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domenica 20 novembre 2016

Partite Iva, ecco come difendersi



Aprire la Partita Iva può generare dei costi annuali sia di apertura sia di gestione, fissi o variabili, oltre a far porre una serie di domande sul regime fiscale più conveniente da scegliere tra quelli attualmente a disposizione dei professionisti nel diritto tributario.

I 22 articoli della nuova legge introducono una serie di nuove tutele e di welfare per gli oltre due milioni tra professionisti iscritti a Ordini professionali e i cosiddetti «senza Albo» (quelli che, invece, non appartengono a un Ordine). A cominciare dalla possibilità di poter “scaricare” fiscalmente gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni. Viene infatti prevista la deducibilità integrale dei costi sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo, fornita da forme assicurative o di solidarietà.

In ogni caso diventano abusive tutte quelle clausole che concordano termini per saldare superiori a 60 giorni dalla consegna della fattura al cliente. Si rafforzano, pure, le tutele nelle transazioni commerciali, e viene estesa ai lavoratori autonomi (in quanto compatibile) la disciplina per difendersi dall'abuso di dipendenza economica. Ma ci sono anche altre modifiche in arrivo, vediamole nel dettaglio.

Spese di vitto e alloggio

Il Ddl autonomi punta all'esclusione dalla base imponibile Irpef e dal calcolo dei contributi di tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente. Un'esclusione che vale già ora per i costi di albergo, pasti e bevande sostenute direttamente da chi commissiona l'incarico al lavoratore autonomo. Niente tassazione anche per le spese di alloggio e vitto pagate dal professionista per l'esecuzione di un incarico e poi addebitate in modo «analitico» al cliente che gli ha richiesto un lavoro. Non saranno, invece, toccate le regole per le altre spese di vitto e alloggio sostenute da autonomi con la deducibilità al 75% per un importo non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Modifiche che si dovrebbero applicare già dall'anno d'imposta in corso (quindi dalle dichiarazioni da presentare nel 2017), quindi non sarà un particolare irrilevante quando il testo diventerà definitivamente legge.

Spese di formazione e per iscrizione a master

Anche sulle formazione il Jobs act autonomi punta a riformare il quadro attuale che consente la deduzione delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale - incluse quelle di viaggio e soggiorno - nella misura del 50% del loro importo. Le modifiche puntano, invece, a intervenire su tre diversi profili. In primo luogo, diventerebbero integralmente deducibili entro un tetto annuo di 10mila euro le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale ma anche quelle sostenute per convegni e congressi con l'esclusione, però, della deducibilità delle spese di viaggio e di soggiorno o comunque delle spese di partecipazione diverse dall'iscrizione. Inoltre, sarebbero deducibili dall'imponibile entro un limite annuo di 5mila euro le spese per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità erogati dai centri per l'impiego o dai soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive per il lavoro: spese che dovrebbero essere mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro. Infine, diventerebbero deducibili integralmente i costi per l'assicurazione contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro effettuato.

Maternità e malattia
Novità in arrivo per professionisti e partite Iva anche sul fronte del lavoro: se nasce un figlio si avrà la possibilità di ricevere l'indennità pur continuando a lavorare (non scatta l'astensione obbligatoria). Per gli iscritti alla gestione separata Inps i congedi parentali salgono da 3 a 6 mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. Se poi ci si ammala o si subisce un infortunio, su richiesta dell'interessato si potrà sospendere la prestazione (salvo che venga meno l'interesse del committente).

La previdenza

Sul fronte previdenziale si profila il tentativo di muoversi in modo in un certo senso allineato con un primo intervento presente nel Ddl di bilancio appena trasmesso alla Camera. La manovra riduce a regime l'aliquota contributiva per i professionisti freelance non iscritti a Casse private al 25% a partire dal 2017, disinnescando così una volta per tutte l'aumento progressivo disposto dalla riforma Fornero del mercato del lavoro e poi congelato mantenendo l'aliquota al 27% negli ultimi anni. A questo si aggiunge l’ordine del giorno (prima firmataria Annamaria Parente, capogruppo Pd in commissione Lavoro a Palazzo Madama) approvato dal Senato. Quest’ultimo impegna il Governo a una revisione complessiva del sistema previdenziale dell'intero comparto del lavoro autonomo (artigiani, commercianti, agricoltori e professionisti non ordinisti) suddividendo la gestione separata tra professionisti (circa 205mila) e parasubordinati. Un intervento pensato in chiave semplificazione con la creazione di due gestioni Inps: una relativa ai lavoratori dipendenti e parasubordinati e l'altra relativa all'unificazione di artigiani, commercianti, agricoltori e professionisti. E questo secondo i senatori Pd potrebbe garantire «un'uniformità di rendimenti e prestazioni uguali per aree omogenee e si risolverebbe la problematica di equilibrio finanziario tra le varie gestioni che oggi esiste».

Poniamo alcune domande

Un Contribuente minimo con 12 fatture per prestazioni di servizi, che opera solo sul territorio italiano, e non sostiene molti acquisti nel corso dell’anno, non è soggetto a comunicazioni periodiche, registri iva e altri adempimenti che contraddistinguerebbero un professionista in regime ordinario, potrete stimare un onorario sui 500-750 euro l’anno (apertura, gestione della contabilità, adempimenti periodici e tenuta delle scritture contabili e dichiarazione dei redditi) anche se so che dicendo questo attirerò le antipatie di alcuni professionisti che applicano parcelle ben maggiori e altri che al contrario applicano parcelle ancora più basse.

Ovviamente il discorso cambia per quello che concerne l’apertura e la gestione della partita Iva per le società (srl o spa per esempio): in realtà per l’apertura in questo caso provvedere spesso direttamente il notaio ed il costo non cambia rispetto ad un libero professionista in quanto la procedura è la medesima.

Potrei gestire da solo la partita Iva?

Questa è una domanda che molti si pongono nel tentativo disperato di abbattere il più possibile i costi di gestione della propria attività di lavoro autonomo (per le società sarebbe abbastanza impensabile). Per esperienza vi dico che è meglio che non ci proviate perché vi ruba molto tempo e vi fa commettere molti errori, soprattutto nella parte iniziale dell’apertura di Partita Iva e fatturazione nonché i primi adempimenti. E poi ci sono le modifiche normative che intervengono di frequente a cui dovreste stare appresso per cui i soldi del commercialista, credetemi sono spesi bene. Unica cosa trovatene uno di fiducia e che non costi molto.

Smarcato l’aspetto dei costi potete leggere l’articolo dedicati ai passi da seguire per l’apertura della partita IVA.

Quale regime agevolato scegliere?

Potete leggere a tal proposito l’articolo dedicato alla scelta del regime fiscale anche se vi anticipo che il nuovo regime forfettario dei contribuenti minimi è quello preferibile se si rispettano i requisiti di accesso. Leggete l’articolo dedicato al NUOVO regime forfettario dei contribuenti minimi

Come chiudere la partita Iva

Se invece la dovete solo chiudere allora potete leggere l’articolo dedicato alla chiusura della partita Iva.
Da una parte poi vi segnalo gli articoli dedicati alla prestazione occasionale e l’altro all'apertura della Partita Iva.



domenica 13 novembre 2016

Partita IVA: costo, calcolo e un percorso per come cominciare



Aprire la Partita Iva può generare dei costi annuali sia di apertura sia di gestione, fissi o variabili, oltre a far porre una serie di domande sul regime fiscale più conveniente da scegliere tra quelli attualmente a disposizione dei professionisti nel diritto tributario.

Potrete altrimenti servirvi di un Commercialista o  CAF, che predisporrà il modulo secondo le vostre indicazioni e provvederà all’invio telematico. Per vostra informazione esiste un tariffario per che può non solo essere oggetto di oscillazioni tra i diversi ordini nazionali, ma varia da commercialista a commercialista e da zona a zona. Esistono professionisti che vi faranno pagare anche 500 euro per aprire una Partita IVA, che si potrebbe fare da soli e commercialisti che non vi chiederanno niente perché vi faranno un forfait per l’apertura e la gestione annuale.

Altrimenti potrete rivolgervi anche ai CAF o centri di assistenza fiscale che hanno dei loro tariffari che potete consultare liberamente prima di attribuire l’incarico per l’apertura.

Innanzitutto bisogna stabilire se l’attività è di tipo professionale oppure è necessario aprire una ditta. Se mi occupo di consulenza aziendale sono un professionista; se invece intendo produrre pane sono un artigiano e dovrò aprire una ditta. La differenza è rilevante poiché comporta degli adempimenti in più per chi deve aprire la partita IVA come ditta individuale.

Tutto gira intorno ai codici ATECO: si tratta della classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT. Ogni attività ha un codice proprio. Inoltre andranno indicati i dati relativi all’attività esercitata come libero professionista o lavoro autonomo inserendo il codice atecofin che ha lo scopo di individuare con un codice sintetico quale attività svolgete.

Libero professionista
I liberi professionisti, al momento dell’apertura della partita IVA, devono provvedere a presentare il modello di inizio attività all’Agenzia delle Entrate, modello AA9, ed iscriversi alla Gestione Separata INPS, a meno che non vadano a svolgere una professione con previdenza professionale indipendente. Bisognerà dunque compilare un apposito modello, consegnarlo direttamente all’Agenzia delle Entrate (anche a mezzo raccomandata oppure direttamente attraverso i servizi online della stessa) e iscriversi all’INPS.

Ditta individuale
Le ditte individuali, oltre agli adempimenti sopra riportati per i professionisti, sono tenute all’iscrizione presso il Registro delle Imprese, tenuto nelle Camere di Commercio. Nel 2010, al fine di semplificare le operazioni di avvio delle attività, è stato predisposta la Comunicazione Unica che attraverso la sua compilazione consente di:

richiedere il codice fiscale e la partita IVA;

aprire la posizione assicurativa presso l’INAIL;

chiedere l’iscrizione all’INPS dei dipendenti o dei lavoratori autonomi;

chiedere l’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio.

La Comunicazione Unica può essere trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso i software messi a disposizione dalle Camere di Commercio.

Regimi fiscali
Una volta scelto il proprio codice ATECO, definita la propria attività tra professionale ed imprenditoriale, occorre decidere quale regime fiscale applicare. L’Italia non è propriamente la patria delle semplificazione, dunque anche in questo caso ci si ritrova un ventaglio di scelte che spesso richiede anche delle articolate valutazioni sulla convenienza di scegliere un regime anziché un altro.

Regime forfettario agevolato
Il regime forfettario agevolato è stato istituito dalla Legge di Stabilità 2016. Innanzitutto per rientrare in tale regime bisogna rispettare dei limiti reddituali che differiscono a seconda dell’attività svolta:

30mila euro per professionisti, artigiani e imprese;

50mila euro per commercianti, alberghi e ristoranti;

40mila euro per ambulanti di alimentari e bevande;

30mila euro per ambulanti di altri prodotti.

Questo particolare regime fiscale comporta una determinazione del reddito imponibile in maniera forfettaria, appunto (non è quindi necessario scaricare alcun costo, in quanto l’imponibile sarà una mera percentuale del fatturato) e un’imposta sostitutiva pari al 15% dell’imponibile stesso.

Se si rientra nei limiti di reddito sopra enunciato è possibile passare dal regime ordinario al regime forfettario, semplicemente comunicando la propria volontà attraverso la prima dichiarazione IVA presentata successivamente alla propria scelta.

Chi ad oggi si avvale dei vecchi Minimi potrà proseguire con l’imposizione al 5% fino al quinto anno dopo l’apertura dell’attività oppure fino al compimento del 35° anno di età.

Partita IVA: regime forfettario per startup
Il regime forfettario è ancora più vantaggioso per chi apre una nuova partita IVA. In questo caso infatti l’imposta sostitutiva scende dal 15 al 5%.

Per poter usufruire di questa ulteriore agevolazione il reddito imponibile dovrà essere inferiore a 30mila, Si precisa inoltre che l’aliquota agevolata opererà per soli 5 anni indipendentemente dall’età anagrafica del soggetto titolare di partita IVA. Terminati i 5 anni, se si rimane entro i limiti di reddito elencati nel paragrafo precedente, si passerà all’aliquota del 15%.

Partita IVA: Regime Ordinario
Se chi intende aprire la partita IVA non rispetta le caratteristiche dei regimi agevolati di cui sopra, occorrerà utilizzare il regime che chiameremo ordinario. Il che comporta:

liquidazioni e versamenti IVA (nei regimi dei minimi non si è soggetti IVA);

tenuta dei registri contabili;

assoggettamento agli Studi di Settore;

imposizione fiscale ordinaria, dunque IRPEF progressiva per scaglioni;

possibilità di assumere dei dipendenti e/o di avvalersi liberamente di collaboratori;

nessun limite ai ricavi;

nessun limite alle esportazioni.

Gestioni INPS
Doveroso un accenno alle gestioni INPS, soprattutto per capire in che modo le aliquote contributive incidono sul reddito da lavoro autonomo. Ecco quali sono le aliquote e i contributi fissi da versare, ad oggi:

Artigiani. Contributi fissi annui pari a 3.591,59 euro, più il 23,10% della quota che eccede il reddito minimo, fissato a 15.548 euro.

Commercianti. Contributi fissi annui pari a 3.605,58 euro, più il 23,19% della quota che eccede il reddito minimo, fissato a 15.548 euro.

Gestione separata. Aliquota per il 2016 confermata al 27%, ma destinata a salire nei prossimi anni come per le gestioni di cui sopra.

Gli artigiani e i commercianti che accedono al regime forfettario verseranno i contributi fissi sul minimale ridotti del 35%.

Partita IVA: imposizione fiscale
Come descritto sopra, i titolari di Partita IVA pagano l’IRPEF. Sappiamo che i forfettari verseranno il 15% del proprio reddito determinato con un coefficiente di redditività applicato al fatturato. Per gli ordinari, invece, ci sono le aliquote IRPEF progressive per scaglioni:

23% per i redditi fino a 15.000 euro;

27% per la parte di reddito che va da 15.001 a 28.000 euro;
38% per la parte tra 28.001 e 55.000 euro;

41% per la parte tra 55.001 e 75.000 euro;

43% per la parte di reddito superiore a 75.000 euro.

Per un esempio, un reddito di 78.000 euro pagheremo (valori arrotondati all’unità di euro): 3.450 euro per il primo scaglione, 3.510 per il secondo scaglione, 10.260 per il terzo scaglione, 8.200 euro per il quarto scaglione, 1.290 euro per il quarto scaglione, per un totale di 26.710 euro (all'incirca il 34% del reddito).

Partita IVA costi deducibili

Mentre per i fofettari non esistono costi deducibili poiché la base imponibile si determina a forfait moltiplicando i ricavi per un coefficiente, per i possessori di una partita IVA ordinaria bisogna determinare il reddito sottraendo ai ricavi i costi, purché siano deducibili.

I costi sono deducibili se inerenti l’attività svolta. Banalmente se mi occupo di catering potrò scaricare una spesa di tipo alimentare, se invece faccio l’idraulico no. Nel caso in cui si decida di lavorare da casa e si indichi il proprio indirizzo all'apertura della partita IVA, si potrà dedurre, scaricare, il 50% delle spese legate all'abitazione come affitto, riscaldamento, elettricità ecc.

Attenzione alle spese telefoniche e a quelle sostenute per l’automobile. Si tratta delle tipologia di spesa che negli anni hanno maggiormente subito delle modifiche in quanto a deducibilità. Bisognerà verificare di anno in anno quali sono le percentuali deducibili che potrebbero variare anche in base all'attività svolta, e ritorniamo al menzionato codice ATECO.



domenica 30 ottobre 2016

Lavorare con busta paga e Partita IVA



In alcune condizioni è possibile avere sia un lavoro dipendente o assimilato che una Partita IVA, questo significa ricevere sia una busta paga aziendale, sia redditi derivanti da lavoro autonomo. La scelta di avere un doppio reddito, da dipendente e da autonomo, può derivare ad esempio dalla necessità o dalla volontà di migliorare la propria condizione economica o anche semplicemente dalla possibilità di guadagnare degli extra facendo fruttare una propria passione o un proprio hobby.

Se si vuole intraprende questa strada, bisogna avere chiari alcuni passaggi:

versamento dei contributi INPS;

obblighi di comunicazione ai datori di lavoro;

cumulo dei redditi.

Il dipendente privato che decide di aprire una partita IVA, come ditta che sia individuale o società o come libero professionista, non deve trasgredire divieti inseriti nel contratto di lavoro. Anche per quanto riguarda la comunicazione con il proprio datore di lavoro, non esistono obblighi espliciti, potrebbe però essere comunque meglio comunicare tutte le eventuali informazioni, evitando così qualsiasi problematica.

Per quanto riguarda le regole previste dalla legge è importante ricordare l'art. 2015 del Codice Civile, che tratta l'obbligo di fedeltà da parte del lavoratore. Per questo motivo il lavoratore non può divulgare notizie riguardanti la propria azienda, o allo stesso tempo non può farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. In caso di violazione dell'obbligo di fedeltà il dipendente può essere licenziato ed inoltre è tenuto a risarcire il datore di lavoro dei danni subiti. La violazione dell’obbligo di fedeltà costituisce inadempimento contrattuale che dà luogo a responsabilità disciplinare e, nella maggior parte dei casi, integra la giusta causa di licenziamento. Il lavoratore è inoltre tenuto al risarcimento dei danni subiti dal datore di lavoro (Cass. n. 6473/1993).

Infine per quanto riguarda contribuzione previdenziale INPS, per il dipendente a tempo indeterminato full time, che avvia un’attività d’impresa commerciale, non è necessaria l’iscrizione alla Gestione commercianti dell’INPS né il versamento di ulteriori contributi. Per un lavoratore dipendente che avvia un’attività da libero professionista, è previsto l’obbligo di iscriversi alla Gestione separata INPS versando il contributo proporzionale del 18%.

Un dipendente privato può aprire una partita IVA, come ditta individuale/società o come libero professionista, senza problemi di compatibilità, ovvero può aprire una propria attività conservando il proprio lavoro alle dipendenze di un’azienda privata a patto che non vi sia concorrenza tra lavoro svolto come dipendente e quello a partita IVA, se il contratto lo vieta espressamente. Se non vi è esplicito divieto non vi è alcun problema di coesistenza tra le due attività. In generale non vige alcun obbligo di comunicazione al datore di lavoro, anche se è generalmente conveniente informare l’azienda per non incorrere in problematiche che potrebbero portare ad un licenziamento per giusta causa.

Per quanto riguarda la contribuzione previdenziale INPS:

in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato a tempo pieno (ovvero con almeno 26 ore lavorative settimanali) che avvia un’attività d’impresa commerciale, se è possibile qualificare il lavoro in azienda come prevalente sia in termini di tempo che in termini reddituali (reddito annuo come lavoratore dipendente maggiore del reddito derivante dall'attività commerciale), non è necessaria l’iscrizione alla Gestione commercianti dell’INPS né il versamento di ulteriori contributi.

Una volta avviata l’attività l’INPS invierà al lavoratore comunque una comunicazione in merito all'iscrizione del soggetto alla Gestione commercianti, tuttavia sarà sufficiente rispondere spiegando i motivi che prevedono la cancellazione dell’iscrizione e provando l’esistenza del rapporto di lavoro dipendente allegando una copia dell’ultima busta paga percepita.

Nel caso di lavoratore dipendente che avvia un’attività da libero professionista, è previsto l’obbligo di iscriversi alla Gestione separata INPS versando il contributo proporzionale del 18%;

in caso di contratto di lavoro a tempo determinato bisogna valutare se complessivamente nel corso dell’anno il periodo trascorso come lavoratore dipendente può essere o meno considerato prevalente rispetto all'attività commerciale esercitata.




mercoledì 25 febbraio 2015

I contributi alla Gestione Separata INPS per il 2015



L’aliquota contributiva sale al 30%, mentre per i pensionati o gli assicurati presso altre forme previdenziali, per l’anno in corso l’aliquota sarà pari al 23,50%. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in base all’articolo 59, comma 16 n.449/1997, conferma inoltre l’ulteriore aliquota allo 0,72% istituita allo scopo di finanziare l’onere derivante dall’astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

Le aliquote contributive per la Gestione separata per i lavoratori autonomi sono state stabilite dall'INPS con la  Circolare n. 27 del 5 febbraio 2015.

Per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/95, l’aliquota contributiva è elevata per l’anno 2015 al 30%.

A tale aliquota del 30% si deve aggiungere lo 0,72% per il finanziamento della maternità, assegni familiari malattia, ecc.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, invece, l’aliquota per il 2015 è pari 23,50%.

Il massimale di reddito per l'anno 2015 è pari a € 100.324, mentre il minimale è pari a € 15.548.

Le aliquote contributive degli anni passati ammontavano:
per il 2010  e per il 2011 al- 26,72 (26,00 aliquota IVS più 0,72 di aliquota aggiuntiva per le tutele di malattia, maternità) dovuto per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
17,00% , dovuto dai soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
Per il 2012 la Finanziaria 2012 c.d. Legge di Stabilità  (Legge 12.11.2011, n. 183),  aveva previsto un aumento dell'1% per cui le aliquote erano passate rispettivamente 27,72% e al 18%.

Le aliquote dei contributi per gli iscritti la Gestione Separata valide per l’anno 2015, sono fissate a:
  30,72% (30 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
  23,50% per i soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.

Le aliquote sopra riportate si applicano ai redditi degli iscritti alla Gestione Separata INPS fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/95, che, per l’anno 2015, è di € 100.324,00.

Per lo stesso anno 2015, il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è fissato a € 15.548,00.

Di conseguenza, gli iscritti soggetti all’aliquota del 23,50% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.653,78, mentre per gli iscritti alla Gestione Separata soggetti all’aliquota del 30,72% l’accredito con un contributo annuale sarà pari a € 4.776,35 (di cui € 4.664,40 ai fini pensionistici).

L’INPS precisa che nel caso in cui il minimale non venga raggiunto entro la fine dell’anno 2015, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato.

La ripartizione degli oneri contributivi è differente per aziende committenti e liberi professionisti.
Per quanto riguarda le aziende committenti: si conferma la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente, stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). L’INPS sottolinea inoltre che l’obbligo del pagamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il versamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.

Parlando invece dei liberi professionisti l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2014, primo e secondo acconto 2015).

Gestione Separata INPS: compensi erogati entro il 12 gennaio. In base a quanto stabilito dal TUIR le somme corrisposte entro il 12 gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente. Di conseguenza il versamento dei contributi in favore dei collaboratori si riferisce a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014. A queste somme devono dunque essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2014 (22 per cento per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria e 28,72 per cento per coloro che sono privi da altra previdenza obbligatoria).




sabato 17 gennaio 2015

Partite Iva in fuga dalla gestione separata Inps



Il 2015 per freelance e partite Iva potrebbe essere l'anno della ampia fuga. Sempre  più autonomi pensano infatti di lasciare la gestione separata dell'Inps, dove attualmente versano i propri contributi previdenziali, perché la pressione si è fatta ormai insostenibile. Potrebbero emigrare verso altre casse dell'istituto, più favorevoli – come quelle di commercianti e artigiani – o abbandonarlo completamente: anche se sono opzioni non aperte a tutti.

Quindi il popolo delle partite Iva, 1,3 milioni di persone, è pronto a migrare verso altri lidi previdenziali, altre casse contributive meno onerose del’Inps: la riforma Fornero ha previsto l’aumento graduale dei contributi della gestione separata dal 27,72% del reddito fino al 33,72% (dal 2013 al 2018 quando la tassazione sarà a regime).

L’ultima legge di Stabilità ha nel frattempo revocato il congelamento di due anni degli aumenti, con l’aliquota che si attesta al momento al 30,72%. Troppo per l’esercito di lavoratori autonomi che comprende informatici, consulenti di marketing, di organizzazione o di qualità, traduttori, pubblicitari, formatori, comunicatori, creativi delle aziende editoriali e dei media, grafici, designer. A parte un 12-15% di partite Iva false, molti sono quelli che operano sul web o via telelavoro: e anzi, proprio tra questi ultimi, più per motivi fiscali che previdenziali, si starebbe diffondendo il fenomeno di spostare in modo fittizio la residenza all'estero, verso regimi più favorevoli, un po' come avviene già da tempo con le multinazionali.

Ci sono infine ingegneri, architetti o psicologi, in particolare quelli che non hanno la necessità di essere iscritti a un ordine per svolgere la propria attività, ma che sono rimasti in pochi: un gran numero di loro, negli anni passati, è già emigrato verso le casse dei rispettivi ordini professionali.

Per chi non ha un ordine di riferimento – con relativa cassa verso cui traslocare – le opzioni per fuggire dalla gestione separata sono varie . La prima è quella di accedere alle gestioni di commercianti e artigiani: sempre all’interno dell’Inps, ma con una contribuzione più bassa, determinando quindi una perdita netta di introiti per l’istituto.

Oppure si possono creare delle società di persone: in accomandita semplice (sas) o in nome collettivo (snc). O, ancora, si può ricorrere alla cessione dei diritti d’autore. I contributi versati alle diverse casse si possono unificare gratuitamente, tramite “totalizzazione” (differente è il caso della “ricongiunzione”, applicato ad alcune fattispecie, che invece prevede un onere).

Per fornire consigli, l'Acta, una delle associazioni più rappresentative, ha organizzato un vero e proprio workshop, che si terrà a Milano (ma anche in streaming, per chi non potrà esserci fisicamente), il 21 gennaio prossimo. E il nome del seminario è più che chiaro: “ Vuoi fuggire dalla gestione separata? ”.

Ma i motivi di protesta sul fronte previdenziale non si esauriscono qui. Si deve sapere infatti che la quota dedicata all'assistenza (maternità, congedi parentali, malattia) è una piccola parte dei contributi, quello 0,72% che resta fisso. Ebbene, uno studio di Acta  ha messo in evidenza che viene restituito in prestazioni solo la metà di quanto versato dai contribuenti, mentre – come nota la presidente dell'associazione di freelance – “se si utilizzasse per intero, potremmo avere la copertura per le malattie serie e lunghe, o per i congedi parentali degli uomini, che nella nostra categoria, non si sa perché, non sono previsti”. E il nodo malattia non è certo secondario: da tempo è nota la storia di Daniela Fregosi, lavoratrice autonoma ammalata di tumore, che ha voluto denunciare pubblicamente il proprio caso, spiegando che su questo piano le partite Iva sono del tutto scoperte.

I contributi versati alle diverse casse si possono unificare gratuitamente, tramite “totalizzazione” (differente è il caso della “ricongiunzione”, applicato ad alcune fattispecie, che invece prevede un onere). “Essendo spesso molto differenti i trattamenti fiscali di queste figure, è comunque sempre consigliabile rivolgersi al proprio commercialista”, consigliano le associazioni. E attenzione, valutare bene anche in base alla propria storia personale, ai progetti che si coltivano: se si vuole diventare mamma e si ha un reddito consistente, secondo Acta conviene comunque restare nella gestione separata Inps. E prima di intraprendere un nuovo percorso, si calcolino gli importi della futura pensione, e si consideri ad esempio se non sia il caso (finanze permettendo) di aggiungere un pilastro di previdenza integrativa.

Per molti piccoli lavoratori autonomi, per i quali l’apertura della Partita Iva ha rappresentato una forma di auto impiego con cui mettere sul mercato le proprie competenze e capacità lavorative in un Paese dove la disoccupazione è in aumento, si tratta della mazzata finale, che li metterà definitivamente fuori mercato per lasciarli tra l’alternativa di lavorare praticamente gratis, solo per pagare tasse e contributi, oppure chiudere la Partita Iva ed entrare nel magico mondo della disoccupazione, ovviamente senza nessun ammortizzatore sociale, senza nessuna tutela. C’è però anche un’altra via, anche se non proprio “opportuna”: quella di lavorare in nero.

Saranno questi gli effetti delle geniali politiche del lavoro e della previdenza condotte dai governi di crisi degli ultimi anni, quelli che da Mario Monti in poi avrebbero dovuto “salvare l’Italia” e che quando hanno messo mano alle riforme del mercato del lavoro l’hanno fatto come se vivessero su un altro pianeta. Esimi professori di Economia che di colpo si sono trasformati nella più impreparata delle matricole universitarie: senza una visione di insieme del mondo del lavoro e senza nessuna considerazione delle spinte più propulsive, creative e innovative provenienti da quella parte del mercato che raccoglie spesso persone preparate, creative e produttive, il cui talento viene ogni volta mortificato e la cui capacità lavorativa sfruttata per fare cassa.



mercoledì 19 febbraio 2014

Contributi per il 2014: nuove aliquote per commercianti, artigiani e lavoratori autonomi



Definite le nuove aliquote contributive 2014 per artigiani e commercianti, professionisti e autonomi in Gestione Separata.

Le aliquote contributive INPS ai fini pensionistici dovute per il 2014 da commercianti, artigiani, professionisti e autonomi iscritti alla gestione separata in via esclusiva o già assicurati presso altri enti. In relazione al valore dell’1,2% , quale indice di inflazione che incide sui minimali e tetti vari per i lavoratori dipendenti. Mentre l’aliquota di invalidità, vecchiaia e superstiti (Ivs) dovuta all’Inps rimane fissata  al  9,19% sino ad euro annui 46.o76 al 10,19% per la fascia di retribuzione mensile eccedente i 3.840 euro ,che è un dodicesimo di 46.076, tetto pensionistico del prossimo anno ,invece per gli artigiani e commercianti.
Questo significa che nel 2014

-gli artigiani dovranno applicare il 22,20% sul reddito d’impresa (dichiarato al Fisco) sino a 46.076 euro e il 23,20% sulla quota di reddito compreso tra 46.076 e 73.673 euro, massimale imponibile per il 2014.

- i commercianti, dovranno applicare il 22,29% sul fascia di reddito sino a 46.076 euro ed il 23,29% sulla quota compresa tra 46.076 e 76.793 euro. Nel 2014 il minimale di reddito imponibile ai fini del calcolo della contribuzione da versare all’Inps salirà a 15.532 euro, per cui il contributo minimo (comprensivo della quota di maternità) dovuta dagli artigiani è di 3.341 euro; mentre quella dovuta dai commercianti di 3.362 euro.

- i parasubordinati vedranno salire di un punto l’aliquota contributiva dovuta nel 2014 , entro il massimale imponibile di 100.222 euro

-rimane invariata almeno per l’anno 2014, la quota dovuta dai titolari di partita Iva

Vediamo le aliquote 2014
Artigiani: per effetto del Salva Italia (Dl 201/2011, articolo 24, comma 22), le aliquote pensionistiche sono incrementate di 0,45 punti (come ogni anno, fino a quota 24%). Per quest’anno  sono pari al 22,20%.

Commercianti: per effetto della ulteriore somma di un +0,9% di finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, quest’anno l’aliquota sale al 22,29%.

Coadiuvanti e coauditori under 21: aliquote ridotte al 19,20% per artigiani e al 19,29% per commercianti, applicabili fino al mese di compimento dei 21 anni.

Reddito minimo annuo per il calcolo del contributo IVS di artigiani e commercianti: 15.516 euro.

Infine, gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata diversi dai professionisti, per i quali l’obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (es.: associati in partecipazione), versano il 28%. La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è confermata nella misura, rispettivamente, di un terzo e due terzi, mentre per l’associazione in partecipazione è pari rispettivamente al 55% (associante) e 45% (associato). Il massimale di reddito è pari a  100.123 euro, il minimale per l’accredito contributivo di 15.516 euro. (Fonte Inps: circolare 18/2014 e circolare 19/2014)

Gestione separata Inps. Aumenta di un punto l’aliquota contributiva dovuta nel 2014 dai parasubordinati che si attesta al 28,72 per cento, entro il massimale imponibile di 100.222 euro. Resta ferma invece l’aliquota per i professionisti senza cassa con l’aliquota che resta ferma al 27,72% come l’anno scorso (2013). Ma si tratta solo di un rinvio degli aumenti, che ricominceranno dal prossimo anno e peraltro con un incremento doppio (2 per cento), fino a portare l’aliquota contributiva alla vetta del 33,72% a partire dal 1° gennaio 2018. Iscritti in Gestione Separata ma assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione: aliquota contributiva al 22%, mentre per professionisti e autonomi iscritti in via esclusiva aliquota al 27%. Per questi ultimi lavoratori, tra l’altro, c’è anche uno 0,72% per finanziare maternità, assegno per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale.

giovedì 30 gennaio 2014

Aliquote contributive gestione separata INPS 2014




Con la Legge 147/2013 o Legge di Stabilità 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 27/12/2013 sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2014 le nuove aliquote gestione separata INPS 2014. In particolare tali aliquote già soggette ad aumento progressivo dell’1%, sono state leggermente ritoccate, è stata fatta una ulteriore distinzione tra lavoratori autonomi titolari di Partita Iva e lavoratori autonomi privi di Partita IVA.

Le nuove aliquote gestione separata INPS dovute, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata, in applicazione della legge n. 326/2003 e successive modifiche, sono le seguenti:

Collaboratori già iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria e titolari di pensione: 22%;

Collaboratori privi di altra tutela previdenziale: 27,72%.

Come detto sopra la legge di stabilità ha introdotto una ulteriore distinzione tra soggetti iscritti esclusivamente alla gestione separata INPS titolari di Partita IVA e lavoratori autonomi privi di partita IVA iscritti alla sola gestione separata. Le nuove aliquote contributive per il 2014 saranno in questo caso:

soggetti non titolari di partita IVA non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 28,72%;

soggetti titolari di partita IVA non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 27,72%.

Le percentuali sopra indicate non sono state ancora ufficializzate dall’INPS, da cui attendiamo una circolare definitiva, ma introdotte, come detto prima, dalla legge di stabilità n. 147/2013 al comma 491, che ha anche previsto per l’anno 2015 l’aumento dal 22% al 23,5% per i soggetti già iscritti ad una gestione obbligatoria e per i titolari di pensione.

Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Questa aliquota contributiva aggiuntiva, è pari allo 0,72%.

Le nuove aliquote contributive dovute, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata, in applicazione della legge n. 326/2003 e successive modifiche.


Aliquote inps gestione separata anno 2014 (comma 491 legge n. 147 del 27/12/2013)

Le nuove aliquote contributive dovute, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata, in applicazione della legge n. 326/2003 e successive modifiche, sono le seguenti:

Categoria aliquota 2014

Collaboratori già iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria e titolari di pensione  22% (*)

Collaboratori privi di altra tutela previdenziale  28,72 % (**)

In evidenza:

Le percentuali sopra indicate non sono state ancora ufficializzate dall’INPS, ma modificate, in parte, dalla legge di stabilità n. 147/2013 c. 491, che ha anche previsto per l’anno 2015 l’aumento dal 22% al 23,5% per i soggetti già iscritti ad una gestione obbligatoria e per i titolari di pensione.

(*) la legge di stabilità n. 147/2013 (art. 1 c. 491), per i soggetti già iscritti a una gestione obbligatoria e per i titolari di pensione, ha previsto per l'anno 204 l'aumento di due punti, portandola dal 20% al 22%, prevedendo anche per l'anno 2015 l'aumento di un punto e mezzo, portandola al 23,5%.

(**) la legge 28/6/2012 n. 92 (art.2) ha previsto, per i soggetti iscritti ala gestione separata INPS privi di alcuna copertura previdenziale, per l'anno 2014, l'aumento di un punto, portandola dal 27,72% al 28,72%. Si evidenzia che tale aumento, previsto per l'anno 2014, non si applica ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata, privi di altra copertura previdenziale obbligatoria o che non siano pensionati (legge n. 147/2013, art. 1, co. 744).

Si Ricorda inoltre che:  la contribuzione INPS segue il criterio di cassa, pertanto i compensi di competenza anno 2013, da liquidarsi nel corso dell’anno 2014, subiscono le nuove aliquote. L’onere contributivo è ripartito in misura pari a : • 2/3 a carico del committente;• 1/3 a carico del collaboratore.

L’iscrizione alla Gestione Separata INPS è a cura del collaboratore utilizzando la prevista modulistica.

Il versamento all’INPS è a cura del committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso, utilizzando il mod. F24EP.

 Lavoro autonomo occasionale: trattamento previdenziale

Si ricorda che l’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 dispone che:

“…A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata…”.

Pertanto, dal 1° gennaio 2004 sono assoggettati all’obbligo assicurativo e contributivo presso la Gestione separata INPS i lavoratori autonomi occasionali, percettori di redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, di cui art. 67, comma 1, lettera I, del TUIR n. 917/86, al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, superiore a € 5.000,00, a prescindere dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali.

Per quanto riguarda la determinazione della percentuale del contributo dovuto alla Gestione separata INPS, nonchè le modalità di versamento, così come stabilisce la legge n. 326/03, "si applicano le modalità ed i tempi previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata..." .

Pertanto, dal 1° gennaio 2004, sono assoggettati all'obbligo assicurativo e contributivo presso la gestione separata INPS i lavoratori autonomi occasionali, percettori di redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, di cui all'art. 67, co. 1, lett. l) del TUIR (DPR n. 917/86), al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, superiore a € 5.000,00, a prescindere dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali.

Per quanto riguarda la determinazione della percentuale del contributo dovuto alla gestione separata INPS, nonché le modalità di versamento, così come stabilisce la legge n. 326/2003, "si applicano le modalità ed i tempi previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata...".

lunedì 2 luglio 2012

Riforma del lavoro 2012. Ammortizzatori sociali per collaboratori a progetto


Arriva una indennità per i lavoratori a progetto disoccupati (articolo 2, commi da 51 a 56).

Si rafforza a partire dal 2013, l'attuale una tantum per i collaboratori a progetto in regime di monocommittenza, iscritti in via esclusiva alla gestione separata pensionistica Inps e non titolari anche di reddito di lavoro autonomo, in quanto esclusi dall'ambito della nuova ASPI.

L'indennità spetta solo ai collaboratori che hanno stipulato un regolare contratto di lavoro a progetto, co.co.pro. Sono esclusi tutti coloro che, a vario titolo, sono iscritti alla Gestione separata e il cui rapporto di lavoro non sia inquadrabile nell'ambito dell'articolo 61, comma 1 del decreto legislativo 276/2003, (per esempio i cosiddetti mini co.co.co. e i lavoratori autonomi occasionali).
Per accedere al sussidio bisognerà, tra l'altro, aver conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro; aver avuto un periodo di disoccupazione ininterrotta di almeno due mesi, e che risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro mensilità presso la gestione separata INPS .

Quindi chi ha lavorato sei mesi potrà avere circa sei mila euro. una tantum viene liquidata in un'unica soluzione se di importo pari o inferiore a mille euro, o in importi mensili di importo pari o inferiore a mille euro se superiore.

sabato 25 febbraio 2012

Lavoro: lavorare con la partita Iva

A volte lo chiamano lavoro dipendente travestito, o meglio è un lavoro da dipendente, ma con la clausola, patto, tra Datore di lavoro e collaboratore, il quale deve avere la “propria” partita IVA spesso sono false partite IVA ed è un uso di questo sistema da parte delle imprese per utilizzare il lavoro subordinato sotto mentite spoglie.

Infatti sono tornati ad essere sempre più numerosi i giovani e non solo giovani che per riuscire a lavorare sono “costretti” ad aprire una partita IVA pur facendo un lavoro fondamentalmente da dipendente subordinato, anche se non regolato allo stesso modo dal punto di vista fiscale e contributivo.
Particolari datori di lavoro consigliano sempre più spesso questo tipo di rapporto lavorativo proprio per ovviare alle spese contributive che graverebbero troppo sull’azienda. Oggi senza dubbio è preferbilre e più facile e meno oneroso far lavorare con la partita IVA piuttosto che con un contrato di lavoro a progetto . Chi è costretto a lavorare con queste condizioni deve far fronte da solo ai contributi e alle tasse che il lavoro con la partita IVA comporta, dimezzando il proprio guadagno annuale.

Il lavoro con partita IVA è una particolare forma di gestione retributiva e fiscale riservata ai lavoratori autonomi, come ad esempio liberi professionisti, i consulenti e determinati collaboratori.

Chi lavora con la partita IVA di solito è un libero professionista che offre comunque una prestazione di lavoro come libero professionista. Anche se si dovrebbe intendere che il soggetto collabori come esterno per una funzione specifica e invece purtroppo nella realtà dei fatti si tratta di persone occupate alla stregua di lavoratori dipendenti ma prive delle stesse garanzie. In questo caso l’aspetto persecutorio è ancora più evidente e per il datore di lavoro significa raggirare in pieno le norme in materia di tributi e tutela del lavoratore.
Le aziende spingono affinché i nuovi assunti (nuovi collaboratori) aprano la partita IVA: questi figurano come consulenti esterni anche se di fatto devono sottostare ad obblighi quotidiani tipici del lavoro subordinato. E chiaramente vengono meno tutti i vantaggi della libera professione, come la possibilità di avere più committenti.

Comunque per aprire la partita IVA ci si deve rivolgere all'Ufficio delle Entrate competente per territorio. Il
lavoratore può scegliere tra diversi regimi contabili: dal più semplice, quello forfettario, adatto a chi inizia un’attività e presume un volume d’affari molto basso, al più complesso, di contabilità ordinaria, e deve essere assistito nella gestione della contabilità da un consulente per le incombenze richieste dalla legge. I lavoratori con questo tipo di contratto, eccetto i liberi professionisti iscritti agli Albi professionali, devono iscriversi alla Gestione Separata Inps e versare ogni mese una quota di contributi previdenziali, proporzionale al proprio fatturato, e devono anche essere assicurati all’Inail. L’iscrizione alla Gestione Separata da diritto ad alcune prestazioni erogate dall’Inps, come: l'indennità di maternità; l'indennità di malattia solo in caso di ricovero ospedaliero; l'assegno per il nucleo familiare.

L'apertura della partita IVA comporta delle spese di gestione, che consistono nella consulenza di un commercialista. In compenso, è possibile risparmiare l'IVA su tutti gli acquisti legati all’attività che si svolge, deducendola dall'IVA da versare.
Tutte le spese vanno regolarmente documentate con una fattura. Titoli d'acquisto non intestati, cioè anonimi, come gli scontrini fiscali o i biglietti del treno, non sono validi. Le spese deducibili si dividono in tre categorie:
spese interamente deducibili, tipo cancelleria, libri per l’aggiornamento professionale, energia elettrica; riscaldamento e acqua dell’ufficio o del laboratorio, compensi pagati a terzi;
spese deducibili in parte, come gli omaggi per i clienti; i costi per la partecipazione ai convegni, i pedaggi autostradali, le ricariche del cellulare;
spese per beni strumentali, che sono quelli utilizzati in continuazione, nel corso dell’attività professionale le quali vanno detratte suddividendole in quote nel corso di diversi anni.
Il calcolo della fattura dipende dal regime previdenziale cui è soggetto il professionista (Gestione Separata, Cassa di previdenza).

L'IVA ricevuta dal libero professionista va versata al fisco ogni trimestre, tramite il modello F24, dopo aver dedotto l'IVA di eventuali acquisti effettuati. La scadenza è di solito il 15 del 2 mese successivo a quello del trimestre (es: per il 1 trimestre, il 15 aprile).

Comunque l’opportunità di aprire la partita IVA deve essere legata anche a fattori soggettivi, quali la consapevolezza di maggiori responsabilità e adempimenti per il lavoratore, la necessità di capacità di autogestione. In altri termini il lavoratore autonomo assume la consapevolezza del rischio dell’impresa che per gli altri lavoratori dipendenti è assunto dal datore di lavoro. Tra i fattori oggettivi, assume particolare rilevanza il numero di committenti e, quindi, il reale grado di autonomia del libero professionista.
Se, infatti, si è titolari di partita IVA, ma si lavora per un unico committente, svolgendo l’attività presso la propria struttura, utilizzando gli strumenti dell’impresa, se insomma la condizione lavorativa assomiglia molto di più a quella dei lavoratori dipendenti o parasubordinati, non sarà facile per il lavoratore con partita IVA sfruttare una delle poche opportunità offerte dal proprio status lavorativo, e cioè la possibilità di detrarre e dedurre le spese inerenti l’attività (che in questo caso sono sostenute e scaricate dal committente stesso); e nemmeno gli sarà possibile diversificare il pur minimo rischio d’impresa che accompagna il lavoratore autonomo (in quanto se l’unico committente recede dal contratto, il lavoratore si trova senza ulteriori possibilità di produrre un reddito).
Se invece si ha, o si progetta di avere, più committenti, oppure si intende investire sulla promozione dell'attività, la partita IVA può essere utile sia dal punto di vista del riconoscimento della propria professionalità e autonomia, che rispetto alla semplicità nell’attivazione di nuovi rapporti commerciali.

domenica 6 marzo 2011

Gestione separata INPS

Come è nata?
La Gestione separata è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati ed è nata con la legge n. 335 del 1995 di riforma del sistema pensionistico (riforma Dini).
Lo scopo è di assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino ad allora escluse e ciò è avvenuto essenzialmente in tre modi: disponendo la costituzione di nuovi fondi previdenziali e aggregando alcune categorie di professionisti a casse professionali già esistenti ed infine disponendo l'iscrizione alla Gestione separata di tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale; nella fattispecie devono quindi essere ricompresi anche i professionisti con cassa previdenziale, nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento, l'attività non sia iscrivibile; della quasi totalità delle forme di collaborazione a progetto), che fino ad allora non avevano mai beneficiato di alcuna disciplina specifica, né giuridica, né previdenziale.
Sono stati assicurati alla Gestione anche: gli spedizionieri doganali non dipendenti; gli assegni di ricerca; i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca; gli amministratori locali; i lavoratori autonomi occasionali; gli associati in partecipazione; i medici con contratto di formazione specialistica; i Volontari del Servizio Civile Nazionale; i prestatori di lavoro occasionale accessorio.
L’accertamento dei requisiti in caso di del congedo di maternità di madre lavoratrice iscritta alla Gestione Separata. È noto che, il congedo di maternità del D.Lgs.151 del 2001 è stato esteso anche in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata.
La lavoratrice iscritta alla Gestione separata INPS analogamente a quanto previsto per la lavoratrice dipendente, ha diritto all’indennità di maternità per il periodo di congedo obbligatorio ordinario e anticipato o prorogato eventualmente disposto dai servizi ispettivi delle DPL, a condizione che risultino accreditate in favore della lavoratrice stessa tre mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di inizio del periodo di congedo obbligatorio (ordinario e/o anticipato/prorogato) richiesto.
Ai fini della concessione dell’assegno di maternità dello Stato occorre accertare che la lavoratrice iscritta alla Gestione separata sia in possesso dei seguenti requisiti:
1) abbia diritto all’indennità di maternità a carico della Gestione Separata in quanto risultano accreditate in favore della stessa i 3 mesi di contribuzione effettiva nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo obbligatorio (ordinario e/o anticipato);
2) abbia 3 mesi di contribuzione per la maternità, maturati anche in gestioni diverse, nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi antecedenti la data dell’evento (parto o ingresso del minore adottato/affidato nella famiglia della richiedente).
Questo assegno di maternità spetta, a condizione che il trattamento economico per maternità (indennità o retribuzione), corrisposto o spettante alla lavoratrice, sia di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno medesimo.
Per il trattamento economico, dovrà includersi sia l’indennità spettante per il periodo ordinario di congedo obbligatorio di maternità sia l’indennità spettante per gli eventuali periodi di interdizione anticipata o prorogata disposti dal servizio ispezione della DPL. La misura della quota sarà ricavata sottraendo dal valore dell’assegno, vigente alla data del parto (o ingresso in famiglia), l’importo complessivo dei suddetti trattamenti economici.
Parliamo della riconoscibilità o meno del diritto all’indennità per congedo parentale in favore di lavoratori dipendenti che, durante la fruizione del congedo stesso, intraprendono una nuova attività lavorativa.
A tale riguardo il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che, ha sottolineato che il congedo parentale risponde alla precisa funzione di assicurare al genitore lavoratore un periodo di assenza dal lavoro finalizzato alla cura del bambino e non può, quindi, essere utilizzato dal lavoratore stesso per intraprendere una nuova attività lavorativa che, ove consentita, finirebbe col sottrarre il lavoratore dalla specifica responsabilità familiare verso la quale il beneficio in esame è orientato. I lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS aventi diritto al congedo parentale (lavoratori a progetto presso la pubblica amministrazione e titolari di assegno di ricerca) e le lavoratrici autonome non possono proseguire l’attività lavorativa nel periodo in cui fruiscono dell’indennità per congedo parentale, né possono intraprendere, durante il periodo medesimo, una nuova attività (sia essa dipendente, parasubordinata o autonoma); anche in tal caso, infatti, l’eventuale trattamento indebitamente concesso a titolo di congedo parentale dovrà essere recuperato.
Ovviamente il datore di lavoro dovrà accertarsi presso la sede INPS che i contributi versati risultano corretti e ripondano al effettivo servizio prestato dal lavoratore .
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