Visualizzazione post con etichetta circolare 1 agosto 2013. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta circolare 1 agosto 2013. Mostra tutti i post

domenica 11 agosto 2013

Apprendistato nel settore dell'Agricoltura: assunzione a contributi zero




L’Inps, con circolare n. 116 del 1 agosto 2013 ha fornito informazioni sull’apprendistato nel settore agricolo. La Legge 12 novembre 2011 n. 183 ha previsto, all’articolo 22, l’azzeramento dei contributi a carico del datore di lavoro per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 da datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti.

L’articolo 22 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (T.U. dell’apprendistato) ha previsto assunzioni agevolate per gli apprendisti nel settore dell’agricoltura. Più in particolare per le imprese agricole che stipulino contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere verranno concessi sgravi contributivi che porteranno a zero i contributi a carico del datore di lavoro. In questi giorni l’INPS è intervenuto in merito a tali agevolazioni con la circolare n.116 fornendo chiarimenti e istruzioni sugli adempimenti delle aziende e sulla compilazione delle dichiarazioni trimestrali – modello DMAG – della manodopera occupata dai datori di lavoro agricolo con contratto di apprendistato (consulta tutte le assunzioni agevolate).

Le imprese agricole destinatarie dello sgravio contributivo sono quelle che impiegano fino a nove dipendenti. L’azzeramento dei contributi a carico del datore di lavoro verrà concesso per i soli contratti di apprendistato nel settore agricolo stipulati a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 (scopri di più sul contratto di apprendistato).
Contratto di apprendistato

Per quanto riguarda il contratto di apprendistato, questo dovrà avere una durata minima non inferiore ai 6 mesi e massima che varia da 24 mesi (per gli operai della terza area) a 36 mesi e prevedere un percorso di crescita professionale, con divisione del periodo di apprendistato in 3 blocchi, a cui corrispondono i livelli di inquadramento iniziale, intermedio e finale ed i relativi trattamenti economici. Per quanto riguarda l’apprendistato stagionale, questo dovrà avere durata non inferiore a 4 mesi consecutivi, da svolgere in un arco temporale di 48 mesi dal giorno di instaurazione del primo rapporto.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog