Lo stipendio ora arriva per email, mentre le retribuzioni degli italiani, sono ferme da anni. Lo dicono le statistiche europee.
Quindi la busta paga da l'addio alla carta: con una risposta a un interpello presentato dai consulenti del lavoro la direzione generale per l'attività ispettiva al Ministero del Lavoro ha dato il beneplacito alle buste paga totalmente elettroniche. Dalla busta-paga si passa alla email-paga. I prospetti di paga, spiega la risposta ministeriale, possono essere consegnate anche con posta elettronica non certificata. La consegna della busta elettronica, per via e-mail, potrà quindi essere effettuata collocando i prospetti su un sito web aziendale che dovrà avere alcune caratteristiche essenziali.
In particolare, il sito dovrà essere "dotato di area riservata con accesso consentito al solo lavoratore interessato" e l'azienda dovrà prevedere "l'utilizzabilità' di una postazione internet dotata di stampante e l'assegnazione di apposita password o codice segreto personale". I prospetti paga consultabili e scaricabili esclusivamente dal lavoratore interessato utilizzando una password individuale.
Nel interpello n 13 del 2012 si legge: nel ribadire quanto contenuto nella risposta ad interpello n. 1/2008 si ritiene di dover chiarire in questa sede la legittimità della consegna del documento anche mediante posta elettronica non certificata. Analogamente a quanto infatti avviene in materia di obblighi di certificazione fiscale del sostituto d’imposta, l’art. 1 della L. n. 4/1953 fa riferimento ad un obbligo di “consegnare” il prospetto paga senza alcun richiamo alla necessità che sia consegnata in forma cartacea, con la conseguenza che non si ravvisa uno specifico divieto di trasmettere al lavoratore il documento per posta elettronica anche non certificata. Ciò a condizione che sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità del prospetto e di poterlo materializzare. È tuttavia opportuno, da parte del datore di lavoro, adottare anche in questi casi le opportune iniziative per comprovare l’avvenuto adempimento nei confronti di ciascun lavoratore.
Ciò premesso, si ritiene che l’assolvimento degli obblighi di cui agli artt. 1 e 3, L. n. 4/1953 da parte del datore di lavoro privato possa essere effettuato anche mediante la collocazione dei prospetti di paga su sito web dotato di un’area riservata con accesso consentito al solo lavoratore interessato, mediante utilizzabilità di una postazione internet dotata di stampante e l’assegnazione di apposita password o codice segreto personale. Nelle suddette ipotesi, per garantire la verifica immediata da parte del lavoratore o comunque gli eventuali accertamenti dell’organo di vigilanza, appare peraltro necessario che della collocazione mensile dei prospetti di paga risulti traccia nello stesso sito.
Una pratica che qualcuno (compresa qualche Pubblica Amministrazione) segue già, ma che ora viene ufficializzata anche dalla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro. Addio carta, dunque, nel futuro il nostro datore di lavoro potrà scegliere di effettuare la comunicazione via posta elettronica (certificata e non) ma anche via Internet, purché si utilizzi un’area riservata opportunamente protetta da password.