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domenica 28 giugno 2015

Lavoratori all'estero: indennità di disoccupazione i chiarimenti INPS


La normativa vuole, che per accedere alla prestazione di disoccupazione il lavoratore italiano rimasto disoccupato deve presentare apposita domanda e soddisfare, i seguenti requisiti:

- essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

- avere reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.

Diverse possono essere le situazioni del lavoratore e diversa sarà dunque la modalità di trattazione delle domande di disoccupazione:

- Cittadino italiano, in stato di disoccupazione, che rientra da uno Stato estero non convenzionato.

In questo caso, in presenza di tutti i requisiti, ha diritto alla prestazione per la durata massima prevista di 180 giorni. All'atto di presentazione della domanda, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione, attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all'estero ovvero dalla competente autorità consolare italiana.

- Cittadino italiano, in stato di disoccupazione, che rientra da uno Stato estero che applica la normativa comunitaria: Paesi dell’UE, Stati SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e Svizzera. In questo caso, la persona che beneficia di prestazione di disoccupazione a carico di uno Stato estero che rientra in Italia alla ricerca di un lavoro, può conservare il diritto alla prestazione, di norma, per un massimo di tre mesi, prorogabili, nel caso di alcuni Stati, fino ad un massimo di sei mesi. Ma, prima di determinare il diritto alla prestazione di disoccupazione per rimpatriati, bisogna accertare che nel Paese di provenienza non sia stato maturato il diritto ad una prestazione di disoccupazione.

Un caso a parte è rappresentato dagli ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità Europee per cui è stabilito che, beneficia di un'indennità mensile di disoccupazione se si trovi senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso una istituzione delle Comunità europee e se:

- non è titolare di una pensione di anzianità o d'invalidità a carico delle Comunità europee;

- la cessazione dal servizio non è dovuta a dimissioni o a risoluzione di un contratto per motivi disciplinari;

- ha prestato servizio per un periodo di almeno 6 mesi;

- risiede in uno stato membro delle Comunità.

Per beneficiare della prestazione di disoccupazione l'ex agente deve iscriversi come persona disoccupata presso i servizi di collocamento dello Stato membro dove stabilisce la sua residenza e deve adempiere agli obblighi previsti in materia di disoccupazione dalla legislazione di tale Stato.

Deve inoltre trasmettere ogni mese all'Istituzione a cui apparteneva, l’attestato, modulo CE-AATC compilato dall'Istituzione competente dello Stato di residenza che certifica l’avvenuto adempimento degli obblighi previsti.

Quindi rientrano nel campo di applicazione della legge in argomento i cittadini italiani che abbiano lavorato all'estero (sia in Stati non convenzionati che in Stati comunitari o convenzionati in base ad accordi e convenzioni bilaterali) rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero (straniero ovvero italiano, operante o residente all'estero).

La domanda non è soggetta a termini di presentazione, né la data di presentazione della stessa ha effetti sulla decorrenza della prestazione medesima. Nel caso di prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all'estero è ininfluente ai fini del diritto, mentre, per le domande successive alla prima, l'interessato deve avere svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all'estero.

La prestazione decorre:
dal giorno del rimpatrio, nel caso in cui la persona disoccupata abbia reso la dichiarazione di disponibilità al lavoro entro i 7 giorni successivi alla data del rimpatrio stesso;
dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se la stessa viene resa a decorrere dall'8° ed entro il 30° giorno successivi alla data del rimpatrio.

L'importo della prestazione è calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali.

Prima di determinare il diritto alla prestazione di disoccupazione per rimpatriati, deve essere accertato che nel Paese di provenienza non sia stato maturato il diritto ad una prestazione di disoccupazione. In tale caso la prestazione rimpatriati dovrà essere determinata tenendo presente le informazioni fornite dall'Istituzione estera nelle sezioni 5 e 6 del formulario U1 (certificazione dei periodi di assicurazione).

Nella sezione 6 del suddetto formulario, che deve essere sempre compilata, è indicato che il lavoratore ha diritto a prestazioni ai sensi dell'articolo 64 del regolamento e dovranno essere valutate anche le informazioni contenute nella sezione 2 del documento portatile U2. Infatti, nel caso il richiedente abbia diritto a prestazioni a carico dell'Istituzione estera, le giornate già indennizzate da detta Istituzione dovranno essere detratte dalle giornate spettanti a titolo di prestazione di disoccupazione rimpatriati.



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