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venerdì 20 gennaio 2017

Dichiarazione dei redditi 2017: il software dell'Agenzia delle Entrate



La Dichiarazione dei Redditi 2017 scadenza 7 e 23 luglio. Ecco il nuovo termine per inviare la denuncia dei redditi nel 2017, a deciderlo il nuovo decreto che sposta la scadenza dichiarazione dei redditi al 23 luglio per il 730 precompilato inviato direttamente dai contribuenti e per i Caf, commercialisti e intermediari che entro il 7 luglio, hanno smaltito l'80% delle dichiarazioni.

La scadenza 730 ordinario e 730 precompilato trasmesso da Caf, commercialisti o intemerdiari, rimane al 7 luglio.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre provveduto a pubblicare online i nuovi software per la dichiarazione dei redditi:

Contribuenti e intermediari: possono infatti scaricare gratis l'applicazione web per la dichiarazione dei redditi precompilata, il modello Unico Pf precompilato. L'accesso ai servizi telematici Agenzia delle Entrate, è consentito solo quando si è in possesso di PIN Agenzia delle Entrate: Fisconline e Entratel.

Società di persone e sostituti d’imposta possono accedere al software che consentono la compilazione e la verifica dei modelli: Redditi SP, modello 770 Ordinario 2017, modello 770 Semplificato 2017.
In particolare, l'accesso tramite Fisconline permette di creare il file del modello compilato, di trasmetterlo per via telematica all’Agenzia delle Entrate e  generare il relativo modello F24 da utilizzare versamento.

Entratel invece consente di verificare eventuali errori, anomalie o incongruenze nei dati del modello di dichiarazione e allegati.

Chi non deve fare la dichiarazione dei redditi nel 2017?

I contribuenti che nel corso del 2016, hanno posseduto:

solo redditi di fabbricati derivati dal possesso dell’abitazione principale;

solo redditi di lavoro dipendente o di pensione erogati da un unico datore di lavoro che effettua le ritenute d’acconto, più eventuali redditi di fabbricati derivati dal possesso dell’abitazione principale;
solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, più eventuali redditi di fabbricati derivati dal possesso dell’abitazione principale;

reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale: non superiore a 8.000 euro, se deriva da reddito di lavoro dipendente per un periodo non inferiore a 365 giorni;

reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale: non superiore a 7.500 euro, se deriva da reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni + altre tipologie di reddito, + 185,92 euro per i redditi di terreni. Tale soglia potrebbe aumentare a 7.750 euro per effetto della Nuova

Manovra.
reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale: non superiore a 7.750 euro, se deriva da reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni, e un’età non inferiore a 75 anni. Tale soglia di esenzione IRPEF nel 2016 o 2017 potrebbe aumentare a 8mila per effetto della Legge di Stabilità 2016;

reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale: non superiore a 4.800 euro, se redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

solo redditi derivati da terreni e/o fabbricati: se non superiore a 500 euro;
solo redditi esenti: come rendite Inail per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, le pensioni di guerra, le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, le pensioni, le indennità e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, i sussidi a favore degli hanseniani, le pensioni sociali, i compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche, Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito con esclusione dell’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli, fino all’importo di 7.500 euro;

solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta: come per esempio i compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche fino all’importo di 28.158,28 euro, gli interessi sui conti correnti bancari o postali;

solo redditi soggetti a imposta sostitutiva come gli interessi sui Bot o su altri titoli di Stato;
possono non presentare la dichiarazione dei redditi 2017.

Come, a chi e dove si presenta la denuncia dei redditi?
La Dichiarazione dei Redditi 2017 va presentata, entro specifiche scadenze, mediante il Modello 730 e Redditi 2017 da consegnare:

1) Dichiarazione dei Redditi con modello 730 2017:
a) Il Modello 730 va consegnato al sostituto d’imposta, datore di Lavoro o ente Pensionistico:
Modello 730 anno 2017 già compilato: il contribuente in questo caso non deve esibire la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione dei redditi.

Modello 730-1, in busta chiusa: il modello riporta la scelta per destinare l’8 per mille e il 5 per mille dell’IRPEF. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando “Scelta per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante.

b) Il Modello 730 consegnato al CAF o al professionista abilitato: I contribuenti possono scegliere se rivolgersi al CAF o ai professionisti abilitati, per la sola trasmissione del modello e della scheda, in busta chiusa, per la scelta della destinazione dell’8 x mille, del 5 x mille e del 2 per mille dell’Irpef, modello 730-1, oppure, possono chiedere assistenza fiscale per avere istruzioni e compilazione del modello 730 2017, in questo caso sarà richiesto un corrispettivo.

c) il contribuente utilizza il modello 730 precompilato 2017, per cui accede tramite PIN Agenzia Entrate cassetto fiscale, verifica i dati della dichiarazione dei redditi precompilata, se l'accetta invia direttamente online il modello e non vi sono controlli formali su ciò che è stato dichiarato, oppure, se vi sono spese detraibili e oneri deducibili da inserire o alcuni dati errati da correggere, può provvedere da solo o recarsi presso CAF, associazioni di categoria, commercialisti firmare la delega obbligatoria e richiedere la modifica. Una volta integrate o modificate le spese o i dati, il Caf o l'intermediario provvede ad apporre il visto di conformità sul 730 e a trasmettere il modello per via telematica. In questo caso, l'Agenzia delle Entrate controlla quanto dichiarato sul 730 precompilato.
 
2) Dichiarazione dei Redditi con modello Redditi 2017:

I contribuenti obbligati alla dichiarazione dei redditi tramite presentazione del Modello Redditi PF 2017, possono farlo entro il 30 settembre che cadendo di sabato fa slittare la scadenza al 2 ottobre 2017 con le seguenti modalità:

a) direttamente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate previa registrazione e credenziali Fisconline ed Entratel.

b) tramite intermediari abilitati: come commercialisti, Caf o associazioni di categoria.

Quali documenti servono per la compilazione?
Il contribuente tenuto alla presentazione della Dichiarazione dei redditi deve compilare o far compilare il Modello 730 o Unico, in base alla documentazione in suo possesso, che è necessaria per verificare sia la conformità dei dati riportati nella dichiarazione che per il riconoscimento delle detrazioni e deduzioni ai fini Irpef.

Dal 2016, grazie alla dichiarazione dei redditi precompilata, sono già presenti nel 730 i dati presenti nel Sistema tessera sanitaria quindi le spede per l'acquisti di medicinali, visite mediche, ticket sanitari e tutte le informazioni su oneri deducibili e detraibili che devono essere inviati all’Agenzia secondo modalità e termini che saranno individuati con decreto ministeriale.

Tale documentazione fiscale, che andrà custodita dai contribuenti per i successivi 4 anni, è la seguente:

Modello CU 2017: certificazione che attesta la somma dei redditi percepiti in qualità di lavoratori dipendenti, pensionati equiparati ed assimilati.
Certificazione unica 2017 redditi 2016 che il datore di lavoro o l’Ente pensionistico ha consegnato entro il 28 febbraio 2017.

Cu2017 redditi 2016 rilasciato dall’Inps per l’indennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità e per la Cassa integrazione guadagni.

Modello Cu 2017 redditi 2016 del coniuge e dei familiari fiscalmente e non a carico.

Talloncino di pagamento delle pensioni estere.

Atti notarili: di terreni e fabbricati acquistati, ereditati, venduti o donati nel 2014/2015.

Visura catastale degli immobili: posseduti e quelli per i quali è stata ottenuta una nuova rendita catastale.

Contratti di affitto di case, box, garage: adesione alla “cedolare secca” con la copia modello RLI eventuali mod. F24 ELIDE relativi agli acconti versati nel 2014-2015.
Mod. ex Rad relativo a dividendi azionari.

Certificazione dei compensi per prestazioni occasionali, diritti d’autore o provvigioni.
deleghe di pagamento mod. F24.

Qualsiasi documentazione che attesti i redditi percepiti nel 2016.

Codice fiscale del coniuge e dei familiari fiscalmente a carico.

Contratto di mutuo e rogito notarile: per l’acquisto dell’abitazione principale.

Novità Detrazioni e spese da scaricare:
Tutte le Fatture, scontrini, ricevute, copia di bonifici, assegni, rilasciate per le spese da portare in detrazione dalla Dichiarazione dei redditi e da indicare sul Modello Unico e e modello 730:

Elenco spese sanitarie e assistenziali da scaricare dalla dichiarazione dei redditi:
Visite mediche specialistiche o generiche Analisi, indagini radioscopiche, ricerche

Spese Dentistiche -Apparecchi acustici -Acquisto o affitto di attrezzature medico-sanitarie

Occhiali da vista, lenti a contatto -Degenze ospedaliere o casa di cura- Retta della casa di riposo

Riabilitazione, ginnastica, massaggi - Cure termali- Prestazioni effettuate presso il Ssn
Medicinali- Spese di assistenza sanitaria- Spese per l’assistenza ai portatori di handicap
Spese per l’acquisto di autoveicoli adattati -Spese per badanti -Spese mediche effettuate all’estero
 Spese per la Casa e Immobili:
Interessi passivi per mutui ipotecari- Contributi previdenziali. - Premi di assicurazioni vita ed infortuni- Compenso intermediari immobiliari- Spese risparmio energetico Ecobonus 65%
Detrazione canone di locazione- Consorzi di bonifica - Acquisto arredi, mobili ed elettrodomestici per l’arredo di immobili ristrutturati.

Spese per i figli se fiscalmente a carico:
Spese scolastiche, mensa asilo e sport ragazzi

Altre Spese:
Assegno periodico corrisposto al coniuge separato - Spese funebri- Ssn pagato sull'assicurazione auto abolito dal 2014. Contributi versati per le collaboratrici domestiche- Versamenti a fondi pensione

Erogazioni Liberali a favore di: Paesi in via di sviluppo- istituzioni religiose- Onlus- Associazioni sportive.


Dichiarazione dei redditi 2017: 730, CU, 770 e IVA



La Dichiarazione dei Redditi 2017 scadenza 7 e 23 luglio. Ecco il nuovo termine per inviare la denuncia dei redditi nel 2017, a deciderlo il nuovo decreto che sposta la scadenza dichiarazione dei redditi al 23 luglio per il 730 precompilato inviato direttamente dai contribuenti e per i Caf, commercialisti e intermediari che entro il 7 luglio, hanno smaltito l'80% delle dichiarazioni.

La scadenza 730 ordinario e 730 precompilato trasmesso da Caf, commercialisti o intemerdiari, rimane al 7 luglio.

Ricordiamo che la dichiarazione va presentata dai contribuenti obbligati alla trasmissione del modello 730 o il nuovo modello redditi ex Unico, e da coloro che intendono portare a deduzione e a detrazione, ai fini Irpef sui redditi, le spese sostenute nell’anno precedente a quello della dichiarazione.

La prima novità è il formato unificato: spariscono il modello ordinario e semplificato, rispettivamente per dividendi e lavoro dipendente, la dichiarazione dei sostituti d’imposta da questo 2017 si effettua con un unico modulo, composto dal frontespizio e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY. La dichiarazione dei sostituti d’imposta sulle ritenute operate nel 2016 va trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite professionista della dichiarazione, entro il 31 luglio 2017.

Fra le novità:
nuovo quadro DI, dichiarazione integrativa: per utilizzare l’eventuale maggior credito derivante da dichiarazioni integrative a favore, presentate in base all’articolo 2, comma 8-bis del Dpr 322/1998, come modificato dall’articolo 5 del Dl 193/2016.

Quadri ST (ritenute alla fonte, trattenute assistenza fiscale, imposte sostitutive) e SV (trattenute addizionali comunali IRPEF): nelle prime tre sezioni, non ci sono più le caselle compensazione interna degli importi relativi alla eccedenza di versamento, che da quest’anno sono transitate nell’F24.

Quadro SX (riepilogo compensazioni): è stato semplificato, eliminando alcune voci non più attuali.

Per quanto riguarda la dichiarazione di lavoratori dipendenti e pensionati, approvati 730/2017 (per la dichiarazione dei redditi), 730-1 (per la destinazione dell’otto, cinque e due per mille IRPEF), 730-2 (per le ricevute di sostituto d’imposta e intermediario), 730-3 (liquidazione e assistenza fiscale), 730-4 e 730-4 integrativo (comunicazione, bolla, consegna e ricevuto risultato contabile), bolla per la consegna dei modelli 730 e 730-1.

Il modello 730 può essere presentato in formato carteceo, oppure precompilato. Il 730 precompilato sarà disponibile dal prossimo 15 aprile sull’apposito sito dell’Agenzia delle Entrate. Il termine per la presentazione è il 23 luglio, oppure il 7 lulgio per chi si rivolge a CAF o professionisti abilitati.

Molte le novità 2017: raddoppio premi di risultato agevolati, incentivi lavoratori impatriati, bonus mobili giovani coppie acquisto prima casa, school bonus, niente rivalutazione terreni coltivatori diretti, detrazione leasing prima casa, proroga detrazioni ristrutturazione edilizia e efficienza energetica, detrazione per controllo da remoto impianti di riscaldamento.

Cambia il termine per la consegna ai dipendenti della CU 2017, al 31 marzo (l’anno scorso era fine febbraio), mentre resta invariata la scadenza del 7 marzo per l’invio all’Agenzia delle Entrate. Anche qui, novità per premi di risultato, lavoratori impatriati, rimborsi beni e servizi effettuati dal datore di lavoro non soggetti a tassazione.

IVA
Approvati il modello IVA/2017 e IVA base. La dichiarazione IVA si presenta in febbraio, in via telematica, direttamente o tramite intermediario. I modelli contengono:
IVA/2017: frontespizio, quadri VA, VB, VC, VD, VE, VF, VJ, VI, VH, VK, VN, VL, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;

IVA base 2017: frontespizio, VA, VB, VE, VF, VJ, VI, VH, VL, VX e VT.

Fra le novità: opzione per partecipare al gruppo IVA (che debutta nel 2018, ma con adesione da comunicare nella dichiarazione dell’anno precedente, valida poi per tre anni), nuovo quadro VN per la dichiarazione integrativa a favore, nuovi righi nei quadri VE e VF per le compensazioni su cessioni di alcuni prodotti alimentari (caseario, carni), caselle per i regimi opzionali.

Le novità dichiarazione dei redditi 2017, sono:

Rimborsi 730 superiori a 4000 euro: abolita la norma che prevede le verifiche nei confronti dei contribuenti che, applicano nel 730, detrazioni per carichi familiari o eccedenze derivanti dalle precedenti dichiarazioni. La Legge di Stabilità 2016 ha previsto infatti che, le suddette verifiche, vengano sostituite da controlli preventivi solo in presenza di rimborsi di importo rilevante. Di conseguenza a partire dal 1° gennaio, è abolita la soglia dei 4000 euro che fino adesso ha fatto scattare in automatico i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria. In ogni caso, il controllo dovrà comunque essere effettuato al massimo entro 4 mesi dalla dichiarazione e non più 7 mesi come è avvenuto finora.

Spese sanitarie: in base alle misure introdotte dalla scorsa legge di Stabilità, per le dichiarazione dei redditi precompilate, vige l'obbligo di trasmettere i dati delle prestazioni erogate nel 2016 dal SSN e non, entro una certa scadenza, pena pesanti sanzioni. Il nuovo adempimento si riferisce ai dati che ospedali, ambulatori, strutture convenzionate SSN e non, per cui professionisti e medici privati, società di mutuo soccorso ecc devono obbligatoriamente trasmettere all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2016 al fine di consentire all'Amministrazione, di predisporre per il contribuenti interessati, il 730 2017 precompilato comprensivo di spese sanitarie. Tali dati, dovranno essere inviati al sistema Tessera Sanitaria ogni anno.

Spese sanitarie 730 2017 nuove regole e sanzioni: con l'entrata in vigore del nuovo obbligo di trasmissione dati delle spese sanitarie da parte delle strutture mediche e medici convenzionati al SSN o non, la Legge di Stabilità ha previsto sanzioni tra 100 e 50.000 euro per l'omessa, tardiva o errata trasmissione entro il 28 febbraio di ciascun anno di imposta. La sanzione però può essere evitata, se l'invio avviene con un ritardo massimo di 5 giorni oltre la scadenza o dopo la segnalazione da parte dell'Agenzia, se invece il ritardo accumulato non è più di 60 giorni, la multa è ridotta di 1/3, diventando da 66,66 euro  a 20mila euro. A partire dalla dichiarazione dei redditi 2017, nel modello 730 precompilato e modello Unico precompilato, entrano altre e nuove spese sanitarie 2017 per: infermieri, oculisti, psicologo, ostetrica, tecnico radiologia, veterinari etc.

La dichiarazione dei redditi 2017 va presentata dai contribuenti secondo le date di scadenze stabilite dall’Amministrazione Finanziaria per la consegna del Modello 730 e Unico 2017 per l’anno di imposta 2016.

Dichiarazione dei redditi 2017 scadenza: a seguito dell'entrata in vigore del nuovo modello 730 precompilato, è stata modificata la scadenza per la trasmissione e consegna della dichiarazione dei redditi. Ciò è dovuto al fatto che la scadenza modello 730 precompilato, è stata adattata alle nuove necessità dell'Agenzia delle Entrate di incrociare i dati tributari dei contribuenti.
Le nuove date di scadenza per trasmettere i dati all'Agenzia sono:

Entro il 28 febbraio vengono trasmessi all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese deducibili e detraibili dal 730.

Entro il 7 marzo, i sostituiti di imposta  inviano all'Agenzia, i dati relativi al nuovo modello CU che ha sostituito il vecchio CUD per pensionati, dipendenti, ed ora valido anche per la certificazione unica autonomi

Dichiarazione dei redditi tramite 730 scadenza:

scadenza 730 al 23 luglio: SOLO per chi consegna direttamente e autonomamente il 730 precompilato all'Agenzia delle Entrate. Proroga 730 precompilato: visto che l'anno scorso, la scadenza del 7 luglio ha subito una proroga 730 precompilato a causa di tanti ritardi e disguidi, la nuova data per trasmettere la dichiarazione dei redditi è stata il 22 luglio per CAF, intermediari e contribuenti, con l'approvazione del nuovo decreto di novembre 2016, la scadenza 730 2017 è il 23 luglio per chi presenta direttamente la dichiarazione all'Agenzia delle entrate.

Scadenza 730 al 7 luglio: per i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale per la compilazione e/o invio del 730 tramite:

Sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta o tramite intermediari;

Caf e commercialisti e intermediari abilitati.

I contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi mediante la compilazione e la consegna del Modello Unico quest'anno dovranno utilizzare il nuovo modello Redditi PF 2017. Tale modello, dovrà essere consegnato ed inviato entro le seguenti date di scadenza:

Entro il 30 settembre 2017, ossia, 2 ottobre 2017: se il modello Redditi viene trasmesso per via telematica all’Agenzia delle Entrate utilizzando i servizi on line Fisconline ed Entratel dell’Agenzia previa registrazione e con PIN, oppure, consegnando il modello tramite intermediari autorizzati.

Tra il 2 maggio e il 30 giugno 2017: se il Modello Redditi viene inviato cartaceo tramite ufficio Postale. Questa possibilità è però riservata ai soli contribuenti autorizzati, ossia, per coloro che pur avendo i requisiti per utilizzare il modello 730 e non avendo un datore di lavoro o non essendo titolari di pensione, devono dichiarare redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva nei quadri del modello Unico, oppure, devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti, o sono privi di un sostituto d’imposta a causa dell’interruzione del rapporto lavorativo o perché si trovano all'estero.

Importante: la data di scadenza per la consegna della dichiarazione dei redditi tramite modello Redditi, potrebbe subire proroghe, per cui è bene verificare i termini nello scadenzario aggiornato via via dall’Agenzia delle Entrate. Si ricorda, inoltre, che se il termine ultimo per la trasmissione cade di domenica o in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo utile.

La Dichiarazione dei redditi mediante modello 730 anno 2017, va utilizzato dai contribuenti che hanno percepito nell’anno 2016 i redditi in qualità di:

Pensionati o lavoratori dipendenti;

Lavoratori in cassa Integrazione e Mobilità;

Soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;

Sacerdoti dalla Chiesa cattolica;

Consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.;

Lavori socialmente utili;
Produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.

Il Modello Redditi 2017 persone fisiche va utilizzato dai contribuenti che devono presentare la dichiarazione dei redditi ma non hanno i requisiti per poter utilizzare il Modello 730 2017.
Devono utilizzare il modello Redditi persone fisiche 2017, i contribuenti che:

Hanno posseduto nell’anno 2016 redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA, redditi “diversi” non compresi fra quelli dichiarabili con il modello 730, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario.

Non hanno risieduto in Italia nel corso del 2016;

Hanno percepito nel 2016 redditi di lavoro dipendente pagati da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto

Devono presentare dichiarazioni IVA, IRAP, Modello 770 ordinario e semplificato

Devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti
Hanno cessato il rapporto di Lavoro a contratto a tempo indeterminato.

Altresì, devono presentare il Modello Redditi, anche quei contribuenti che pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, hanno la necessità di presentare alcuni quadri del modello redditi Pf per dichiarare:

la proprietà la titolarietà di altro diritto reale su immobili situati all'estero;

il possesso di attività finanziarie all’estero;

per calcolare IVIE e IVAFE;

plusvalenze finanziarie;

investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria, detenuti al 31 dicembre dell’anno precedente;

trasferimenti effettuati effettuati nel corso del 2015 di importo complessivo superiore a 10.000 euro.

sabato 6 dicembre 2014

Omaggi natalizi per dicembre 2014 sono detraibili



Il trattamento fiscale degli omaggi natalizi varia a seconda che i beni rientrino o meno nell'oggetto dell’attività esercitata e che gli stessi siano destinati ad un cliente oppure a un dipendente dell’impresa.

In occasione delle festività natalizie è consuetudine per le imprese ed i professionisti offrire omaggi ai propri clienti.

Dal 13 dicembre 2014, gli omaggi natalizi saranno interessati da un’importante novità a vantaggio del soggetto/impresa che acquista il bene da omaggiare. Da tale data, infatti, entra in vigore il Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), il quale, all’art. 30, innalza la soglia di detraibilità IVA. In particolare, se il bene è di costo unitario non superiore a € 50 (anziché € 25,82), infatti, sarà possibile detrarre integralmente l’IVA.

In tal modo, viene di fatto parificato, per i beni che costituiscono spese di rappresentanza, il trattamento fiscale ai fini IVA a quello previsto ai fini delle imposte dirette (per le quali è già ammessa la deducibilità se il costo unitario del bene non è superiore a € 50).

Si precisa, però, che la novità ha effetto solo dal 13 dicembre 2014, pertanto l’IVA relativa all’acquisto del bene che viene omaggiato è detraibile integralmente se il bene ha un costo unitario:

pari o inferiore a € 25,82, se acquistato fino al 12 dicembre 2014;

pari o inferiore a € 50,00, se acquistato dal 13 dicembre 2014.

Il decreto legislativo semplificazioni fiscali ha previsto l'innalzamento da € 25,82 a € 50 euro del limite di costo unitario del bene omaggio che costituisce spesa di rappresentanza per il quale è ammessa la detraibilità dell'IVA. L'innalzamento del limite, però, opera solo dal 13 dicembre 2014, mentre per i beni acquistati fino al 12 dicembre si applica ancora il limite di € 25,82 di costo unitario del bene.

In base alla C.M. n. 188/E/1998, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, costituiscono “spese di rappresentanza”, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.

Per la definizione di “spese di rappresentanza”, sia al fine della deducibilità dalle imposte dirette che della detraibilità dell’IVA, si deve fare riferimento ai requisiti indicati all’art. 1, comma 1, D.M. 19.11.2008, il quale definisce “inerenti” le “spese di rappresentanza”, effettivamente sostenute e documentate, per:

erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi;

effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;

il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Si precisa che l'omaggio natalizio di un bene non oggetto dell'attività dell'impresa:
costituisce spesa di rappresentanza se dato ai clienti;
non costituisce spesa di rappresentanza (per mancanza del principio di inerenza) se dato ai dipendenti. In questo caso, è qualificabile come spesa per prestazione di lavoro.

Il nuovo trattamento fiscale ai fini IVA dell'omaggio natalizio ai clienti

Finora, l'art.19-bis1, co. 1, lett. h), D.P.R. n. 633/1972 stabiliva che, per i beni che costituiscono spese di rappresentanza, l'IVA fosse detraibile solo se il costo unitario del bene non era superiore ad € 25,82.

Ora, il Decreto legislativo semplificazioni fiscali, andando a modificare detto art. 19-bis1, parifica di fatto il trattamento fiscale dei beni che costituiscono spese di rappresentanza ai fini IVA a quello previsto ai fini delle imposte dirette (per le quali è già ammessa la deducibilità se il costo unitario del bene non è superiore a € 50). Dal 13 dicembre 2014, per effetto dell'entrata in vigore del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014, art. 30), infatti, la detraibilità IVA dei beni che costituiscono spese di rappresentanza è ammessa fino ad un costo unitario del bene di € 50 euro.

In considerazione del fatto che gli omaggi natalizi ai clienti, oltre a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono una cessione gratuita, per inquadrare il corretto trattamento IVA applicabile agli stessi è necessario considerare anche quanto disposto dall’art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72, in base al quale non costituisce cessione di beni (fuori campo IVA) la cessione gratuita di beni non oggetto dell’attività, di costo unitario non superiore a € 50 (dal 13 dicembre anche tale importo, infatti, è stato innalzato ad opera dell'art. 30 del Decreto legislativo semplificazioni fiscali, mentre fino a tale data è € 25,82) e la cessione di beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto la detrazione dell’Iva.

Pertanto, dalla lettura combinata dei due articoli di legge, deriva che:

per i beni di costo unitario superiore ad € 50,00 (€ 25,82 se acquistato fino al 12 dicembre 2014): l’Iva assolta sull’acquisto è indetraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA);

per i beni di costo unitario non superiore ad € 50,00 (€ 25,82 se acquistato fino al 12.12.2014): l’Iva assolta sull’acquisto è detraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA).

Per capire il limite (vecchio o nuovo) di costo unitario del bene da considerare, occorre fare riferimento al momento di effettuazione dell'operazione, quindi:

alla data della consegna o spedizione dei beni risultante dal Ddt o altro documento di trasporto analogo;

ovvero, alla data della fattura di acquisto, se la consegna del bene è immediata, cioè avviene contestualmente all'emissione della fattura.





venerdì 25 gennaio 2013

Allarme di Confindustria sulla riforma del lavoro Monti-Fornero

«La crisi sta lasciando profonde ferite». «È emergenza economica e sociale», avverte Confindustria in un documento di proposte presentato alla politica in vista del voto. «Servono scelte immediate, forti e coraggiose. Senza queste scelte nei prossimi anni non cresceremo più dello 0,5% l'anno», «l'alternativa è il declino». Lo ha detto il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, presentando "Il Progetto Confindustria per l'Italia: crescere si può, si deve".

Confindustria, ha spiegato Squinzi, in vista delle elezioni ha individuato «tre obiettivi fondamentali per ritrovare la crescita. Il primo è di una crescita superiore al 2% annuo, il secondo è di rimettere il manifatturiero al centro dell'attenzione del Paese, riportandone l'incidenza sul Pil oltre il 20% (oggi siamo al 16,7%), e il terzo è un rapporto tra debito pubblico e il Pil nell'ordine del 100%».

Le proposte di Confindustria «innalzeranno il tasso di crescita al 3%, portando a un aumento del Pil di 156 miliardi di euro in cinque anni», ha sottolineato Squinzi. Il numero uno di Confindustria ha poi spiegato che l'occupazione si espanderebbe di 1,8 milioni di unità e il tasso di disoccupazione scenderebbe, sempre in cinque anni, all'8,4% dal 12,3% atteso per il 2014.

Occorre dare ossigeno alle imprese pagando immediatamente i 48 miliardi di debiti commerciali accumulati dallo Stato e dagli enti locali, che rappresentano un debito pubblico occulto. Poi è necessario cancellare l'Irap in tutti i settori e tagliare dell'8 il costo del lavoro nel manifatturiero. Indispensabile poi raddoppiare gli investimenti in infrastrutture, ridurre l'Irpef sui redditi di lavoro bassi, sostenere gli investimenti in ricerca e nuove tecnologie, abbassare il costo dell'energia.

Le proposte del documento programmatico di Confindustria, «una vera e propria tabella di marcia fino al 2018», si articolano in una «terapia d'urto» ed un «processo di riforme da avviare contestualmente e senza ritardo». «In vista dell'imminente tornata elettorale - spiega il documento - proponiamo un progetto di ampio respiro, insieme ambizioso e realizzabile, fatto di azioni di rilancio economico e sociale del Paese. Un progetto complesso con proposte serie e obiettivi chiari e quantificati, perché non bastano poche singole misure per risollevare l'Italia e sottrarla alla stagnazione». Un progetto «che non guarda al consenso ma alla crescita, che dice la verità su quello che serve per il bene del Paese».

«Riteniamo che la riforma del lavoro non sia stata sufficiente ad una vera liberalizzazione del mercato del lavoro e ad una sua vera flessibilizzazione» ha aggiunto Squinzi. «Riteniamo che il prossimo governo dovrà portarci più in linea con quanto fatto negli altri Paesi europei» chiede il leader degli industriali."Dobbiamo riconquistare la crescita, creare lavoro, rimettere al centro le imprese" e ridare fiducia agli italiani, per restituire i nostri giovani un futuro di progresso e di crescita". L'articolo 18, ha spiegato «tocca in modo particolare la sensibilità di alcuni settori produttivi, complessivamente credo che dobbiamo avvicinarci agli standard europei». Parametri Ue anche per l'armonizzazione delle aliquote più basse dell'Iva, «recependo le indicazioni europee» per recuperare fondi da destinare alla riduzione dell'Irpef.

giovedì 1 novembre 2012

Legge di stabilità 2013 per i lavoratori dipendenti


Niente più taglio delle aliquote Irpef, e destinazione dei risparmi alla sterilizzazione della aliquota intermedia dell'Iva, quella del 10%, e a detrazioni a favore del lavoro. Con la legge di Stabilità 2013: saltano il taglio delle aliquote IRPEF per i primi scaglioni di reddito e la retroattività al 2012 per detrazioni e deduzioni fiscali, a beneficio di una riduzione del cuneo fiscale e della abolizione dell’aumento IVA per la sola aliquota del 10% che non salirà all’11%.

Quindi non è una sorpresa neppure l’abolizione del taglio alle aliquote IRPEF per i redditi fino a 28mila euro. Le imprese avevano espressamente chiesto al Governo di abolire gli sconti per i contribuenti con redditi inferiori preferendovi un taglio del cuneo fiscale.

In sintesi, si dirottano le risorse per ridurre le tasse ai meno abbienti per finanziarie interventi che possano ridurre il costo del lavoro per le imprese (obiettivo: favorire produzione e investimenti) e compensare il mancato aumento dell’aliquota IVA all’11% (obiettivo: non massacrare i consumi).

Le misure che il Governo adotterà per ridurre il cuneo fiscale andranno in primis a vantaggio dei dipendenti e solo in un secondo momento a beneficio anche delle imprese: «prima si redistribuiranno le risorse residue dal mancato taglio delle aliquote al costo del lavoro, privilegiando per il 2013 i lavoratori dipendenti, e dal 2014, una volta valutate le risorse disponibili, anche le imprese», ha dichiarato il relatore Pier Paolo Baretta.

«Nell'ordine - ha precisato Baretta - prima si provvederà a evitare l'aumento dell'Iva e quindi si redistribuiranno le risorse residue dal mancato taglio delle aliquote al costo del lavoro, privilegiando per il 2013 i lavoratori dipendenti, e dal 2014, una volta valutate le risorse disponibili, anche le imprese». Renato Brunetta ha invece «dato atto al Governo che ci sarà una buona riscrittura del testo» e «sarà riscritta interamente e sarà più intelligente».

Dunque salta la riduzione di un punto dei primi due scaglioni delle aliquote Irpef che restano al 23 e al 27%. Con quelle risorse, hanno spiegato i relatori del ddl Stabilità, l'aliquota al 10% dell'Iva non aumenterà, viene «sterilizzata», e ci sarà un taglio del cuneo fiscale a favore del lavoratore per il 2013.

Ci sarà una identificazione del Fondo sociale da 900 milioni di Palazzo Chigi e l'istituzione di un nuovo fondo nel quale potrebbero essere riversate le risorse del cosiddetto piano Giavazzi. Sarà identificato nella parte strettamente sociale, il secondo dovrà invece servire alla riduzione del carico fiscale per famiglie e imprese.

Per cuneo fiscale si deve intendere il 68,3% dei profitti delle imprese, che  è oggi rappresentato da oneri fiscali e contributivi, come ha sottolineato il direttore generale di Confindustria, Marcella Panucci, in audizione al Parlamento sulla manovra finanziaria 2013, mettendo a più riprese l’accento sull’elevato «livello del cuneo fiscale e contributivo sul lavoro e del carico fiscale sulle imprese».
Due sono le possibili alternative, la seconda delle quali è la più accreditata:
1.destinare le risorse che il rigore nella gestione dei conti pubblici (spending review) e l’azione di contrasto all’evasione fiscale libereranno alla riduzione del cuneo fiscale.

2.rinunciare al taglio IRPEF in favore delle detrazioni su lavoro dipendente e riduzione IRAP.

Tema canto caro per i lavoratori dipendenti, ossia l’intervento su detrazioni e deduzioni resta in sospeso: però è data per scontata la cancellazione dell’effetto retroattivo, ma potrebbe entrare successivamente in vigore eventualmente in forma un po’ più raffinata.

domenica 14 ottobre 2012

Pensioni e assegni d'invalidità con sopratassa


Vi sono state delle novità “nascoste” presenti nella legge di stabilità. Si è parlato di tagli all'Irpef e aumento dell'Iva.

L'Irpef verrà applicato sulle pensioni di guerra e su quelle di invalidità per i contribuenti che hanno redditi superiori ai 15.000 euro.

E' previsto anche un taglio sui permessi per i disabili o per la cura di parenti con handicap, ossia chi usufruisce della legge 104. In questo caso è dimezzata la retribuzione per i 3 giorni, a meno che i permessi non siano fruiti per le patologie del dipendente stesso della P.a o per l'assistenza a figli o a coniuge. Quindi, non sono calcolati i permessi per i genitori: quei giorni saranno pagati al 50%.

A questo si aggiungono i calcoli sugli effetti dello sconto Irpef e dell'aumento Iva. Il primo, sostiene il Caf Cisl, vale al massimo 280 euro l'anno. L'Iva invece tassa i consumi e potrebbe erodere tra i 273 euro (calcoli Codacons) e i 500 euro (Coldiretti): l'aumento di un punto delle aliquote intermedia (dal 10 all'11%) e alta (dal 21 al 22%) colpisce l'acquisto di quasi tutti i beni, con l'esclusione di quelli considerati essenziali come il pane o la pasta. La futura aliquota dell'11%, ad esempio, si applicherà sui libri di scuola e sul latte, sui medicinali e sulle carni, sull'energia elettrica e sul cinema. Di fatto a perderci, nello scambio Irpef-Iva sono le famiglie che consumano più di quanto risparmiano, quelle cioè a reddito medio basso. Ma ci rimettono anche i commercianti. È vero che c'è un aumento dei prezzi (forse 8 decimi di punto) ma questo non dà più guadagni, bensì frena i consumi, sostiene Confcommercio.
Per le pensioni e le indennità di accompagnamento per gli invalidi, le pensioni di guerra di ogni genere, gli assegni previdenziali reversibili, le tredicesime e le indennità dei ciechi civili, le pensioni privilegiate dei militari, quelle connesse alle decorazioni all'Ordine militare, e perfino i "soprassoldi" (così ancora si chiamano gli assegni mensili) legati alle medaglie al Valor militare. Tutte queste prestazioni non saranno più esentasse, come oggi, ma sottoposte all'imposizione progressiva dell'Irpef per tutti i contribuenti che dichiarano oltre 15 mila euro annui lordi.
Le prestazioni dell'Inps legate all'invalidità sono 2 milioni e 733 mila. L'importo medio è piuttosto modesto, 404 euro mensili, ma le cifre in ballo sono impressionanti: pensioni e assegni di invalidità costano 3,8 miliardi di euro l'anno, le indennità di accompagnamento raggiungono addirittura i 12,9 miliardi di euro l'anno. Ed è proprio lì che i tagli (e i conseguenti risparmi) saranno più consistenti. Mentre le pensioni e gli assegni sono già commisurati al reddito, l'indennità di accompagnamento, anche questa esentasse, viene concessa agli invalidi che non possono camminare o hanno bisogno di assistenza per le attività quotidiane a prescindere dal reddito percepito. D'ora in poi chi beneficia di queste prestazioni e ha già redditi superiori ai 15 mila euro dovrà inserire gli assegni nella dichiarazione Irpef e sottoporli all'imposta.
L'effetto combinato meno Irpef più Iva penalizzerà le persone in gravi difficoltà economiche: i pensionati al minimo, i titolari di assegno sociale e i cassaintegrati subiranno l'aumento dell'Iva ma
nessun beneficio dalla riduzione delle aliquote Irpef". Lo afferma la Cgia di Mestre che ha svolto un'indagine. A regime, spiega lo studio, "questi aumenti potranno raggiungere i 75 euro all'anno.
Ha commentato Giuseppe Bortolussi della Cgia di Mestre - che in questa  fase di crisi profonda non si possono certo penalizzare i pensionati al minimo, i disoccupati o i cassaintegrati che, nella stragrande maggioranza dei casi, rientrano nell'area di esenzione fiscale e quindi non potranno godere della diminuzione delle aliquote dell'Irpef prevista dalla legge di stabilità".
Secondo l'elaborazione della Cgia di Mestre un pensionato al minimo di 66 anni con un reddito annuo di 7.321 euro "se manterrà gli stessi consumi del 2012, nel 2013 si ritroverà a pagare 22,75 euro in più di Iva, mentre nel 2014 l'aumento salirà a 45,50 euro". Prendendo invece ad esempio un pensionato titolare di assegno sociale con un reddito annuo di 5.577 euro questo, "se manterrà gli stessi consumi del 2012, nel 2013 pagherà 16,2 euro in più e nel 2013 subirà un aggravio di 32,4 euro". Ancora peggiori le conseguenze che subirà un cassaintergrato con moglie e un figlio a carico con un'indennità di circa 900 euro al mese: "Se questo nucleo familiare terrà gli stessi consumi del 2012, nel 2013 l'aggravio dovuto all'aumento dell'Iva sarà di 35 euro, mentre nel 2014 il maggior carico fiscale sarà di 71 euro.

giovedì 7 giugno 2012

Agenzia delle Entrate, diventare imprenditore conviene: tasse al 5%, niente irap e iva per 5 anni

Con la circolare 17/E del 30/5/2012, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla disciplina di vantaggio fiscale introdotta dal D.L. 98/2011 che assorbe i "vecchi minimi" e favorisce l’iniziativa imprenditoriale dei giovani e di chi ha perso il lavoro.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida al nuovo regime dei minimi, con i requisiti, gli adempimenti, i criteri di accesso e le agevolazioni riservate ai giovani imprenditori e ai lavoratori in mobilità.

Un fisco più leggero per chi sceglie di mettersi in proprio. Aprire un'impresa, una attività artigianale, un negozio o uno studio professionale può diventare davvero conveniente: tasse al 5% per cinque anni (e anche di più se si ha meno di 35 anni), niente Iva, niente Irap e pochi, pochissimi adempimenti. Una chance in più per chi ha perso il lavoro o è entrato in mobilità a causa della crisi economica e ora vuole creare un'impresa sua.

Le tre regole d'oro, con alcune eccezioni. Le regole base sono tre, ma con qualche eccezione: non aver esercitato nei tre anni precedenti la stessa attività artistica, professionale, o d'impresa (anche in forma associata o familiare); l'attività non deve essere una pura e semplice continuazione di un precedente lavoro svolto in forma autonoma o come dipendente (tranne il caso della pratica professionale obbligatoria); la prosecuzione dell'attività di un altro soggetto è possibile solo se nell'ultimo anno il fatturato non ha superato i 30mila euro. Tecnicamente, si chiama regime dei minimi ed è stato completamente cambiato l'anno scorso dalla manovra di luglio (Dl 98/2011). Prima la tassazione era al 20% e il regime durava tre anni ed era rinnovabile. Ma da quest'anno, invece, si cambia: possono accedere anche quelli che hanno avviato l'attività dal 2008 in poi purché avessero già le condizioni previste dalle vecchie norme (primi fra tutti, ricavi o compensi fino a 30mila euro, investimenti nel triennio non oltre i 15mila euro).

Le nuove regole puntano a dare incentivo a chi vuole entrare nel mondo del lavoro (autonomo) ed in modo particolare per chi l'ha perso. La cirolare ha confermato la linea "flessibile" sulle condizioni di accesso proprio per favorire chi ha perso un'occupazione per colpa della crisi e ora decide di puntare tutto sull'attività in proprio. Il documento dell'Agenzia fa un esempio molto chiaro: «Un ingegnere idraulico lavoratore dipendente che abbia perso il lavoro o sia stato collocato in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà può senz'altro avvalersi del regime agevolato, anche se esercita l'attività di ingegnere idraulico sotto forma di lavoro autonomo». È chiaro che il caso dell'ingegnere idraulico può essere esteso anche ad altre situazioni. Ma non c'è solo questa apertura. Attenzione anche al fatto che anche chi ha svolto lavori occasionali (l'anno prima della costituzione nuova impresa) può rientrare nella tassazione ultraleggera. Il prelievo al 5% sarà accessibile anche a quelli che iniziano a lavorare come dipendenti in «ambiti omogenei - spiega ancora la circolare - a quelli che caratterizzano l'attività» d'impresa o svolta in forma autonoma. Un caso scuola è «il geometra che svolge l'attività libero-professionale in regime agevolato assunto come lavoratore dipendente» per lo stesso profilo.

Non ci sono solo i vantaggi fiscali. Entrare nei minimi significa un carico di adempimenti (vale a dire "burocrazia fiscale") molto ridotto. Non dover pagare Iva e Irap fa venir meno molti degli obblighi connessi, come le rispettive dichiarazioni. Ma non si è neanche soggetti agli studi di settore (quindi niente obbligo di comunicazione dei dati a riguardo), non bisogna trasmettere le informazioni per lo spesometro (cessioni o acquisti da partite Iva e vendite a privati da 3.600 euro in su) così come non c'è l'obbligo di comunicazione black list.

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