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domenica 25 marzo 2012

CUD 2012 le novità per i datori di lavoro

Il Cud è la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, assimilati (per esempio, compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, remunerazioni dei sacerdoti, assegni periodici corrisposti al coniuge) e di pensione che il datore di lavoro, o l’ente pensionistico, rilascia ai propri dipendenti o pensionati per attestare le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate all’Erario.

In linea generale, nel Cud sono riportati:
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati (per esempio le pensioni) e assimilati corrisposti nell’anno precedente e assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e a imposta sostitutiva;
le relative ritenute di acconto operate dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico;
le detrazioni effettuate
Inoltre, il Cud è utilizzato per attestare l’ammontare complessivo dei redditi corrisposti nell’anno precedente che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’Inps, all’Inpdap e all’Ipost.

Nella sostanza il modello approvato Agenzia delle Entrate mantiene lo stesso schema degli anni precedenti ma introduce tante novità legate anche e soprattutto a dati previdenziali e assistenziali utili all’INPS, ancora per quest’anno, all’Inpdap. Proprio per questi dati si è resa necessario l’approntamento di nuove annotazioni.
La consegna del CUD può avvenire nel modo tradizionale, ovvero mediante consegna di un modello cartaceo in duplice copia (insieme alla scheda per la scelta della destinazione dell’8 e del 5 per mille) oppure anche mediante invio telematico. In quest’ultimo caso, però, il sostituto d’imposta deve garantirsi rispetto alla reale possibilità che il dipendente abbia gli strumenti per venirne in possesso e possa stampare la certificazione.
Il rilascio del modello CUD deve essere emesso anche nei confronti di tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro è cessato durante l’anno 2011 compresi coloro a cui, entro i 12 giorni successivi (su richiesta del lavoratore), è stato rilasciato un modello “provvisorio”.
Una certificazione in carta libera (non mod. CUD su tracciato ufficiale), deve essere emessa anche dai datori di lavoro privati nei confronti dei lavoratori domestici a fronte di una loro specifica richiesta.

Nuovi codici da inserire nelle “annotazioni” sono:
BM – che riguarda l’applicazione di incentivi fiscali su redditi di soggetti che rientrano dall’estero per i quali è prevista la riduzione dell’imponibile del 80% e dell’70% rispettivamente per maschi e femmine. BQ – che riguarda la riduzione del 99% dell’acconto Irpef per il 2011. (D.M. 21.11.2011);
CB – che riguarda la riduzione dell’82% dell’acconto Irpef per il 2011. (D.M. 21.11.2011);
BY – che riguarda lavoratori cessati nel 2011 con redditi superiori ad € 300.000,00;
CA – che riguarda lavoratori che hanno iniziato l’attività dopo l’1.1.2007 ed hanno aderito ad una forma di previdenza complementare e che sono cessati nel 2012.

Modello Cud 2012 punto 1 – “Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir” quest’anno, la casella 1 del CUD dovrà tenere conto delle seguenti novità intervenute nel corso del 2011:
i redditi dovranno essere indicati al netto del contributo di solidarietà introdotto dall’art. 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, evidenziato al punto 136;
e al lordo della quota di TFR ed altre indennità eccedente 1 milione di euro che, ai sensi dell’art. 17 DL n. 201/2011, è stata assoggettata a tassazione ordinaria (attraverso il nuovo codice annotazione “BZ” devono essere indicati sia la quota complessiva eccedente 1 milione di euro che l’importo delle singole indennità/TFR corrisposte);
con riguardo ai redditi di lavoro dipendente delle categorie individuate con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011 (trattasi sommariamente dei cittadini dell’Unione Europea nati dopo il 1° gennaio 1969 che hanno tras ferito la residenza in Italia entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo e che hanno goduto di un abbattimento della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche pari all’80 % per le lavoratrici e il 70 % per i lavoratori; vedasi l’art. 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238), Nel punto 1 va indicato il 20 % in caso di componente femminile o il 30% per i lavoratori maschi, dei redditi corrisposti, sempreché il percipiente abbia richiesto di fruire del beneficio fiscale previsto dall’art. 3 citato in sede di applicazione delle ritenute. Nelle annotazioni (cod. BM) indicare l’ammontare complessivo delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (80% o 70% dell’ammontare erogato);
se nel punto sono indicate remunerazioni erogate in forma di bonus e stock option a manager/co.co.co del settore finanziario (banche, società di gestione del risparmio, sim, società finanziarie etc), ricordarsi che nell’annotazione cod. “BL” deve essere indicato:
–l’ammontare complessivo di dette remunerazioni;
–la parte dei compensi eccedenti il triplo della la parte fissa della retribuzione erogati prima dell’entrata in vigore del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98 (fino al 16 luglio 2011);
–la parte dei compensi eccedenti la parte fissa della retribuzione erogati dopo l’entrata in vigore del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98 (dal 17 luglio 2011);
–la relativa imposta operata.

Modello Cud 2012 Punto 22 – “Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell’anno” per assistenza fiscale. Quest’anno la casella 22 dovrà tenere conto del differimento di diciassette punti percentuali dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d’imposta 2011 (D.P.C.M. 21 novembre 2011, in attuazione del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78). In pratica, va indicato l’importo del secondo o unico acconto relativo all’Irpef effettivamente trattenuto, al netto di quanto eventualmente restituito entro gennaio 2012. Era previsto, infatti, che nel caso il sostituto d’imposta non avesse tenuto conto del differimento a novembre, quest’ultimo avrebbe dovuto restituire le maggiori somme trattenute nella retribuzione erogata nel mese di dicembre 2011, o al più tardi nel mese di gennaio 2012. In definitiva, soltanto nel caso in cui le restituzioni siano state effettuate nei mesi di dicembre e gennaio nel punto 22 va indicato l’importo del secondo o unico acconto trattenuto al netto delle restituzioni effettuate. Il sostituto deve altresì compilare le annotazioni cod. “BQ” se ha operato l’acconto in misura ridotta (a novembre) ovvero ha effettuato la restituzione a dicembre 2011; diversamente dovrà compilare l’annotazione cod. “CB” se ha restituito la riduzione a gennaio 2012.
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