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mercoledì 14 ottobre 2015

CCNL commercio: contratto a tempo determinato


Vediamo le novità sul contratto a termine nei settori Commercio e Servizi: limiti, aree turistiche contratto di sostegno sperimentale.

Come noto il 30 marzo 2015 è stato sottoscritto il rinnovo del Ccnl Terziario, distribuzione e servizi con decorrenza a far data dal 1° aprile 2015 e scadenza al 31 dicembre 2017.

L’assunzione a tempo determinato dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:

- la tipologia del contratto di assunzione;

- la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata prevista e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del Datore di lavoro che consentono l’apposizione del termine;

- la deroga alla precisazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo in caso di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi;

- la località in cui presterà la sua opera;

- la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzione;

- l’indicazione dell’applicazione del presente contratto collettivo di lavoro;

- la durata dell’eventuale periodo di prova;

- le altre eventuali condizioni concordate.

La lettera di assunzione deve inoltre indicare il cognome e nome e/o ragione sociale, l’indirizzo, il codice fiscale del Datore di lavoro nonché tutti quei dati o notizie previste dalla Legge. Il Lavoratore sottoscriverà per accettazione la lettera di assunzione.

Tra le novità più significative spicca la possibilità di ricorrere ad una nuova tipologia di contratto a termine per favorire l’ingresso nel mercato del lavoro ad una serie di soggetti “ deboli” di difficile ricollocazione o inserimento lavorativo".

Il nuovo “contratto a termine presenta le seguenti particolarità:

questo contratto non deve rispettare i limiti dettati dal Ccnl Commercio (20% del personale a tempo indeterminato e 28% quale sommatoria tra contratti a termine e contratti di somministrazione;

la nuova tipologia contrattuale verrà monitorata e diventerà definitiva solo in occasione del prossimo rinnovo del Ccnl.

I soggetti destinatari di questa nuova forma di contratto a termine sono:

1) coloro che “ negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi”; o che, negli ultimi sei mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al minimo escluso da imposizione fiscale (4.800 euro)

2) coloro che, titolari di un rapporto di apprendistato, non hanno visto “consolidarsi” il proprio rapporto al termine del periodo formativo;

3) coloro che hanno esaurito l’accesso a misure di sostegno al reddito come NASPI, DIS-COLL;
il nuovo contratto ha una durata di 12 mesi e può essere applicabile a tutte le mansioni lavorative;

la nuova tipologia contrattuale è soggetta ad uno specifico obbligo formativo di 16 ore con approfondimento della materia di prevenzione antinfortunistica con l'obbligo di evidenziare la formazione sul Libro Unico del Lavoro;

l’inquadramento e la retribuzione dei lavoratori di cui al nuovo contratto di sostegno all’occupazione può essere inferiore nei primi 6 mesi di due livelli rispetto a quello finale previsto e di uno nel successivo periodo);

in caso di trasformazione a tempo indeterminato, il trattamento economico sarà di un livello inferiore rispetto a quello spettante per la qualifica indicata nel contratto di assunzione per ulteriori 24 mesi (eccetto per i lavoratori a tempo determinato assunti per una qualifica compresa nel se¬sto livello)

la contribuzione previdenziale del nuovo contratto dispone una percentuale ASpI maggiorata dell’1,40%, mentre la con¬tribuzione a carico del datore di lavoro per il fondo di previdenza complementare Fonte è pari all’1,05% per tutta la durata del rapporto.

Il Ccnl Commercio introduce una specificità per i contratti a tempo determinato applicabile alle aziende situate nelle località turistiche che, pur non esercitando attività stagionali, hanno la necessità di gestire picchi di lavoro in determinati periodi dell'anno.

Per tale motivo è stato concordato che i contratti a tempo determinato riconducibili agli eventi appena descritti sono esclusi da limitazioni quantitative.

Il livello di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico sarà, per i primi sei mesi, di 2 livelli inferiori e per il restante periodo di un livello inferiore rispetto alla qualifica indicata nel contratto di assunzione.

In caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, il livello di inquadramento e il conseguente trattamento economico sarà di l livello inferiore rispetto a quello spettante per la qualifica indicata nel contratto di assunzione, per un ulteriore periodo di 24 mesi.

Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività.
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