I chiarimenti attesi sull’argomento sono arrivati dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 3 del 2012, con la quale dopo un esame della normativa (decreto legge n. 201 del 2011, c.d. “Salva Italia” è stato chiarito che concorrono alla formazione del monte di un milione di euro, che fa scattare la tassazione ordinaria invece di quella separata, sia il trattamento di fine rapporto, sia le indennità equipollenti e tutte le altre indennità e somme percepite una tantum in relazione alla cessazione del rapporto lavorativo.
Tra le precisazioni di maggiore interesse si mettono in evidenza le seguenti:
la disposizione ha effetto per le indennità il cui diritto alla percezione è sorto successivamente al 1° gennaio 2011;
anche per gli amministratori di società di capitali la tassazione ordinaria si applica solo sulle quote di compensi ed indennità che eccedono il milione di euro;
tra i soggetti interessati, la tassazione ordinaria: è esclusa per gli eredi che percepiscono un’indennità in nome di un dipendente o di un collaboratore deceduto.
Le indennità di fine mandato (TFM) degli amministratori di società di capitali, sono soggette a tassazione ordinaria solo per la parte superiore il un milione di euro. È questo il più importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, che ha analizzato l’art. 24 comma 31 del decreto legge n. 201 del 2011, con il quale sono state introdotte deroghe al regime di tassazione separata delle indennità di fine rapporto di cui all’art. 17 comma 1 lettere a) e c) del TUIR, cioè del TFR e delle indennità equipollenti dei lavoratori dipendenti, nonché delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50 comma 1 lett. c-bis) del TUIR, ad esempio il trattamento di fine mandato degli amministratori di società, se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.
L’art. 24 comma 31 stabilisce che le nuove disposizioni “si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali“. Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale previsione , “intende confermare la ratio della norma, senza nel contempo differenziarne l’applicazione con esclusivo riferimento agli amministratori di società di capitali. Gli amministratori di società di capitali, pertanto, non subiscono un regime di tassazione diverso e più penalizzante rispetto agli amministratori di società di persone o ai dipendenti.
Per quanto riguarda la decorrenza della nuova disciplina in esame l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nell’effettuare la verifica del superamento del limite di un milione, “occorre considerare anche eventuali pregresse anticipazioni e acconti relativi a TFR il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011, fermo restando che l’importo già oggetto di tassazione separata anche se in via provvisoria non concorre alla formazione del reddito complessivo”. Tali criteri devono ritenersi applicabili anche in relazione al TFM degli amministratori.
Il concorso alla formazione del reddito complessivo di indennità e compensi, comporta un incremento dello stesso, con le ordinarie conseguenze che ne derivano in termini, ad esempio, di calcolo e versamento degli acconti, di applicazione delle addizionali regionali e comunali IRPEF, nonché del contributo di solidarietà del 3% qualora il reddito complessivo ecceda l’importo di 300.000 euro (art. 2 del decreto legge n .138 del 2011).
Infine, secondo l’Agenzia delle Entrate, esula dal campo di applicazione della disposizione in esame l’ipotesi in cui le indennità e i compensi siano erogati agli eredi o aventi diritto del dipendente o collaboratore deceduto; la tassazione separata sarà quindi applicabile anche in caso di superamento del limite di un milione di euro. Ne consegue che gli amministratori di società di capitali non subiscono un regime di tassazione diverso e più penalizzante rispetto agli amministratori di società di persone o ai dipendenti. L’orientamento prevalente era quello di ritenere che, per effetto del decreto legge n . 201, il TFM degli amministratori di società di capitali dovesse essere sempre tassato in via ordinaria, indipendentemente dal relativo importo.