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sabato 17 novembre 2012

La mamma può essere licenziata dal lavoro se non comunica il congedo


La mancata comunicazione, infatti, è sufficiente per ritenere la dipendente come assente ingiustificata e come tale, passibile di licenziamento per giusta causa. A stabilirlo è la Corte di Cassazione che, con la sentenza 16746/2012, ha respinto il ricorso presentato dalla lavoratrice coinvolta nella vicenda.

La lavoratrice che intende utilizzare il congedo parentale facoltativo, per non essere considerata assente ingiustificata sul lavoro, deve comunicare al datore di voler utilizzare quel determinato congedo. Se invece resta a casa senza aver fatto questa comunicazione, può essere legittimamente licenziata per giusta causa. 
Che cosa è il congedo parentale facoltativo?  E' la facoltà di astensione concessa a ciascun genitore-dipendente nei primi otto anni di vita del bambino (attualmente regolato dall'articolo 32 del decreto legislativo 151/2001).

I pilastri su cui si fonda la sentenza della Suprema Corte sono due:

il diritto all’astensione facoltativa, riconosciuto ad ogni genitore ed usufruibile entro i primi otto anni di vita del minore;

il divieto di licenziamento della madre lavoratrice. Divieto posto a tutela della figura materna e finalizzato a garantirle il mantenimento del posto di lavoro dall’inizio della gestazione, fino al compimento del primo anno di età del piccolo. È fondamentale precisare inoltre che, anche nel caso in cui sussista una colpa grave della lavoratrice, il divieto di licenziamento permane nel caso in cui si possa dimostrare che tale colpa è imputabile ad una temporanea instabilità mentale dovuta alla maternità e al post partum.

A fungere da base per i due pilastri s’inserisce il disposto normativo secondo il quale, la donna che intende usufruire del periodo di astensione facoltativa dal lavoro, deve comunicarlo al datore di lavoro, con un preavviso minimo di 15 giorni, al fine di consentirgli l’ottimale organizzazione dell’attività produttiva.

La vicenda esaminata dalla Suprema corte riguarda una lavoratrice licenziata per colpa grave poiché, secondo il datore, si sarebbe astenuta dal lavoro in modo ingiustificato, senza comunicare la volontà di fruire del congedo parentale. La licenziata contesta il provvedimento espulsivo davanti ai giudici e, in primo grado, vince la causa. In appello il licenziamento, invece, viene giudicato legittimo: la sentenza di secondo grado afferma che, omettendo la comunicazione, la dipendente ha posto in essere una condotta che rivela inaffidabilità lavorativa e ha mostrato di essere indifferente al diritto del datore, che, se avvertito del congedo, avrebbe avuto la possibilità di organizzare, per tempo, il lavoro in azienda.
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