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martedì 23 agosto 2016

CCNL: rinnovo contratto dirigenti terziario



Nel rinnovo, che riguarda oltre 22mila dirigenti, decorre dal 1° gennaio 2015, fatte salve le diverse decorrenze previste da singole norme, e ha scadenza il 31 dicembre 2018, potenziati welfare e politiche attive, regolate le tutele in uscita, previsto un aumento retributivo. Per favorire l’inserimento di dirigenti nelle imprese prive di manager esterni e aumentarne la competitività inserite agevolazioni contributive al welfare contrattuale. L’accordo, siglato da Manageritalia e Confcommercio rende il ccnl dirigenti del terziario, della distribuzione e dei servizi sempre più flessibile e capace di rispondere a esigenze di manager e aziende.

Un rafforzamento delle politiche attive con un voucher di 5.000 euro da utilizzare per servizi di ricollocazione presso società convenzionate o come consulenza per l’avvio di attività imprenditoriali e una contestuale riduzione di quelle passive agendo sui termini di preavviso del licenziamento e sulle indennità risarcitoria per il licenziamento ingiustificato. Un’azione sulla retribuzione attuale e differita, con un aumento retributivo di 350 euro lordi (2017/2018) e della previdenza complementare Mario Negri di circa 400 euro (2015/2018). Un aumento delle tutele previste in caso di malattie più gravi e una diminuzione per quelle che lo sono meno.

L’inserimento di un articolo denominato “Produttività e Benessere” per promuovere e sostenere azioni volte a favorire le buone pratiche della  produttività e del benessere aziendale.

In tema di agevolazioni contributive, sono state mantenute nell'accordo di rinnovo quelle relative all'assunzione e alla nomina di dirigenti che abbiano una determinata età, che siano disoccupati o che siano stati assunti con contratto a tempo determinato. Tali forme di contribuzione ridotta hanno subito modifiche con riferimento alla loro durata e ai requisiti anagrafici dei dirigenti interessati e saranno come di seguito attribuite: fino a 40 anni di età per un periodo massimo di 4 anni; da 41 a 45 anni, per un periodo massimo di 3 anni; da 46 e fino al compimento dei 48 anni, per un periodo massimo di 2 anni; disoccupati di età non inferiore a 55 anni compiuti, per un periodo massimo di un anno. Decorsi tali periodi, al dirigente si applicherà la normativa generale contrattuale. I dirigenti assunti con contratto a tempo determinato potranno usufruire dell’agevolazione indipendentemente dalla loro età anagrafica, per un periodo pari alla metà dell’intera durata del rapporto di lavoro e comunque per non più di due anni. In ogni caso, tale agevolazione non si applica ai contratti di durata inferiore a un anno.

<<Con questo rinnovo – ha detto Guido Carella, presidente Manageritalia – il contratto dirigenti del terziario conferma e amplia la sua capacità di essere un’indispensabile base di partenza perché imprese e manager instaurino rapporti di fiducia basati su valore scambiato, contributo apportato e sviluppo reciproco. Risponde al meglio alle necessità di flessibilità e tutela del lavoratore e dell’azienda con una modularità di valore e costo. Valorizza il management e aiuta la competitività delle imprese, perché da oggi ancor più nessuna azienda, anche la più piccola e in difficoltà, può motivare la sua “carenza” manageriale con la scusa del costo o della rigidità del contratto. Un rinnovo che ribadisce l’indispensabile ruolo e valore del contratto collettivo nazionale, rafforza il ruolo delle parti sociali e la strada della bilateralità>>.

Aumento retributivo e minimo contrattuale Per il biennio 2017/2018 è stato stabilito un aumento retributivo a regime pari a euro 350,00 mensili lordi, assorbibile solo da elementi individuali corrisposti espressamente con tale clausola. Tenendo conto della situazione economica, le Parti hanno concordato di non prevedere nessun incremento retributivo per il 2016.
Gli aumenti mensili lordi verranno corrisposti con le seguenti decorrenze e nelle misure di seguito illustrate:

80,00 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2017;

100,00 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2018;

170 euro, a decorrere dal 1° dicembre 2018.

È espressamente previsto che ai fini del calcolo dell’indennità supplementare, la retribuzione mensile lorda di riferimento sarà comprensiva:

a) del valore convenzionale dell’eventuale retribuzione in natura (fringe benefits);

b) dei ratei delle mensilità supplementari;

c) della media degli emolumenti corrisposti a titolo di retribuzione variabile negli ultimi 36 mesi o nel minor periodo di servizio prestato;

d) degli effetti sul trattamento di fine rapporto.

Sono state altresì ridefinite le maggiorazioni per l’età in caso di licenziamento di un dirigente con anzianità di servizio prestato in azienda nella qualifica superiore a dodici anni (e non più superiore a dieci, come precedentemente previsto). L'indennità supplementare è automaticamente aumentata in relazione all’età nelle seguenti misure: Da ultimo, un’ulteriore novità ha interessato la normativa che disciplina la malattia: il periodo di aspettativa retribuita è stato ridotto da dodici a otto mesi. Tuttavia, in caso di patologie gravi e continuative che richiedano terapie salvavita, il dirigente potrà richiedere un ulteriore periodo di aspettativa per sei mesi, durante i quali verrà corrisposta al dirigente l’intera retribuzione. In caso di risoluzione del rapporto al termine di quest’ulteriore periodo di aspettativa, al dirigente sarà dovuta, oltre al trattamento di fine rapporto, anche l’indennità sostitutiva del preavviso.


martedì 7 aprile 2015

Ccnl terziario, le novità del rinnovo settori distribuzione e servizi



Confcommercio ha sottoscritto con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs–Uil l’accordo di rinnovo del CCNL Terziario, distribuzione e servizi.

Il rinnovo decorre dal primo aprile e avrà durata fino al 31 dicembre 2017. Per quanto riguarda il lato economico è previsto un aumento a regime di 85 euro lordi a regime per il IV livello di inquadramento su 14 mensilità, dal lato normativo invece troviamo novità come il contratto a tempo determinato per il sostegno all'occupazione e la semplificazione nella flessibilità dell’orario.

Ulteriore novità riguarda la flessibilità degli orari di lavoro nei periodi di picco di lavoro, in questi periodi come ad esempio il periodo natalizio o i saldi per i negozi, ma anche giugno per le aziende che fanno servizi alle imprese, i datori di lavoro potranno chiedere ai loro dipendenti di lavorare quattro ore in più (per un massimo di 16 settimane nell'arco di 12 mesi) senza che sia necessario l’ok del sindacato né del lavoratore stesso e senza che si paghi lo straordinario.

Queste ore saranno poi recuperate nell'arco dei 12 mesi seguenti e comunque in periodi che per l’azienda sono meno impegnativi e nei quali c’è meno bisogno di personale. Si tratta quindi di una flessibilità molto importante in un settore nel quale sono frequenti i picchi di attività.

L’accordo prevede anche norme sul sotto inquadramento nel caso di assunzione di persone ”deboli” come i disoccupati o coloro che hanno concluso l’apprendistato senza che ci sia stata una stabilizzazione. Con queste persone può essere stipulato un contratto a tempo determinato di 12 mesi, di cui 6 mesi con un sotto inquadramento di due livelli e 6 mesi con un sotto inquadramento di un livello.

Il sotto inquadramento di un livello è concesso per altri 24 mesi in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Fino al 31 marzo prosegue la vigenza del vecchio contratto (teoricamente doveva scadere a fine 2013) ma per il 2014 e i primi tre mesi del 2015 non sono previste ”una tantum”.

Sul versante normativo sono state aggiornate le tematiche relative all'orario di lavoro e ai regimi di flessibilità, al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai contratti a tempo determinato, e alla classificazione, in particolare per il comparto delle aziende di informatica e telecomunicazioni.

In particolare, nei periodi di picco di lavoro (come per  esempio il periodo natalizio o i saldi per i negozi ma anche  giugno per le aziende che fanno servizi alle imprese) le imprese  potranno chiedere ai loro dipendenti di lavorare quattro ore in  più (per un massimo di 16 settimane nell'arco di 12 mesi) senza  che sia necessario l’ok del sindacato né del lavoratore stesso e  senza  che si paghi lo straordinario. Naturalmente le ore saranno  recuperate (nell'arco dei 12 mesi seguenti) ma in periodi che per l’azienda sono meno impegnativi e nei quali c’è meno bisogno  di personale, una flessibilità molto importante in un settore nel quale sono frequenti i picchi di attività.

L’intesa prevede anche  norme sul  sotto inquadramento nel caso di assunzione di persone ”deboli” come i disoccupati o coloro che hanno concluso l’apprendistato senza che ci sia stata una stabilizzazione. Con queste persone può essere stipulato un contratto a tempo determinato di 12 mesi con 6 mesi con un sotto inquadramento di due livelli e 6 mesi con un sotto inquadramento di un livello. Il sotto inquadramento di un livello è concesso per altri 24 mesi in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

Molte le novità introdotte sul versante normativo  a cominciare  dall'introduzione del sistema di classificazione del personale del settore Ict - tecnologie dell'informazione e della comunicazione - da tempo una parte importante e innovativa del terziario avanzato.

Sul tema del mercato del lavoro, nel confermare le percentuali di utilizzo del contratto a termine, le parti hanno stabilito l’estensione della normativa sull'apprendistato - con la percentuale di conferma del 20% - a tutte le aziende del settore indipendentemente dalla dimensione.

Per la durata di vigenza del nuovo contratto, potrà essere attivata una particolare forma di contratto a tempo determinato, della durata di 12 mesi, finalizzata all'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti in condizioni di particolare svantaggio - lavoratori che hanno terminato l’utilizzo degli ammortizzatori sociali senza aver trovato ricollocazione, lavoratori autonomi o  parasubordinati con un reddito inferiore al reddito annuale minimo  escluso da imposizione -  per i quali è previsto un percorso formativo a fronte di un inserimento crescente negli inquadramenti.

L’accordo dà inoltre attuazione alla nuova governance della bilateralità di settore.
“Il grande senso di responsabilità nei confronti dei milioni di lavoratori coinvolti ha consentito di superare vecchie divisioni con l’intenzione di affrontare una crisi economica che ha investito anche il settore commerciale” hanno commentato Filcams Fisascat e Uiltucs”

“Nella ricerca della mediazione  è stato riconfermato il secondo livello di contrattazione – hanno concluso le tre segreterie nazionali – confermando nel contempo la validità e la centralità del contratto nazionale che, in una fase ancora critica per il paese, contraddistinta da stagnazione dei consumi e incertezze per i prossimi mesi,  valorizza il sistema delle relazioni sindacali.”



venerdì 3 aprile 2015

Nuove retribuzioni dal 1 aprile 2015 per chi lavora in confcommercio



Confcommercio ha sottoscritto con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs–Uil l’accordo di rinnovo del CCNL Terziario, distribuzione e servizi.

Il rinnovo decorre dal primo aprile e avrà durata fino al 31 dicembre 2017. Per quanto riguarda il lato economico è previsto un aumento a regime di 85 euro, dal lato normativo invece troviamo novità come il contratto a tempo determinato per il sostegno all’occupazione e la semplificazione nella flessibilità dell’orario.

Ulteriore novità riguarda la flessibilità degli orari di lavoro nei periodi di picco di lavoro, in questi periodi come ad esempio il periodo natalizio o i saldi per i negozi, ma anche giugno per le aziende che fanno servizi alle imprese, i datori di lavoro potranno chiedere ai loro dipendenti di lavorare quattro ore in più (per un massimo di 16 settimane nell’arco di 12 mesi) senza che sia necessario l’ok del sindacato né del lavoratore stesso e senza che si paghi lo straordinario.
Queste ore saranno poi recuperate nell’ arco dei 12 mesi seguenti e comunque in periodi che per l’azienda sono meno impegnativi e nei quali c’è meno bisogno di personale. Si tratta quindi di una flessibilità molto importante in un settore nel quale sono frequenti i picchi di attività.

L’accordo prevede anche norme sul sottoinquadramento nel caso di assunzione di persone ”deboli” come i disoccupati o coloro che hanno concluso l’apprendistato senza che ci sia stata una stabilizzazione. Con queste persone può essere stipulato un contratto a tempo determinato di 12 mesi, di cui 6 mesi con un sottoinquadramento di due livelli e 6 mesi con un sottoinquadramento di un livello.

Il sottoinquadramento di un livello è concesso per altri 24 mesi in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Fino al 31 marzo prosegue la vigenza del vecchio contratto (teoricamente doveva scadere a fine 2013) ma per il 2014 e i primi tre mesi del 2015 non sono previste ”una tantum”.

a) Minimi tabellari: A decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:

In merito ai Viaggiatori, l' aumento salariale può essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto.

Per I' Operatore di Vendita retribuito anche con provvigione, o con altre forme di incentivo, per retribuzione si intende la media mensile dei guadagni globali percepiti nei dodici mesi precedenti la data di scadenza dell' ultima liquidazione periodica. Nel caso in cui il rapporto abbia una durata inferiore ad un anno, la media è computata con riferimento al periodo di servizio prestato.

Pertanto, i nuovi minimi retributivi saranno i seguenti:

Livello 1/4/2015 1/11/2015 1/6/2016 1/11/2016 1/8/2017
Quadro 1.775,11 1.801,15 1.827,19 1.854,97 1.896,64
I 1.599,02 1.622,48 1.645,94 1.670,96 1.708,49
II 1.383,14 1.403,43 1.423,72 1.445,36 1.477,83
III 1.182,21 1.199,55 1.216,89 1.235,39 1.263,14
IV 1.022,46 1.037,46 1.052,46 1.068,46 1.092,46
V 923,73 937,28 950,83 965,29 986,97
VI 829,33 841,50 853,67 866,65 886,12
VII 710,00 720,42 730,84 741,95 758,62
Viagg. 1.a categ 965,17 979,33 993,49 1.008,59 1.031,25
Viagg. 2.a categ. 808,69 820,58 832,47 845,15 864,17

Elemento economico di garanzia nel CCNL Commercio 2015

b)  E' stato inoltre definito un elemento economico di garanzia che verrà erogato con la retribuzione di novembre 2017 e compete ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti e ai contratti di inserimento in forza al 31/10/2017, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L'  azienda calcolerà l’importo spettante, secondo quanto previsto dall’art. 191, in proporzione all’effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo 1/1/2015 - 31/10/2017. L’importo non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto ed è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL Terziario, che venga corrisposto successivamente all’1/1/2015;

 Quadri, I e II livello III e IV livello V, VI e VII livello
Aziende fino a 10 dipendenti 95 euro   80 euro    65 euro
Aziende a partire da 11 dipendenti 105 euro   90 euro     75 euro
 Operatori di vendita

 I categoria II categoria
Aziende fino a 10 dipendenti      76 euro      63 euro
Aziende a partire da 11 dipendenti      85 euro      71 euro.


Vediamo in dettaglio le novità introdotte dal nuovo testo:

aumento minimi tabellari: l'aumento medio è di 85 euro lordi per un IV livello (terza area professionale) da suddividere in tre fasi:
o 1 ottobre 2016
o 1 ottobre 2017
o 1 ottobre 2018

giovani assunti: la retribuzione di ingresso per i neo assunti sale dell'8%, con la penalizzazione ridotta dal 18% al 10% per il salario d'ingresso;

inquadramento del personale: entro il 2016 un cantiere di lavoro specificatamente istituito dovrà definire un nuovo schema di classificazione del personale legato soprattutto ai cambiamenti del mercato e tecnologici che hanno cambiato fortemente il settore bancario;

Fondo per l'occupazione: è stata prolungata la sua attività fino al termine dell'attuale rinnovo (dicembre 2018)  che deve favorire la rioccupazione, la riqualificazione professionale e l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.




sabato 29 ottobre 2011

Lavoro: costo del lavoro e analisi sul mercato del lavoro

Parliamo del costo del lavoro è il costo sostenuto dai datori di lavoro per la remunerazione delle attività lavorative. Il costo del lavoro comprende la retribuzione dei lavoratori dipendenti dell'impresa sia per le attività manuali che per le attività cosiddette intellettuali. Nel costo del lavoro sono comprese le retribuzioni lorde dei lavoratori e gli oneri sociali, ossia contributi sociali, previdenza, trattamento di fine rapporto ecc). Sono compresi nel costo del lavoro i ratei del Tfr e i permessi retribuiti maturati dal lavoratore in previsione di una futura monetizzazione. Il costo del lavoro è uno dei principali costi di produzione in una impresa ed è spesso la voce di costo più consistente.
Vediamo alcuni aspetti che gravano sui costi previsionali e non solo secondo i dati pubblicati dalla Confcommercio e Cgia di Mestre. Partiamo dai costi della rappresentanza politica che gravano sui bilanci familiari per una cifra pari a 350 euro l'anno, sicuramente è un costo . E' quanto emerge da un'analisi di Confcommercio che ritiene "indispensabile agire anche su questo fronte per ridurre la pressione fiscale su famiglie e imprese". L'associazione, che calcola il costo della politica in 9 miliardi l'anno, sottolinea che basterebbe il taglio di un terzo di questo "comparto" per abbassare di 0,8 punti percentuali l'aliquota Irpef. E d’altro canto, sostiene la Cgia di Mestre se durante il periodo della crisi, dal 2009 ad oggi, fosse stata applicata una norma sui licenziamenti “facili”, il tasso di disoccupazione in Italia sarebbe salito all'11,1%, anziché essere all'attuale 8,2%, con quasi 738 mila persone senza lavoro in più rispetto a quelle conteggiate oggi dall'Istat. Questo lo scenario delineato dalla Cgia di Mestre, il cui segretario, Bortolussi, ha precisato che si tratta di una stima fatta soltanto su quanti sarebbero stati espulsi dal mercato del lavoro dopo la cassa integrazione.
L’incremento dell’1,7% su base annua dei salari registrato dall’Istat potrebbe indurre in una trappola , infatti, aumentando le retribuzioni potrebbe crescere anche il potere d’acquisto degli italiani. Con più salari e più consumi, in genere riparte il mercato del lavoro e l’economia nel suo complesso . Ma questa volta non è stato così. Il surriscaldamento dei prezzi a settembre, che l’Istat calcola con un incremento dell’inflazione del 3% annuo, ha vanificato il pur consistente aumento delle retribuzioni.
Non accadeva dal 1997 che il divario tra salari e prezzi si attestasse a 1,3 punti percentuali. Un dato che non ha solo una valenza statistica, ma che evidenzia un fattore frenante per qualsiasi economia: la crescita dell’inflazione, senza però una conseguente crescita dei consumi. L’aumento dei prezzi al consumo sono il cruccio di tutte le banche centrali, Bce in testa. Non a caso la ventilata riduzione dei tassi d’interesse nell’Unione europea (che avrebbe dato fiato alle economie) è stata rinviata a data da destinarsi, proprio per il rischio di un trend inflattivo in crescita.
Quindi il costo del lavoro e dei lavoratori è ancora troppo alto è come è stato evidenziato nel rapporto ARAN, ha rallentato la dinamica del costo del lavoro pubblico nel 2009 rispetto al 2008. Sintonia sostanziale tra dati Aran e dati della Corte dei conti che, nel recente rapporto sul costo del lavoro 2011 (, evidenzia il significativo rallentamento della dinamica del costo del lavoro pubblico nel 2009 ed una significativa riduzione, nello stesso anno, del numero delle progressioni economiche e di carriera.
costo del lavoro, mercato del lavoro, Cgia di Mestre, Confcommercio
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