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domenica 19 aprile 2015

Sanità privata: entro il 30 aprile le strutture devono comunicare i compensi (lavoro autonomo)



Entro il 30 aprile le strutture private devono inviare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dei compensi riscossi nel 2014, in nome e per conto di ciascun professionista che svolge attività di lavoro autonomo, medico o paramedico, all'interno delle strutture stesse.

La legge prevede che “La riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo, mediche e paramediche, svolte nell'ambito delle strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:

a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;

b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura”. Strumentale alla procedura introdotta è l’obbligo da parte delle strutture sanitarie private di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate “l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente”.

L’obbligo in scadenza riguarda: “le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari, nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata che metta a disposizione, a qualunque titolo, locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per l’esercizio della professione medica o paramedica”.

La comunicazione può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell’economia e delle finanze e all’Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle comunicazioni:

• con altri dati in possesso del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;

• con dati in possesso di altri organismi.

Sotto il profilo oggettivo la riscossione accentrata riguarda i compensi dovuti a coloro che esercitano attività medica e paramedica che dà luogo a reddito di lavoro autonomo. Si tratta in particolare delle prestazioni sanitarie rese dal professionista in esecuzione di un rapporto intrattenuto direttamente con il paziente. Non rientrano ad esempio nell'obbligo di comunicazione le prestazioni eseguite intramoenia, dal momento che l’attività svolta dall'operatore sanitario rientra nel quadro di un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente e, formalmente, la prestazione è resa dall'ente di cui il professionista è dipendente.

L’invio può essere effettuato:
- direttamente dalla struttura sanitaria privata, utilizzando il servizio Entratel o Fisconline. In tal caso nella sezione “Impegno alla presentazione telematica” va indicato il codice “1”;
- ovvero tramite un intermediario abilitato. Nella predetta sezione va indicato il codice “2”.

È considerato tempestivamente presentato il modello inviato entro il 30 aprile ma scartato dal servizio telematico, a condizione che si provveda ad una nuova trasmissione entro 5 giorni dalla data di comunicazione dello scarto.

A seguito dell’invio, l’Agenzia rilascia un’apposita ricevuta attestante il ricevimento della comunicazione.

In caso di omessa, incompleta o non veritiera trasmissione dei dati è applicabile la sanzione da € 258 a € 2.066 prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/97.

La comunicazione deve essere inviata da parte delle cliniche private per i compensi riscossi nel 2014, in nome e per conto di ciascun medico/paramedico.

La finanziaria 2007, per favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti, ha previsto l'obbligo per le strutture sanitarie private di:
-incassare i compensi in nome e per conto dei professionisti, e poi riversarli a questi ultimi;

-annotare i compensi incassati nella propria contabilità o in un apposito registro;

-comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, con il modello SSP, l'ammontare dei compensi riscossi per ciascun professionista.

Non rientrano ad esempio nell'obbligo di comunicazione le prestazioni eseguite intramoenia, dal momento che l’attività svolta dall'operatore sanitario rientra nel quadro di un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente e, formalmente, la prestazione è resa dall'ente di cui il professionista è dipendente.



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