Parto dal codice di protezione dei dati personali.
Le pubbliche amministrazioni devono adottare evidenti cautele se le informazioni personali sono idonee a rivelare profili particolarmente delicati della vita privata dei propri dipendenti (la salute, abitudini sessuali e convinzioni politiche) ed altre informazioni che rientrano nella tipologia dei dati sensibili.
Il datore di lavoro può utilizzare informazioni sensibili relative al proprio personale in attuazione della normativa in materia di instaurazione e gestione di rapporti di lavoro, per finalità di formazione, nonché per concedere benefici economici e altre agevolazioni.
Il datore di lavoro deve limitare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari alle sole informazioni ed operazioni individuate e rese pubbliche con l'atto regolamentare del Garante.
La disciplina di protezione dei dati personali consente al datore di lavoro di rendere conoscibili a terzi dati personali del dipendente in attuazione delle disposizioni che definiscono presupposti, modalità e limiti per l'esercizio del diritto d'accesso a documenti amministrativi (contenenti dati personali) o che prevedono un determinato regime di conoscibilità per talune informazioni, ovvero in virtù di una delega conferita dall'interessato.
Ricordo che l’amministrazione del personale può comunicare a terzi in forma realmente anonima, sottolineo anonima, i dati ricavati dalle informazioni relative ai dipendenti (ore di lavoro straordinario prestate e ore non lavorate) e inoltre gli importi stipendiali.