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mercoledì 14 ottobre 2015

CCNL commercio: contratto a tempo determinato


Vediamo le novità sul contratto a termine nei settori Commercio e Servizi: limiti, aree turistiche contratto di sostegno sperimentale.

Come noto il 30 marzo 2015 è stato sottoscritto il rinnovo del Ccnl Terziario, distribuzione e servizi con decorrenza a far data dal 1° aprile 2015 e scadenza al 31 dicembre 2017.

L’assunzione a tempo determinato dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:

- la tipologia del contratto di assunzione;

- la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata prevista e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del Datore di lavoro che consentono l’apposizione del termine;

- la deroga alla precisazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo in caso di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi;

- la località in cui presterà la sua opera;

- la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzione;

- l’indicazione dell’applicazione del presente contratto collettivo di lavoro;

- la durata dell’eventuale periodo di prova;

- le altre eventuali condizioni concordate.

La lettera di assunzione deve inoltre indicare il cognome e nome e/o ragione sociale, l’indirizzo, il codice fiscale del Datore di lavoro nonché tutti quei dati o notizie previste dalla Legge. Il Lavoratore sottoscriverà per accettazione la lettera di assunzione.

Tra le novità più significative spicca la possibilità di ricorrere ad una nuova tipologia di contratto a termine per favorire l’ingresso nel mercato del lavoro ad una serie di soggetti “ deboli” di difficile ricollocazione o inserimento lavorativo".

Il nuovo “contratto a termine presenta le seguenti particolarità:

questo contratto non deve rispettare i limiti dettati dal Ccnl Commercio (20% del personale a tempo indeterminato e 28% quale sommatoria tra contratti a termine e contratti di somministrazione;

la nuova tipologia contrattuale verrà monitorata e diventerà definitiva solo in occasione del prossimo rinnovo del Ccnl.

I soggetti destinatari di questa nuova forma di contratto a termine sono:

1) coloro che “ negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi”; o che, negli ultimi sei mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al minimo escluso da imposizione fiscale (4.800 euro)

2) coloro che, titolari di un rapporto di apprendistato, non hanno visto “consolidarsi” il proprio rapporto al termine del periodo formativo;

3) coloro che hanno esaurito l’accesso a misure di sostegno al reddito come NASPI, DIS-COLL;
il nuovo contratto ha una durata di 12 mesi e può essere applicabile a tutte le mansioni lavorative;

la nuova tipologia contrattuale è soggetta ad uno specifico obbligo formativo di 16 ore con approfondimento della materia di prevenzione antinfortunistica con l'obbligo di evidenziare la formazione sul Libro Unico del Lavoro;

l’inquadramento e la retribuzione dei lavoratori di cui al nuovo contratto di sostegno all’occupazione può essere inferiore nei primi 6 mesi di due livelli rispetto a quello finale previsto e di uno nel successivo periodo);

in caso di trasformazione a tempo indeterminato, il trattamento economico sarà di un livello inferiore rispetto a quello spettante per la qualifica indicata nel contratto di assunzione per ulteriori 24 mesi (eccetto per i lavoratori a tempo determinato assunti per una qualifica compresa nel se¬sto livello)

la contribuzione previdenziale del nuovo contratto dispone una percentuale ASpI maggiorata dell’1,40%, mentre la con¬tribuzione a carico del datore di lavoro per il fondo di previdenza complementare Fonte è pari all’1,05% per tutta la durata del rapporto.

Il Ccnl Commercio introduce una specificità per i contratti a tempo determinato applicabile alle aziende situate nelle località turistiche che, pur non esercitando attività stagionali, hanno la necessità di gestire picchi di lavoro in determinati periodi dell'anno.

Per tale motivo è stato concordato che i contratti a tempo determinato riconducibili agli eventi appena descritti sono esclusi da limitazioni quantitative.

Il livello di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico sarà, per i primi sei mesi, di 2 livelli inferiori e per il restante periodo di un livello inferiore rispetto alla qualifica indicata nel contratto di assunzione.

In caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, il livello di inquadramento e il conseguente trattamento economico sarà di l livello inferiore rispetto a quello spettante per la qualifica indicata nel contratto di assunzione, per un ulteriore periodo di 24 mesi.

Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività.

martedì 7 aprile 2015

Ccnl terziario, le novità del rinnovo settori distribuzione e servizi



Confcommercio ha sottoscritto con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs–Uil l’accordo di rinnovo del CCNL Terziario, distribuzione e servizi.

Il rinnovo decorre dal primo aprile e avrà durata fino al 31 dicembre 2017. Per quanto riguarda il lato economico è previsto un aumento a regime di 85 euro lordi a regime per il IV livello di inquadramento su 14 mensilità, dal lato normativo invece troviamo novità come il contratto a tempo determinato per il sostegno all'occupazione e la semplificazione nella flessibilità dell’orario.

Ulteriore novità riguarda la flessibilità degli orari di lavoro nei periodi di picco di lavoro, in questi periodi come ad esempio il periodo natalizio o i saldi per i negozi, ma anche giugno per le aziende che fanno servizi alle imprese, i datori di lavoro potranno chiedere ai loro dipendenti di lavorare quattro ore in più (per un massimo di 16 settimane nell'arco di 12 mesi) senza che sia necessario l’ok del sindacato né del lavoratore stesso e senza che si paghi lo straordinario.

Queste ore saranno poi recuperate nell'arco dei 12 mesi seguenti e comunque in periodi che per l’azienda sono meno impegnativi e nei quali c’è meno bisogno di personale. Si tratta quindi di una flessibilità molto importante in un settore nel quale sono frequenti i picchi di attività.

L’accordo prevede anche norme sul sotto inquadramento nel caso di assunzione di persone ”deboli” come i disoccupati o coloro che hanno concluso l’apprendistato senza che ci sia stata una stabilizzazione. Con queste persone può essere stipulato un contratto a tempo determinato di 12 mesi, di cui 6 mesi con un sotto inquadramento di due livelli e 6 mesi con un sotto inquadramento di un livello.

Il sotto inquadramento di un livello è concesso per altri 24 mesi in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Fino al 31 marzo prosegue la vigenza del vecchio contratto (teoricamente doveva scadere a fine 2013) ma per il 2014 e i primi tre mesi del 2015 non sono previste ”una tantum”.

Sul versante normativo sono state aggiornate le tematiche relative all'orario di lavoro e ai regimi di flessibilità, al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai contratti a tempo determinato, e alla classificazione, in particolare per il comparto delle aziende di informatica e telecomunicazioni.

In particolare, nei periodi di picco di lavoro (come per  esempio il periodo natalizio o i saldi per i negozi ma anche  giugno per le aziende che fanno servizi alle imprese) le imprese  potranno chiedere ai loro dipendenti di lavorare quattro ore in  più (per un massimo di 16 settimane nell'arco di 12 mesi) senza  che sia necessario l’ok del sindacato né del lavoratore stesso e  senza  che si paghi lo straordinario. Naturalmente le ore saranno  recuperate (nell'arco dei 12 mesi seguenti) ma in periodi che per l’azienda sono meno impegnativi e nei quali c’è meno bisogno  di personale, una flessibilità molto importante in un settore nel quale sono frequenti i picchi di attività.

L’intesa prevede anche  norme sul  sotto inquadramento nel caso di assunzione di persone ”deboli” come i disoccupati o coloro che hanno concluso l’apprendistato senza che ci sia stata una stabilizzazione. Con queste persone può essere stipulato un contratto a tempo determinato di 12 mesi con 6 mesi con un sotto inquadramento di due livelli e 6 mesi con un sotto inquadramento di un livello. Il sotto inquadramento di un livello è concesso per altri 24 mesi in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

Molte le novità introdotte sul versante normativo  a cominciare  dall'introduzione del sistema di classificazione del personale del settore Ict - tecnologie dell'informazione e della comunicazione - da tempo una parte importante e innovativa del terziario avanzato.

Sul tema del mercato del lavoro, nel confermare le percentuali di utilizzo del contratto a termine, le parti hanno stabilito l’estensione della normativa sull'apprendistato - con la percentuale di conferma del 20% - a tutte le aziende del settore indipendentemente dalla dimensione.

Per la durata di vigenza del nuovo contratto, potrà essere attivata una particolare forma di contratto a tempo determinato, della durata di 12 mesi, finalizzata all'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti in condizioni di particolare svantaggio - lavoratori che hanno terminato l’utilizzo degli ammortizzatori sociali senza aver trovato ricollocazione, lavoratori autonomi o  parasubordinati con un reddito inferiore al reddito annuale minimo  escluso da imposizione -  per i quali è previsto un percorso formativo a fronte di un inserimento crescente negli inquadramenti.

L’accordo dà inoltre attuazione alla nuova governance della bilateralità di settore.
“Il grande senso di responsabilità nei confronti dei milioni di lavoratori coinvolti ha consentito di superare vecchie divisioni con l’intenzione di affrontare una crisi economica che ha investito anche il settore commerciale” hanno commentato Filcams Fisascat e Uiltucs”

“Nella ricerca della mediazione  è stato riconfermato il secondo livello di contrattazione – hanno concluso le tre segreterie nazionali – confermando nel contempo la validità e la centralità del contratto nazionale che, in una fase ancora critica per il paese, contraddistinta da stagnazione dei consumi e incertezze per i prossimi mesi,  valorizza il sistema delle relazioni sindacali.”



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