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sabato 26 settembre 2015

INPS: invalidità civile ottobre 2015


In una nota l’INPS comunica che a “partire dal mese di ottobre 2015, l’Ente procederà alla sospensione delle prestazioni economiche di invalidità i cui titolari sono stati convocati a visita di revisione dal mese di marzo 2015 e sono risultati assenti ingiustificati”

A partire dal mese di ottobre 2015, l’Istituto procederà alla sospensione delle prestazioni economiche di invalidità i cui titolari sono stati convocati a visita di revisione dal mese di marzo 2015 e sono risultati assenti ingiustificati.

Le sospensioni riguarderanno unicamente le convocazioni regolarmente effettuate. In tutti gli altri casi nei quali la spedizione abbia fatto registrare anomalie nella consegna (indirizzi insufficienti, sconosciuti o errati), prima di procedere alla sospensione sarà effettuata presso le sedi territoriali una puntuale verifica della correttezza degli indirizzi comunicati dagli assistiti e registrati nelle banche dati dell'Istituto.

Nel caso in cui l'assenza a visita sia stata determinata da cause di particolare gravità che ne abbiano reso impossibile la tempestiva comunicazione alla competente Commissione medico-legale, i soggetti destinatari del provvedimento di sospensione potranno prendere contatti con la Commissione stessa per verificare la possibilità di concordare una nuova visita.“

Recentemente, la legge n.114 del 2014 ha introdotto importanti modifiche in materia di visite sanitarie di revisione nell’intento di semplificare le procedure.

Prima di tale normativa si decadeva dallo status di invalido civile o portatore di handicap (L. 104/92) alla scadenza dei relativi verbali di accertamento anche se l’interessato era in attesa di visita di revisione. Per cui accadeva che a causa dei ritardi “tecnici” di verifica della permanenza dei requisiti sanitari, all’indomani della scadenza indicata nel verbale venivano sospese le provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità) e si perdeva di conseguenza il diritto alle agevolazioni lavorative (permessi e congedi); inoltre, non si poteva accedere ad altre agevolazioni quali, ad esempio, quelle fiscali finché non fosse stato definito un nuovo verbale di accertamento.
ora, la legge succitata ha stabilito che nel caso in cui sia prevista nel verbale una data di rivedibilità, si conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura, anche dopo la data di scadenza del verbale. Inoltre viene definita la competenza esclusiva dell’Inps nella convocazione a visita nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità. Spetta ora dunque all’INPS convocare il cittadino a nuova visita e spetta sempre all’INPS effettuare la visita, le cui commissioni saranno chiamate ad pronunciarsi non solo sulla permanenza o meno del grado d’invalidità precedentemente accertato, ma anche sul suo eventuale sopravvenuto aggravamento.

L’INPS, inoltre, ha reso noto che nel Fascicolo Previdenziale del Cittadino, munito di Pin di accesso al sito dell’Inps, è stata aggiunta una nuova area dedicata all’Invalidità civile.
In tale area il cittadino potrà informarsi circa le sue domande di invalidità civile ed i certificati medici introduttivi trasmessi all’Inps.

Quindi, una volta entrati nel sito dell’Inps utilizzando il proprio codice Pin, il cittadino potrà, se-lezionando la voce di menù denominata “Invalidità civile” avere accesso:

Alla voce menù denominata “Certificato medico Introduttivo”: qui potrà vedere per ogni certifi-cato presente una serie di informazioni come d esempio il numero del certificato, la data in cui è stato trasmesso all’Istituto, il medico che ha redatto il certificato;

Alla voce menù denominata “Domande presentate”: qui sarà possibile visualizzare una serie di informazioni riguardanti le singole domande presentate, come ad esempio il codice identificativo Domus, la data di trasmissione della domanda, il numero della domanda, il tipo di domanda presentate (di invalidità civile, handicap, cecità, sordità).

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