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giovedì 24 settembre 2015

Ricerca e sviluppo: per chi investe nel triennio 2015-2019 ha diritto ad un credito d'imposta


Al fine di sostenere gli investimenti in ricerca e la collaborazione tra università e imprese, sono previste alcune agevolazioni - prevalentemente sotto forma di credito d'imposta - in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca o che assumono ricercatori o profili altamente qualificati.

Possono accedere tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, che effettuano investimenti in R&S dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2019.

Sono ammesse le spese sostenute nel quinquennio 2015-2019 per:

costi del personale, anche collaboratori, altamente qualificato impiegato in attività di R&S;

quote di ammortamento per spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio;

spese sostenute per stipulare contratti di ricerca con università, enti di ricerca o organismi equiparati, altre imprese;

spese per acquisire competenze tecniche.

Dette spese devono essere dedicate ai seguenti ambiti:

lavori sperimentali o teorici svolti ai fini dell’acquisizione di nuove conoscenze;

ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire conoscenze per mettere a punto nuovi
prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento di quelli esistenti;

acquisizione delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale;

produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Incentivare le imprese che investono in ricerca e sviluppo, e fornire allo stesso tempo un'opportunità ai ricercatori. Sono questi gli obiettivi principali del credito d'imposta in ricerca e sviluppo. Le novità più importanti inserite sono: estensione del credito a tutte le aziende, non più solo PMI; innalzamento del tetto massimo agevolabile (5 milioni anziché 2,5 milioni) e abbattimento della spesa minima per gli investimenti (30.000 Euro anziché 50.000 Euro); prolungamento dell'agevolazione fino al 2019.

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il credito d'imposta riguarda gli investimenti effettuati nel quinquennio 2015-2019.

Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, effettuata in ciascun periodo d'imposta:

ammonti ad Euro 30.000;

ecceda la media degli investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015. Se l'attività è iniziata da meno di tre anni, ai fini del calcolo della media si considerano i periodo d'imposta precedenti esistenti alla data della costituzione.

Il credito viene concesso fino all’importo massimo annuo di 5 milioni di Euro per ciascun beneficiario, nelle seguenti misure:

50% della spesa incrementale (ossia la spesa eccedente la media annuale dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015), costi relativi al personale altamente qualificato, spese relative alla ricerca extra muros);

25% della spesa incrementale, per i costi di cui alle lettere b) e d) del comma 1 dell'art. 4 del decreto (quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali).

Ai fini del calcolo del credito spettante occorre determinare la spesa incrementale agevolabile, separatamente per ciascuna tipologia di spesa. Nel caso in cui:

entrambe le tipologie di spesa dovessero registrare un incremento, il credito sarà calcolato applicando a ciascun incremento l'aliquota prevista per il relativo gruppo di spese (o 5o o 25%);

l'incremento dovesse riguardare solamente una tipologia di spesa, il credito sarà calcolato applicando l'aliquota prevista per quel gruppo di spesa all'ammontare della spesa incrementale complessiva.

Il credito d’imposta:
va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato;
non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;

non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, TUIR;

è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi ammissibili sono stati sostenuti (quindi dal 2016);

è cumulabile con il credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato.

Le imprese che beneficiano di questa agevolazione devono conservare tutta la documentazione utile a dimostrare la loro ammissibilità.

L'Agenzia delle Entrate effettuerà i controlli sulla base della documentazione contabile, che dovrà essere certificata dal soggetto incaricato alla revisione contabile o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori. Tale certificazione dovrà essere allegata al bilancio.

Anche le imprese non soggette a revisione legale dei conti, e prive di collegio sindacale, devono avvalersi della certificazione di un revisore o di una società di revisione. Sono escluse da questo obbligo le imprese con bilancio certificato.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione del credito (anche parziale), l'Agenzia delle Entrate provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

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