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giovedì 31 maggio 2012

Busta paga dal 2012 in formato elettronico

Lo stipendio ora arriva per email, mentre le retribuzioni degli italiani, sono ferme da anni. Lo dicono le statistiche europee.

Quindi la busta paga da l'addio alla carta: con una risposta a un interpello presentato dai consulenti del lavoro la direzione generale per l'attività ispettiva al Ministero del Lavoro  ha dato il beneplacito alle buste paga totalmente elettroniche. Dalla busta-paga si passa alla email-paga. I prospetti di paga, spiega la risposta ministeriale, possono essere consegnate anche con posta elettronica non certificata. La consegna della busta elettronica, per via e-mail, potrà quindi essere effettuata collocando i prospetti su un sito web aziendale che dovrà avere alcune caratteristiche essenziali.

In particolare, il sito dovrà essere "dotato di area riservata con accesso consentito al solo lavoratore interessato" e l'azienda dovrà prevedere "l'utilizzabilità' di una postazione internet dotata di stampante e l'assegnazione di apposita password o codice segreto personale". I prospetti paga consultabili e scaricabili esclusivamente dal lavoratore interessato utilizzando una password individuale.

Nel interpello n 13 del 2012 si legge: nel ribadire quanto contenuto nella risposta ad interpello n. 1/2008 si ritiene di dover chiarire in questa sede la legittimità della consegna del documento anche mediante posta elettronica non certificata. Analogamente a quanto infatti avviene in materia di obblighi di certificazione fiscale del sostituto d’imposta, l’art. 1 della L. n. 4/1953 fa riferimento ad un obbligo di “consegnare” il prospetto paga senza alcun richiamo alla necessità che sia consegnata in forma cartacea, con la conseguenza che non si ravvisa uno specifico divieto di trasmettere al lavoratore il documento per posta elettronica anche non certificata. Ciò a condizione che sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità del prospetto e di poterlo materializzare. È tuttavia opportuno, da parte del datore di lavoro, adottare anche in questi casi le opportune iniziative per comprovare l’avvenuto adempimento nei confronti di ciascun lavoratore.

Ciò premesso, si ritiene che l’assolvimento degli obblighi di cui agli artt. 1 e 3, L. n. 4/1953 da parte del datore di lavoro privato possa essere effettuato anche mediante la collocazione dei prospetti di paga su sito web dotato di un’area riservata con accesso consentito al solo lavoratore interessato, mediante utilizzabilità di una postazione internet dotata di stampante e l’assegnazione di apposita password o codice segreto personale. Nelle suddette ipotesi, per garantire la verifica immediata da parte del lavoratore o comunque gli eventuali accertamenti dell’organo di vigilanza, appare peraltro necessario che della collocazione mensile dei prospetti di paga risulti traccia nello stesso sito.

Una pratica che qualcuno (compresa qualche Pubblica Amministrazione) segue già, ma che ora viene ufficializzata anche dalla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro. Addio carta, dunque, nel futuro il nostro datore di lavoro potrà scegliere di effettuare la comunicazione via posta elettronica (certificata e non) ma anche via Internet, purché si utilizzi un’area riservata opportunamente protetta da password.

domenica 27 novembre 2011

Posta Elettronica Certificata (PEC): c'è la proroga

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, la Pec è in grado di garantire la certezza del contenuto non rendendo possibili modifiche al messaggio, sia per quanto riguarda i contenuti che eventuali allegati. La Posta Elettronica Certificata garantisce - in caso di contenzioso - l'opponibilità a terzi del messaggio. Per informazioni si consiglia di visitare il sito http://www.pec.it/.
Una circolare emanata dal ministero dello Sviluppo economico ha invitato le Camere di commercio a non applicare la sanzione prevista per le società che non comunicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro imprese entro la scadenza che era fissata per il 29 novembre 2011. Quindi a causa delle numerose segnalazioni da parti di gestori del sistema di posta elettronica certificata e per l'impossibilità di fare fronte all'enorme tante richieste di nuovi indirizzi di P.E.C. concentratasi nell'imminenza del termine del 29 novembre, il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato la circolare n. 224402 in cui si dà l'opportunità alla Camere di commercio di astenersi dall'applicare le sanzioni a società e soggetti che non abbiano provveduto alla comunicazione nei termini e di considerare come corretto anche l'adempimento tardivo.
Ed il termine dovrebbe arrivare «almeno fino all'inizio del nuovo anno».  La circolare ha spiegato che essendo nel frattempo pervenute numerose segnalazioni», da parte dei gestori del sistema di posta elettronica certificata, sull'«impossibilità di fare fronte all'enorme mole di richieste di nuovi indirizzi di Pec, concentratasi nell'imminenza del termine, in tempi compatibili con il rispetto del termine stesso». Nonostante la scadenza per la comunicazione dell'indirizzo Pec al Registro imprese sia stata fissata nel 2008, tutte le società si sono attivate, dunque, negli ultimi giorni disponibili.
Il ministero dello Sviluppo economico ha ritenuto che sia impossibile individuare, per le società che non dovessero rispettare la scadenza (quelle già in regola al 21 novembre erano solo il 36,5%), «l'elemento soggettivo (dolo o colpa)» che in base all'articolo 3 della legge 689/81 «è presupposto necessario per l'assoggettamento alla sanzione amministrativa».
Vediampo come funziona. I messaggi di Posta Certificata vengono spediti tra 2 caselle, e quindi Domini, certificati. Quando il mittente possessore di una casella di PEC invia un messaggio ad un altro utente certificato, il messaggio viene raccolto dal gestore del dominio certificato detto punto di accesso, che lo racchiude in una busta di trasporto e vi applica una firma elettronica in modo da garantirne inalterabilità e provenienza. Dopo questo passaggio questo indirizza il messaggio al gestore di PEC destinatario che verifica la firma e lo consegna al destinatario denominato punto di consegna. Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare il sito http://www.pecimprese.it/
La Pec deve essere acquistata - anche online - da uno dei gestori autorizzati da DigiitPA (Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione).  Per acquistare la casella basta cliccare sul nome del gestore e seguire le istruzioni. L'indirizzo Pec deve essere già attivato nel momento della comunicazione al Registro Imprese. L'indirizzo Pec va comunicato al Registro Imprese della sede legale dell'impresa esclusivamente per via telematica attraverso le procedure presenti sul portale a questo indirizzo http://www.registroimprese.it/
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