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giovedì 23 gennaio 2014

Cartelle esattoriali niente sanatoria per quelle Inps e Inail




I debiti Inps e Inail non rientrano nella sanatorie delle cartelle esattoriali, in quanto tali istituti non possono considerarsi uffici dell'amministrazione statale in senso stretto. Gli accertamenti esecutivi, invece, sono inclusi nel procedimento, a condizione che le relative somme siano state consegnate entro il 31 ottobre scorso. Lo ha precisato una direttiva interna di Equitalia spa.

L'esclusione per Inps e Inail si basa sostanzialmente su un'interpretazione dell'agenzia delle Entrate. È da ritenere che la decisione di Equitalia sia supportata anche da altre autorevoli interpretazioni istituzionali: in caso contrario, lascia fortemente perplessi il fatto che una società per azioni, ancorché pubblica, restringa autonomamente il perimetro della sanatoria decisa dal legislatore. Tanto più che in ogni occasione Equitalia non manca di evidenziare di non avere alcuna discrezionalità.

Per capire se i tributi inseriti nelle cartelle/avvisi rientrano nella sanatoria, e quindi possono essere pagati senza gli interessi di mora, i contribuenti devono prendere visione della propria situazione debitoria e verificare innanzitutto la data in cui le somme dovute sono state affidate all'agente della riscossione e il tipo di atto ricevuto. Queste informazioni sono contenute nell'estratto di ruolo che si può chiedere agli sportelli di Equitalia.

Occorre in ogni caso essere consapevoli che l'esclusione dei contributi previdenziali rende ulteriormente priva di appeal una definizione cui, molto probabilmente, aderiranno pochi soggetti. È prevedibile quindi un deciso insuccesso di questo istituto che a questo punto mal si comprende per quale ragione sia stato voluto dal legislatore. Infatti, come ricorda anche la direttiva Equitalia, il pagamento degli importi dovuti (imposte, sanzioni e aggio della riscossione) va eseguito in un'unica soluzione (entro il 28 febbraio 2014).

A fronte di un pagamento così a breve scadenza il risparmio riguarda i soli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e di mora. Questa scelta pone, come evidenziato da più parti, il serio dubbio che chi l'abbia ispirata abbia voluto escludere a priori i debitori di somme di una certa rilevanza oppure non abbia idea della crisi finanziaria che interessa gli imprenditori. Si dimentica forse che vari contribuenti non hanno versato l'Iva lo scorso anno per attendere la cartella di pagamento tra qualche mese da parte di Equitalia (aggravandosi di sanzioni piene, aggi e interessi), pur di accedere ad una rateazione a 72/120 rate.

Da segnalare, infine, per gli accertamenti esecutivi che la data del 31 ottobre che consente la definizione riguarda l'affidamento delle relative somme ad Equitalia da parte dell'agenzia delle Entrate e non l'emissione dell'atto di accertamento.

Parte l'operazione sanatoria per le cartelle che riguarderà non solo i tributi erariali ma anche tributi come il bollo dell'auto e le multe per la violazione del codice della strada. Esclusi, invece, i debiti Inps e Inail. Lo annuncia Equitalia in una nota. La scadenza è fissata per il 28 febbraio ma sono già 200 i contribuenti che hanno aderito.

Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità approvata a dicembre, entro il 28 febbraio i contribuenti hanno la possibilità di pagare in un'unica soluzione, senza interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 ottobre 2013 a Equitalia per la riscossione. I cittadini interessati dovranno attivarsi per valutare la loro situazione e scegliere se aderire. In caso di dubbi - suggerisce la società di riscossione - è sempre opportuno chiedere chiarimenti agli sportelli di Equitalia dove gli addetti forniranno tutte le informazioni necessarie e la massima assistenza. Rientrano nella possibilità di regolarizzazione, per esempio, le entrate erariali come l'Irpef e l'Iva e, limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non erariali come il bollo dell'auto e le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture. Restano invece escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi (l'elenco è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it). La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari.

Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014, entro il prossimo 28 febbraio i contribuenti hanno la possibilità di pagare in un'unica soluzione, senza interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 ottobre 2013 a Equitalia per la riscossione.

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