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domenica 3 febbraio 2013

Lavoro e congedo maternità per astensione facoltativa


Ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro entro gli otto anni di età del proprio figlio; le astensioni non possono superare un periodo complessivo tra i genitori di dieci mesi, elevabili a undici.

Anche i genitori adottivi o affidatari hanno diritto ad astenersi dal lavoro e i limiti di età del bambino sono più alti rispetto a quelli previsti per i figli biologici: fino al dodicesimo anno di età del minore, nei primi tre anni dall'ingresso in famiglia e per un periodo massimo di 6 mesi (7 per il padre) se l'astensione è chiesta da un solo genitore, o di 10 mesi (elevabili a 11), se cumulata tra i due. Se il bambino fa il suo ingresso in famiglia a 12 anni l'astensione può essere esercitata, sempre entro i tre anni successivi all'inserimento nel nucleo, con le stesse modalità, fino al 15° compleanno;
Possono chiedere l'astensione facoltativa: le madri lavoratrici dipendenti (escluse quelle disoccupate o sospese, quelle addette ai servizi domestici e familiari e quelle addette ai lavori a domicilio), le quali possono astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, fino al compimento di otto anni di età del bambino; i padri lavoratori dipendenti, i quali possono astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi (elevabili a sette, nel caso in cui il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi); il genitore solo, il quale può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi; le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre, colone, imprenditrici agricole a titolo principale, artigiane e commercianti), le quali hanno diritto ad astenersi per tre mesi entro il primo anno di età del bambino.

Il congedo maternità per astensione facoltativa spetta, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi entro il terzo anno di età del bambino.  In caso di superamento dei sei mesi complessivi tra i genitori (dal compimento dei tre anni e fino a otto anni di età del bambino) il congedo maternità in forma retributiva è subordinato a determinate condizioni economiche: il reddito individuale del genitore richiedente non deve essere superiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione previsto per l'anno nel quale viene presentata la domanda (per il 2009 questo tetto è pari a 14.891,50 euro).

lunedì 31 gennaio 2011

Certificato medico online. Che succede?

Parliamo dell’entrata in vigore della nuova normativa (certificato medico online), della certificazione di malattia dei dipendenti pubblici e privati, i medici dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale o in regime di convenzione sono tenuti a trasmettere all’Inps il certificato di malattia del lavoratore rilasciandone una copia cartacea all’interessato. Per rispettare tale norma devono ricevere dal Ministero dell’economia e delle finanze apposite credenziali di accesso.

Il certificato online viene ricevuto dall’Inps che lo mette a disposizione del cittadino intestatario, mediante accesso al sito Internet dell’Istituto di previdenza previo PIN di accesso. Il certificato di malattia è reso invece disponibile per il datore di lavoro. Queste sono le regole di base.

La circolare INPS n.60 del 16 aprile 2010 prevede competenze specifiche ripartite nel modo seguente:
i medici che effettuano i certificati acquisiscono ed inviano i certificati al sistema di accoglienza centrale denominato SAC del Ministero dell’economia e delle finanze che provvede ad inoltrarli all’Inps;
dopo l’invio all’Inps, il SAC restituisce al medico il numero identificativo per la stampa del certificato e dell’attestato da consegnare, entrambi, al lavoratore;
 l’Inps, sulla base delle informazioni presenti sulle proprie banche dati e dei servizi forniti dall’Inpdap, individua, per l’intestatario del certificato il datore di lavoro al quale mettere a disposizione l’attestato;
 l’Inps rende disponibili ai datori di lavoro, sul proprio sito Internet, funzioni di consultazione e di stampa degli attestati con elementi di ricerca diversi, previo riconoscimento tramite PIN;
 l’Inps canalizza verso le proprie Sedi i certificati degli aventi diritto all’indennità di malattia per la disposizione di visite mediche di controllo e, nei casi previsti, per il pagamento diretto delle prestazioni.

Adesso che è successo?
Parliamo di dati. Secondo quelli forniti dall’INPS, sono stati trasmessi dai medici oltre 144.000 documenti, portando così il totale a 2.692.824 certificati. Detto così, è un successo di questa norma che assicura trasparenza, velocità per ottenere la documentazione da parte del datore di lavoro e probabilmente semplifica la vita dei cittadini.

Che succederà?
Dal 1 febbario 2011 la procedura online dei certificati di malattia, dovrebbe entrare in vigore come unica soluzione per l’invio della certificazione di malattia, almeno che ci siano delle imminenti proroghe.

Infatti dopo il 31 gennaio 2011 ci sarà la procedura obbligatoria pena sanzioni, compreso il licenziamento. Il ministro Renato Brunetta si è detto "pienamente soddisfatto" di quanto accaduto nei mesi scorsi, nei quali i medici di base hanno sperimentato il certificato medico trasmesso online.
Anche se i medici di base sostengo che le credenziali di accesso per i certificati medici online è passato dal 32% di fine luglio a oltre il 70% odierno. Quindi si presenta un serio problema, se i dati venissero confermati.

Sul certificato medico online il ministro della Salute Ferruccio Fazio ha auspicato un'intesa fra il Ministero della Funzione Pubblica e i medici, in quanto sarà importante scongiurare proteste che potrebbero creare difficoltà ai cittadini e soprattutto ai malati.

Probabilmente le richieste dei medici di una proroga dell'entrata in vigore del regime sanzionatorio sono giustificate dal fatto che il sistema informatico, forse dovrà richiedere ulteriori perfezionamenti.
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