;
la possibilità di prevedere un termine per l'approvazione del bilancio maggiore di quello di legge;
la possibilità di prevedere forme di decisioni dei soci diverse dalla riunione assembleare;
la possibilità di attribuire ai soci la competenza a decidere su materie diverse da quelle attribuite ai soci dalla legge;
la possibilità di prevedere quorum assembleari diversi da quelli prescritti dalla legge.

domenica 26 agosto 2012

Lavoro per i giovani sotto i 35 anni: la srl semplificata

Il 29 agosto 2012 entra in vigore il Decreto del Ministero di Giustizia 138 del 23 giugno 2012 (pubblicato nella GU 189 del 14 agosto 2012) con il quale è stato individuato il modello standard di atto costitutivo/statuto della srl semplificata. Il 29 agosto, sarà possibile recarsi da un notaio e costituire, da soli o insieme ad altri soci, una società con appena 1 euro di capitale e senza pagare spese di costituzione. Né quelle notarili, né quelle di bollo e di segreteria. Resta da versare solo l’imposta di registro di 168 euro.

Vediamo in sintesi le caratteristiche della nuova società per i giovani sotto i 35 anni:

l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e quindi richiede l'intervento del Notaio senza che sia dovuto l'onorario notarile;

i soci debbono avere età inferiore ai 35 anni alla data della costituzione;

il capitale minimo è di un euro ed il massimo è di 9.999 euro ed il conferimento deve farsi in denaro;

la quota non può essere ceduta a soggetti che abbiano età di 35 anni o superiore;

l'iscrizione nel registro delle imprese è telematica ed esente da bollo e diritti di segreteria;

l'iscrizione nel registro delle imprese è possibile dal giorno 29 agosto 2012 nel quale entra in vigore il Decreto n. 138 del 23 giugno 2012 (pubblicato nella GU 189 del 14 agosto 2012) con il quale è stato individuato il modello standard di atto costitutivo/statuto della srl semplificata tale regolamento prevede l’esenzione da diritto di bollo e di segreteria.

La srl semplificata, si rivolge esclusivamente ai soggetti, persone fisiche, che non abbiano compiuto all’atto della costituzione della società 35 anni d’età . Diventa quindi operativa la Srl semplificata, introdotta dal governo Monti con il cosiddetto decreto ”cresci Italia” convertito in legge il 24 marzo scorso. Il 14 agosto, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento sul modello standard di atto e statuto si è risolto l’ultimo passaggio indispensabile per poter dare avvio alla norma.

Mentre la srl a capitale ridotto che può costituirsi tra persone fisiche con oltre 35 anni di età e che presenta caratteristiche affini alla srl semplificata (in particolare capitale da euro 1,00 a 9999,00) con alcune differenze (es.: possibilità di nomina amministratori estranei ai soci). La legge non estende tuttavia alla srl a capitale ridotto le agevolazioni previste per la srl semplificata. In questo caso dovranno essere pagate le spese notarili. Non è obbligatorio però adottare il modello standard per lo statuto, cosa che rende più adatta questo tipo di società a chi deve specificare alcune caratteristiche particolari nell’atto costitutivo.

L’art. 2 del decreto di cui sopra, prescrive che è compito del notaio accertare che l’età delle persone fisiche che intendono costituire una srl semplificata è quella prevista dalla legge. L’atto costitutivo, recante anche le norme statutarie, è redatto per atto pubblico in conformità al modello standard riportato nella tabella A del decreto stesso. Per la parte non regolata si applicano le disposizioni sulle srl ordinarie, “ove non derogate dalla volontà delle parti”. Nell’atto costitutivo vanno riportati cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza di ciascun socio, denominazione sociale contenente l’indicazione di “società a responsabilità limitata semplificata” e comune della sede sociale ed eventuali sedi secondarie, oggetto sociale. Tra le altre previsioni: ammontare del capitale sociale, che deve essere pari almeno all’importo di 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione; conferimenti solo in denaro versati all’organo amministrativo.

Vediamo cosa succede al compimento del 35esimo compleanno. Se uno dei soci della Srl semplificata supera il tetto dei 35 anni? Se è socio unico dovrà trasformare la società in Srl a capitale ridotto o, se preferisce in Srl ordinaria o altra forma giuridica (sostenendo quindi i relativi costi). Se ci sono più soci si aprono una serie di scenari: oltre alla trasformazione della società in Srl o altra forma giuridica, il socio under 35 potrebbe cedere la sua quota ad un altro socio (anche nuovo) più piccolo. In questo caso sarà fuori dalla società che anche lui aveva contribuito a far nascere.
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