Come è nata?
La Gestione separata è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati ed è nata con la legge n. 335 del 1995 di riforma del sistema pensionistico (riforma Dini).
Lo scopo è di assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino ad allora escluse e ciò è avvenuto essenzialmente in tre modi: disponendo la costituzione di nuovi fondi previdenziali e aggregando alcune categorie di professionisti a casse professionali già esistenti ed infine disponendo l'iscrizione alla Gestione separata di tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale; nella fattispecie devono quindi essere ricompresi anche i professionisti con cassa previdenziale, nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento, l'attività non sia iscrivibile; della quasi totalità delle forme di collaborazione a progetto), che fino ad allora non avevano mai beneficiato di alcuna disciplina specifica, né giuridica, né previdenziale.
Sono stati assicurati alla Gestione anche: gli spedizionieri doganali non dipendenti; gli assegni di ricerca; i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca; gli amministratori locali; i lavoratori autonomi occasionali; gli associati in partecipazione; i medici con contratto di formazione specialistica; i Volontari del Servizio Civile Nazionale; i prestatori di lavoro occasionale accessorio.
L’accertamento dei requisiti in caso di del congedo di maternità di madre lavoratrice iscritta alla Gestione Separata. È noto che, il congedo di maternità del D.Lgs.151 del 2001 è stato esteso anche in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata.
La lavoratrice iscritta alla Gestione separata INPS analogamente a quanto previsto per la lavoratrice dipendente, ha diritto all’indennità di maternità per il periodo di congedo obbligatorio ordinario e anticipato o prorogato eventualmente disposto dai servizi ispettivi delle DPL, a condizione che risultino accreditate in favore della lavoratrice stessa tre mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di inizio del periodo di congedo obbligatorio (ordinario e/o anticipato/prorogato) richiesto.
Ai fini della concessione dell’assegno di maternità dello Stato occorre accertare che la lavoratrice iscritta alla Gestione separata sia in possesso dei seguenti requisiti:
1) abbia diritto all’indennità di maternità a carico della Gestione Separata in quanto risultano accreditate in favore della stessa i 3 mesi di contribuzione effettiva nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo obbligatorio (ordinario e/o anticipato);
2) abbia 3 mesi di contribuzione per la maternità, maturati anche in gestioni diverse, nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi antecedenti la data dell’evento (parto o ingresso del minore adottato/affidato nella famiglia della richiedente).
Questo assegno di maternità spetta, a condizione che il trattamento economico per maternità (indennità o retribuzione), corrisposto o spettante alla lavoratrice, sia di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno medesimo.
Per il trattamento economico, dovrà includersi sia l’indennità spettante per il periodo ordinario di congedo obbligatorio di maternità sia l’indennità spettante per gli eventuali periodi di interdizione anticipata o prorogata disposti dal servizio ispezione della DPL. La misura della quota sarà ricavata sottraendo dal valore dell’assegno, vigente alla data del parto (o ingresso in famiglia), l’importo complessivo dei suddetti trattamenti economici.
Parliamo della riconoscibilità o meno del diritto all’indennità per congedo parentale in favore di lavoratori dipendenti che, durante la fruizione del congedo stesso, intraprendono una nuova attività lavorativa.
A tale riguardo il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che, ha sottolineato che il congedo parentale risponde alla precisa funzione di assicurare al genitore lavoratore un periodo di assenza dal lavoro finalizzato alla cura del bambino e non può, quindi, essere utilizzato dal lavoratore stesso per intraprendere una nuova attività lavorativa che, ove consentita, finirebbe col sottrarre il lavoratore dalla specifica responsabilità familiare verso la quale il beneficio in esame è orientato. I lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS aventi diritto al congedo parentale (lavoratori a progetto presso la pubblica amministrazione e titolari di assegno di ricerca) e le lavoratrici autonome non possono proseguire l’attività lavorativa nel periodo in cui fruiscono dell’indennità per congedo parentale, né possono intraprendere, durante il periodo medesimo, una nuova attività (sia essa dipendente, parasubordinata o autonoma); anche in tal caso, infatti, l’eventuale trattamento indebitamente concesso a titolo di congedo parentale dovrà essere recuperato.
Ovviamente il datore di lavoro dovrà accertarsi presso la sede INPS che i contributi versati risultano corretti e ripondano al effettivo servizio prestato dal lavoratore .