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sabato 16 marzo 2019

Cud 2019 istruzioni e scadenze



La certificazione unica (CU) è il documento fiscale che i sostituti d’imposta devono produrre per certificare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

La Certificazione Unica deve essere rilasciata al lavoratore dipendente o autonomo percipiente - percettore delle somme -, utilizzando il modello sintetico e trasmessa all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello ordinario entro il 7 marzo, in via telematica.

Quest’anno il 31 marzo cade di domenica; di conseguenza per quest’anno la data di scadenza della consegna delle certificazioni uniche da parte del datore di lavoro è il prossimo 1° aprile 2019.

La trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche dei compensi degli autonomi, non interessati dal modello 730 precompilato, potrà essere predisposta entro la scadenza prevista per il modello 770/2019 ovvero prossimo il 31 ottobre.

Scadenza certificazione Unica 2019 dipendenti e autonomi: scadenza e sanzioni diverse
Anche per il periodo d’imposta 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che rimane valida la differenza tra scadenza e sanzioni delle due diverse configurazioni di certificazione unica:

certificazione unica 2019 dipendenti;

certificazione unica 2019 autonomi.

Per la certificazione unica 2019 dipendenti, il termine di scadenza per l’invio telematico del 7 marzo 2019 deve considerarsi perentorio.

Finora il Cud ha certificato i redditi di lavoro dipendente, assimilati (per esempio, compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, remunerazioni dei sacerdoti, assegni periodici corrisposti al coniuge) e di pensione che il datore di lavoro, o l'ente pensionistico, rilascia ai propri dipendenti o pensionati per attestare le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate all'Erario. Con il debutto della dichiarazione precompilata, il Cud è destinato ad arricchirsi dei dati e non verrà più consegnato al contribuente ma sarà inviato entro alle Entrate entro il 7 marzo

Ciò in quanto i dati contenuti nella certificazione unica 2019 devono confluire nel modello 730 precompilato entro i termini previsti dalla normativa fiscale.

Per la scadenza delle certificazioni uniche 2019 autonomi, invece, il termine di scadenza del 7 marzo - quest’anno, così come negli anni scorsi - non è perentorio, salvo che queste certificazioni non dovessero poi confluire nel modello 730/2019 precompilato.

Di conseguenza, per le certificazioni uniche 2019 autonomi l’invio telematico potrà essere effettuato - senza l’aggravio di sanzioni- entro la data di scadenza prevista per il modello 770/2019 ovvero il prossimo 31 ottobre.

Chi deve ricevere la certificazione unica 2019 ex CUD e perché?
La certificazione unica ex CUD viene quindi emessa e inviata dal soggetto che ha effettuato il pagamento. Ovviamente si tratta del datore di lavoro (sostituto d’imposta) nel caso dei lavoratori dipendenti (sostituiti). Sono quindi i lavoratori dipendenti a dover ricevere la certificazione unica. Per quale motivo?

Per i lavoratori dipendenti la certificazione unica ex CUD è fondamentale perché attesta il regolare versamento delle ritenute fiscali e previdenziali da parte del datore di lavoro; la certificazione unica ex CUD assume particolare importanza anche perché i relativi dati sono fondamentali per la compilazione del modello 730 ordinario o precompilato che sia.

In altre parole, con la certificazione unica ex CUD l’Agenzia delle Entrate può disporre di tutti i dati relativi ai redditi da lavoro dipendente che verranno inseriti nel modello 730 precompilato del lavoratore.

Scadenza certificazione unica 2019: cosa succede se il datore di lavoro non consegna la certificazione unica al lavoratore?
La scadenza della certificazione unica ex CUD è il 31 marzo di ogni anno (era il 28 febbraio fino al 2016). Quest’anno il 31 marzo cade di domenica, quindi la scadenza slitta al successivo lunedì 1° aprile 2019.

Entro tale data datore di lavoro e azienda devono consegnare la certificazione unica ai lavoratori dipendenti e autonomi.

Il datore di lavoro può consegnare la certificazione unica ex CUD al lavoratore in due diverse modalità:

in forma cartacea;

via mail.

La certificazione unica ex CUD cartacea si compone di due fogli:

nel primo foglio sono riportati tutti i dati anagrafici di chi ha percepito il reddito, oltre alla firma da parte del datore di lavoro;
nel secondo foglio sono riportati i dati fiscali tipici della certificazione unica ovvero i redditi erogati e le detrazioni effettuate, distinte per tipologia.

I lavoratori dipendenti e autonomi devono conservare la certificazione unica ex CUD in vista della successiva compilazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 per i lavoratori dipendenti o modello UNICO per i lavoratori autonomi).

Ove il contribuente si accorga che i dati riportati nella certificazione unica ex CUD non sono corretti deve darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro/committente che ha emesso il documento, al fine di farne comunicare la correzione all’Agenzia delle Entrate.

Allo stesso modo il lavoratore dipendente deve segnalare all’Agenzia delle Entrate l’eventuale scorrettezza del datore di lavoro inadempiente, soprattutto in caso di mancata consegna della certificazione unica ex CUD nei tempi e con le modalità previste. L’Agenzia delle Entrate deve, infatti, sanzionare tale comportamento.

La Certificazione Unica (modello CU 2019, ex-CUD), in Italia è l’attestazione cumulativa dei redditi di lavoro autonomo, dipendente, da pensione e assimilati che il datore di lavoro o l’Ente pensionistico rilasciano ai lavoratori o pensionati per certificare le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate allo Stato. Il CU – Certificazione Unica si distingue per il fatto che vengono certificati anche i dati relativi agli imponibili previdenziali, ovvero i contributi trattenuti ai fini della pensione. Riepiloga, dunque, tutti i redditi corrisposti dal datore di lavoro o dall’Ente pensionistico nell’arco di un anno solare. Al modello, inoltre, sono allegate le schede per il versamento del Cinque per Mille e dell’Otto per Mille.

Istruzioni: che cosa si deve fare
Il datore di lavoro o l’Ente pensionistico trasmettono il modello ordinario all’Amministrazione finanziaria entro il 7 marzo, oltre a consegnare il modello sintetico di CU al contribuente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono stati conseguiti i redditi certificati, oppure entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Tale documento può essere consegnato in due modalità:

Cartacea (obbligatorio per eredi o per dipendenti che hanno cessato il rapporto) da parte del datore di lavoro o recandosi presso gli sportelli territoriali dell’Inps, dell’ex Enpals o ex Inpdap (per i pensionati); rivolgendosi ai Caf in modo gratuito o ad altri professionisti abilitati; recandosi presso un ufficio postale e facendone richiesta allo sportello Amico.

Telematica (a patto che il destinatario abbia gli strumenti necessari per riceverlo e stamparlo) recandosi sul portale ufficiale dell’Inps seguendo la procedura automatica e inserendo il proprio codice fiscale e il codice identificativo PIN.

Il contribuente che nell’anno ha percepito soltanto i redditi riportati nella CU o è titolare di uno o più trattamenti pensionistici (per i quali si applica “il casellario delle pensioni”), è esonerato dalla presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi utilizzando il Modello 730 o il Modello Redditi (ex-UNICO), a condizione che il datore di lavoro abbia eseguito correttamente il conguaglio delle imposte.

Il contribuente esonerato può scegliere di presentare ugualmente la dichiarazione dei redditi se, per esempio, nell’anno ha sostenuto oneri che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall’imposta (per esempio, spese mediche, interessi sui mutui, ecc.).




martedì 1 maggio 2018

Modello 730 precompilato le cose da sapere



Al via dal 2 maggio 2018 l’operazione invio del 730 con il fai-da-te e sarà  possibile accettare, modificare e inviare all’Agenzia delle Entrate il modello 730 precompilato direttamente tramite l’applicazione web. L’operazione potrà essere conclusa al massimo entro il prossimo 23 luglio. A partire dal 7 maggio, invece, si potrà intervenire con la modalità di compilazione assistita. Effettuato l’inoltro è necessario consultare l’apposito link nel quale viene pubblicata la ricevuta verificando la presenza di eventuali comunicazioni di scarto.

Per la dichiarazione dei redditi, servono anche i seguenti documenti:

Certificazione Unica rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico;

Fatture, ricevute, scontrini di farmaci da banco, che attestino le spese sostenute nel corso dell’anno per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo e ch per il 2018 non trovano ancora posto nel 730 precompilato;

Altra documentazione necessaria per il riconoscimento delle spese deducibili o detraibili;

Ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio ;

Attestati di versamento degli acconti d’imposta effettuati dal contribuente;

Ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata un’eccedenza d’imposta.

La documentazione tributaria va conservata per eventuali accertamenti futuri fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione.

Con le nuove tipologie di spesa si incrementano i dati a disposizione dei contribuenti, ma allo stesso tempo aumentano i dati presenti nell’area di parcheggio in attesa di approvazione. La conferma equivale comunque alla «modifica» del modello con conseguente perdita dei benefici connessi con l’esclusione dal controllo formale. È opportuno porre attenzione, su questi dati poiché ritenuti particolarmente sensibili anche da parte dell’Agenzia in vista di un possibile futuro controllo.

Il modello viene reso disponibile in via telematica, accendendo al sito Internet dell’Agenzia con le proprie credenziali personali o, con una delega, attraverso un Caf o un intermediario. Al cassetto fiscale personale si può accedere anche con i codici di accesso del portale Inps, e con la Spid, il sistema pubblico di identità digitale, o la Carta Nazionale dei Servizi.

Verificare il contenuto delle certificazioni uniche («Cu») che sono state rilasciate soprattutto da parte di chi ha avuto più rapporti di lavoro nell’anno avendo cura di controllare se sono state compiute o meno operazioni di conguaglio. In particolare va controllato il diritto o meno al bonus Irpef indicato in certificazione. Se quest’ultimo risulta, in tutto o in parte, non spettante, lo stesso dovrà venire restituito attraverso la modifica del precompilato e la conseguente liquidazione della dichiarazione.

Va accuratamente verificata la presenza dei seguenti elementi: utili percepiti nel 2017 sulla base dei dati contenuti nelle certificazioni degli utili (Cupe) rilasciate dalle società emittenti sulle quali si deve pagare l’Irpef (partecipazioni qualificate) non presenti nella precompilata (nemmeno nell’area di parcheggio) eventuali compensi per attività di lavoro occasionale (di carattere commerciale od autonomo) assoggettati a ritenuta d’acconto (rigo D3) normalmente tracciate in precompilata.

Gli importi relativi alle tipologie di spesa «CT» (Cure termali), «PI» (Protesica e integrativa) e «IC» (Chirurgia estetica) riguardano spese sanitarie detraibili a determinate condizioni, perciò sono sommati e riportati solo nel foglio informativo; se si possiedono i requisiti per usufruire della detrazione (ad esempio prescrizione medica) si può inserire in dichiarazione il relativo importo. In caso contrario la detrazione non sarà possibile e il dato riportato nel foglio informativo non andrà confermato.

Nella Certificazione unica («Cu») è indicato solitamente un unico codice fiscale del soggetto che ha stipulato il contratto di locazione breve, ossia di uno dei comproprietari. L'importo del corrispettivo indicato nella «Cu» è riportato nella dichiarazione precompilata solo di questo soggetto. Se l'importo deve essere ripartito è necessario modificare il dato inserito nella precompilata e gli altri comproprietari devono indicare nel proprio 730 le rispettive quote del corrispettivo.

Nella precompilata sono riportate le rate successive alla prima, ricavate dalla dichiarazione dell’anno precedente. In caso di spese sostenute nel 2017, l’informazione è presente solo nel foglio riepilogativo (salvo i pagamenti effettuati con bancomat e carta di credito per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, o in caso di bonifici non portanti specifiche causali legate agli interventi di detrazione). La precompilata va modificata e il dato deve essere inserito direttamente in dichiarazione

Se, per semplice errore materiale, è stata invertita la causale del versamento (ad esempio indicazione del riferimento normativo di cui alla riqualificazione energetica, anziché quello relativo per al recupero del patrimonio edilizio), si può comunque beneficiare delle detrazione inserendolo correttamente il bonus nel modello da spedire. Analogamente, in costanza degli altri requisiti si può operare in caso di errata indicazione del soggetto nel bonifico rispetto a quello indicato in fattura.

Gli oneri deducibili/detraibili sostenuti nell’interesse dei familiari a carico vengono riportati nella precompilata del soggetto che ha sostenuto la spesa se comunicato all’Agenzia (nel prospetto dei familiari a carico deve essere presente il familiare). In caso contrario l’onere è inserito nella dichiarazione del contribuente che ha il familiare a carico con le percentuali riportate nell’apposito prospetto. Anche in questo caso è possibile modificare la dichiarazione.

Quest’anno si dovrà faticare ancora meno per integrare, eventualmente, la dichiarazione precompilata. Nel modello della dichiarazione dei redditi 2017, infatti, l’Agenzia inserirà anche le spese sostenute per gli asili nido, con i relativi rimborsi, i contributi detraibili versati alle società del mutuo soccorso, e le eventuali erogazioni alle onlus, fondazioni e associazioni di ricerca scientifica o per la tutela dei beni storici e artistici. Nella dichiarazione predisposta dagli uffici del fisco erano già presenti, oltre ai redditi percepiti, una serie di spese che danno luogo a detrazioni o deduzioni, come le spese sanitarie, gli interessi passivi dei mutui, i contributi previdenziali versati, le spese per l’istruzione universitaria, i premi assicurativi.

Un’altra novità del 2018 è la funzione di compilazione assistita della dichiarazione dei redditi online. Per aggiungere delle spese che non fossero elencate, o toglierne altre, ci si potrà far assistere direttamente dal Fisco. Se la dichiarazione dei redditi viene approvata e inviata senza alcuna modifica, il contribuente ha la garanzia che non subirà controlli. Se si ricorre alla compilazione assistita c’è la garanzia che i controlli, semmai, potranno riguardare solo le spese aggiunte o modificate. La stessa sicurezza di non incappare nelle successive possibili verifiche fiscali si ha se la dichiarazione precompilata viene modificata e trasmessa attraverso un Caf o un professionista (che rilascia un visto di conformità e si fa carico di eventuali errori commessi in buona fede).

Aprendo il cassetto fiscale, insieme alla dichiarazione precompilata 2018 troveremo anche una lettera con la quale l’Agenzia delle Entrate ci informerà sul modo in cui sono state utilizzate le imposte versate. Un contribuente che ha pagato 10 mila euro di imposte relative al 2016 scoprirà che 2.125 euro sono stati destinati alla voce previdenza e assistenza, 1.934 sono andati alla sanità, 1.090 a finanziare l’istruzione, 882 alla difesa, ordine pubblico e sicurezza, 832 ai servizi erogati dalla Pubblica amministrazione e così via. Nel totale delle imposte considerate, oltre all’Irpef sono ricomprese le addizionali regionali e comunali, la cedolare secca, il contributo di solidarietà, l’acconto per somme assoggettate a tassazione separata.




martedì 12 dicembre 2017

Buoni pasto ai collaboratori coordinati e continuativi






E' stato pubblicato il 10 agosto 2017 il Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, dalla entrata in vigore il buono pasto si potrà spendere anche negli agriturismi, negli ittiturismi, nei mercatini e negli spacci aziendali. Il suo valore è comprensivo dell'Iva prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande. Il lavoratore a favore del quale è stato emesso il buono non potrà naturalmente cederlo a terzi, anche se si tratta di familiari o parenti e potrà acquistarvi alimentari e bevande e non beni differenti da quelli commestibili.

La legge riporta che i buoni pasto sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato.

E per essere valido, il buono pasto in forma cartacea deve contenere le seguenti informazioni:

codice fiscale - o ragione sociale - del datore di lavoro;

ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;

valore facciale;

termine temporale di utilizzo;

spazio da compilare indicando la data di utilizzo, la firma del titolare, e il timbro dell’esercizio dove questo viene utilizzato.

I Co.co.co tutti coloro che percepiscono redditi da lavoro assimilato a quello dipendente hanno diritto ai buoni pasto: lo ha precisato il Direttore Centrale Gestione Tributi dell’Agenzia delle Entrate.

Il riferimento è il decreto ministeriale 122/2017, disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa. E’ un provvedimento di natura extra-fiscale, la cui interpretazione è rimessa al Ministero dello Sviluppo Economico. Detto questo, l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate apre ad un’applicazione estensiva.

In ambito fiscale la normativa tributaria in materia di buoni pasto è recata dall’articolo 51, comma 2, lettera c del TUIR, che prevede la loro non concorrenza al reddito di lavoro dipendente nel limite di importo giornaliero di 5,29 euro, elevato a 7 euro per i ticket elettronici. Il rinvio all’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi ricomprende anche i collaboratori e le figure previste dalla lettera c-bis, dell’articolo 50 del Testo, e in genere tutti i redditi assimilati al lavoro dipendente ricompresi nell’articolo 50:

soci delle cooperative;

uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;

collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

partecipazione a collegi e commissioni, anche percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.
borse di studio;

remunerazione dei sacerdoti;

attività professionale intramuraria dei medici;

indennità e gettoni di presenza per l’esercizio di funzioni pubbliche;

stipendi parlamentari;

pensioni;

rendite vitalizie;

compensi lavori socialmente utili.

Si tratta, lo ripetiamo, di un’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate: non è chiaro se e come si possa trasformare in un’indicazione operativa. Di fatto, i buoni pasto sono attualmente previsti dalle imprese solo per i lavoratori dipendenti.








domenica 25 giugno 2017

Web tax: come funziona


Si parla di web tax vediamo  cos’è e come funziona? In via preliminare, possiamo dire che si tratta di una forma di tassazione (o di tentativo di tassazione) per tutte le multinazionali dal fatturato superiore a 1 miliardo di euro e con giri di affari in Italia da almeno 50 milioni di euro, che evadono costantemente il fisco italiano con un giro di società che conduce i profitti nei paradisi fiscali.

La web tax è una procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata  attraverso lo strumento dell’adempimento collaborativo già previsto nel nostro sistema dal dlgsv 5 agosto 2015, n. 128, esteso in sede di conversione del D.L. 50/2017  alle grandi imprese operanti in Italia.

Si tratta essenzialmente di una pratica di ‘voluntary disclosure’ che offre degli sconti sulle sanzioni in cambio di una proficua collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate e le aziende in questione. Insomma, le grandi multinazionali dovrebbero accettare di entrare in connessione con il fisco italiano, di aprire i file che contengono i propri profitti, accordarsi su una quota di prelievo fiscale e in cambio avrebbero degli ottimi ‘sconti’. Le critiche ammendamento non sono state poche: innanzitutto, si tratterebbe di una sorta di condono – perché un’azienda come Facebook dovrebbe avere uno sconto dati i fatturati che ha e la ricchezza che produce? Inoltre, qualora la multinazionale decidesse davvero di collaborare, lo sconto sulle tassazioni non versate sarebbe del 50%.

In ambito di legge si  prevede  che le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (lett. d) c. 1 art. 73 del Tuir)  che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto di:

società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, nonché società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

o di stabili organizzazioni in Italia di società e enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;

possono avvalersi della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari dell’eventuale stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato.

E’ facoltà dei soggetti che rientrano nella norma di richiedere all’Agenzia delle Entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione  mediante presentazione di apposita istanza finalizzata all’accesso al regime dell’adempimento collaborativo.
Il regime collaborativo è stato introdotto nel nostro sistema dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario.

Ai fini della determinazione del fatturato consolidato del gruppo multinazionale si considera il valore più elevato delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate nel bilancio consolidato relativo all’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell’istanza e ai due esercizi anteriori.

Ai fini della determinazione dell’ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato si considera il valore più elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nel bilancio relativo all’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell’istanza e ai due esercizi anteriori.

Qualora in sede di interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per i periodi d’imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate invia al contribuente un invito per l’accertamento con adesione al fine di definire, in contraddittorio con il contribuente, i debiti tributari della stabile organizzazione.

Nei confronti dei soggetti che estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione, relativi ai periodi d’imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, versando le somme dovute in base all'accertamento con adesione le sanzioni amministrative applicabili  sono ridotte alla metà.

Il reato per omessa dichiarazione non è punibile se i debiti tributari della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, relativi ai periodi d’imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono estinti aderendo all’accertamento con adesione.

In caso di mancata sottoscrizione dell’accertamento per adesione ovvero di omesso o parziale versamento delle somme dovute l’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di notificazione dell’invito o di redazione dell’atto di adesione, accerta le imposte e gli interessi dovuti e irroga le sanzioni nella misura ordinaria.

Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti l’Agenzia delle Entrate comunica all'autorità giudiziaria competente l’avvenuta definizione dei debiti tributari della stabile organizzazione.

Sono escluse dal regime collaborativo le società e gli enti che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche, dell’inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell’avvio di procedimenti penali, relativi all’ambito di applicazione dell’istanza.

E’ sempre ammessa la facoltà di richiedere all'amministrazione finanziaria la valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

E’ previsto l’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per l’attuazione della norma.

Ebbene, negli ultimi tempi sono state parecchie le multe che i colossi dell’hi-tech hanno dovuto pagare per questo motivo: Google ha dovuto pagare 306 milioni di euro all’Agenzia delle Entrate , Apple 318 milioni a fine 2015 , e Amazon risulta essere sotto inchiesta.



mercoledì 10 maggio 2017

Dichiarazione redditi come risparmiare: trucchi e consigli




E' iniziata il 2 maggio la 'stagione' 2017 della dichiarazione precompilata del 730 . Online e pronte per essere inviate, con o senza modifiche, ci sono circa 20 milioni di dichiarazioni dei redditi predisposte dall'Agenzia delle Entrate. Ogni dichiarazione potrà essere modificata, integrata e spedita fino al 24 luglio; per il modello 'Redditi', invece, c’è tempo fino al 2 ottobre 2017.

Per risparmiare sulla dichiarazione dei redditi l’unico metodo valido è quello di applicare tutte le detrazioni e deduzioni fiscali possibili per legge. Vediamo una sintesi con alcuni trucchi e consigli su come risparmiare con il modello 730 precompilato e non, in vista delle scadenze per l'invio all'Agenzia delle Entrate.

Spese per la famiglia
Partiamo da un classico: le detrazioni per familiari a carico. Si tratta di figli, coniuge e altri familiari il cui reddito lordo annuo inferiore a 2.840,51 euro, indipendentemente dall’età. Le condizioni e le agevolazioni variano in funzione del legame di parentela esistente tra il dichiarante e il familiare.

Per i figli sono inoltre detraibili al 19% fino ad un massimo di 632 euro a figlio, le spese sostenute per l’istruzione, dall’asilo nido (sia pubblico che privato) all'università, ad eccezione delle spese rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione dei premi di produzione. La detrazione va divisa tra i genitori che hanno fiscalmente a carico i figli.

Sono detraibili al 19% le spese mediche sostenute che complessivamente per sé stessi o per i familiari a carico che superano la franchigia di 129,11 euro.

Detraibili invece al 19% senza franchigia anche le spese mediche sostenute per i disabili a carico. I disabili o i contribuenti che ha un disabile a carico possono scaricare al 19% anche le eventuali spese sostenute per l’acquisto e la riparazione del veicolo per il disabile, entro un limite massimo di spesa di 18.075,99 euro, a patto di rispettare determinati vincoli sia sul tipo di auto che sugli adattamenti da apportarvi.

Detrazione fiscale al 19% anche per le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica per ogni figlio a carico di età compresa tra i 5 e i 18 anni, fino ad un massimo di 210 euro a figlio.

Spese per la casa
Con riferimento alle spese sostenute per la propria casa sono numerose le possibilità di recupero fiscale:

per l‘acquisto della casa è possibile recuperare il 19% anche sulle spese di intermediazione, nonché l’imposta di registro o l’IVA agevolati pagati sull'acquisto della prima casa, sotto forma di credito di imposta. Tale credito d’imposta non spetta però in caso di vendita di immobile acquistato con l’aliquota ordinaria, senza fruire della agevolazione c.d. “prima casa” o vendita di immobile pervenuto per successione o donazione;

mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale: è possibile recuperare il 19% degli interessi pagati, per una spesa massima di 4.000 euro annui;

ristrutturazioni edilizie: per ristrutturazione, manutenzione, restauro ed eliminazione delle barriere architettoniche spetta una detrazione pari al 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017 per gli interventi di ristrutturazione edilizia entro un limite di spesa di 96.000 euro a immobile. La detrazione viene ripartita in 10 quote annue di pari importo. A meno di proroghe dal 2018 si passerà al 36% con un limite di 48.000 euro;

chi ha costruito o acquistato immobili per affittarli, hai diritto ad una deduzione fiscale del 20% a patto che il contratto di locazione duri almeno otto anni;

per chi è in affitto le detrazioni spettano solo per contratti di locazione regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate e varia in funzione del reddito complessivo posseduto (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca):

300 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;

150 euro, se il reddito complessivo è compreso tra i 15.493,71 euro e i 30.987,41 euro;

acquisto di mobili ed elettrodomestici, concomitanti a ristrutturazioni edilizie, spetta una detrazione pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili o elettrodomestici entro un limite di spesa di 10.000 euro. La detrazione viene divisa in 10 quote annuali di pari importo;

bonus mobili per le giovani coppie (almeno uno dei due deve avere meno di 35 anni), una detrazione pari al 50% su un massimo di 16mila euro, da dividere in 10 quote annuali, che spetta per le spese sostenute nel 2016 per l’acquisto di mobili nuovi;

per le riqualificazioni energetiche le detrazioni cambiano a seconda del tipo di intervento:
65% fino a fine 2017 per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;

70% dal 2017 fino a fine 2021 per gli interventi condominiali che riguardano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso. Limite di spesa massima di 40.000 euro per unità abitativa;

75% se l’intervento è finalizzato a migliorare la prestazione energetica estiva e invernale del condominio, conseguendo almeno la qualità media di cui al DM(decreto ministeriale) del 26 giugno 2015. Limite di spesa massima di 40.000 euro per unità abitativa;

36% dal 1 gennaio 2018 per gli interventi su singole unità abitative per una spesa massima di 48.000 euro;

36%: dal 1 gennaio 2022 per interventi su interi condomini per una spesa massima di 48.000 euro;

gli interventi antisimici sugli immobili sono detraibili al 50% (36% dal 2018) delle spese sostenute dal 22 giugno 2012 al 31 dicembre 2017 per gli interventi di ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi, nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino ad un massimo di 96.000 euro a immobile (48.000 euro dal 2018). La detrazione viene ripartita anche in questo caso in 10 quote annue di pari importo;

per la videosorveglianza (telecamere, sistemi d’allarme e contratti con istituti di vigilanza) è previsto un credito d’imposta che ammonta al 100% per le spese sostenute nel 2016 per l’installazione di sistemi di videosorveglianza, per sistemi d’allarme, per la stipula di contratti con istituti di vigilanza per immobili ad uso abitativo.

Altre spese
Sono inoltre detraibili le spese sostenute per:

le donazioni a ONG, Onlus, istituti scolastici, associazioni o a popolazioni colpite da calamità, come il terremoto sono detraibili al 19% fino ad un massimo di 2.065 euro;

detraibili al 19% le spese sostenute per i premi di assicurazione per rischio morte o invalidità permanente superiore al 5%, per un massimo di 530 euro di spesa, anche in presenza di più contratti. Se l’assicurazione è per il rischio di non autosufficienza, la detrazione del 19% si applica su una spesa massima di 1.291,14, euro, anche in presenza di più contratti;

le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali e di contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza sono interamente deducibili dal reddito;

i contributi versati per colf, baby sitter e badanti sono deducibili dal reddito fino ad un importo massimo di 1.549.37 euro;

le spese funebri sono detraibili al 19% per una spesa massima di 1.550 euro a decesso;

le spese veterinarie sono detraibili al 19% della spesa sostenuta per un massimo di 387,34 euro, con franchigia di 129,11 euro.




venerdì 20 gennaio 2017

Dichiarazione dei redditi 2017: il software dell'Agenzia delle Entrate



La Dichiarazione dei Redditi 2017 scadenza 7 e 23 luglio. Ecco il nuovo termine per inviare la denuncia dei redditi nel 2017, a deciderlo il nuovo decreto che sposta la scadenza dichiarazione dei redditi al 23 luglio per il 730 precompilato inviato direttamente dai contribuenti e per i Caf, commercialisti e intermediari che entro il 7 luglio, hanno smaltito l'80% delle dichiarazioni.

La scadenza 730 ordinario e 730 precompilato trasmesso da Caf, commercialisti o intemerdiari, rimane al 7 luglio.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre provveduto a pubblicare online i nuovi software per la dichiarazione dei redditi:

Contribuenti e intermediari: possono infatti scaricare gratis l'applicazione web per la dichiarazione dei redditi precompilata, il modello Unico Pf precompilato. L'accesso ai servizi telematici Agenzia delle Entrate, è consentito solo quando si è in possesso di PIN Agenzia delle Entrate: Fisconline e Entratel.

Società di persone e sostituti d’imposta possono accedere al software che consentono la compilazione e la verifica dei modelli: Redditi SP, modello 770 Ordinario 2017, modello 770 Semplificato 2017.
In particolare, l'accesso tramite Fisconline permette di creare il file del modello compilato, di trasmetterlo per via telematica all’Agenzia delle Entrate e  generare il relativo modello F24 da utilizzare versamento.

Entratel invece consente di verificare eventuali errori, anomalie o incongruenze nei dati del modello di dichiarazione e allegati.

Chi non deve fare la dichiarazione dei redditi nel 2017?

I contribuenti che nel corso del 2016, hanno posseduto:

solo redditi di fabbricati derivati dal possesso dell’abitazione principale;

solo redditi di lavoro dipendente o di pensione erogati da un unico datore di lavoro che effettua le ritenute d’acconto, più eventuali redditi di fabbricati derivati dal possesso dell’abitazione principale;
solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, più eventuali redditi di fabbricati derivati dal possesso dell’abitazione principale;

reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale: non superiore a 8.000 euro, se deriva da reddito di lavoro dipendente per un periodo non inferiore a 365 giorni;

reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale: non superiore a 7.500 euro, se deriva da reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni + altre tipologie di reddito, + 185,92 euro per i redditi di terreni. Tale soglia potrebbe aumentare a 7.750 euro per effetto della Nuova

Manovra.
reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale: non superiore a 7.750 euro, se deriva da reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni, e un’età non inferiore a 75 anni. Tale soglia di esenzione IRPEF nel 2016 o 2017 potrebbe aumentare a 8mila per effetto della Legge di Stabilità 2016;

reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale: non superiore a 4.800 euro, se redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

solo redditi derivati da terreni e/o fabbricati: se non superiore a 500 euro;
solo redditi esenti: come rendite Inail per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, le pensioni di guerra, le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, le pensioni, le indennità e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, i sussidi a favore degli hanseniani, le pensioni sociali, i compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche, Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito con esclusione dell’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli, fino all’importo di 7.500 euro;

solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta: come per esempio i compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche fino all’importo di 28.158,28 euro, gli interessi sui conti correnti bancari o postali;

solo redditi soggetti a imposta sostitutiva come gli interessi sui Bot o su altri titoli di Stato;
possono non presentare la dichiarazione dei redditi 2017.

Come, a chi e dove si presenta la denuncia dei redditi?
La Dichiarazione dei Redditi 2017 va presentata, entro specifiche scadenze, mediante il Modello 730 e Redditi 2017 da consegnare:

1) Dichiarazione dei Redditi con modello 730 2017:
a) Il Modello 730 va consegnato al sostituto d’imposta, datore di Lavoro o ente Pensionistico:
Modello 730 anno 2017 già compilato: il contribuente in questo caso non deve esibire la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione dei redditi.

Modello 730-1, in busta chiusa: il modello riporta la scelta per destinare l’8 per mille e il 5 per mille dell’IRPEF. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando “Scelta per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante.

b) Il Modello 730 consegnato al CAF o al professionista abilitato: I contribuenti possono scegliere se rivolgersi al CAF o ai professionisti abilitati, per la sola trasmissione del modello e della scheda, in busta chiusa, per la scelta della destinazione dell’8 x mille, del 5 x mille e del 2 per mille dell’Irpef, modello 730-1, oppure, possono chiedere assistenza fiscale per avere istruzioni e compilazione del modello 730 2017, in questo caso sarà richiesto un corrispettivo.

c) il contribuente utilizza il modello 730 precompilato 2017, per cui accede tramite PIN Agenzia Entrate cassetto fiscale, verifica i dati della dichiarazione dei redditi precompilata, se l'accetta invia direttamente online il modello e non vi sono controlli formali su ciò che è stato dichiarato, oppure, se vi sono spese detraibili e oneri deducibili da inserire o alcuni dati errati da correggere, può provvedere da solo o recarsi presso CAF, associazioni di categoria, commercialisti firmare la delega obbligatoria e richiedere la modifica. Una volta integrate o modificate le spese o i dati, il Caf o l'intermediario provvede ad apporre il visto di conformità sul 730 e a trasmettere il modello per via telematica. In questo caso, l'Agenzia delle Entrate controlla quanto dichiarato sul 730 precompilato.
 
2) Dichiarazione dei Redditi con modello Redditi 2017:

I contribuenti obbligati alla dichiarazione dei redditi tramite presentazione del Modello Redditi PF 2017, possono farlo entro il 30 settembre che cadendo di sabato fa slittare la scadenza al 2 ottobre 2017 con le seguenti modalità:

a) direttamente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate previa registrazione e credenziali Fisconline ed Entratel.

b) tramite intermediari abilitati: come commercialisti, Caf o associazioni di categoria.

Quali documenti servono per la compilazione?
Il contribuente tenuto alla presentazione della Dichiarazione dei redditi deve compilare o far compilare il Modello 730 o Unico, in base alla documentazione in suo possesso, che è necessaria per verificare sia la conformità dei dati riportati nella dichiarazione che per il riconoscimento delle detrazioni e deduzioni ai fini Irpef.

Dal 2016, grazie alla dichiarazione dei redditi precompilata, sono già presenti nel 730 i dati presenti nel Sistema tessera sanitaria quindi le spede per l'acquisti di medicinali, visite mediche, ticket sanitari e tutte le informazioni su oneri deducibili e detraibili che devono essere inviati all’Agenzia secondo modalità e termini che saranno individuati con decreto ministeriale.

Tale documentazione fiscale, che andrà custodita dai contribuenti per i successivi 4 anni, è la seguente:

Modello CU 2017: certificazione che attesta la somma dei redditi percepiti in qualità di lavoratori dipendenti, pensionati equiparati ed assimilati.
Certificazione unica 2017 redditi 2016 che il datore di lavoro o l’Ente pensionistico ha consegnato entro il 28 febbraio 2017.

Cu2017 redditi 2016 rilasciato dall’Inps per l’indennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità e per la Cassa integrazione guadagni.

Modello Cu 2017 redditi 2016 del coniuge e dei familiari fiscalmente e non a carico.

Talloncino di pagamento delle pensioni estere.

Atti notarili: di terreni e fabbricati acquistati, ereditati, venduti o donati nel 2014/2015.

Visura catastale degli immobili: posseduti e quelli per i quali è stata ottenuta una nuova rendita catastale.

Contratti di affitto di case, box, garage: adesione alla “cedolare secca” con la copia modello RLI eventuali mod. F24 ELIDE relativi agli acconti versati nel 2014-2015.
Mod. ex Rad relativo a dividendi azionari.

Certificazione dei compensi per prestazioni occasionali, diritti d’autore o provvigioni.
deleghe di pagamento mod. F24.

Qualsiasi documentazione che attesti i redditi percepiti nel 2016.

Codice fiscale del coniuge e dei familiari fiscalmente a carico.

Contratto di mutuo e rogito notarile: per l’acquisto dell’abitazione principale.

Novità Detrazioni e spese da scaricare:
Tutte le Fatture, scontrini, ricevute, copia di bonifici, assegni, rilasciate per le spese da portare in detrazione dalla Dichiarazione dei redditi e da indicare sul Modello Unico e e modello 730:

Elenco spese sanitarie e assistenziali da scaricare dalla dichiarazione dei redditi:
Visite mediche specialistiche o generiche Analisi, indagini radioscopiche, ricerche

Spese Dentistiche -Apparecchi acustici -Acquisto o affitto di attrezzature medico-sanitarie

Occhiali da vista, lenti a contatto -Degenze ospedaliere o casa di cura- Retta della casa di riposo

Riabilitazione, ginnastica, massaggi - Cure termali- Prestazioni effettuate presso il Ssn
Medicinali- Spese di assistenza sanitaria- Spese per l’assistenza ai portatori di handicap
Spese per l’acquisto di autoveicoli adattati -Spese per badanti -Spese mediche effettuate all’estero
 Spese per la Casa e Immobili:
Interessi passivi per mutui ipotecari- Contributi previdenziali. - Premi di assicurazioni vita ed infortuni- Compenso intermediari immobiliari- Spese risparmio energetico Ecobonus 65%
Detrazione canone di locazione- Consorzi di bonifica - Acquisto arredi, mobili ed elettrodomestici per l’arredo di immobili ristrutturati.

Spese per i figli se fiscalmente a carico:
Spese scolastiche, mensa asilo e sport ragazzi

Altre Spese:
Assegno periodico corrisposto al coniuge separato - Spese funebri- Ssn pagato sull'assicurazione auto abolito dal 2014. Contributi versati per le collaboratrici domestiche- Versamenti a fondi pensione

Erogazioni Liberali a favore di: Paesi in via di sviluppo- istituzioni religiose- Onlus- Associazioni sportive.


domenica 13 novembre 2016

Partita IVA: costo, calcolo e un percorso per come cominciare



Aprire la Partita Iva può generare dei costi annuali sia di apertura sia di gestione, fissi o variabili, oltre a far porre una serie di domande sul regime fiscale più conveniente da scegliere tra quelli attualmente a disposizione dei professionisti nel diritto tributario.

Potrete altrimenti servirvi di un Commercialista o  CAF, che predisporrà il modulo secondo le vostre indicazioni e provvederà all’invio telematico. Per vostra informazione esiste un tariffario per che può non solo essere oggetto di oscillazioni tra i diversi ordini nazionali, ma varia da commercialista a commercialista e da zona a zona. Esistono professionisti che vi faranno pagare anche 500 euro per aprire una Partita IVA, che si potrebbe fare da soli e commercialisti che non vi chiederanno niente perché vi faranno un forfait per l’apertura e la gestione annuale.

Altrimenti potrete rivolgervi anche ai CAF o centri di assistenza fiscale che hanno dei loro tariffari che potete consultare liberamente prima di attribuire l’incarico per l’apertura.

Innanzitutto bisogna stabilire se l’attività è di tipo professionale oppure è necessario aprire una ditta. Se mi occupo di consulenza aziendale sono un professionista; se invece intendo produrre pane sono un artigiano e dovrò aprire una ditta. La differenza è rilevante poiché comporta degli adempimenti in più per chi deve aprire la partita IVA come ditta individuale.

Tutto gira intorno ai codici ATECO: si tratta della classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT. Ogni attività ha un codice proprio. Inoltre andranno indicati i dati relativi all’attività esercitata come libero professionista o lavoro autonomo inserendo il codice atecofin che ha lo scopo di individuare con un codice sintetico quale attività svolgete.

Libero professionista
I liberi professionisti, al momento dell’apertura della partita IVA, devono provvedere a presentare il modello di inizio attività all’Agenzia delle Entrate, modello AA9, ed iscriversi alla Gestione Separata INPS, a meno che non vadano a svolgere una professione con previdenza professionale indipendente. Bisognerà dunque compilare un apposito modello, consegnarlo direttamente all’Agenzia delle Entrate (anche a mezzo raccomandata oppure direttamente attraverso i servizi online della stessa) e iscriversi all’INPS.

Ditta individuale
Le ditte individuali, oltre agli adempimenti sopra riportati per i professionisti, sono tenute all’iscrizione presso il Registro delle Imprese, tenuto nelle Camere di Commercio. Nel 2010, al fine di semplificare le operazioni di avvio delle attività, è stato predisposta la Comunicazione Unica che attraverso la sua compilazione consente di:

richiedere il codice fiscale e la partita IVA;

aprire la posizione assicurativa presso l’INAIL;

chiedere l’iscrizione all’INPS dei dipendenti o dei lavoratori autonomi;

chiedere l’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio.

La Comunicazione Unica può essere trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso i software messi a disposizione dalle Camere di Commercio.

Regimi fiscali
Una volta scelto il proprio codice ATECO, definita la propria attività tra professionale ed imprenditoriale, occorre decidere quale regime fiscale applicare. L’Italia non è propriamente la patria delle semplificazione, dunque anche in questo caso ci si ritrova un ventaglio di scelte che spesso richiede anche delle articolate valutazioni sulla convenienza di scegliere un regime anziché un altro.

Regime forfettario agevolato
Il regime forfettario agevolato è stato istituito dalla Legge di Stabilità 2016. Innanzitutto per rientrare in tale regime bisogna rispettare dei limiti reddituali che differiscono a seconda dell’attività svolta:

30mila euro per professionisti, artigiani e imprese;

50mila euro per commercianti, alberghi e ristoranti;

40mila euro per ambulanti di alimentari e bevande;

30mila euro per ambulanti di altri prodotti.

Questo particolare regime fiscale comporta una determinazione del reddito imponibile in maniera forfettaria, appunto (non è quindi necessario scaricare alcun costo, in quanto l’imponibile sarà una mera percentuale del fatturato) e un’imposta sostitutiva pari al 15% dell’imponibile stesso.

Se si rientra nei limiti di reddito sopra enunciato è possibile passare dal regime ordinario al regime forfettario, semplicemente comunicando la propria volontà attraverso la prima dichiarazione IVA presentata successivamente alla propria scelta.

Chi ad oggi si avvale dei vecchi Minimi potrà proseguire con l’imposizione al 5% fino al quinto anno dopo l’apertura dell’attività oppure fino al compimento del 35° anno di età.

Partita IVA: regime forfettario per startup
Il regime forfettario è ancora più vantaggioso per chi apre una nuova partita IVA. In questo caso infatti l’imposta sostitutiva scende dal 15 al 5%.

Per poter usufruire di questa ulteriore agevolazione il reddito imponibile dovrà essere inferiore a 30mila, Si precisa inoltre che l’aliquota agevolata opererà per soli 5 anni indipendentemente dall’età anagrafica del soggetto titolare di partita IVA. Terminati i 5 anni, se si rimane entro i limiti di reddito elencati nel paragrafo precedente, si passerà all’aliquota del 15%.

Partita IVA: Regime Ordinario
Se chi intende aprire la partita IVA non rispetta le caratteristiche dei regimi agevolati di cui sopra, occorrerà utilizzare il regime che chiameremo ordinario. Il che comporta:

liquidazioni e versamenti IVA (nei regimi dei minimi non si è soggetti IVA);

tenuta dei registri contabili;

assoggettamento agli Studi di Settore;

imposizione fiscale ordinaria, dunque IRPEF progressiva per scaglioni;

possibilità di assumere dei dipendenti e/o di avvalersi liberamente di collaboratori;

nessun limite ai ricavi;

nessun limite alle esportazioni.

Gestioni INPS
Doveroso un accenno alle gestioni INPS, soprattutto per capire in che modo le aliquote contributive incidono sul reddito da lavoro autonomo. Ecco quali sono le aliquote e i contributi fissi da versare, ad oggi:

Artigiani. Contributi fissi annui pari a 3.591,59 euro, più il 23,10% della quota che eccede il reddito minimo, fissato a 15.548 euro.

Commercianti. Contributi fissi annui pari a 3.605,58 euro, più il 23,19% della quota che eccede il reddito minimo, fissato a 15.548 euro.

Gestione separata. Aliquota per il 2016 confermata al 27%, ma destinata a salire nei prossimi anni come per le gestioni di cui sopra.

Gli artigiani e i commercianti che accedono al regime forfettario verseranno i contributi fissi sul minimale ridotti del 35%.

Partita IVA: imposizione fiscale
Come descritto sopra, i titolari di Partita IVA pagano l’IRPEF. Sappiamo che i forfettari verseranno il 15% del proprio reddito determinato con un coefficiente di redditività applicato al fatturato. Per gli ordinari, invece, ci sono le aliquote IRPEF progressive per scaglioni:

23% per i redditi fino a 15.000 euro;

27% per la parte di reddito che va da 15.001 a 28.000 euro;
38% per la parte tra 28.001 e 55.000 euro;

41% per la parte tra 55.001 e 75.000 euro;

43% per la parte di reddito superiore a 75.000 euro.

Per un esempio, un reddito di 78.000 euro pagheremo (valori arrotondati all’unità di euro): 3.450 euro per il primo scaglione, 3.510 per il secondo scaglione, 10.260 per il terzo scaglione, 8.200 euro per il quarto scaglione, 1.290 euro per il quarto scaglione, per un totale di 26.710 euro (all'incirca il 34% del reddito).

Partita IVA costi deducibili

Mentre per i fofettari non esistono costi deducibili poiché la base imponibile si determina a forfait moltiplicando i ricavi per un coefficiente, per i possessori di una partita IVA ordinaria bisogna determinare il reddito sottraendo ai ricavi i costi, purché siano deducibili.

I costi sono deducibili se inerenti l’attività svolta. Banalmente se mi occupo di catering potrò scaricare una spesa di tipo alimentare, se invece faccio l’idraulico no. Nel caso in cui si decida di lavorare da casa e si indichi il proprio indirizzo all'apertura della partita IVA, si potrà dedurre, scaricare, il 50% delle spese legate all'abitazione come affitto, riscaldamento, elettricità ecc.

Attenzione alle spese telefoniche e a quelle sostenute per l’automobile. Si tratta delle tipologia di spesa che negli anni hanno maggiormente subito delle modifiche in quanto a deducibilità. Bisognerà verificare di anno in anno quali sono le percentuali deducibili che potrebbero variare anche in base all'attività svolta, e ritorniamo al menzionato codice ATECO.



mercoledì 9 novembre 2016

Modello ISEE 2017 ecco tutte le novità



Il Modello Isee a partire dal 2017 sarà precompilato dall’Inps e dall’Agenzia delle Entrate.

Eseguire l’Isee è un problema per molti cittadini, infatti l’iter non è semplice, ma molto complesso e non alla portata di tutti, ma una grande novità sarà introdotta nel 2017 con la Legge di Stabilità  che prevede la semplificazione del modello Isee in quanto sarà l’Inps a fornire il cittadino del modulo Isee già precompilato, lasciando in bianco semplicemente i dati come quelli inerenti a dati variabili, dati relativi alla composizione del nucleo familiare e all’eventuale possesso di un portafoglio titoli collegato al conto corrente, che dovranno essere compilati dall’utente.

I contribuenti che avranno necessità di presentare il Modello Isee 2017 dovranno consegnare al Caf o al proprio commercialista meno dati sulla propria situazione economica. Niente più documenti relativi al proprio reddito e al patrimonio mobiliare e immobiliare: ci penseranno Inps e Agenzia delle Entrate.

L’ISEE misura la situazione economica tenendo conto di reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare. La dichiarazione con modello DSU va presentata nel momento in cui si richiede una prestazione sociale agevolata cioè servizi o aiuti economici rivolti a situazioni di bisogno o necessità (solo a titolo di esempio: dalle prestazioni ai non autosufficienti ai servizi per la prima infanzia, dalle agevolazioni economiche sulle tasse universitarie a quelle per le rette di ricovero in strutture assistenziali, alle eventuali agevolazioni su tributi locali).

Dopo la riforma dell’Isee del 2015 che ha introdotto l’obbligo di controllo incrociato dei dati dei richiedenti, la novità 2017 potrebbe cambiare ancora una volta le procedure e i documenti da presentare, riducendo il carico di adempimenti a carico dei cittadini e i tempi d’attesa.

Negli anni scorsi la compilazione del modello Isee prevedeva la richiesta del modello DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) con il quale venivano reperiti i dati da utilizzare per la compilazione del modello ISEE, talvolta la compilazione e la procedura della richiesta di tali attestazioni era cosi lunga e tortuosa da indurre l’utente a rinunciare alle agevolazioni, borse di studi ed altri incentivi di cui poteva usufruire gratuitamente o avendo un rimborso spese.

La precompilazione dei modelli era già stata adottata per altre dichiarazioni come il 730 e per il modello Unico visto il buon funzionamento di tale servizio, si è pensato di adottare la stessa pratica anche per il modello Isee.

Secondo recenti analisi è stato accurato che con l’introduzione dell’abolizione dell’autocertificazione il numero dei nullatenenti italiani si è ridotto di circa il 70%. La precompilazione del modello Isee si pone l’obiettivo di aiutare gli utenti ad una procedura veloce e pratica, ma soprattutto è un incentivo a dichiarare il vero, in quanto le verifiche dei redditi saranno fatte direttamente dall'Agenzia delle Entrate e dai Ministeri del Lavoro e dell’Economia.

L’Isee precompilato 2017 semplifica gli adempimenti a carico dei cittadini. L’indicatore che misura la situazione economica dei cittadini sarà rilasciato con la maggior parte dei dati già predisposti. Bisognerà inserire soltanto i dati variabili, tra cui quelli relativi al nucleo familiare e ad eventuali titoli collegati a conto bancario.

Il primo vantaggio per il contribuente saranno tempi più celeri. Ad oggi i cittadini che hanno necessità di richiedere l’Isee per le prestazioni sociali agevolate devono attendere tempi molto lunghi. Inoltre, dopo la riforma del 2015, sono frequenti i casi in cui la dichiarazione Isee non viene accettata dall’Agenzia delle Entrate per mancanza di documentazione relativa a conti corrente (anche se privi di liquidità) e viene «rimandata al mittente».

L’Inps sarà alla testa dell’operazione e, con la collaborazione dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro, avrà il compito di predisporre la parte relativa alla dichiarazione della situazione economica e patrimoniale del contribuente.
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domenica 24 luglio 2016

Startup innovativa: come aprirla online



Sarà possibile aprire una start up innovativa on line con una semplice firma digitale, è quanto prevede un decreto e una circolare del Ministero dello Sviluppo Economico. Esisterà l’opzione di aprire una società gratuitamente online, con risparmi che a seconda delle zone possono arrivare oltre i 2 mila euro.

Quindi diventerà più facile ed economico costituire una startup innovativa in forma di società a responsabilità limitata. Basta collegarsi alla piattaforma startup.registroimprese.it, realizzata da Unioncamere e InfoCamere, per compilare e firmare digitalmente l’atto di costituzione “standard”, da oggi disponibile online.

Il modello standard può essere redatto attraverso software disponibile sul mercato, oppure con il servizio “base” delle Camere di commercio, secondo la normativa vigente. Il servizio consente di predisporre per via telematica un atto costitutivo startup in forma di S.R.L. in modo semplice e guidato. Il documento informatico firmato digitalmente deve essere presentato per l’iscrizione al registro delle imprese dell’ufficio territorialmente competente, entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione.

Un servizio di assistenza online attivo nel periodo iniziale supporterà i futuri startupper nella fase di registrazione dell’atto, compilazione e trasmissione della pratica di Comunicazione Unica al registro delle imprese. Informazioni e supporto alla costituzione della propria startup si potranno comunque ottenere presso ogni Camera di Commercio.

Dal sito del Registro Imprese, cliccando su “Scopri come diventare una startup innovativa” e poi su “Crea la tua startup”, si accede al servizio Atti startup che consente la compilazione guidata dell’atto costitutivo. Il modello standard può essere redatto anche attraverso software disponibili sul mercato.

L’atto costitutivo informatico compilato online va firmato digitalmente e poi presentato al Registro Imprese,  sul sito dedicato è attivo, fino al 30 settembre, un servizio di assistenza online che supporta i futuri imprenditori nella fase di registrazione, compilazione e trasmissione della pratica, mentre per qualsiasi altra informazione o supporto ci si può rivolgere alle Camere di Commercio.

Al termine della compilazione, vengono prodotti due file in formato XML che costituiscono rispettivamente la sezione atto costitutivo e statuto del modello informatico standard definito nel decreto ministeriale del 17 febbraio 2016. I due file vanno registrati fiscalmente attraverso la funzione di Registrazione presente nella piattaforma. Ottenuta la ricevuta dall'Agenzia delle Entrate si provvede all'iscrizione della startup al Registro Imprese con pratica di Comunicazione Unica corredata da:

modulistica del Registro Imprese o altri eventuali enti;

i due file XML firmati digitalmente dai contraenti;

ricevuta di registrazione fiscale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Il Registro Imprese effettua i controlli previsti,  in caso di esito positivo delle verifiche, l’ufficio procede all'iscrizione provvisoria – entro 10 giorni dalla data di protocollo – nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva “start-up costituita a norma dell’art. 4, comma 10 bis, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione nella sezione speciale”.

Questa iscrizione costituisce il presupposto per poter avviare il procedimento di iscrizione della società della sezione speciale prevista per le startup.  L’ufficio procederà ad eliminare la dicitura “iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione nella sezione speciale”, nel momento in cui la società startup innovativa viene iscritta nella sezione speciale.

Gli aspiranti imprenditori possono scegliere anche il tradizionale atto pubblico con assistenza di un professionista.







martedì 21 giugno 2016

Sperimentazione della fattura elettronica tra privati le istruzioni tecniche




Sul sito dell'Agenzia delle Entrate le bozze con le specifiche tecniche per la fattura elettronica fra privati attraverso il SiD: ecco come funziona, sperimentazione fino a ottobre.

In attesa della definitiva operatività della fattura elettronica fra privati agevolata, nel gennaio 2017, inizia l’annunciata sperimentazione dell’Agenzia delle Entrate che mette a disposizione delle imprese le bozze dei documenti tecnici per l’utilizzo del Sistema di Interscambio (SdI), la piattaforma già in uso per la fatturazione elettronica verso la PA, integrata per rappresentare anche le fatture fra privati. Si tratta di un passo avanti previsto per la fatturazione elettronica fra privati che, in base al decreto legislativo 127/2015, sarà incentivata a partire dal primo gennaio 2017 con semplificazioni e agevolazioni fiscali.

La sperimentazione, promossa dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito del Forum italiano sulla fatturazione elettronica e l’eprocurement, è partita in questo mese di giugno 2016 e si concluderà nel prossimo mese di ottobre.

Obiettivo: risolvere in tempo utile eventuali criticità che dovessero  presentarsi e, sulla base dei feedback ricevuti, consolidare i supporti e le regole di processo. Il Sistema di interscambio SdI funzionerà per artigiani, professionisti e imprese con le stesse regole attualmente previste per la fatturazione elettronica verso la PA (obbligatoria dal marzo 2015), opportunamente integrate.

Le bozze con le specifiche tecniche sono disponibili sul sito ell’Agenzia attraverso il seguente percorso: home > strumenti > specifiche tecniche > specifiche tecniche in bozza.Il documento con le istruzioni per la fattura elettronica fra privati si compone di tre parti: nella prima, i dati vengono rappresentati secondo una suddivisione tra dati obbligatori, dati necessari e dati opzionali. Per ognuno viene riportata la denominazione del relativo campo del tracciato del file, la descrizione del significato, l’elenco dei valori ammessi  e le caratteristiche di utilizzo. Nella seconda parte i dati vengono descritti nel dettaglio tecnico con particolare attenzione alla loro struttura sintattica ed alle caratteristiche implementative del file, nella terza viene riportato l’”XML Schema” (xsd).

I dati obbligatori da inserire in fattura:

data di emissione;

numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco;

ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione (cedente/prestatore e cessionario/committente) e dell’eventuale rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

numero di partita IVA del cedente/prestatore;

numero di partita IVA del cessionario/committente (o numero di identificazione IVA attribuito dallo
Stato membro di stabilimento per i soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’UE) oppure numero di codice fiscale se non agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione;

natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;

corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi;

annotazione che la fattura è emessa per conto del cedente/prestatore, dal cessionario/committente ovvero a un terzo.

Per il processo di fatturazione elettronica bisogna poi tenere conto delle informazioni necessarie ai fini di una corretta trasmissione al Sistema di Interscambio e da questi al destinatario, informazioni necessarie a consentire una completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l’integrazione del documento con i processi ed i sistemi gestionali e di pagamento, ulteriori eventuali informazioni che possono risultare utili sulla base delle tipologie di beni/servizi ceduti/prestati e delle esigenze informative intercorrenti tra singolo fornitore e singolo cliente.

La procedura online prevede alcune verifiche sui file trasmessi al Sistema di Interscambio. I nuovi controlli riguardano, in particolare, la verifica di conformità del formato fattura, l’imponibile, l’importo dei documenti e il prezzo totale. Per consentire l’adeguamento al nuovo regime di verifiche, fino al 31 luglio il mancato superamento di uno o più di questi nuovi controlli non comporterà lo scarto del file ma solo una segnalazione che verrà riportata nell'elemento “note” all’interno della “Ricevuta di consegna” o della “Notifica di mancata consegna”. Dal 1° agosto 2016 verranno, invece, scartati i file che non dovessero superare uno o più di questi controlli.



mercoledì 1 giugno 2016

Restituzione bonus 80 euro come funziona



Ecco quali saranno i dipendenti chiamati alla restituzione del Bonus erogato nel corso dell'anno 2015. Circa 1,4 milioni di persone che hanno ricevuto il bonus di 80 euro e dovranno restituirlo. La gran parte dovrà restituire tutta o parte della cifra ricevuta perché ha superato la soglia dei 24 mila euro di reddito, oltre la quale il bonus si riduce rapidamente fino a scomparire per i redditi superiori ai 26 mila euro. Ma circa 341 mila contribuenti lo dovranno restituire perché sono risultati “incapienti”, cioè hanno guadagnato meno di 8.000 euro, la soglia sotto la quale si perde il diritto al bonus.

Vediamo quali contribuenti sono interessati dalla restituzione del bonus 80 euro?

Si tratta fondamentalmente di tre tipologie di contribuenti:

coloro che hanno percepito un reddito inferiore alla no tax area ovvero agli 8.000 euro;

coloro che hanno percepito un reddito superiore al limite previsto dalla Legge (ovvero 26.000 euro);

coloro che hanno commesso o addirittura subito (nel senso che è stata l’Agenzia delle Entrate a commettere l’errore) errori nella compilazione della dichiarazione dei redditi modello 730 precompilato.

Il bonus da 80 euro mensili– tecnicamente un credito di imposta sull’IRPEF riservato ai lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi – è stato approvato nell'aprile del 2014, poche settimane prima delle elezioni europee. Il bonus spettava a tutti i lavoratori dipendenti che guadagnavano meno di 26 mila euro, ma –dato di fatto è una detrazione fiscale –non tocca a quei contribuenti che guadagnano meno di 8.000, per i quali è già prevista una riduzione totale dell’IRPEF. È noto dall'inizio che se nel corso dell’anno un contribuente fosse uscito da questi due limiti, superare i 26 mila euro o scendere sotto gli 8.000, sarebbe stato costretto a restituire tutta o parte della cifra che aveva ricevuto.

Il ministero delle Finanze ha pubblicato nei giorni scorsi i dati sulle dichiarazioni dei redditi del 2015, nei quali era presenta anche una tabella riassuntiva sulla distribuzione e sulla restituzione degli 80 euro. Da questi dati risulta che 11,2 milioni di italiani hanno ricevuto il bonus e 1,4 milioni lo dovranno restituire. Di questi, 651 mila contribuenti hanno dovuto restituire parte del bonus, perché sono passati dalla fascia sotto i 24.000 euro di reddito a quella sopra  i 26 mila. Altri 798 mila circa hanno invece dovuto restituirlo interamente. Di questi, circa 341 mila hanno dovuto restituire il bonus perché sono scesi sotto gli 8.000 euro di reddito annuo e sono diventati “incapienti”.

Vediamo chi è diventato incapiente ha diritto comunque a un rimborso delle imposte pagate.

Queste persone si trovano quindi nella situazione paradossale di dover restituire gli 80 euro ricevuti ma essere diventati nel contempo creditori nei confronti dello stato di un’altra somma.
Facciamo un esempio concreto: un lavoratore con un contratto che gli garantisce un reddito di 10 mila euro nel corso dell’anno. Dopo sei mesi in cui ha percepito regolarmente gli 80 euro in busta paga, e in cui ha pagato l’IRPEF sul suo reddito, il lavoratore riceve una riduzione di ore e quindi di stipendio, oppure perde il lavoro: di fatto il suo reddito a fine anno non arriva a 8.000 euro. Il contribuente dovrà restituire il bonus, ma nello stesso tempo, essendo diventato incapiente, ha diritto alla restituzione di tutta l’IRPEF versata nel corso dell’anno, o che avrebbe dovuto versare in sede di dichiarazione.

Si trova in questa situazione il 12,5 per cento di chi ha ricevuto il bonus, un contribuente su otto. La causa del problema è che il governo ha introdotto gli 80 euro sotto forma di bonus mensile e non come conguaglio a fine anno, cosa che avrebbe permesso di evitare gran parte dei casi di restituzioni.

L’aspetto più antipatico della vicenda è che i contribuenti interessati, pur avendo percepito il bonus di 80 euro a rate durante l’anno precedente, dovranno restituire l’importo considerato in un’unica soluzione.



venerdì 29 aprile 2016

Dichiarazione 730 precompilata 2016: come accedere


Lo scorso anno ha visto il debutto della dichiarazione 730 precompilata previsto dall'art. 1 del Decreto semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), che l'Agenzia delle Entrate provvede a predisporre e mettere a disposizione dei contribuenti entro il 15 aprile di ogni anno.

Anche quest'anno la dichiarazione precompilata relativa ai redditi 2015 è resa disponibile a partire dal 15 aprile 2016.

Tra le novità del 2016 ci sono:

oltre al 730 precompilato, anche il modello Unico PF precompilato: il contribuente viene guidato dal sistema a scegliere, in base ai propri requisiti, se presentare il 730 già compilato dall’Agenzia o il modello Unico precompilato;

è consentita la possibilità di presentare direttamente la dichiarazione precompilata in forma congiunta, senza la necessità di richiedere l’assistenza di un intermediario, a differenza dello scorso anno;

è maggiore il numero di dati che entrano nel modello predisposto dal Fisco, grazie a nove voci come
le spese sanitarie registrate con il sistema Tessera Sanitaria e le spese universitarie, ma anche i contributi versati alle forme di previdenza complementare, le spese funebri, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e interventi volti al risparmio energetico.

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile l'apposito spazio web https://infoprecompilata.agenziaentrate.it, dedicato all’assistenza sulla precompilata, che è stato aggiornato e implementato rispetto allo scorso anno.

Il contribuente può accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata (ed agli altri dati resi accessibili), mediante le funzionalità disponibili all’interno dell’area autenticata del sito dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando quest'anno uno seguenti strumenti di autenticazione:
credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate;

Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale) di cui all'art. 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale;

credenziali dispositive rilasciate dall’INPS o dalla Guardia di Finanza o dal sistema informativo di gestione e amministrazione del personale della Pubblica Amministrazione (NoiPA), gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Il contribuente, accedendo alla propria area autenticata, può:
visualizzare e stampare la propria dichiarazione 730 precompilata;

accettarla o modificarla, anche integrandola, e trasmetterla all’Agenzia delle Entrate (a partire dal 2 maggio 2016);

consultare le comunicazioni, le ricevute e la dichiarazione presentata;

consultare l’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

Il contribuente potrà, inoltre, ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata, inserendo un indirizzo di posta elettronica valido (e tenendolo aggiornato) nell’apposita sezione della propria area autenticata.

Resta, ovviamente, la possibilità di rivolgersi, per l'invio, al proprio sostituto d'imposta o ad un CAF o professionista abilitato.

Il contribuente che non dispone di un sostituto d'imposta tenuto all’effettuazione del conguaglio fiscale, ad esempio perché ha perso il lavoro nel 2016, tramite l'area autenticata potrà versare le somme eventualmente dovute mediante il modello F24 che verrà proposto già compilato dalle Entrate con i dati relativi al pagamento da eseguire e con la possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. Potrà, inoltre, indicare le coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale ricevere l'accredito dell’eventuale rimborso che sarà erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate.

Una novità di quest'anno riguarda la possibilità per i coniugi di presentare direttamente anche la "dichiarazione in forma congiunta", mentre lo scorso anno, in caso di dichiarazione congiunta, occorreva rivolgersi obbligatoriamente al sostituto d'imposta o al CAF o al professionista abilitato.
In particolare, il soggetto che intende presentare la dichiarazione in qualità di “coniuge dichiarante”, dopo aver completato la compilazione della propria dichiarazione, indica nell’area autenticata il codice fiscale del coniuge che presenterà il modello 730 congiunto in qualità di “dichiarante”.

Quest’ultimo esprime il consenso alla presentazione congiunta mediante l’indicazione, nella propria area autenticata, del codice fiscale del coniuge dichiarante. In esito alla manifestazione di volontà da parte di entrambi i coniugi, le informazioni contenute nella dichiarazione precompilata del coniuge dichiarante confluiscono, senza possibilità di modifiche, nel 730 congiunto che viene reso disponibile nell’area autenticata del dichiarante, il quale può procedere all’invio diretto.

Per ottenere la dichiarazione 730 precompilata, il contribuente potrà rivolgersi anche al proprio sostituto d'imposta, ad un CAF o ad un professionista abilitato, al quale dovrà conferire preventivamente apposita delega (cartacea o elettronica) per consentire l’accesso ai dati.

Per l’accesso ai documenti i sostituti d’imposta possono avvalersi anche degli intermediari abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi, designandoli responsabili del trattamento dei dati personali ed informando debitamente il contribuente di ciò.

I CAF ed i professionisti abilitati possono nominare i propri dipendenti come operatori incaricati ad effettuare l’accesso alle dichiarazioni 730 precompilate, mediante apposita funzionalità resa disponibile all’interno dell’area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

L’accesso, da parte di sostituti d’imposta, CAF e intermediari abilitati, al 730 precompilato dei contribuenti da loro assistiti avviene solo a seguito di esplicita richiesta all’Agenzia delle Entrate, che può avvenire in due modi:

come modalità ordinaria, inviando un file mediante i servizi telematici;

per gestire le richieste di assistenza fiscale non programmate, inviando una richiesta via web, utilizzando Entratel, del download immediato per singolo contribuente.

La richiesta tramite file si effettua trasmettendo, attraverso il servizio telematico Entratel, o Fisconline per i sostituti d'imposta con un numero massimo di 20 percipienti, un file, predisposto tramite apposito software dell'Agenzia delle Entrate, contenente l'elenco dei contribuenti per i quali si richiedono i documenti, con relativi dati anagrafici, codici fiscali, reddito complessivo dell'anno precedente e dati della delega.

Se i dati trasmessi non sono corretti, il sistema, entro 5 giorni dall'invio della richiesta, fornisce, nella sezione "Ricevute" dell'area autenticata, un file contenente l'elenco degli eventuali errori. In tal caso, non si procede alla consegna dei documenti richiesti e sarà necessario inviare un nuovo file con i dati corretti.

E' possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio di un file contenente lo stesso protocollo telematico della richiesta che si intende annullare.

Se, invece, i dati sono corretti, i documenti sono consegnati, sempre nell'area autenticata:
entro 5 giorni dalla data della richiesta, per le richieste regolarmente pervenute a partire dal 15 aprile;
entro 5 giorni a partire dal 15 aprile, per le richieste regolarmente pervenute entro il 14 aprile.

La modalità via web è consentita solo a CAF e professionisti abilitati (non anche i sostituti d'imposta) per gestire richieste di assistenza fiscale non programmate e permette di richiedere tramite Entratel il download immediato del modello 730 precompilato e delle relative informazioni per singolo contribuente. In questo caso, i documenti, richiesti via web, sono resi disponibili in tempo reale.

L’accesso tramite sostituti d’imposta, Caf e professionisti è consentito fino al 10 novembre, al fine di permettere l’utilizzo dei dati indicati nelle dichiarazioni 730 precompilate per eventuali dichiarazioni rettificative o integrative.

venerdì 15 aprile 2016

Il 730 precompilato è online una guida




Da oggi  l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato. Il modello precompilato è online: dalla tarda mattinata, - ricorda l'Agenzia delle Entrate - 30 milioni di contribuenti possono accedere e visualizzare la propria dichiarazione dei redditi con tutti i dati già inseriti dal fisco.

Dal prossimo 2 maggio sarà invece possibile inviarla, integrarla o modificarla. Quest'anno i cittadini troveranno già incluse anche le spese sanitarie: 520 milioni di nuovi dati per un controvalore di 14,5 miliardi di euro, cui si aggiungono altri oneri come le spese universitarie, il bonus ristrutturazioni ed energia, i contributi per la previdenza complementare, per un ulteriore controvalore di 37,4 miliardi di euro. In totale, si tratta di 700 milioni di informazioni aggiuntive confluite nei server dell'Agenzia e di Sogei. Si tratta delle voci di spesa più frequentemente riportate in dichiarazione che ampliano potenzialmente la platea di contribuenti che quest'anno potranno accettare direttamente il modello come predisposto dal Fisco, tenendosi così anche al riparo da eventuali controlli.

La precompilata 2016 – ha spiegato  l'Agenzia delle Entrate - non si rivolge solo ai circa 20 milioni di contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, assimilati, o di pensione, ma anche a circa 10 milioni di soggetti che utilizzano il modello Unico persone fisiche. Saranno i cittadini stessi a optare per l'uno o l'altro modello grazie un semplice menù che li indirizzerà verso quello più adatto in base alle loro caratteristiche.

Entrano in dichiarazione 700 milioni di dati in più. Così l'Agenzia ritiene che: in prospettiva si allarga la fetta di cittadini che quest'anno potrebbe decidere di accettare direttamente la dichiarazione predisposta dal Fisco, con notevoli benefici sia in termini di semplificazioni sia di controlli. In caso di dichiarazione 730 accettata senza modifiche, infatti, è l'Agenzia delle Entrate a certificare la correttezza dei dati riportati. Beneficio che si estende anche a coloro che inviano il modello tramite Caf e professionisti.

Come fare? Un apposito collegamento disponibile sul sito dell'Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, conduce direttamente all'area di autenticazione. Per entrare nel modello è possibile scegliere tra diverse chiavi di accesso: il codice Pin per i servizi telematici dell'Agenzia, che può essere richiesto sullo stesso sito, presso gli uffici territoriali o utilizzando l'app "AgenziaEntrate"; in alternativa, possono essere utilizzati anche la Carta Nazionale dei Servizi, il Pin dispositivo rilasciato dall'Inps e Spid, il nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti. In alternativa, per il modello 730 il contribuente può sempre scegliere di delegare un intermediario (Caf, professionisti abilitati e sostituti d'imposta).

Per ogni voce del menu “Visualizza i dati” è possibile si vede il dettaglio delle voci considerate dal fisco. In questo caso il contribuente ha acquistato una casa entro il 1° settembre 2015 e il dato – ricavato dalla banca dati catastale – è già inserito nel 730. Ma bisognerà completare la dichiarazione aggiungendo il “codice utilizzo” dell'immobile (abitazione principale, seconda casa, eccetera). La stessa verifica va fatta anche per i fabbricati già posseduti fin dall'inizio del 2015.

Cliccando su “Visualizza i dati” si accede a una serie di menu a tendina che mostrano i dati a disposizione del fisco e la fonte da cui sono stati tratti, precisando se sono stati inseriti o no nella dichiarazione. Si tratta delle informazioni su: Certificazione Unica, familiari a carico, redditi dei fabbricati e da lavoro dipendente, oneri, spese e altri redditi relativi ai familiari a carico. Il dettaglio delle spese sanitarie può essere visualizzato con un altro click.

Sempre nella sezione “Visualizza i dati”, cliccando su “Oneri e spese propri” si vede il dettaglio delle detrazioni e deduzioni che il fisco ha già inserito nel 730. Qui il contribuente ha sostenuto delle spese sanitarie (divise tra ricevute mediche e ticket per farmaci) e detrazioni per ristrutturazioni, risparmio energetico e bonus mobili, tutte pagate prima del 2015 e già inserite nella precompilata. In più viene segnalato un bonifico per ristrutturazione edilizia eseguito nel 2015 e non inserito nella precompilata.

Rispondendo a un delle semplici domande, il sistema guida alla scelta del modello più adeguato al proprio caso , cliccando sotto l'icona del modello e poi su “Conferma la scelta”.

Una volta esaminati i dati inseriti, si accede a una sezione da cui è possibile visualizzare il file pdf del modello 730 predisposto dal fisco.

mercoledì 30 marzo 2016

Dichiarazione precompilata: dichiarazioni tra 730 e UNICO 2016


L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che dal 15 aprile saranno messe a disposizione via web 30 milioni di dichiarazioni precompilate tra 730 e Unico. Dal 2 maggio, poi, i contribuenti interessati potranno procedere a modificarle o accettarle con la modalità «fai-da-te» o delegando un Caf o un professionista abilitato.

Quest’anno l’operazione precompilata 2016 interesserà una platea potenziale di 20 milioni di pensionati, lavoratori dipendenti e assimilati, cui si aggiungono 10 milioni di contribuenti che compilano il modello Unico. Dunque, con le informazioni disponibili saranno di fatto predisposti circa 20 milioni di 730 e 10 milioni di Unico tutti precompilati. Un applicativo guiderà il contribuente fin dal primo accesso al sistema orientandolo sul modello che maggiormente risponde al suo profilo. Per far questo, saranno posti anche alcuni quesiti specifici al contribuente in modo d’aver ben chiaro a quale dichiarazione corrispondono maggiormente le sue caratteristiche.

Un dato significativo, da cui restano escluse le sole spese sanitarie per i farmaci da banco, privi della prescrizione medica. Il varo del nuovo sistema, però, merita alcune spiegazione e qualche «istruzione per l’uso».

Che cosa succede il 15 aprile? Allo scoccare della data fatidica saranno disponibili online i due modelli in versione precompilata. Il lavoratore dipendente o il pensionato può accettare il modello 730 così com’è oppure può agevolmente modificarlo o integrarlo e trasmetterlo al Fisco, dal 2 maggio al 7 luglio, direttamente dal proprio PC o delegando il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, un Caf o un professionista. Se il 730 precompilato viene accettato direttamente così com’è o modificato tramite un Caf o un professionista abilitato, si chiude così la partita con il Fisco.

E per chi compila l’Unico? Il contribuente che presenta il modello Unico precompilato può modificarlo o integrarlo e trasmetterlo al Fisco, direttamente dal proprio computer, dal 2 maggio al 30 settembre.

Come si accede al modulo? Occorre utilizzare le credenziali rilasciate per i servizi telematici dell’Agenzia compreso il codice Pin. Le credenziali possono essere richieste sul sito www.agenziaentrate.gov.it, presso gli uffici territoriali delle Entrate o mediante l’App dell’Agenzia.

E per chi ha già il pin dell’Inps? In quel caso è previsto un accesso attraverso il sito dell’Istituto. Ma esiste un’altra opzione che rappresenta una novità assoluta. Si tratta di Spid, il nuovo «Sistema Pubblico di Identità Digitale», che permette ai cittadini di accedere con credenziali uniche a tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti.

E per i farmaci? In farmacia, esistono scontrini parlanti (con indicazione del farmaco) e scontrini muti. Per non far trasmettere i dati sull’acquisto di un farmaco, sarà sufficiente non comunicare il proprio codice fiscale (presente sulla tessera sanitaria) al momento dell’emissione dello scontrino. Ma ciò non darà al contribuente il diritto alla detrazione.

Il lavoratore dipendente o il pensionato potrà accettare il modello 730 precompilato così come è oppure potrà modificarlo o integrarlo e trasmetterlo al Fisco dal 2 maggio al 7 luglio, direttamente dal proprio pc o delegando il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, un Caf o un professionista.

In quest'ultimo caso il contribuente chiuderà la sua partita con il Fisco: infatti, i controlli documentali saranno effettuati direttamente nei confronti dei Caf e dei professionisti ai quali i cittadini si è affidato.

I coniugi possono unire le proprie dichiarazioni precompilate e presentare il modello 730 congiunto direttamente online. Il contribuente che presenterà il modello Unico precompilato potrà modificarlo o integrarlo e trasmetterlo al Fisco, direttamente dal proprio pc dal 2 maggio al 30 settembre.

La dichiarazione precompilata si basa sulle certificazioni dei sostituti d'imposta per redditi di lavoro dipendente e assimilati, pensioni e compensi per attività occasionali di lavoro autonomo. Il modello contiene, inoltre, le informazioni presenti in Anagrafe tributaria relative alle spese di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico, ai versamenti effettuati con il modello F24, alle compravendite immobiliari, ai contratti di locazione registrati e alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.

Sono, inoltre, disponibili anche i dati trasmessi da altri soggetti, che riguardano alcuni oneri detraibili e deducibili sostenuti dai contribuenti, come, ad esempio, gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi, i contributi previdenziali, le spese funebri, quelle mediche e universitarie.

Per accedere al modello occorre utilizzare le credenziali rilasciate per i servizi telematici dell'Agenzia compreso il codice Pin. Le credenziali possono essere richieste sul sito www.agenziaentrate.gov.it, presso gli uffici territoriali delle Entrate o mediante l'App dell'Agenzia. A queste possibilità va anche aggiunto un quarto percorso semplificato per i possessori di Smart Card / Cns. In questo caso, infatti, basta inserire la carta nel lettore e, previa registrazione, il sistema fornisce immediatamente al contribuente il Pin e la password di accesso a Fisconline. Inoltre, anche quest'anno, per agevolare i cittadini che già dispongono del Pin dispositivo dell'Inps è previsto un accesso attraverso il sito dell'Istituto.

La quinta opzione è una novità assoluta. Si tratta di Spid, il nuovo Sistema pubblico di identità digitale, che permette ai cittadini di accedere con credenziali uniche a tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti. L'agenzia delle Entrate è tra le prime amministrazioni che hanno scelto di aderire. Coloro che volessero optare per questo nuovo sistema dal 15 marzo scorso possono richiedere l'identità digitale Spid agli Identity Provider accreditati presso Agid. Inoltre, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che hanno aderito al sistema Noipa possono accedere con le credenziali dispositive tramite il portale Noipa. In alternativa a questa griglia di opzioni predisposte per accedere direttamente è comunque sempre possibile delegare il proprio sostituto di imposta disponibile ad effettuare l'assistenza fiscale, un Caf o un professionista abilitato.
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