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sabato 6 dicembre 2014

Omaggi natalizi per dicembre 2014 sono detraibili



Il trattamento fiscale degli omaggi natalizi varia a seconda che i beni rientrino o meno nell'oggetto dell’attività esercitata e che gli stessi siano destinati ad un cliente oppure a un dipendente dell’impresa.

In occasione delle festività natalizie è consuetudine per le imprese ed i professionisti offrire omaggi ai propri clienti.

Dal 13 dicembre 2014, gli omaggi natalizi saranno interessati da un’importante novità a vantaggio del soggetto/impresa che acquista il bene da omaggiare. Da tale data, infatti, entra in vigore il Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), il quale, all’art. 30, innalza la soglia di detraibilità IVA. In particolare, se il bene è di costo unitario non superiore a € 50 (anziché € 25,82), infatti, sarà possibile detrarre integralmente l’IVA.

In tal modo, viene di fatto parificato, per i beni che costituiscono spese di rappresentanza, il trattamento fiscale ai fini IVA a quello previsto ai fini delle imposte dirette (per le quali è già ammessa la deducibilità se il costo unitario del bene non è superiore a € 50).

Si precisa, però, che la novità ha effetto solo dal 13 dicembre 2014, pertanto l’IVA relativa all’acquisto del bene che viene omaggiato è detraibile integralmente se il bene ha un costo unitario:

pari o inferiore a € 25,82, se acquistato fino al 12 dicembre 2014;

pari o inferiore a € 50,00, se acquistato dal 13 dicembre 2014.

Il decreto legislativo semplificazioni fiscali ha previsto l'innalzamento da € 25,82 a € 50 euro del limite di costo unitario del bene omaggio che costituisce spesa di rappresentanza per il quale è ammessa la detraibilità dell'IVA. L'innalzamento del limite, però, opera solo dal 13 dicembre 2014, mentre per i beni acquistati fino al 12 dicembre si applica ancora il limite di € 25,82 di costo unitario del bene.

In base alla C.M. n. 188/E/1998, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, costituiscono “spese di rappresentanza”, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.

Per la definizione di “spese di rappresentanza”, sia al fine della deducibilità dalle imposte dirette che della detraibilità dell’IVA, si deve fare riferimento ai requisiti indicati all’art. 1, comma 1, D.M. 19.11.2008, il quale definisce “inerenti” le “spese di rappresentanza”, effettivamente sostenute e documentate, per:

erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi;

effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;

il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Si precisa che l'omaggio natalizio di un bene non oggetto dell'attività dell'impresa:
costituisce spesa di rappresentanza se dato ai clienti;
non costituisce spesa di rappresentanza (per mancanza del principio di inerenza) se dato ai dipendenti. In questo caso, è qualificabile come spesa per prestazione di lavoro.

Il nuovo trattamento fiscale ai fini IVA dell'omaggio natalizio ai clienti

Finora, l'art.19-bis1, co. 1, lett. h), D.P.R. n. 633/1972 stabiliva che, per i beni che costituiscono spese di rappresentanza, l'IVA fosse detraibile solo se il costo unitario del bene non era superiore ad € 25,82.

Ora, il Decreto legislativo semplificazioni fiscali, andando a modificare detto art. 19-bis1, parifica di fatto il trattamento fiscale dei beni che costituiscono spese di rappresentanza ai fini IVA a quello previsto ai fini delle imposte dirette (per le quali è già ammessa la deducibilità se il costo unitario del bene non è superiore a € 50). Dal 13 dicembre 2014, per effetto dell'entrata in vigore del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014, art. 30), infatti, la detraibilità IVA dei beni che costituiscono spese di rappresentanza è ammessa fino ad un costo unitario del bene di € 50 euro.

In considerazione del fatto che gli omaggi natalizi ai clienti, oltre a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono una cessione gratuita, per inquadrare il corretto trattamento IVA applicabile agli stessi è necessario considerare anche quanto disposto dall’art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72, in base al quale non costituisce cessione di beni (fuori campo IVA) la cessione gratuita di beni non oggetto dell’attività, di costo unitario non superiore a € 50 (dal 13 dicembre anche tale importo, infatti, è stato innalzato ad opera dell'art. 30 del Decreto legislativo semplificazioni fiscali, mentre fino a tale data è € 25,82) e la cessione di beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto la detrazione dell’Iva.

Pertanto, dalla lettura combinata dei due articoli di legge, deriva che:

per i beni di costo unitario superiore ad € 50,00 (€ 25,82 se acquistato fino al 12 dicembre 2014): l’Iva assolta sull’acquisto è indetraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA);

per i beni di costo unitario non superiore ad € 50,00 (€ 25,82 se acquistato fino al 12.12.2014): l’Iva assolta sull’acquisto è detraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA).

Per capire il limite (vecchio o nuovo) di costo unitario del bene da considerare, occorre fare riferimento al momento di effettuazione dell'operazione, quindi:

alla data della consegna o spedizione dei beni risultante dal Ddt o altro documento di trasporto analogo;

ovvero, alla data della fattura di acquisto, se la consegna del bene è immediata, cioè avviene contestualmente all'emissione della fattura.





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