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venerdì 1 luglio 2016
Forme pensionistiche complementari: una guida
Il mercato della previdenza complementare è costituito da diverse tipologie di forme pensionistiche e premesso che l'adesione ad un prodotto di previdenza integrativa è sempre su base volontaria, ognuna delle forme previdenziali ha caratteristiche proprie.
Vediamo le caratteristiche principali di ogni prodotto.
I fondi pensione aperti sono forme pensionistiche complementari istituite da Banche, Compagnie di assicurazione, Società di Gestione del Risparmio (SGR) e Società di Intermediazione Mobiliare (SIM). L'adesione è aperta a tutti.
I lavoratori dipendenti del settore privato possono aderire su base:
· Individuale: il lavoratore al momento dell'adesione sceglie l'importo e la periodicità della contribuzione; può scegliere di versare anche solo il trattamento di fine rapporto (TFR).
· Collettiva: i versamenti (nella maggioranza dei casi costituiti da TFR, contributo datore, contributo dipendente) vengono effettuati direttamente dall'azienda con modalità e percentuali di contribuzione calcolate di norma sulla retribuzione annua lorda e stabilite da accordi o regolamenti aziendali
I lavoratori del settore pubblico possono aderire solo su base individuale, tramite contribuzioni personali.
I FPA sono costituiti sotto forma di patrimonio separato e autonomo rispetto a quello della società che li istituisce e sono destinati esclusivamente al pagamento delle prestazioni agli iscritti.
La gestione finanziaria del Fondo aperto può essere svolta dalla stessa società istitutrice, oppure da un'altra società, mediante una delega di gestione.
A tutela dell'interesse degli aderenti, vengono nominati:
Il Responsabile del fondo, che ha il compito di vigilare sul rispetto delle norme di Legge e del regolamento del fondo
L'Organismo di Sorveglianza, che rappresenta l'interesse degli aderenti.
Questi ruoli vengono ricoperti da figure indipendenti dalla Società e dall'eventuale Gruppo di appartenenza, a miglior garanzia dell'interesse degli iscritti.
I piani individuali pensionistici, sono forme pensionistiche complementari istituite da Compagnie di assicurazione. Come i fondi pensione aperti, anche i PIP sono costituiti sotto forma di patrimonio separato e autonomo rispetto a quello della compagnia e sono destinati esclusivamente al pagamento delle prestazioni agli iscritti.
Sono realizzati mediante:
Contratti assicurativi di ramo I – assicurazioni sulla vita - nei quali la rivalutazione della posizione individuale è collegata ad una o più gestioni interne separate
Contratti assicurativi di ramo III - polizze di tipo unit linked - nei quali la rivalutazione della posizione individuale è collegata al valore delle quote di uno o più fondi interni oppure al valore delle quote di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio, come i fondi comuni)
Una combinazione dei due contratti precedenti.
Ai PIP possono aderire tutti ma, a differenza dei FPA, l'adesione può avvenire esclusivamente su base individuale. I lavoratori dipendenti del settore privato possono destinare anche quote di TFR, mentre i lavoratori dipendenti del settore pubblico possono effettuare esclusivamente versamenti personali.
Analogamente ai fondi pensione aperti, è prevista la figura del Responsabile che ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell'esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme, regolamenti e contratti.
I fondi pensione negoziali sono forme di previdenza complementare di natura contrattuale, destinati a determinate categorie di lavoratori:
· Dipendenti privati che appartengono alla stessa categoria contrattuale, alla stessa impresa o gruppo di imprese
· Dipendenti pubblici che appartengono a specifici comparti di contrattazione
· Soci lavoratori di cooperative.
La maggior parte dei Fondi pensione negoziali viene istituita a seguito di contratti collettivi, stipulati dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, che possono essere su base nazionale o aziendale. Nel caso di soci lavoratori di cooperativa, vengono istituiti da accordi tra i soci stessi.
Sono fondi negoziali anche i fondi pensione territoriali, istituiti in base ad accordi tra datori di lavoro e lavoratori appartenenti ad un determinato territorio o area geografica.
L'adesione ai FPN è consentita solo alle categorie indicate nei relativi accordi istitutivi. Il lavoratore può iscrivere anche i propri familiari a carico ("familiari fiscalmente a carico") se lo Statuto del Fondo lo prevede.
Per i lavoratori dipendenti, in sede di contrattazione collettiva, viene stabilita la percentuale di retribuzione che può essere versata; le fonti contributive sono costituite da:
· TFR che matura dopo l'adesione
· Contributo del datore di lavoro
· Contributo del lavoratore
Il lavoratore può decidere di destinare solo il TFR; in tal caso il datore di lavoro non ha l'obbligo di versare il proprio contributo.
L'adesione da parte del lavoratore può avvenire anche in modo tacito: se non esprime alcuna scelta sulla destinazione del proprio trattamento di fine rapporto (TFR) entro 6 mesi dall'assunzione, il lavoratore viene iscritto automaticamente alla forma pensionistica collettiva adottata dal contratto nazionale di lavoro o dall'accordo aziendale.
In caso di Fondo pensione negoziale destinato ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti la contribuzione riguarda unicamente l'iscritto.
l FPN sono soggetti giuridici autonomi, quindi sono dotati di organi propri quali:
· L'Assemblea, espressione dei rappresentanti degli iscritti.
· Gli Organi di amministrazione e controllo, dove c'è una rappresentanza paritaria di lavoratori iscritti e datori di lavoro
· Il Responsabile del fondo, che ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell'esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto delle norme.
I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche così chiamate perché istituite prima del 15 novembre 1992. (data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421)
Rappresentano un insieme molto eterogeneo di forme di previdenza complementare a carattere collettivo, destinate a specifici ambiti di lavoratori. Si distinguono in:
· Fondi pensione preesistenti autonomi, che sono a tutti gli effetti dei soggetti giuridici autonomi (associazioni non riconosciute, associazioni riconosciute, fondazioni o enti morali);
· Fondi pensione preesistenti interni, che sono costituiti all'interno di società (Banche, Compagnie di assicurazione) come patrimonio separato per i lavoratori occupati nelle stesse società.
L'adesione è di tipo collettivo. Ogni fondo è rivolto a determinate categorie di lavoratori (di una data azienda o di un gruppo di aziende o di specifiche categorie professionali, ad esempio dirigenti d'azienda, medici, ecc.). E' possibile iscrivere anche i propri familiari a carico se lo Statuto del Fondo lo prevede.
Per i lavoratori dipendenti i versamenti sono determinati, in sede di contrattazione, in percentuale sulla retribuzione e le fonti contributive sono costituite da:
· TFR maturato dopo l'adesione;
· Contributo del datore di lavoro
· Contributo del lavoratore
Il lavoratore dipendente può aderire anche in modo tacito: se non esprime alcuna scelta sulla destinazione del proprio trattamento di fine rapporto (TFR) nei termini previsti dalla legge, il lavoratore viene iscritto automaticamente alla forma pensionistica collettiva adottata dal contratto nazionale di lavoro o dall'accordo aziendale.
I Fondi pensione preesistenti possono gestire le risorse finanziarie secondo queste modalità:
· Internamente
· Mediante convenzioni con società specializzate (Banche, Assicurazioni, SIM, SGR)
· Mediante la stipula di contratti assicurativi.
Inoltre possono detenere direttamente immobili entro determinati limiti stabili dalla Legge.
I Fondi pensione preesistenti sono dotati di organismi rappresentativi degli iscritti, generalmente a composizione paritetica, che nominano il Responsabile del Fondo (che può essere scelto anche tra gli esponenti della società nella quale è istituito il Fondo pensione). Nei Fondi pensione costituiti in forma di associazione è presente l'assemblea, che può essere costituita da tutti gli iscritti o da rappresentanti dei lavoratori e delle imprese.
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lunedì 19 gennaio 2015
Fondi pensione: la super tassa dal 2015. Come funziona?
La tassazione della previdenza complementare è disciplinata dal Decreto legislativo n.252/2005 e riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato ed i lavoratori autonomi ed i soci di cooperative. Per i dipendenti pubblici valgono le norme previste dal decreto legislativo n. 124/1993, in genere meno favorevole. Ma la legge di stabilità 2015 ha stravolto la tassazione.
Infatti l'aumento dall'11% al 20% della tassazione sui rendimenti annui dei fondi pensione previsto dalle legge di cui sopra ridurrà le prestazioni finali nette dei fondi stessi. Rendendo ancora più evidente il divario tra le condizioni previste in Italia e quelle dei Paesi europei che non prevedono tassazione dei rendimenti. Solo in Italia, Danimarca e Svezia, infatti, i rendimenti sono soggetti a prelievo fiscale. Negli altri Paesi Ocse, la tassazione avviene una volta sola, cioè quando si va in pensione.
All'inasprimento della tassazione, si aggiunge poi l'altra previsione del Ddl stabilità, ovvero la possibilità per i lavoratori di richiedere in busta paga l'accantonamento mensile del trattamento di fine rapporto (Tfr). Anche questa misura, sottraendo risorse agli accantonamenti, avrà un impatto negativo sulle prestazioni finali dei fondi.
La nuova tassazione ipotizzata per i rendimenti al 20% determina una riduzione delle prestazioni che aumenta al crescere del periodo di iscrizione al fondo pensione e del risultato annuo ottenuto. Se ipotizziamo infatti che un lavoratore con una retribuzione annua lorda di 50mila euro destini a un fondo pensione dal 1° gennaio 2015 l'accantonamento annuo del Tfr e consideriamo tre diversi periodi di iscrizione (15, 25 e 35 anni) e tre possibili diversi tassi annui di rendimento reale (2%, 4% e 6% al netto dell'equivalente incremento del costo della vita), la riduzione della prestazione può arrivare fino all'11% della posizione netta maturata. In valore assoluto, la differenza può superare i 37mila euro nello scenario con le performance migliori dei fondi. Le stesse variazioni percentuali possono ritenersi valide per tutti i livelli retributivi. La richiesta in busta paga del Tfr per il periodo consentito, in base al Ddl stabilità (dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018) può comportare un'ulteriore riduzione della prestazione finale. Una riduzione che può risultare sensibile, sino al 30% della posizione netta maturata per i periodi più contenuti di iscrizione ai fondi pensione.
Per un lavoratore italiano, nell'ipotesi dell'aumento effettivo al 20% del prelievo sui rendimenti dei fondi pensione, sarebbe assolutamente più vantaggioso trasferire la prestazione accumulata presso un fondo pensione paneuropeo costituito (sulla base della Direttiva Ue 41/2003) in uno dei paesi dell'Unione che non preveda alcuna tassazione dei rendimenti ottenuti. L'assenza di tassazione infatti, a parità di ulteriori situazioni, determina prestazioni nette in alcuni casi decisamente più elevate, sino al 22% della posizione maturata.
Dopo più di venti anni di riforme, dunque, l'impressione è che la struttura del nostro sistema pensionistico non possa ancora essere considerata quella definitiva. In seguito alla riforma «Fornero» del 2011, infatti (e dopo tutte le riforme che l'hanno preceduta) la previdenza complementare non potrà che svolgere un ruolo fondamentale. In futuro, infatti, solo alcuni lavoratori che avranno la possibilità di andare in pensione intorno ai 70 anni, dopo una carriera completa, saranno in grado di ricevere dall'Inps una pensione calcolata con il metodo contributivo che sia adeguata. Per tutti gli altri, in particolare i lavoratori che per le ragioni più varie (ristrutturazioni aziendali, esigenze familiari, fisiche, e così via) saranno portati ad anticipare il pensionamento, l'esigenza di una copertura aggiuntiva risulterà determinante.
L'attuale contesto economico, e il notevole squilibrio dell'Inps, lasciano presupporre che queste necessità difficilmente potranno essere garantite attraverso un ulteriore intervento del sistema pubblico. E anche se l'economia ripartisse, i vantaggi di affiancare a un sistema finanziato a ripartizione un altro gestito in base al metodo della capitalizzazione dovrebbero risultare ormai evidenti sul mercato. Le disposizioni che il Governo ha introdotto nel disegno di legge di stabilità per il 2015 vanno esattamente nella direzione opposta. Colpiscono le prestazioni garantite dai fondi pensione, aumentando la tassazione e riducendo quindi le prestazioni nette finali e sottraggono il Tfr, una determinante fonte di finanziamento, forse l'unica.
I contributi versati alle forme di previdenza complementare dal lavoratore e dal datore di lavoro (o committente) sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo non superiore a 5.164,57 euro. L’agevolazione determina un risparmio in termini di minori imposte pagate pari all’aliquota fiscale più elevata applicata al reddito complessivo del lavoratore.
Ad esempio, per un lavoratore che versa alla previdenza complementare contributi pari a 1.000 euro ed è tassato con aliquota marginale Irpef del 23 per cento, il costo effettivamente sostenuto dal lavoratore sarà pari a 770 euro, con un risparmio fiscale pari a 230 euro.
Ai fini del computo del limite di 5.164,57 euro si deve tener conto di tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche, collettive e individuali. Occorre considerare, pertanto: _ le quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi per TFR e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile; _ i contributi versati a favore dei familiari fiscalmente a carico. La parte dei contributi versati (anche per le persone a carico) al fondo di previdenza complementare per i quali il contribuente non ha potuto fruire della deduzione, non sono tassati al momento della liquidazione della prestazione. Il contribuente ha però l’obbligo di comunicare alla forma pensionistica complementare l’importo non dedotto (o che non sarà dedotto) nella dichiarazione dei redditi. Detta comunicazione va fatta entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se il diritto alla prestazione matura prima di tale data, entro il giorno di maturazione.
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